Taras Consulenze Assicurative

Risk Management and Insurance Consulting

Taras Consulenze Assicurative

Polizze fideiussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’intervento di Giovanni Brambilla Pisoni, Presidente del Forum Cauzioni & Credito sulle polizze fidejussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.

Per tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione dal  rischio di insolvenza del costruttore e dare loro la possibilità di recuperare gli anticipi versati nel corso dei lavori, è stata introdotta la legge 210 del 2 agosto 2004, successivamente recepita tramite D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005.

La normativa introduce per insolvenza del costruttore/venditore (impresa di costruzioni, società veicolo dalla stessa controllata o partecipata o cooperativa edilizia) il caso in cui quest’ultimo incorra in una “situazione di crisi” (pignoramento dell’immobile, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), colmando una lacuna dell’ordinamento nazionale, che aveva mietuto decine di migliaia di famiglie vittime dei fallimenti dei costruttori/venditori.

Agli effetti pratici, la soluzione è stata quella di prevedere, al momento della stipula del contratto, l’obbligatorietà da parte del costruttore di consegnare all’acquirente, pena di nullità del contratto, una fideiussione di importo pari alle somme riscosse e da riscuotete da parte del costruttore prima del rogito notarile, ad esclusione delle somme erogate da un soggetto mutuante (in genere un istituto di credito) e di contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. La fideiussione stipulata dal costruttore in favore dell’acquirente garantisce, nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi del costruttore, la restituzione all’acquirente delle somme fino a quel momento versate maggiorate degli interessi legali, pur non garantendo un termine prestabilito di consegna dell’immobile al promissario acquirente.

Al momento del rogito il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, a seguito di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi (art.4 D.Lgs.122/2005).

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha modificato e integrato le disposizioni normative sulla tutela degli acquirenti contenute nel D.Lgs. 122/2005; le due modifiche più rilevanti introdotte sono:

  • la fideiussione può essere rilasciata soltanto da una banca o da una compagnia di assicurazione;
  • la fideiussione non deve garantire solo il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche il mancato adempimento di quest’ultimo all’obbligo della consegna della polizza postuma decennale al momento della stipula del rogito;

prevedendo, tra l’altro, l’adozione di appositi decreti ministeriali recanti i modelli standard della fideiussione e della polizza postuma decennale i quali, ad oggi, non risultano essere stati ancora pubblicati.

Dal 2019 ad oggi, l’ANIA e le altre organizzazioni interessate sono state convocate presso il Ministero della Giustizia per discutere sul contenuto degli schemi di polizza. A seguito dei primi incontri sono stati costituiti dei gruppi ristretti tra le organizzazioni maggiormente coinvolte quali ANIA, ANCE, Confcooperative Habitat, Legacoop Abitanti e ABI, per l’elaborazione di proposte da presentare in sede di tavolo tecnico plenario.

Lo scorso mese di novembre, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, a distanza di oltre un anno dall’ultima riunione del tavolo tecnico, ha predisposto e inoltrato alle parti coinvolte la bozza del DM e il modello standard della fideiussione per la raccolta di eventuali commenti e osservazioni.

Gli aspetti critici, discussi in occasione del confronto, sono diversi e tra questi trova sicuramente spazio la parte che riguarda le disposizioni transitorie, in quanto prevede un’applicazione retroattiva non condivisibile dal punto giuridico e sostanziale.

Un altro aspetto controverso della bozza è la previsione della responsabilità solidale dei garanti nei confronti del beneficiario nell’ipotesi in cui la fideiussione sia prestata congiuntamente da più garanti ma anche nel caso di singole garanzie prestate con atti separati per ciascun fideiussore. Si tratta di una disposizione che trova la sua ratio nel Codice dei contratti pubblici, in un contesto che prevede la disciplina di opere pubbliche di ben altra dimensione.

Il Forum Cauzioni e Credito resta scettico su una proposta in precedenza avanzata dall’ANIA in merito alla cessazione automatica della garanzia fideiussoria qualora l’acquirente, nonostante la mancata produzione della polizza indennitaria decennale da parte del costruttore, decida comunque di stipulare il rogito, considerato che non sarebbe posto alcun divieto al notaio rogitante di stipulare l’atto nel caso in cui il promittente acquirente intenda comunque procedere all’acquisto.

