Incidente con più veicoli

Un’ipotesi frequente in materia di sinistri stradali è quella dell’incidente che coinvolge più veicoli, come accade, ad esempio, nel caso del c.d. tamponamento a catena. In questa ipotesi non opera il sistema dell’indennizzo diretto e occorre richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.

Che cosa è

Nelle ipotesi in cui un incidente stradale abbia coinvolto più veicoli non può trovare applicazione la procedura di risarcimento diretto.
L’ipotesi più frequente di questo tipo di sinistri è rappresentata dal c.d. tamponamento a catena nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l’uno contro l’altro a seguito della forza d’urto impressa dall’ultimo mezzo della colonna.
Non potendo applicarsi la procedura di risarcimento diretto il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del sinistro (nell’esempio richiamato si tratterà del conducente dell’ultimo mezzo della colonna) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione.

La richiesta di risarcimento e la procedura di liquidazione

Il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti (fisici, patrimoniali e non patrimoniali) inviando una lettera raccomandata:

  • alla Compagnia che assicura il mezzo responsabile del sinistro
  • facoltativamente al proprietario e al conducente del mezzo responsabile del sinistro.

La richiesta di risarcimento danni deve indicare

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
  • la dinamica dell’incidente;
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

In ogni caso è sempre opportuno specificare:

  • se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
  • se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

Come abbiamo visto non opera in questo caso il sistema dell’indennizzo diretto ma la procedura di risarcimento è quella disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Infatti, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti. Se si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso. Ciò significa che finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Questa è ovviamente la situazione più comune dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso immediatamente di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti. Il danno alla persona, infatti, può essere correttamente valutato solo dopo che la vittima ha terminato le cure e la riabilitazione. Solo in questo momento può essere correttamente quantificata la percentuale di invalidità (c.d. invalidità permanente) che l’incidente lascia al danneggiato.

Quando viene formulata l’offerta può accadere che:

  • il danneggiato dichiari di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
  • il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
  • il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.

Tuttavia questa regola va oggi coordinata con l’obbligo, introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da degli avvocati. La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge.


A CHI DEVE ESSERE INDIRIZZATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Alla sede legale della Compagnia che assicura il veicolo responsabile del sinistro;
  • facoltativamente al conducente e al proprietario del mezzo responsabile del sinistro

COSA DEVE INDICARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento deve contenere:

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro
  • la dinamica dell’incidente
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato
  • l’entità delle lesioni subite
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale
  • l’indicazione delle autorità di pubblica sicurezza intervenute
  • l’indicazione delle autorità sanitarie intervenute.

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Il danneggiato deve inviare una richiesta alla Compagnia che assicura il veicolo [v. modello].
  • Se la richiesta è incompleta la Compagnia richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni).
  • Entro 90 giorni (60 in caso di soli danni a cose) la Compagnia formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta.
  • Entro 30 giorni il richiedente deve comunicare se accetta o se rifiuta
    • se non si pronuncia la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
    • se accetta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia dell’accettazione:
    • se rifiuta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia del rifiuto e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
  • se le parti non trovano un accordo nell’ambito della procedura di liquidazione del danno è possibile rivolgersi al Giudice soltanto dopo avere tentato di conciliare la vertenza nell’ambito della c.d. negoziazione assistita (ovverosia una procedura con la quale le parti cercano di trovare un accordo mediante l’assistenza obbligatoria di avvocati)
    • la parte danneggiata mediante il proprio legale deve invitare la controparte a sottoscrivere una convenzione di negoziazione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la vertenza
    • la parte invitata deve fornire una risposta entro 30 giorni
    • se la risposta manca o è negativa è possibile ricorrere al Giudice
    • se la risposta è positiva si apre la negoziazione che può risolversi con una conciliazione (che deve essere scritta) oppure con un mancato accordo (ed in questo caso è possibile rivolgersi al Giudice).

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di risarcimento danni può essere presentata:

  • in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica
  • attraverso un legale di fiducia

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 – Artt. 283-292

(Fonte:  “Diritti e Risposte“)


 

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Piano assicurativo agricolo 2018 – contributi per la gestione del rischio

Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ( Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo) ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l’accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.

