Nuova produzione vita: in crescita raccolta di sportelli bancari e postali a ottobre

Da gennaio la maggior parte della nuova produzione vita è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali afferisce l’83% dei nuovi premi emessi, incidenza inferiore un punto percentuale rispetto a quella calcolata nell’analogo periodo del 2019.

La ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia anche come le suddette reti abbiano collocato prodotti quasi esclusivamente a premio unico mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di prodotti a premio periodico. Calcolando i premi da inizio anno mediante la misura APE, lo scostamento tra le quote raccolte dalle diverse reti si riduce: quella riconducibile alle reti bancarie, postali e finanziarie passa dall’83% al 75% mentre la quota afferente alle reti agenziali sale dal 16% al 23%.

Sportelli bancari e postali

Gli sportelli bancari e postali hanno raccolto nel mese di ottobre nuovi premi pari a € 5,9 mld, registrando un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Da inizio anno il volume di nuovi affari è stato pari a € 44,2 mld, in contrazione dell’11,1% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Agenti e vendita diretta

Nel mese di ottobre gli agenti e la vendita diretta hanno collocato polizze per un volume di nuovi premi pari a € 1,2 mld, in calo del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel dettaglio, per i primi si è osservata una raccolta in diminuzione del 3,9%, con una quota di mercato pari all’11%, mentre per la seconda (che distribuisce il 3% dell’intera nuova
produzione) vi è stato un decremento del 35,8%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero canale ha raggiunto € 10,2 mld, in calo del 3,3% rispetto al 2019.

Nel mese di ottobre la rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di ramo I per i tre quarti del volume di nuovi premi dell’intero canale, a fronte di una raccolta in calo del 16,0% rispetto all’analogo mese del 2019; per questi prodotti, da inizio anno il canale agenziale ha osservato un decremento del 5,5% rispetto all’analogo periodo del 2019, per un importo pari a € 7,6 mld.

Family Care And Protection

(fonte Assinews)

La polizza vita a “premio unico”

Una polizza a premio unico è un prodotto assicurativo di varia natura caratterizzato da una specifica modalità di versamento: il capitale da assicurare viene versato in un’unica rata, generalmente nel momento della stipula del contratto assicurativo per questo si parla di premio unico o, anche, di premio anticipato.
Questa specifica modalità di versamento del premio si adatta bene a chi dispone già di un capitale da investire e decide di ottenere da esso un rendimento attraverso una polizza assicurativa. Non si tratta di una eventualità rara, dal momento che, accanto a un vasto numero di persone investite dalla crisi economica e, quindi, incapaci di operare investimenti di qualsiasi genere, soprattutto in grandi città come Roma, sono ancora presenti un vasto numero di persone che dispone di ingenti capitali, provenienti dalle loro attività economiche, da rendite immobiliari e mobiliari e da eredità ottenute da parenti deceduti.

Il premio unico, inoltre, è una modalità di versamento che può essere esercitata per differenti generi di contratti assicurativi, per una polizza a capitalizzazione, come anche per prodotti che hanno una natura più spiccatamente speculativa e sono da considerarsi come vere e proprie forme di investimento per clienti maggiormente predisposti al rischio.
A prescindere dalla tipologia di prodotto sottoscritto, la polizza deve essere considerata valida fino all’effettivo verificarsi dell’evento per il quale è stata sottoscritta, se prevede una copertura in caso di morte o di invalidità totale e permanente oppure fino al termine naturale di scadenza, previsto dal contratto.

Le assicurazioni a premio unico possono essere ricondotte a tre tipologie principali: le index linked, le unit linked e le polizze a capitalizzazione. Per le prime, a scadenza, è previsto il pagamento del premio versato al momento della sottoscrizione aumentato da una cedola premio collegata all’andamento di un indice finanziario. Le polizze unit linked, dai costi elevati, prevedono che i premi versati vengano investiti in dei fondi generalmente gestiti dalla stessa compagnia assicurativa, che, in quasi tutti i casi, investono, a loro volta, in fondi di altra natura.
Le polizze a capitalizzazione, infine, offrono un rendimento stabile ottenuto attraverso una capitalizzazione annuale dei premi versati che tende a consolidare i profitti ottenuti e prevedono, spesso, forme di investimento diversificate.

13563383 – money and plant isolated over white.