Il Forum Cauzioni e Credito conviene, invece, con quanto osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato al riguardo: “L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”….”Un atto di trasferimento che non contenga alcuna menzione dell’avvenuta consegna della polizza postuma decennale, in quanto veicolo di una rinuncia a detta tutela, non espressa, bensì “tacita”, ricadrebbe in ogni caso sotto la sanzione della nullità di cui all’art.4 comma 1 del D.Lgs. 122/2005”.

E’ d’altro canto ritenuto condivisibile il timore delle imprese di assicurazione quando si chiedono cosa potrebbe accadere a tutte quelle polizze fideiussorie emesse prima della entrata in vigore della disposizione di legge in parola ed oggi ancora in corso di validità. Se il costruttore non è in grado di rilasciare la polizza decennale postuma, il notaio presumibilmente non stipula il rogito. La conseguenza di tale condizione potrebbe preludere alla richiesta di nullità del contratto preliminare stipulato in precedenza e richiedere la restituzione degli acconti versati o l’escussione delle garanzie fideiussorie.

Sul tavolo della discussione pende tuttora anche la pubblicazione del decreto recante il contenuto e le caratteristiche dello schema tipo della polizza indennitaria decennale e la definizione di gravi difetti costruttivi, che nell’accezione proposta, sono quelli che colpiscono le parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, la quale non si concilia con l’art. 1669 c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità nel merito della nozione di gravi vizi di costruzione.

Questa situazione di stallo perdurante può portare a conseguenze pesantemente negative su un settore che rappresenta una parte non trascurabile dell’edilizia privata.

Alcuni dati possono dare l’idea della dimensione del settore delle vendite di immobili in costruzione.

Anno Permessi di costruire (*) Unità abitative corrispondenti (*) Premi contabilizzati (**)
2019 17.978 55.104 Euro 20.857.085
2018 17.974 54.664 Euro 16.766.756
2017 17.243 51.859 Euro 13.341.722
2016 16.225 44.583 Euro 12.002.371
(*) fonte: ISTAT
(**) fonte: ANIA (premi relativi alle polizze fideiussorie a garanzia degli immobili da costruire)

Considerati tutti gli aspetti anzidetti il Forum Cauzioni e Credito auspica – in tempi brevi – un intervento normativo definitivo che preveda gli schemi tipo delle due polizze (fideiussione e polizza decennale postuma), affinché si possa dare pieno compimento alle disposizioni normative introdotte per la tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione voluta dal legislatore sin dal 2004.

Polizze fideiussorie

(Fonte: ASSINews – https://www.assinews.it/)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

Contattaci per un preventivo: preventivo@tarasconsulenze.it

 

Scudo Sace sui crediti commerciali non pagati

Crediti commerciali non pagati? Arriva l’ombrello dello stato.

A distanza di quasi sette mesi dalla sua istituzione per decreto, diventa finalmente operativa la garanzia Sace in favore degli assicuratori, per le coperture erogate alle aziende sul credito a breve termine (si veda ItaliaOggi del 12/5/2020 e, da ultimo, ItaliaOggi del 5/11/2020).

A disposizione di questo scudo contro i mancati pagamenti c’è un budget da due miliardi di euro.

L’ombrello Sace arriverà a coprire fino al 90% degli indennizzi generati dai sinistri, cioè dalle esposizioni relative ai crediti maturati fino a fine anno.

 

Lo strumento attivato e gestito dalla società posseduta da Cassa Depositi e Prestiti – anche se Sace, in questa fase di pandemia, risponde direttamente al Tesoro (che controlla pure Cdp) per l’erogazione degli strumenti di sostegno alla liquidità delle imprese – la garanzia Sace, dicevamo, è prevista dall’articolo 35 del decreto legge «Rilancio» n. 34/ del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Andiamo con ordine, per spiegarne il funzionamento.

Cosa sono le assicurazioni dei crediti a breve termine. Vengono concesse dalle compagnie assicurative che operano nel mercato: consistono nella copertura dei rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali, concessi con dilazioni fino a 24 mesi.

Questi ombrelli assicurativi consentono di aumentare il livello di liquidità delle imprese acquirenti, permettendo di dilazionare nel tempo i pagamenti. Allo stesso tempo, spiega Sace in una nota, «aiutano i fornitori nella gestione del portafoglio crediti, attraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali».