> PSR 2014-2020 – via a domande per assicurazioni agricole agevolate

Piano assicurativo agricolo

Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l’accesso ai contributi previsti

dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.

Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare e deve comprendere:

  • l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  • l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  • le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

> AGEA – contributi per assicurazione produzioni vegetali 2017

Determinazione dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.

Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020

Combinazioni dei rischi assicurabili

Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:

  • a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  • b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  • c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  • d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
  • e) polizze sperimentali;
  • f) polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).

Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.

costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

Spesa ammessa al contributo

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

  • colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
  • allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
  • polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

  • strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Termini di sottoscrizione delle polizze

Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Decreto ministeriale del 6 novembre 2017


(Fonte FASI – Angela Lamboglia | )

 


 

Elenco delle professioni che dovrebbero avere una polizza di Responsabilità Civile Professionale

L’ articolo 5 del Dpr 137/2012   prevede per diverse categorie di professionisti  l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione Rc professionale

Con il DM del 22 settembre 2016, anche gli Avvocati sono tenuti a contrarre polizza RC unitamente a quella contro gli Infortuni occorsi durante l’attività professionale.

Nel caso in cui invece il professionista obbligato dalla LEGGE a contrarre polizza RC professionale, ne sia sprovvisto, l’ordine di appartenenza potrebbe richiamarlo o sanzionarlo, oltre al dover risarcire personalmente l’eventuale danno.

Ecco di seguito un elenco delle principali professioni (ce ne sono molte altre) che è possibile assicurare con noi per la Responsabilità Civile Professionale:

  1. AGENTE ASSICURATIVO
  2. AGENTI DI COMMERCIO
  3. AGENTI IMMOBILIARI
  4. AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIE
  5. AGENZIE PER L’IMPIEGO
  6. AGRONOMO
  7. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
  8. AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI
  9. ARBITRI (IN ARBITRATI)
  10. ARCHEOLOGI
  11. ARCHITETTO/INGEGNERE
  12. ARCHIVISTI
  13. ASSOCIAZIONI TURISTICHE
  14. AUTOMOBIL CLUBS
  15. AVVOCATO/PATROCINATORE
  16. BIBLIOTECARIO
  17. BROKER ASSICURATIVO
  18. CALL CENTERS
  19. CHIMICO
  20. COLPA GRAVE PUBBLICI UFFICIALI
  21. CONSULENTE APPALTI
  22. CONSULENTE AZIENDALE
  23. CONSULENTE DEL LAVORO
  24. CONSULENTE DI IMMAGINE
  25. CONSULENTE FAMILIARI
  26. CONSULENTE FAUNISTICO
  27. CONSULENTE PUBBLICITARIO
  28. CONSULENTE RISORSE UMANE
  29. CONSULENTI ALIMENTARI
  30. CONSULENTI ALIMENTARI
  31. CONSULENTI ANTINCENDIO
  32. CONSULENTI AZIENDALI
  33. CONSULENTI DI CONSERVATORIA
  34. CONSULENTI DI MARCHI
  35. CONSULENTI DI MARKETING E RICERCATORI
  36. CONSULENTI FISCALI
  37. CONSULENTI FORESTALI
  38. CONSULENTI FORESTALI
  39. DISEGNATORI
  40. DISEGNATORI DI MODA
  41. DISEGNATORI DI MOSTRE
  42. DOCENTE DI COMUNITÀ INFANTILI
  43. DOPPIATORI (ATTORI)
  44. D.P. –ELECTRONIC DATA PROCESSOR
  45. ECOLOGISTI
  46. ECONOMISTI
  47. EDITORI
  48. EDUCATORE PROFESSIONALE/INSEGNANTE
  49. ENOLOGI
  50. ENTI GESTORI FIDUCIARI DI DONAZIONI
  51. ERGONOMISTI
  52. FISIOTERAPISTI
  53. FOTOGRAFI
  54. GEOGRAFI
  55. GEOLOGO
  56. GEOMETRA
  57. GESTORI DI LOGISTICA
  58. GRAFOLOGI
  59. HACC – CERTIFICAZIONE ENERGETICA
  60. INSTALLATORI DI SISTEMI DI ALLARME
  61. INTERIOR DESIGNER
  62. INTRATTENITORI CULTURALE
  63. INVESTIGATORE PRIVATO
  64. ISTITUTI DI BELLEZZA/ESTETISTI
  65. ISTRUTTORE SPORTIVO / MAESTRO DI YOGA
  66. ISTRUTTORI SOCIETÀ
  67. LAVORO VOLONTARIATO
  68. MEDIATORI CREDITIZI
  69. MEDICI
  70. METEOROLOGO
  71. MOTIVATORI
  72. MULTIMEDIA ART DIRECTOR
  73. ORGANIZZATORE DI TAVOLE ROTONDE
  74. ORGANIZZATORI DI EVENTI/CONVEGNI
  75. PEDAGOGISTI
  76. PERITO/LIQUIDATORE DANNI
  77. PERSONAL MANAGER (ARTISTI / SPORTIVO)
  78. PIANIFICATORE URBANISTICO
  79. POLIZZE MERLONI
  80. PUBLIC RELATION ADVISOR
  81. RAPPRESENTANTI FARMACEUTICI
  82. RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
  83. RESPONSABILE TEST PSICOMETRICI
  84. RESPONSABILI PREVENZIONE INFORTUNI
  85. RICERCATORE
  86. SCIENZIATI AMBIENTALI
  87. SERVIZI DI CONSEGNA
  88. SERVIZI DI CONSULENZA
  89. STORICI DELL’ARTE
  90. TECNICO CONTROLLO QUALITÀ
  91. TECNICO IMPORT EXPORT
  92. TRADUTTORE / INTERPRETE
  93. WEBMASTER