(fonte Amatucci Broker)

Piano assicurativo agricolo 2018 – contributi per la gestione del rischio

Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ( Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo) ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l’accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.

> PSR 2014-2020 – via a domande per assicurazioni agricole agevolate

Piano assicurativo agricolo

Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l’accesso ai contributi previsti

dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.

Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare e deve comprendere:

  • l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  • l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  • le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

> AGEA – contributi per assicurazione produzioni vegetali 2017

Determinazione dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.

Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020

Combinazioni dei rischi assicurabili

Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:

  • a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  • b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  • c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  • d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
  • e) polizze sperimentali;
  • f) polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).

Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.

costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

Spesa ammessa al contributo

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

  • colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
  • allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
  • polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

  • strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Termini di sottoscrizione delle polizze

Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Decreto ministeriale del 6 novembre 2017


(Fonte FASI – Angela Lamboglia | )

 


 

L’importanza di essere tutelati da una garanzia RC Prodotto

RC prodotto

Esiste una sottile distinzione tra RC prodotti e garanzia di fornitura. Differenza a volte rimarcata dal dubbio su quando inizia il rischio d’impresa e quando invece il fatto è inerente ad un’attività assicurata o assicurabile. Il tutto è storicamente poi annacquato dall’utilizzo o meno di clausole ed estensioni che possono complicare ulteriormente il quadro complessivo. Ci riferiamo ad esempio al danno patrimoniale puro (o danno finanziario puro) inserito nei wording e nelle richieste di copertura più per moda che per conoscenza degli effetti concreti di questa estensione specifica. Per questa ragione cercheremo di analizzare tutti i punti principali che distinguono le varie tipologie di evento provando a focalizzarci sulle linee distintive che marcano il confine fra una fattispecie e l’altra.

Cosa copre la RC prodotti

La copertura è esemplificata dall’oggetto dell’assicurazione del testo ANIA, utilizzato come riferimento dalla maggior parte delle compagnie:

Oggetto dell’assicurazione 
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Condizione essenziale affinché la copertura assicurativa sia efficace è che ci siano le seguenti condizioni contemporaneamente:
a) che l’assicurato sia responsabile civile ai sensi di legge (ossia per fatto illecito o RC extracotrattuale);
b) in conseguenza di difetto di prodotto del quale l’assicurato rivesta la qualifica di produttore;
c) la copertura esiste solo se il prodotto è stato messo in circolazione;
d) perché la copertura sia efficace bisogna che ci sia un danno ad una o più persone (morte e/o lesioni personali) o un di uno o più danni a cose diverse dal prodotto descritto in polizza;
e) il prodotto deve rivelarsi difettoso in seguito ad un fatto accidentale.

Tralasciando tutte le problematiche connesse ai punti, b), c) ed e) ci concentriamo sui punti a) e d) oggetto del presente studio.

Come tutelare la propria azienda dal rischio di produrre, importare o vendere prodotti difettosi?

Che il prodotto nasca difettoso è insito nel rischio di impresa, e ogni azienda dovrebbe quindi tutelarsi per non danneggiare il proprio business.

Secondo la normativa italiana (D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 374/85) un prodotto è difettoso se non è idoneo allo scopo per cui è stato progettato e quando non offre la sicurezza che dovrebbe.

Il concetto di sicurezza è stato appositamente concepito in modo molto ampio per tutelare sia l’integrità fisica del consumatore, sia i suoi beni. Accanto infatti ai danni dovuti tradizionalmente a difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti ai difetti manifestatisi durante l’uso del prodotto da parte dell’utente.

Quello che è bene sapere, però, è che la responsabilità per i danni materiali e diretti che tale prodotto può causare non è solo da imputare al produttore, inteso come fabbricante del prodotto finito, di una sua componente o della materia prima.

E’ infatti da ritenere responsabile insieme al produttore:

  • chi appone sul prodotto il proprio nome, il marchio o un altro segno distintivo;
  • chi importa prodotti da paesi esteri alla comunità europea;
  • chi vende prodotti di cui non si possono identificare né il produttore né l’importatore.

Un esempio su tutti: le informazioni e le istruzioni per l’utilizzo di un prodotto devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore e prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

E’ a carico del danneggiato la dimostrazione del danno subito, del difetto del prodotto e la documentazione del nesso di causalità fra il danno e il difetto.