La valutazione della Sace. La società specializzata nell’assicurazione del credito definisce così l’assicurazione a breve termine: «Uno strumento particolarmente rilevante in un ciclo avverso come quello attuale, in cui le tensioni sulla liquidità indotte dall’emergenza Covid-19 si stanno traducendo in un forte aumento dei rischi di mancato incasso».

Businessman holding a bunch of money.

La mission del nuovo strumento.

A fronte della valutazione data sulla necessità di supportare questi strumenti assicurativi e «con l’obiettivo di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19», Sace «è stata autorizzata (dal ministero dell’economia e delle finanze, ndr) a concedere in favore degli assicuratori del credito di breve termine una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali».

La copertura.

La nuova garanzia pubblica Sace coprirà gli indennizzi per insoluti relativi a fatture emesse dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, come detto entro il limite massimo complessivo di spesa di due miliardi di euro.

La garanzia Sace, a sua volta, è contro-garantita dallo Stato italiano; questo consente alla società posseduta da Cdp di esercitare un effetto leva importante sugli assicuratori del credito, poiché – spiega una nota della Sace – lo stato «mitiga il rischio che la congiuntura avversa possa tradursi in una riduzione della copertura assicurativa dei crediti commerciali e che i pagamenti dilazionati siano sostituiti da pagamenti a vista.

(Fonte: ITALIAOGGI – NUMERO 291   PAG. 33  DEL 10/12/2020)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

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Auto d’epoca e normativa vigente: tutti i dettagli

Anni, immatricolazione, bollo, revisione e assicurazione auto storiche: tutte le normative che regolano il possesso delle auto d’epoca.

Possedere un’auto d’epoca è il sogno di molti automobilisti, ma per farlo occorre conoscere tutte le norme che ne regolamentano il possesso e la circolazione. Prima di tutto, occorre capire se si sta parlando di auto d’epoca o di auto storiche.

Per quanto possano sembrare sinonimi, si tratta di due diverse categorie di veicoli. Infatti, vengono considerate auto d’epoca soltanto le vetture con oltre 30 anni di vita che non possiedono più i requisiti tecnici minimi per la circolazione e che, di conseguenza, sono state cancellate dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)(si veda anche il nostro approfondimento “Auto d’epoca: dopo quanti anni?”). Esse, secondo la normativa auto d’epoca, sono dunque destinate alle esposizioni pubbliche o private e possono circolare esclusivamente durante le manifestazioni autorizzate solo se munite di foglio di via e targa provvisoria rilasciate dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Viceversa, le auto storiche sono quei veicoli d’interesse collezionistico che risultano iscritti ai registri dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) o di uno degli altri enti riconosciuti. Per iscrivere all’ASI le auto d’epoca occorre tuttavia richiedere il Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica e l’Attestato di Datazione e Storicità presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

L’immatricolazione auto d’epoca comporta notevoli agevolazioni sulla reimmatricolazione. In particolare, presentando espressa richiesta al PRA (ricerca uffici ACI), è possibile pagare un’IPT agevolata (Imposta Provinciale di Trascrizione) pari a circa 51,65 euro.

Negli ultimi anni, le auto d’epoca e la normativa che ne regolamenta il pagamento del bollo sono state oggetto di forti discussioni. Fino al 2014, infatti, tutti i possessori di veicoli con almeno 20 anni di vita erano esentati dal pagamento del bollo. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’età minima per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo sulle auto storiche è stata elevata da 20 a 30 anni. Ciò significa che anche i veicoli di età compresa fra i 20 e i 29 anni sono soggetti al pagamento della tassa di possesso senza alcun tipo di agevolazione.

Nonostante la loro veneranda età, la revisione delle auto d’epoca non presenta particolari differenze rispetto ai veicoli più recenti. Anch’essa va infatti effettuata ogni 2 anni in un’officina autorizzata oppure presso la sede della Motorizzazione Civile più vicina.

In caso di passaggio di proprietà auto storiche, per i veicoli con oltre trenta anni si è tenuti al pagamento della IPT ridotta e pari a 51,65 euro.
Per poter usufruire di questi vantaggi auto storiche è necessario che l’interessato ne faccia espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della L. 342/2000).

