Assicurazione Vita Key Man o Key men (Uomo Chiave)

Il capitale più importante di ogni Azienda è rappresentato dalle risorse umane. Alcune di queste possono essere difficilmente sostituibili in virtù della funzione strategica svolta all’interno dell’azienda stessa.

Un “Uomo Chiave” potrebbe essere l’Amministratore Delegato o un commerciale con portafoglio clienti importante, o ancora un socio che ha dato un contributo decisivo alla crescita dell’azienda.

La perdita di una di queste figure potrebbe arrecare danni ingenti e immediati.

La Polizza KEY MAN è lo strumento assicurativo che tutela queste professionalità.

E’ un contratto che ha come Contraente e Beneficiario l’Azienda e come Assicurato la persona fisica sulla cui vita è stipulato, ovvero l’Uomo Chiave. La copertura può essere destinata alle Aziende costituite in forma societaria, ai singoli Imprenditori o ai Liberi Professionisti.

Fornisce allo stesso tempo una valida tutela e importanti vantaggi fiscali. Scopriamola insieme.

Quali garanzie vengono prestate?

La Polizza KEY MAN garantisce la liquidazione di un capitale in caso di premorienza dell’Uomo Chiave e, come appena detto, offre una soluzione immediata per fronteggiare le criticità sorte in seguito all’evento “Morte” assicurando la continuità dell’attività, ma soprattutto evitando di intaccare le risorse economiche dell’Azienda già abbastanza “scossa” dall’importante perdita.

Non esiste un limite per la determinazione del capitale massimo assicurabile.

La copertura assicurativa dovrà però rispettare il principio di congruità visto già per l’Assicurazione TFM.
La sua entità sarà dunque proporzionata al peso della figura da tutelare.

Nel caso in cui l’Assicurato sia socio di una società di persone, ad esempio, il capitale potrebbe coincidere verosimilmente con la sua quota e in questo caso la Polizza permetterebbe di liquidare i suoi eredi senza intaccare le risorse dell’Azienda. Infatti l’Art. 2284 del Codice Civile prevede che in caso di morte di uno dei soci, i rimanenti devono liquidare agli eredi il valore della quota spettante al socio deceduto. Stipulando una KEY MAN, la società eviterebbe di contrarre debiti o di intaccare il patrimonio per liquidare gli eredi qualora questi non volessero subentrare al socio deceduto.

In una società di capitali la KEY MAN proteggerebbe l’Azienda nel caso in cui dovesse venire a mancare un dirigente, un amministratore o qualsiasi figura che ricopra un ruolo fondamentale. L’Azienda si tutela garantendosi un capitale consistente in caso di premorienza della figura chiave, condizione che provocherebbe un danno economico diretto e immediato. Questo capitale potrà essere utilizzato ad esempio per ingaggiare sul mercato un nuovo manager o per pagare delle consulenze esterne utili per il proseguimento dell’attività. La copertura non si configura come benefit per il manager essendo stipulata dall’Azienda a proprio favore.

L’Azienda/Contraente può stipulare una polizza assicurativa nel suo esclusivo interesse economico e deduce il premio pagato dal reddito d’impresa (costo inerente).

Il Key Man/Assicurato deve acconsentire per iscritto alla stipula del contratto (Art. 1919 Codice Civile).

Per l’Azienda/Beneficiario l’indennità percepita in caso di morte o di Invalidità Permanente dell’uomo chiave entrerà nel reddito d’impresa e sarà di conseguenza tassata.

Fiscalmente l’importo dei premi è interamente deducibile. infatti gli stessi sono considerati componenti negativi di reddito a patto che Contraente e Beneficiario del contratto coincidano con l’Azienda stessa.
Le somme liquidate all’Azienda, in caso di morte dell’Assicurato, sono considerate componenti positive di  reddito.

Nel momento in cui l’Azienda non avesse più la necessità di coprire il rischio connesso alla perdita della risorsa umana, nel caso abbia stipulato un’Assicurazione a Vita Intera, ha la facoltà di riscattare la polizza.
Anche le somme incassate a seguito di riscatto del contratto sono da considerarsi componenti positive di reddito e quindi soggette a tassazione.

La Polizza KEY MAN assume in genere i tratti tipici di un’Assicurazione sulla Vita Temporanea Caso Morte o di un’Assicurazione a Vita Intera.


I premi pagati dalla società a fronte di polizze assicurative caso morte vita intera sono deducibili in quanto non assimilabili a prodotti finanziari, e il capitale assicurato costituisce sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società stessa. È quanto emerge dalla lettura di due sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto. Nella prima delle due pronunce (10/2/2016, n. 216) l’amministrazione finanziaria sosteneva l’assimilazione della polizza a un prodotto di tipo finanziario, con contestuale riqualificazione del costo quale credito. Secondo la Commissione tale ricostruzione non è corretta poiché l’importo dei premi pagati alla compagnia assicuratrice sono stati definitivamente acquisiti dalla stessa, la quale non aveva alcun obbligo di restituzione, ma solo quello di erogare il capitale assicurato al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato ovvero di restituire quanto pattuito in base alle condizioni di polizza a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto. Trattasi quindi di costi deducibili in quanto inerenti all’attività d’impresa, trattandosi di oneri sostenuti per ottenere vantaggi futuri. La seconda pronuncia (9/11/2016, n. 1183) confermando quanto già detto in precedenza, aggiunge che la società ha tassato la sopravvenienza attiva riveniente dal capitale assicurato incassato.
(Fonte: “Italia Oggi” e “Il Sole24Ore”)