E’ quindi importante tutelare la propria impresa sottoscrivendo una polizza di Responsabilità Civile Prodotti, una copertura per la responsabilità gravante sul produttore per i danni, materiali e diretti a cose e persone, causati da prodotti difettosi dopo la vendita e in relazione alla fabbricazione (compresa la progettazione) e alla commercializzazione.

Le polizze RC prodotto di base escludono solitamente i danni subiti dall’azienda a causa di prodotti difettosi: non sono quindi rimborsabili le spese per la riparazione e la sostituzione della merce, per il ritiro dal mercato, per gli indennizzi pari al controvalore della merce, i danni da inquinamento al suolo, all’atmosfera e alle acque.

E’ possibile però completare la propria copertura con la garanzia Ritiro dei prodotti (per i propri e per i prodotti di terzi realizzati con i componenti difettosi) per coprire le spese sostenute per il richiamo dei prodotti difettosi o non conformi, comprese le spese per lo smontaggio e il rimontaggio degli articoli o la loro distruzione. Sono incluse le spese relative all’attività di comunicazione e di trasporto, e quelle relative alle ore di lavoro straordinario corrisposte al personale.

Per tutelare al meglio l’azienda e il business dal rischio inquinamento è consigliabile sottoscrivere una polizza di Responsabilità ambientale, che possa offrire una copertura completa sia per la Responsabilità Civile sia per la Responsabilità Ambientale.

La garanzia RC Prodotto è solitamente impostata secondo la formula “Claims Made”: è quindi previsto un periodo di retroattività, che può essere più o meno ampio in base agli accordi presi con la compagnia assicuratrice. Sono così assicurati tutti i danni le cui richieste di risarcimento pervengono durante il periodo di validità della polizza.

E’ bene ricordare che le garanzie operano in tutto il mondo ma con alcune limitazioni in USA, Canada e Messico, paesi in cui le regole in materia sono molto più severe e dove possono essere inflitte sanzioni pecuniarie molto elevate. Prima di esportare in questi Paesi, quindi, per tutelarsi al meglio, è opportuno affidarsi al proprio Broker di fiducia, così che possa stipulare la polizza con una compagnia che appartenga a un network internazionale con una sede anche in uno di questi paesi. E’ anche consigliabile effettuare una valutazione legale della possibile esposizione ai potenziali risarcimenti, ai danni e operare un assiduo controllo qualitativo dei prodotti presidiando anche la supply chain.


La Responsabilità Civile Prodotto

Responsabilità civile del fabbricante del prodotto per eventuali errori di progettazione, concezione, fabbricazione, assemblaggio, etichettatura, distribuzione del prodotto stesso, quanto abbia recato danni a cose o alle persone dopo la consegna a terzi. Rischio che può essere regolarmente assicurato dalla polizza di Responsabilità Civile chiamata: RC Prodotto.
Tale polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Sulla base della tipologia di danno da difettosità del prodotto si precisa quanto segue: 1) non risultano in garanzia quegli eventi che si configurano quali fornitura di un prodotto non idoneo, l’uso del quale non ha determinato alcun danno alle persone (lesioni) o alle cose, ma ha determinato solo l’inutilizzo del prodotto, che di per sé non è un danno risarcibile a termine di polizza; 2) l’intervento di sostituzione del prodotto difettoso si configura quale danno non rientrante nella garanzia prestata dalla polizza, anche se gli interventi stessi sono finalizzati ad evitare il prodursi del danno (per tale necessita esiste sul mercato assicurativo la garanzia Recall – ritiro prodotto – che comprende tale rischio).


La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata radicalmente innovata dalla Direttiva comunitaria 374 del 1985.

L’art.1 della Direttiva dichiara: “Il produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto”.
Prima di tutto è opportuno chiarire i concetti fondamentali di produttore e prodotto.

Per produttore s’intende:
Il fabbricante del prodotto finito o qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Per prodotto s’intende:
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

La responsabilità del produttore per il danno causato da un suo prodotto difettoso è giuridicamente diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di danno alle persone.