L’Automotoclub storico Italia è una federazione composta da 263 club federati con oltre 200000 affiliati e svolge il ruolo di pubblico registro in cui si annotano le auto storiche ancora attive e funzionanti con oltre 20 anni di età.
Per l’iscrizione auto storiche è necessario rivolgersi ad uno dei club federati presenti sul territorio nazionali e versare la quota associativa annua dell’ASI corrispondente a € 41,32. La quota comprende anche la spedizione a tutti i tesserati della rivista ufficiale dell’ASI “La Manovella”.
A seguito dell’iscrizione della vetture nel registro auto storiche verranno rilasciati alcuni documenti: il certificato d’identità, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e la carta FIVA.
Il certificato d’identità è il documento tramite il quale sono indicati gli estremi identificativi delle auto storiche, la descrizione dello stato di conservazione o del restauro e le eventuali difformità rispetto al modello originale, mentre il certificato di rilevanza storica è il documento necessario per la circolazione dei veicoli considerati di interesse storico e collezionistico.
La Carta FIVA, infine, è il documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.
Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. È valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo. Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla data di costruzione.

In ambito assicurativo sussistono numerose agevolazioni riservate ai proprietari di auto d’epoca o d’interesse storico. L’unica limitazione riguarda invece l’età del contraente, che non può essere inferiore ai 23 anni. Trovate maggiori informazioni sull’assicurazione per l’auto d’epoca nel nostro approfondimento “Assicurazione per l’auto d’epoca: procedura e costi”.
Ecco, dunque, i principali vantaggi per chi sottoscrive un’assicurazione RCA per auto d’epoca:

  • Il premio assicurativo sulle vetture d’epoca è normalmente più basso rispetto alla norma.
  • Per questo genere di veicoli non è prevista una classe di merito basata sul sistema bonus/malus.
  • La guida libera è concessa senza alcun costo aggiuntivo e include tutti i guidatori di età pari o superiore ai 23 anni.
  • Molte compagnie applicano ulteriori sconti a tutti i collezionisti che possiedono più di un’auto storica.

(Fonte: automobile.it)

Auto ferma non assicurata: è ancora illegale?

Torniamo ora al caso dell’assicurazione per un’auto ferma. L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce quanto segue: “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.

Un’auto che non viene utilizzata per un lungo periodo deve ugualmente poter contare su di una copertura assicurativa valida se viene parcheggiata in una strada pubblica. La normativa, infatti, stabilisce che una vettura parcheggiata in una strada pubblica vada comunque considerata come una vettura “in circolazione”.
Per questo motivo, la sottoscrizione di una polizza RC Auto è obbligatoria anche quando non si utilizza un’auto che resta parcheggiata in una strada pubblica e, quindi, potenzialmente, potrebbe essere coinvolta in un sinistro stradale.

Si tratta di un aspetto molto importante. Circolare, o semplicemente parcheggiare, con una vettura in una strada pubblica senza una regolare copertura assicurativa comporta, infatti, una sanzione pecuniaria per il proprietario del mezzo che parte da 841 Euro ma che può arrivare anche a più di 3 mila Euro a seconda dei casi. Chi viene sanzionato ha la possibilità di ottenere una riduzione del 25% della sanzione complessiva se provvederà al versamento del premio assicurativo per il veicolo non assicurato entro 15 giorni dalla contestazione della violazione.

E’ importante sottolineare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, anche i veicoli non idonei alla circolazione, perché fortemente danneggiati, usurati o privi di parti essenziali, se parcheggiati in strade pubbliche sono tenuti ad avere una copertura assicurativa regolare a meno che “non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame” In questo caso, però, per il proprietario del veicolo scatta l’obbligo di rottamazione con un’eventuale ammenda per abbandono di rottame che parte da 600 Euro e può arrivare sino a 6 mila Euro.

Un altro caso molto importante da valutare è rappresentato da un’auto ferma non assicurata ma parcheggiata in un box privato o comunque in un’area privata ben delimitata. In questo caso siamo di fronte ad una vera e propria eccezione alla normativa. Se il veicolo non assicurato è parcheggiato in un box privato non può essere considerato come “circolante” e, quindi, non vi sarà il rischio di un’ammenda.
Si tratta di un caso molto particolare ma che rappresenta l’unico sistema per poter avere un’auto ferma senza assicurazione. In tutti gli altri casi, scatterà l’obbligo della copertura RC Auto da sottoscrivere.