Elenco aggiornato al 17/07/2014

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#FAMIGLIA: Protegge la famiglia da infortuni, responsabilità civile e perdite economiche.

PER LA PERSONA

  • Protettiva: mantiene intatto il tenore di vita della famiglia nel caso di infortunio o di indennizzo da corrispondere per danni a terzi.
  • Estesa: copre imprevisti legati a diverse casistiche inerenti le attività del nucleo familiare.
  • Modulabile: articolata in 24 possibili combinazioni di somme assicurate, garanzie e premi.

Fa per te se

Desideri una polizza assicurativa che protegga tutta la famiglia da:

  • infortuni nell’ambito della vita privata, come ad esempio nella pratica di sport o nello svolgimento di lavori domestici;
  • responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nelle attività familiari extralavorative;
  • perdite economiche dovute all’uso fraudolento di carte/bancomat da parte di terzi, all’annullamento di viaggi per cause di forza maggiore, alle spese veterinarie sostenute per i propri animali.

Cosa ti offre:

INFORTUNI

  • Invalidità permanente: ti garantisce un indennizzo se subisci un infortunio che provoca delle lesioni permanenti, che riducono la tua capacità lavorativa;
  • Morte: assicura un capitale ai beneficiari che indichi nel contratto;
  • Spese sanitarie: ti rimborsa le spese necessarie a seguito dell’infortunio, come ad esempio il trasporto all’istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici e la sala operatoria.

    RESPONSABILITA’ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE

    Tiene indenne la famiglia dalle richieste di risarcimento da parte di terzi per danni involontariamente cagionati.
    A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i danni derivanti da:

  1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
  2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
  3. incendio, esplosione o scoppio;
  4. consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
  5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
  6. caduta all’esterno di oggetti;
  7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
  8. pertinenze dell’abitazione;
  9. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
  10. uso di apparecchi domestici;
  11. danni cagionati da addetti ai servizi domestici, anche se occasionali, nonché gli infortuni sofferti dagli stessi soggetti , di cui l’assicurato sia ritenuto responsabile;
  12. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici;
  13. atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
  14. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
  15. pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione.

PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA:

– UTILIZZO FRAUDOLENTO CARTE DI CREDITO E BANCOMAT
La garanzia prevede l’indennizzo previsto in polizza per l’utilizzo fraudolento da parte di terzi di Carte di Credito / Bancomat sottratte all’assicurato a seguito di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione.

– ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia prevede l’indennizzo previsto in polizza per le somme pagate e non rimborsabili in caso di annullamento del viaggio per circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della prenotazione:
• malattia o infortunio che comporti ricovero, pronto soccorso o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare;
• nomina dell’Assicurato a Giurato o Testimone;
• danni all’abitazione a seguito di furto, scasso o calamità naturale tali che rendano necessaria la presenza dell’Assicurato;
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente e/o calamità naturali.

– RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INTERVENTI CHIRURGICI DEL CANE O DEL GATTO
La garanzia è valida per Cani e/o Gatti che:
• sono dotati di Microchip e Libretto Sanitario;
• sono in regola con vaccinazioni richiami obbligatori per legge;
• non hanno età inferiore a mesi 6 e superiore ad anni 10.
L’Assicurazione è prestata per le spese veterinarie sostenute a seguito di interventi chirurgici resi necessari da malattia dell’animale assicurato:
• Onorari del veterinario;
• Rette di degenza per ricovero o Day Hospital – trattamento fisioterapico, medicinali ed accertamenti ed esami fino per un massimo di 5gg (max €30,00 per giorno);
• Visite, esami, analisi, accertamenti sostenuti nei 30gg precedenti al ricovero/DayHospital, e nei 30gg successivi.

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CYBER RISK: tutti ne parlano, ma come si affronta davvero?

Un convegno a Roma per discutere, in maniera strategica e propositiva, del Cyber Risk

“I dati dell’undicesima edizione del Rapporto CLUSIT 2017 sulla sicurezza ICT in Italia indicano che il 2016 è stato l’anno peggiore sull’evoluzione delle minacce cyber e del loro relativo impatto sulle persone. Dalla necessità di individuare i reali strumenti per affrontare e fronteggiare questo rischio è nata l’idea del convegno“Cyber Risk: tutti ne parlano, ma come si affronta davvero?” che CONFASSOCIAZIONI Digital in collaborazione con AIP (Associazione Informatici Professionisti) ha organizzato per il prossimo 23 giugno a Roma presso CONFINDUSTRIA (Viale dell’Astronomia, 30 – Sala G Piano 1 con inizio alle ore 9.30)durante il quale diversi esperti del settore si confronteranno per affrontare, mitigare e integrare la gestione del Cyber Risk nell’Enterprise Risk Management”. Lo ha dichiarato Andrea Violetti, Presidente di CONFASSOCIAZIONI Digital.

“I numeri parlano chiaro: 1.050 gli incidenti noti classificati come gravi, quindi con un alta incidenza di danno economico, reputazione e diffusione di dati sensibili – ha continuato Violetti, che è anche Past President AIP -. Cresce del 117% la guerra delle informazioni, mentre diventa a quattro cifre l’incremento degli attacchi compiuti con tecniche di phishing e social engineering (+1.166%). Il settore più colpito è la sanità (+102%), seguito dalla Distribuzione Moderna (+70%), dall’area finance e banche (+64%) e dalle infrastrutture critiche (+15%). Aumentano gli attacchi verso Europa e Asia mentre in termini assoluti a registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni sono il cyber crime (+ 9,8%) e il cyber warfare (+117%). A registrare una lieve flessione verso il ribasso sono gli attacchi con finalità di cyber espionage (-8%) e cyber hacktivism (-23%)”.

“Viviamo nell’era 4.0 – ha aggiunto il presidente CONFASSOCIAZIONI, Angelo Deiana – dove velocità, rischio, incertezza sono dietro l’angolo. Ma dove ci sono anche tantissime opportunità. Dove prevale un nuovo stile di vita. Dove a vincere sono le persone che hanno la capacità di interconnettersi senza impoverirsi o guerreggiare, ma piuttosto arricchirsi di nuovi saperi. Un obiettivo questo che CONFASSOCIAZIONI, la rete delle reti, ha avuto chiaro fin dall’inizio e che manifesta ogni volta sia necessario come lo è il convegno del prossimo 23 giugno. Sviluppare le competenze, individuare i rischi, superarli piuttosto che sfuggirli e ampliare il più possibile la conoscenza sono i nostri driver. Perché è noto che il sapere, da qualsiasi prospettiva lo si guardi e lo si consideri, rende liberi ed efficienti.”