  1. Danno alle cose: se il prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare un’ulteriore distinzione:
    • se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta (art. 1494 comma 2° c.c.): il produttore dovrà risarcire il danno se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi della cosa venduta;
    • e la cosa danneggiata appartiene all’utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), con una variante ispirata ad esigenze di protezione del consumatore: non spetta a questo di provare il rapporto di causalità fra difetto del prodotto e danno subito, perché si presume la colpa del produttore, il quale dovrà risarcire il danno a meno che non provi che il danno non poteva essere causato dal suo prodotto. L’inversione dell’onere della prova, fa sì che la responsabilità da fatto illecito diventi responsabilità oggettiva, imputabile al produttore, indipendentemente dalla prova della sua colpa, per il solo fatto di avere messo in circolazione un prodotto difettoso.
  2. Danno alle persone: nel caso in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che questa sia rivenditore o utilizzatore finale, il produttore risponde per responsabilità oggettiva.

SIGNIFICATO TECNICO-GIURIDICO DI “SICUREZZA DEL PRODOTTO”

La direttiva comunitaria si ispira al principio fondamentale, per cui ogni prodotto industriale, qualunque sia l’uso cui è destinato, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza. E l’art. 5 precisa che “un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”.

Il concetto di sicurezza del prodotto è stato concepito in modo molto ampio, al fine di proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni. Per sicurezza s’intende infatti:
– non solo l’effettiva idoneità all’uso per cui quel prodotto è stato concepito,
– ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi.

L’estensione del concetto di “sicurezza del prodotto” comporta, a carico del produttore, un aumento considerevole dei danni a lui imputabili, dovuti a difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni dovuti tradizionalmente per difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore, alla luce della nuova disciplina, è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti a difetti manifestatisi nell’uso del prodotto da parte dell’utente.

In teoria la mancanza di cautele e diligenza da parte dell’utente nell’uso di un prodotto dovrebbe escludere la responsabilità del produttore, ma alla luce della nuova disciplina il confine fra i doveri di sicurezza del produttore e uso diligente dell’utilizzatore è diventato estremamente labile. Non basta più che il produttore fornisca agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del prodotto o superficiali istruzioni d’uso. Come si ricava dal su richiamato art. 5, egli deve “tenere conto di tutte le circostanze”. Pertanto le informazioni e le istruzioni devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore, di qualsiasi formazioni culturale, per prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

LA SICUREZZA DEL PRODOTTO NELLE NORME ISO
Data la severità della disciplina in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i Sistema Qualità si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del prodotto, anche la sua sicurezza. La norma UNI EN ISO 9000/1, in particolare, dispone:

  1. l’identificazione di norme di sicurezza applicabili al singolo prodotto;
  2. l’esecuzione di prove di valutazione del progetto, proprio al fine di verificarne la sicurezza;
  3. un’attenta analisi delle istruzioni e delle avvertenze all’utilizzatore, dei manuali d’uso o di manutenzione, del materiale promozionale, ecc., allo scopo di contenere al massimo interpretazioni errate nell’uso del prodotto;
  4. la predisposizione di mezzi di rintracciabilità per facilitare il richiamo del prodotto;
  5. la previsione di piani di emergenza, per intervenire su prodotti che si rivelino difettosi o insicuri.

Forse fra i requisiti del Sistema Qualità, si tende a tralasciare quello della sicurezza, che trova menzione solo in questa norma, ma esiste un evidente rapporto di interconnessione fra qualità e sicurezza di un prodotto, in forza del quale l’una è requisito intrinseco dell’altra e viceversa:
– in fase di progettazione di un prodotto, fra i requisiti di qualità che devono essere tenuti presente, c’è quello della sicurezza, nel senso che ogni progetto deve concepire il prodotto conforme alle norme di sicurezza previste per la sua tipologia;
– in fase di realizzazione del prodotto (realizzazione intesa in senso lato, comprensiva quindi del processo produttivo vero e proprio e di tutte le attività successive alla produzione), la qualità diventa a sua volta un requisito della sicurezza, nel senso che un Sistema Qualità funzionante ed efficace può garantire che il prodotto finito sia conforme a tutti i requisiti previsti in fase di progettazione, fra i quali quello fondamentale della sicurezza, e di conseguenza sia privo di difetti di fabbricazione che potrebbero rivelarsi pericolosi per l’utente finale.

Premesso ciò siamo in grado di mettere a disposizione del potenziale cliente un’attività di consulenza e supporto decisionale mirata a fornire le migliori soluzioni.