(Fonte “Assicurazioni Land”)

Proroga scadenza e sospensione dell’assicurazione auto per Coronavirus

Il Governo nel Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dell’assicurazione auto per Coronavirus fino al 31 luglio 2020, ma l’auto non può circolare né essere parcheggiata su strada pubblica.

Nel Decreto Cura Italia per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia del Coronavirus Covid-19 è prevista anche la proroga della scadenza dell’assicurazione auto e moto, solo per le polizze in scadenza tra il 21 febbraio e 30 aprile 2020.

La proroga inserita nel decreto allunga di 30 giorni la validità delle assicurazioni scadute durante questi due mesi di emergenza nazionale. Per Coronavirus il Governo ha previsto la proroga della revisione auto e della patente di guida in scadenza in questo periodo. Alcune Regioni è stata decisa anche la sospensione del bollo auto.

Inoltre gli automobilisti possono chiedere alle proprie compagnie di assicurazione una sospensione del contratto per i veicoli non utilizzati fino al 31 luglio, a patto che siano fermi in box privato o garage ed al riparo da qualsiasi possibile forma di incidente.

Proroga scadenza assicurazione auto

La proroga della scadenza dell’assicurazione auto per Coronavirus vale solo per le polizze nel periodo compreso tra il 21 febbraio e 30 aprile 2020 ed obbliga le compagnie a raddoppiare il periodo di tolleranza che va applicato alla scadenza.

Chi ha già rinnovato la propria polizza, magari procedendo al rinnovo on-line, nel 2021 ha visto allungare di 15 giorni il periodo di validità dell’assicurazione del proprio veicolo. Ad esempio se il contratto nel 2020 è scaduto il 27 marzo 2020 il prossimo anno la scadenza della copertura è posticipata all’11 aprile 2021.

L’estensione della proroga della copertura assicurativa è valida dunque solo per le polizze in scadenza fino al 30 aprile 2020 e dopo questa data, salvo ulteriori proroghe in successivi decreti, si tornerà ai 15 giorni soliti.

Sospensione dell’assicurazione auto, come fare?

Per risparmiare del denaro sull’assicurazione auto, in questo periodo di emergenza Coronavirus in cui le auto sono forzatamente ferme, si può anche procedere alla sospensione dell’assicurazione momentaneamente. Infatti quasi tutte le compagnie prevedono questa possibilità ma è necessario verificarne l’esistenza sul contratto dell’assicurazione oppure contattando direttamente la compagnia assicurativa.

Per attivare la sospensione momentanea alcune compagnie prevedono la procedura on-line, altre l’invio di una raccomandata A/R. I costi variano in base alla compagnia assicurativa, alcune l’applicano gratuitamente, altre invece prevedono un sovraprezzo al momento della stipula del contratto.

Il risparmio stimato per un automobilista, che scegliesse di sospendere per 1 mese l’RC auto, è di circa 40 euro. Se invece si optasse per la sospensione massima concessa fino al 31 luglio, il risparmio potrebbe arrivare a circa 145 euro. A proposito di risparmio fino ad ora solo UnipolSai ha previsto un bonus di un mese, ovvero un voucher di importo pari a un dodicesimo del premio pagato da utilizzare come riduzione di prezzo al momento del rinnovo.

Multa per assicurazione sospesa

Ricordati che se procedi alla sospensione dell’assicurazione non devi lasciarla parcheggiata in aree pubbliche perché altrimenti rischi una pesante sanzione, ovvero il sequestro dell’auto ed una multa che sfiora gli 800 euro. L’emendamento, (proposta di modifica n. 125.2 (testo 2) al DDL n. 1766), specifica che “il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria”.

Possono quindi fare richiesta di sospensione solo coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un’area privata, come ad esempio un box, un posto auto condominiale o un ricovero privato. Se la sospensione dovesse riguardare anche le garanzie accessorie, come la copertura furto-incendio, gli atti vandalici o la kasco, in caso di sinistro il proprietario non ha diritto al rimborso.

Inoltre per quel periodo non puoi usare l’auto neanche per gli spostamenti urgenti perché ti verrà applicata la multa normalmente prevista per chi circola senza assicurazione, che va da 779 a 3.119 euro.