“Il tema della cyber security, nonostante i dati negativi espressi prima, anzi proprio grazie a tali numeri – ha proseguito il Past President AIP – è finalmente entrato nelle agende di manager pubblici e privati, politici e legislatori. Prova concreta di ciò le diverse azioni legislative e regolatorie tra cui: le nuove linee guida Agid sulle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e sui profili di competenza dell’area digital; la Direttiva UE 2016/1148 recante misure comuni di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione Europea; il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 sugli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. Un’attenzione, questa, nata dalla consapevolezza diffusa che la minaccia cyber è trasversale e che ogni serio approccio a questo rischio deve essere multidisciplinare, collaborativo e posizionato al più alto livello di governance”.

“Ulteriore dato certo è il fatto che la sicurezza di uno stato – ha concluso il Presidente CONFASSOCIAZIONI Digital, Andrea Violetti – è data non solo più dai confini fisici, ma anche da quelli virtuali e un’impresa dei nostri tempi decide se investire in un paese non solo se lo reputa sicuro e stabile da un punto di vista economico e politico, ma anche se sono sicuri i suoi sistemi informativi e i dati in esso contenuti. Da qui capire quale ruolo devono avere le professioni digital risulta la conditio sine qua non per andare avanti in sicurezza e produttività”.

(Fonte: AIP – ITCS -[Associazione Informatici Professionisti – Italian Computer Society])

 


 

Auto Tuning: cosa cambia nella polizza assicurativa

Il tuning di un’autovettura consiste in una serie di modifiche che il proprietario può far applicare al proprio veicolo per modificarne le prestazioni e l’aspetto ed aggiungere nuove funzioni. Si tratta, quindi, di una serie di interventi che vanno a modificare un’auto rispetto allo standard di produzione garantito dall’azienda che ha realizzato la vettura. Sul mercato ci sono numerose aziende che offrono interventi di tuning per le auto ed, in particolare, per i modelli più sportivi che vengono personalizzati con tante modifiche ai componenti tecnici, alla carrozzeria ed agli interni.

Un intervento di tuning va ad influenzare, in modo inevitabile, il costo dell’assicurazione per una determinata autovettura.

In Italia, il tuning auto non viene regolamentato in modo preciso dalla normativa e le varie compagnie assicurative trattano in modo differente la questione e districarsi in modo completo non è certo semplice. Prima di scegliere una polizza RC Auto per la propria auto che ha registrato o registrerà in futuro interventi di tuning è, quindi, necessario valutare con attenzione diversi aspetti.

Il primo fattore da tenere in considerazione è legato alla tipologia di modifiche effettuate sul veicolo. Tali modifiche, infatti, devono essere omologate rispettando i canoni di sicurezza.  Un veicolo che non rispetta i canoni di sicurezza, infatti, non viene ritenuto idoneo per la circolazione su strada e, quindi, qualsiasi tipo di danno non è risarcibile dalle assicurazioni. Gli interventi di tuning di natura estetica e tecnica non comportano, in linea generale, problemi per quanto riguarda la circolazione.

Il proprietario di un veicolo che ha registrato un intervento di tuning deve, in ogni caso, comunicare alla motorizzazione le modifiche effettuate che andranno indicate sul libretto di circolazione. Si tratta di un aspetto molto importante da non sottovalutare quando si decide di effettuare degli interventi di tuning sulla propria vettura.

Da notare, inoltre, che alcune modifiche alla vettura possono essere considerate da una determinata compagnia assicuratrice come causa principale di un sinistro. In tal caso, un eventuale risarcimento potrebbe non essere erogato. In particolare, a rientrare in questa categoria sono le modifiche alle gomme o interventi di natura tecnica effettuati al motore (spesso il tuning comporta un incremento dei CV). In caso di incidente, quindi, è sempre consigliabile avere a disposizione la documentazione completa delle modifiche tecniche effettuate che potrebbero risultare particolarmente utili in sede di perizia.

In molte situazione, quando si deve assicurare un’auto che ha registrato interventi di tuning può risultare particolarmente conveniente sottoscrivere una polizza Kasko che, come noto, va a coprire qualsiasi tipo di danno registrato dalla vettura, a prescindere dalle responsabilità del conducente durante un sinistro stradale. La polizza Kasko, in forma completa e non nella sua versione Mini Kasko che offre una copertura più limitata, può risultare particolarmente conveniente quando il valore della propria auto è molto elevato e il kit di personalizzazione del tuning presenta anch’esso un costo consistente.