(Fonte AssiPMI)

La diffusione di polizze sanitarie tra le famiglie italiane nel 2016

Nel 2016 la percentuale delle famiglie in possesso di almeno una polizza sanitariaera pari al 6,9%, in forte aumento rispetto a quanto rilevato sia nel 2014 (3,3%) sia nel 2012 (4,0%); in termini assoluti le famiglie assicurate erano circa 1,7 milioni (0,8 e 1,0 nel 2014 e nel 2012, rispettivamente).

Tra le famiglie assicurate, il numero medio di coperture, ponderato per la rappresentatività campionaria, era pari a 1,4 (1,06 e 1,1). La maggioranza delle famiglie con almeno una copertura sanitaria risiedeva al Nord (9,6%; 4,9% e 5,6% nelle due precedenti rilevazioni), seguita dalle famiglie con residenza al Centro (8,3%; 3,6% e 5,8%) e da quelle del Sud (2,1%; 0,8% e 0,7%).

E’ quanto emerge dell’Indagine Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane relativa al 2016.

La diffusione di coperture sanitarie varia sensibilmente a seconda della condizione professionale del capofamiglia, inteso come il maggior percettore di reddito.

I lavoratori autonomi tendono infatti a ricorrere di più alle assicurazioni sanitarie. Ciò è confermato anche dall’ultima indagine, anche se la differenza con i lavoratori dipendenti si è ridotta notevolmente.

Nel 2016 la diffusione di polizze tra i lavoratori autonomi era pari a 10,3% (7,2% nel 2014 e 9,5% nel 2012), mentre tra i lavoratori dipendenti era quasi del 10% (3,4% e 4,3%). Per i capifamiglia in condizione non professionale la percentuale era significativamente più bassa (2,9%, 2,3% e 2,4%).

Anche nel 2016 la diffusione di polizze sanitarie è risultata correlata positivamente il livello del reddito familiare. Rispetto al passato, nel 2016 la correlazione positiva si è ulteriormente accentuata: la percentuale di famiglie assicurate nell’ultimo quintile per reddito superava quella nel primo quintile di quasi 19 punti percentuali (10,6 nel 2014 e 12,88 nel 2012).

#FAMIGLIA: Protegge la famiglia da infortuni, responsabilità civile e perdite economiche.

PER LA PERSONA

  • Protettiva: mantiene intatto il tenore di vita della famiglia nel caso di infortunio o di indennizzo da corrispondere per danni a terzi.
  • Estesa: copre imprevisti legati a diverse casistiche inerenti le attività del nucleo familiare.
  • Modulabile: articolata in 24 possibili combinazioni di somme assicurate, garanzie e premi.

Fa per te se

Desideri una polizza assicurativa che protegga tutta la famiglia da:

  • infortuni nell’ambito della vita privata, come ad esempio nella pratica di sport o nello svolgimento di lavori domestici;
  • responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nelle attività familiari extralavorative;
  • perdite economiche dovute all’uso fraudolento di carte/bancomat da parte di terzi, all’annullamento di viaggi per cause di forza maggiore, alle spese veterinarie sostenute per i propri animali.

Cosa ti offre:

INFORTUNI

  • Invalidità permanente: ti garantisce un indennizzo se subisci un infortunio che provoca delle lesioni permanenti, che riducono la tua capacità lavorativa;
  • Morte: assicura un capitale ai beneficiari che indichi nel contratto;
  • Spese sanitarie: ti rimborsa le spese necessarie a seguito dell’infortunio, come ad esempio il trasporto all’istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici e la sala operatoria.

    RESPONSABILITA’ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE

    Tiene indenne la famiglia dalle richieste di risarcimento da parte di terzi per danni involontariamente cagionati.
    A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i danni derivanti da:

  1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
  2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
  3. incendio, esplosione o scoppio;
  4. consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
  5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
  6. caduta all’esterno di oggetti;
  7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
  8. pertinenze dell’abitazione;
  9. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
  10. uso di apparecchi domestici;
  11. danni cagionati da addetti ai servizi domestici, anche se occasionali, nonché gli infortuni sofferti dagli stessi soggetti , di cui l’assicurato sia ritenuto responsabile;
  12. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici;
  13. atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
  14. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
  15. pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione.

PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA:

– UTILIZZO FRAUDOLENTO CARTE DI CREDITO E BANCOMAT
La garanzia prevede l’indennizzo previsto in polizza per l’utilizzo fraudolento da parte di terzi di Carte di Credito / Bancomat sottratte all’assicurato a seguito di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione.

– ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia prevede l’indennizzo previsto in polizza per le somme pagate e non rimborsabili in caso di annullamento del viaggio per circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della prenotazione:
• malattia o infortunio che comporti ricovero, pronto soccorso o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare;
• nomina dell’Assicurato a Giurato o Testimone;
• danni all’abitazione a seguito di furto, scasso o calamità naturale tali che rendano necessaria la presenza dell’Assicurato;
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente e/o calamità naturali.

– RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INTERVENTI CHIRURGICI DEL CANE O DEL GATTO
La garanzia è valida per Cani e/o Gatti che:
• sono dotati di Microchip e Libretto Sanitario;
• sono in regola con vaccinazioni richiami obbligatori per legge;
• non hanno età inferiore a mesi 6 e superiore ad anni 10.
L’Assicurazione è prestata per le spese veterinarie sostenute a seguito di interventi chirurgici resi necessari da malattia dell’animale assicurato:
• Onorari del veterinario;
• Rette di degenza per ricovero o Day Hospital – trattamento fisioterapico, medicinali ed accertamenti ed esami fino per un massimo di 5gg (max €30,00 per giorno);
• Visite, esami, analisi, accertamenti sostenuti nei 30gg precedenti al ricovero/DayHospital, e nei 30gg successivi.

Per informazioni o un preventivo personalizzato, contattaci:
Email: info@tarasconsulenze.it
Tel.: +39 335 120 80 61

CYBER RISK: tutti ne parlano, ma come si affronta davvero?

Un convegno a Roma per discutere, in maniera strategica e propositiva, del Cyber Risk

“I dati dell’undicesima edizione del Rapporto CLUSIT 2017 sulla sicurezza ICT in Italia indicano che il 2016 è stato l’anno peggiore sull’evoluzione delle minacce cyber e del loro relativo impatto sulle persone. Dalla necessità di individuare i reali strumenti per affrontare e fronteggiare questo rischio è nata l’idea del convegno“Cyber Risk: tutti ne parlano, ma come si affronta davvero?” che CONFASSOCIAZIONI Digital in collaborazione con AIP (Associazione Informatici Professionisti) ha organizzato per il prossimo 23 giugno a Roma presso CONFINDUSTRIA (Viale dell’Astronomia, 30 – Sala G Piano 1 con inizio alle ore 9.30)durante il quale diversi esperti del settore si confronteranno per affrontare, mitigare e integrare la gestione del Cyber Risk nell’Enterprise Risk Management”. Lo ha dichiarato Andrea Violetti, Presidente di CONFASSOCIAZIONI Digital.

“I numeri parlano chiaro: 1.050 gli incidenti noti classificati come gravi, quindi con un alta incidenza di danno economico, reputazione e diffusione di dati sensibili – ha continuato Violetti, che è anche Past President AIP -. Cresce del 117% la guerra delle informazioni, mentre diventa a quattro cifre l’incremento degli attacchi compiuti con tecniche di phishing e social engineering (+1.166%). Il settore più colpito è la sanità (+102%), seguito dalla Distribuzione Moderna (+70%), dall’area finance e banche (+64%) e dalle infrastrutture critiche (+15%). Aumentano gli attacchi verso Europa e Asia mentre in termini assoluti a registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni sono il cyber crime (+ 9,8%) e il cyber warfare (+117%). A registrare una lieve flessione verso il ribasso sono gli attacchi con finalità di cyber espionage (-8%) e cyber hacktivism (-23%)”.

“Viviamo nell’era 4.0 – ha aggiunto il presidente CONFASSOCIAZIONI, Angelo Deiana – dove velocità, rischio, incertezza sono dietro l’angolo. Ma dove ci sono anche tantissime opportunità. Dove prevale un nuovo stile di vita. Dove a vincere sono le persone che hanno la capacità di interconnettersi senza impoverirsi o guerreggiare, ma piuttosto arricchirsi di nuovi saperi. Un obiettivo questo che CONFASSOCIAZIONI, la rete delle reti, ha avuto chiaro fin dall’inizio e che manifesta ogni volta sia necessario come lo è il convegno del prossimo 23 giugno. Sviluppare le competenze, individuare i rischi, superarli piuttosto che sfuggirli e ampliare il più possibile la conoscenza sono i nostri driver. Perché è noto che il sapere, da qualsiasi prospettiva lo si guardi e lo si consideri, rende liberi ed efficienti.”