Esposto Codacos: sospensione assicurazione e rimborsi per tutti

La sospensione delle polizze Rc auto ed eventuali rimborsi legati all’emergenza Coronavirus devono valere in modo indistinto per tutti gli assicurati, indipendentemente se l’autovettura assicurata è parcheggiata in garage o su strada.

Lo chiede il Codacons, che invia una istanza a Governo, Ania e Ivass. Il lockdown imposto dal Governo impone infatti l’impossibilità del veicolo a circolare liberamente, misura che vale anche nel caso in cui il mezzo sia parcheggiato su area pubblica – scrive il Codacons – tale circostanza rimuove a monte ogni differenza tra i veicoli custoditi in luogo privato e veicoli parcheggiati su strada, ed una eventuale limitazione della sospensione delle polizze solo in favore dei mezzi assicurati custoditi in garage determinerebbe una inaccettabile disparità di trattamento a danno di coloro che non dispongono di garage privati.

Il Codacos ricorda che il contratto di assicurazione è contraddistinto dalla presenza di alcuni elementi necessari, quali il rischio e nella situazione attuale è tendente allo zero a causa del crollo dell’incidentalità sulle strade italiane, come conseguenza dei limiti agli spostamenti.

Perciò auspica parità di trattamento a tutti gli automobilisti attraverso la sospensione delle coperture assicurative sino al 31.7 per gli assicurati, indipendentemente dal luogo di custodia dell’autovettura, e il rimborso parziale delle polizze Rc auto, anche tramite voucher, per i mesi di assicurazione non goduti.

(fonte: https://www.newsauto.it/)

 


 

Incidente con più veicoli

Un’ipotesi frequente in materia di sinistri stradali è quella dell’incidente che coinvolge più veicoli, come accade, ad esempio, nel caso del c.d. tamponamento a catena. In questa ipotesi non opera il sistema dell’indennizzo diretto e occorre richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.

Che cosa è

Nelle ipotesi in cui un incidente stradale abbia coinvolto più veicoli non può trovare applicazione la procedura di risarcimento diretto.
L’ipotesi più frequente di questo tipo di sinistri è rappresentata dal c.d. tamponamento a catena nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l’uno contro l’altro a seguito della forza d’urto impressa dall’ultimo mezzo della colonna.
Non potendo applicarsi la procedura di risarcimento diretto il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del sinistro (nell’esempio richiamato si tratterà del conducente dell’ultimo mezzo della colonna) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione.

La richiesta di risarcimento e la procedura di liquidazione

Il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti (fisici, patrimoniali e non patrimoniali) inviando una lettera raccomandata:

  • alla Compagnia che assicura il mezzo responsabile del sinistro
  • facoltativamente al proprietario e al conducente del mezzo responsabile del sinistro.

La richiesta di risarcimento danni deve indicare

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
  • la dinamica dell’incidente;
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

In ogni caso è sempre opportuno specificare:

  • se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
  • se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

Come abbiamo visto non opera in questo caso il sistema dell’indennizzo diretto ma la procedura di risarcimento è quella disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Infatti, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti. Se si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso. Ciò significa che finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Questa è ovviamente la situazione più comune dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso immediatamente di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti. Il danno alla persona, infatti, può essere correttamente valutato solo dopo che la vittima ha terminato le cure e la riabilitazione. Solo in questo momento può essere correttamente quantificata la percentuale di invalidità (c.d. invalidità permanente) che l’incidente lascia al danneggiato.

Quando viene formulata l’offerta può accadere che:

  • il danneggiato dichiari di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
  • il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
  • il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.

Tuttavia questa regola va oggi coordinata con l’obbligo, introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da degli avvocati. La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge.


A CHI DEVE ESSERE INDIRIZZATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Alla sede legale della Compagnia che assicura il veicolo responsabile del sinistro;
  • facoltativamente al conducente e al proprietario del mezzo responsabile del sinistro

COSA DEVE INDICARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento deve contenere:

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro
  • la dinamica dell’incidente
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato
  • l’entità delle lesioni subite
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale
  • l’indicazione delle autorità di pubblica sicurezza intervenute
  • l’indicazione delle autorità sanitarie intervenute.