Come detto in precedenza, non essendoci una regolamentazione precisa sulla questione, quando si deve assicurare un veicolo che ha registrato personalizzazioni tecniche ed estetiche after market, risultando quindi differente rispetto alle condizioni garantire dal produttore, è opportuno valutare con estrema attenzione le varie proposte assicurative e tutelarsi massimizzando le coperture.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Guida in stato di ebbrezza: cosa succede?

La guida in stato di ebbrezza è vietata in modo completo dalla normativa vigente e comporta serissimi rischi sia per il guidatore che per gli occupanti del mezzo, per i pedoni e per le altre vetture. La guida in stato di ebrezza comporta precise sanzioni e garantisce alle compagnie assicurative il diritto di rivalsa sul conducente. Per legge, la guida in stato di ebbrezza rende nulle le coperture offerte normalmente dall’assicurazione.

Il Codice della Strada stabilisce che il valore limite del tasso di alcolemia è pari a 0,5 grammi per litro. In caso di accertamento eseguito tramite un etilometro se il tasso alcolemico risulta superiore a tale valore si va in contro a sanzioni di vario tipo ed alla sospensione o al ritiro della patente.

Se il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litroè prevista una multa compresa tra 500 e 2000 Euro ed una sospensione della patente da tre a sei mesi. Se, invece, il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.8 e 1.5 grammi per litro è prevista una multa da 800 a 3200 Euro, l’arresto sino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, infine, è prevista una multa da 1500 a 6000 Euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e il sequestro preventivo del veicolo con l’eventuale confisca se il conducente ne è proprietario. Se il conducente con tasso alcolemico superiore ai limiti fissati dalla normativa provoca un incidente stradale le pene si raddoppiano.

Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, vi è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione. Le compagnie, infatti, possono esercitare il diritto di rivalsa sull’assicurato che, dopo un sinistro, risulta, dai test effettuati, in stato di ebbrezza. Come confermato da una sentenza della Corte Costituzionale, infatti, le assicurazioni sono tenute ad emettere un risarcimento, quando dovuto dalle dinamiche del sinistro, solo se il conducente è cosciente e, quindi, non in stato di ebbrezza.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Massimale RC Auto: ci vuole attenzione

Quando si deve scegliere la migliore assicurazione RC Auto da sottoscrivere è importante valutare un gran numero di fattori per individuare la soluzione definitiva da sottoscrivere. Oltre al costo effettivo del premio assicurativo, infatti, è importante valutare tutte le caratteristiche dell’assicurazione che si va ad attivare, i bonus inclusi e tutto quello che, invece, non è incluso.

Un punto importante da tenere in forte considerazione è rappresentato dal massimale dell’RC Auto, ovvero dal valore massimo che una compagnia assicuratrice risarcirà per eventuali danni provocati a persone e cose in caso di sinistro.

Un massimale troppo basso, vicino al minimo fissato dalla legge italiana, permetterà di avere un premio assicurativo più basso, ma esporrà l’automobilista al rischio di dover risarcire di tasca propria cifre davvero consistenti nel caso in cui si venga coinvolti in un sinistro. Un massimale più alto del minimo imposto dalla legge potrebbe avere una ricaduta sul costo della polizza, che risulterà leggermente più alta, ma garantirà una sicurezza maggiore al contraente, il quale potrà contare sulla possibilità da parte della compagnia assicuratrice di coprire danni maggiori.

E’ importante sottolineare che nel raggiungimento del massimale fissato dal contratto stipulato con la propria assicurazione concorrono diverse spese dovute alle vittime di un sinistro in cui si resta coinvolti. Oltre al danno patrimoniale, da calcolare in base al reddito di cui la vittima è stata privata, infatti, vanno considerati anche i danni fisici, i danni biologici ed i danni morali arrecati.

E’, quindi, fondamentale valutare con estrema attenzione il valore del massimale della propria RC Auto quando si va a sottoscrivere una nuova polizza. I danni da risarcire di tasca propria che superano il valore massimale minimo potranno, infatti, essere ancora molto consistenti.Per questo motivo il massimale di un’assicurazione RC Auto è uno dei punti principali da valutare prima di scegliere la propria assicurazione.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)