“Il tema della cyber security, nonostante i dati negativi espressi prima, anzi proprio grazie a tali numeri – ha proseguito il Past President AIP – è finalmente entrato nelle agende di manager pubblici e privati, politici e legislatori. Prova concreta di ciò le diverse azioni legislative e regolatorie tra cui: le nuove linee guida Agid sulle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e sui profili di competenza dell’area digital; la Direttiva UE 2016/1148 recante misure comuni di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione Europea; il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 sugli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. Un’attenzione, questa, nata dalla consapevolezza diffusa che la minaccia cyber è trasversale e che ogni serio approccio a questo rischio deve essere multidisciplinare, collaborativo e posizionato al più alto livello di governance”.

“Ulteriore dato certo è il fatto che la sicurezza di uno stato – ha concluso il Presidente CONFASSOCIAZIONI Digital, Andrea Violetti – è data non solo più dai confini fisici, ma anche da quelli virtuali e un’impresa dei nostri tempi decide se investire in un paese non solo se lo reputa sicuro e stabile da un punto di vista economico e politico, ma anche se sono sicuri i suoi sistemi informativi e i dati in esso contenuti. Da qui capire quale ruolo devono avere le professioni digital risulta la conditio sine qua non per andare avanti in sicurezza e produttività”.

(Fonte: AIP – ITCS -[Associazione Informatici Professionisti – Italian Computer Society])

 


 

Auto Tuning: cosa cambia nella polizza assicurativa

Il tuning di un’autovettura consiste in una serie di modifiche che il proprietario può far applicare al proprio veicolo per modificarne le prestazioni e l’aspetto ed aggiungere nuove funzioni. Si tratta, quindi, di una serie di interventi che vanno a modificare un’auto rispetto allo standard di produzione garantito dall’azienda che ha realizzato la vettura. Sul mercato ci sono numerose aziende che offrono interventi di tuning per le auto ed, in particolare, per i modelli più sportivi che vengono personalizzati con tante modifiche ai componenti tecnici, alla carrozzeria ed agli interni.

Un intervento di tuning va ad influenzare, in modo inevitabile, il costo dell’assicurazione per una determinata autovettura.

In Italia, il tuning auto non viene regolamentato in modo preciso dalla normativa e le varie compagnie assicurative trattano in modo differente la questione e districarsi in modo completo non è certo semplice. Prima di scegliere una polizza RC Auto per la propria auto che ha registrato o registrerà in futuro interventi di tuning è, quindi, necessario valutare con attenzione diversi aspetti.

Il primo fattore da tenere in considerazione è legato alla tipologia di modifiche effettuate sul veicolo. Tali modifiche, infatti, devono essere omologate rispettando i canoni di sicurezza.  Un veicolo che non rispetta i canoni di sicurezza, infatti, non viene ritenuto idoneo per la circolazione su strada e, quindi, qualsiasi tipo di danno non è risarcibile dalle assicurazioni. Gli interventi di tuning di natura estetica e tecnica non comportano, in linea generale, problemi per quanto riguarda la circolazione.

Il proprietario di un veicolo che ha registrato un intervento di tuning deve, in ogni caso, comunicare alla motorizzazione le modifiche effettuate che andranno indicate sul libretto di circolazione. Si tratta di un aspetto molto importante da non sottovalutare quando si decide di effettuare degli interventi di tuning sulla propria vettura.

Da notare, inoltre, che alcune modifiche alla vettura possono essere considerate da una determinata compagnia assicuratrice come causa principale di un sinistro. In tal caso, un eventuale risarcimento potrebbe non essere erogato. In particolare, a rientrare in questa categoria sono le modifiche alle gomme o interventi di natura tecnica effettuati al motore (spesso il tuning comporta un incremento dei CV). In caso di incidente, quindi, è sempre consigliabile avere a disposizione la documentazione completa delle modifiche tecniche effettuate che potrebbero risultare particolarmente utili in sede di perizia.

In molte situazione, quando si deve assicurare un’auto che ha registrato interventi di tuning può risultare particolarmente conveniente sottoscrivere una polizza Kasko che, come noto, va a coprire qualsiasi tipo di danno registrato dalla vettura, a prescindere dalle responsabilità del conducente durante un sinistro stradale. La polizza Kasko, in forma completa e non nella sua versione Mini Kasko che offre una copertura più limitata, può risultare particolarmente conveniente quando il valore della propria auto è molto elevato e il kit di personalizzazione del tuning presenta anch’esso un costo consistente.