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Il danneggiato deve inviare una richiesta alla Compagnia che assicura il veicolo [v. modello].
  • Se la richiesta è incompleta la Compagnia richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni).
  • Entro 90 giorni (60 in caso di soli danni a cose) la Compagnia formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta.
  • Entro 30 giorni il richiedente deve comunicare se accetta o se rifiuta
    • se non si pronuncia la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
    • se accetta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia dell’accettazione:
    • se rifiuta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia del rifiuto e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
  • se le parti non trovano un accordo nell’ambito della procedura di liquidazione del danno è possibile rivolgersi al Giudice soltanto dopo avere tentato di conciliare la vertenza nell’ambito della c.d. negoziazione assistita (ovverosia una procedura con la quale le parti cercano di trovare un accordo mediante l’assistenza obbligatoria di avvocati)
    • la parte danneggiata mediante il proprio legale deve invitare la controparte a sottoscrivere una convenzione di negoziazione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la vertenza
    • la parte invitata deve fornire una risposta entro 30 giorni
    • se la risposta manca o è negativa è possibile ricorrere al Giudice
    • se la risposta è positiva si apre la negoziazione che può risolversi con una conciliazione (che deve essere scritta) oppure con un mancato accordo (ed in questo caso è possibile rivolgersi al Giudice).

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di risarcimento danni può essere presentata:

  • in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica
  • attraverso un legale di fiducia

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 – Artt. 283-292

(Fonte:  “Diritti e Risposte“)


 

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Piano assicurativo agricolo 2018 – contributi per la gestione del rischio

Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ( Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo) ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l’accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.

> PSR 2014-2020 – via a domande per assicurazioni agricole agevolate

Piano assicurativo agricolo

Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l’accesso ai contributi previsti

dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.

Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare e deve comprendere:

  • l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  • l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  • le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

> AGEA – contributi per assicurazione produzioni vegetali 2017

Determinazione dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.

Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020

Combinazioni dei rischi assicurabili

Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:

  • a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  • b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  • c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  • d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
  • e) polizze sperimentali;
  • f) polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).

Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.

costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

Spesa ammessa al contributo

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

  • colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
  • allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
  • polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

  • strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Termini di sottoscrizione delle polizze

Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Decreto ministeriale del 6 novembre 2017


(Fonte FASI – Angela Lamboglia | )

 


 

CODICE IUR. Cos’è?

Dal primo maggio 2018 è entrato in vigore il codice IUR.

Molti si staranno chiedendo di cosa si tratta, cercherò di fare chiarezza su questo argomento.

Come tutti sapranno, l’attestato di rischio è una sorta di “pagella” nella quale vengono riportati eventuali sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni con un determinato veicolo. Tale documento viene emesso dalla compagnia con la quale si è assicurati, ed è reso disponibile al cliente circa un mese prima della scadenza del contratto.

Molti di voi avranno notato che in questo documento viene riportato un “periodo di osservazione” che ha la durata di 10 mesi. Parte dal momento in cui viene emessa la polizza e termina due mesi prima dello scadere del contratto. Se si dovesse verificare un incidente in questo lasso di tempo verrà indicato nell’attestato di rischio, con conseguente peggioramento della classe di merito e aumento del premio assicurativo.

Ma cosa succede se il sinistro avviene dopo il periodo di osservazione?

In questo caso la compagnia non segnalerà il sinistro sull’attestato di rischio, pertanto la classe di merito rimarrà invariata fino all’anno successivo. Accadeva cosi che alcuni clienti sfruttassero questa scappatoia per assicurarsi con una compagnia differente, la quale non essendo a conoscenza del sinistro avrebbe mantenuto la classe di merito intatta anche negli anni futuri.

Con il CODICE IUR (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO) tutto questo cambia.

Ogni contratto al momento dell’emissione viene infatti abbinato ad un codice IUR, tramite il quale le compagnie avranno modo di segnalare eventuali sinistri avvenuti successivamente all’emissione dell’attestato di rischio, garantendo che questi vengano segnalati l’anno successivo, anche se il cliente decidesse di cambiare compagnia.

Spero di aver chiarito i vostri dubbi!

Nel prossimo articolo vi parlerò dell’estensione di copertura sulla polizza RCA, a presto!

(Fonte: aliceininsuranceland)