Come detto in precedenza, non essendoci una regolamentazione precisa sulla questione, quando si deve assicurare un veicolo che ha registrato personalizzazioni tecniche ed estetiche after market, risultando quindi differente rispetto alle condizioni garantire dal produttore, è opportuno valutare con estrema attenzione le varie proposte assicurative e tutelarsi massimizzando le coperture.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Guida in stato di ebbrezza: cosa succede?

La guida in stato di ebbrezza è vietata in modo completo dalla normativa vigente e comporta serissimi rischi sia per il guidatore che per gli occupanti del mezzo, per i pedoni e per le altre vetture. La guida in stato di ebrezza comporta precise sanzioni e garantisce alle compagnie assicurative il diritto di rivalsa sul conducente. Per legge, la guida in stato di ebbrezza rende nulle le coperture offerte normalmente dall’assicurazione.

Il Codice della Strada stabilisce che il valore limite del tasso di alcolemia è pari a 0,5 grammi per litro. In caso di accertamento eseguito tramite un etilometro se il tasso alcolemico risulta superiore a tale valore si va in contro a sanzioni di vario tipo ed alla sospensione o al ritiro della patente.

Se il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litroè prevista una multa compresa tra 500 e 2000 Euro ed una sospensione della patente da tre a sei mesi. Se, invece, il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.8 e 1.5 grammi per litro è prevista una multa da 800 a 3200 Euro, l’arresto sino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, infine, è prevista una multa da 1500 a 6000 Euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e il sequestro preventivo del veicolo con l’eventuale confisca se il conducente ne è proprietario. Se il conducente con tasso alcolemico superiore ai limiti fissati dalla normativa provoca un incidente stradale le pene si raddoppiano.

Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, vi è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione. Le compagnie, infatti, possono esercitare il diritto di rivalsa sull’assicurato che, dopo un sinistro, risulta, dai test effettuati, in stato di ebbrezza. Come confermato da una sentenza della Corte Costituzionale, infatti, le assicurazioni sono tenute ad emettere un risarcimento, quando dovuto dalle dinamiche del sinistro, solo se il conducente è cosciente e, quindi, non in stato di ebbrezza.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Massimale RC Auto: ci vuole attenzione

Quando si deve scegliere la migliore assicurazione RC Auto da sottoscrivere è importante valutare un gran numero di fattori per individuare la soluzione definitiva da sottoscrivere. Oltre al costo effettivo del premio assicurativo, infatti, è importante valutare tutte le caratteristiche dell’assicurazione che si va ad attivare, i bonus inclusi e tutto quello che, invece, non è incluso.

Un punto importante da tenere in forte considerazione è rappresentato dal massimale dell’RC Auto, ovvero dal valore massimo che una compagnia assicuratrice risarcirà per eventuali danni provocati a persone e cose in caso di sinistro.

Un massimale troppo basso, vicino al minimo fissato dalla legge italiana, permetterà di avere un premio assicurativo più basso, ma esporrà l’automobilista al rischio di dover risarcire di tasca propria cifre davvero consistenti nel caso in cui si venga coinvolti in un sinistro. Un massimale più alto del minimo imposto dalla legge potrebbe avere una ricaduta sul costo della polizza, che risulterà leggermente più alta, ma garantirà una sicurezza maggiore al contraente, il quale potrà contare sulla possibilità da parte della compagnia assicuratrice di coprire danni maggiori.

E’ importante sottolineare che nel raggiungimento del massimale fissato dal contratto stipulato con la propria assicurazione concorrono diverse spese dovute alle vittime di un sinistro in cui si resta coinvolti. Oltre al danno patrimoniale, da calcolare in base al reddito di cui la vittima è stata privata, infatti, vanno considerati anche i danni fisici, i danni biologici ed i danni morali arrecati.

E’, quindi, fondamentale valutare con estrema attenzione il valore del massimale della propria RC Auto quando si va a sottoscrivere una nuova polizza. I danni da risarcire di tasca propria che superano il valore massimale minimo potranno, infatti, essere ancora molto consistenti.Per questo motivo il massimale di un’assicurazione RC Auto è uno dei punti principali da valutare prima di scegliere la propria assicurazione.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)