I vantaggi della previdenza integrativa per le nuove generazioni

Domanda. Uno dei temi di attenzione nel sistema previdenziale italiano è quello delle nuove generazioni. Possiamo approfondire?
Risposta. Il tema è particolarmente delicato. I canoni di sicurezza cui i sistemi pensionistici devono uniformarsi sono, secondo le indicazioni del Libro Bianco delle Pensioni Ue, la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle prestazioni. Il fine infatti dei regimi pensionistici, si sottolinea, è fornire un reddito adeguato che consenta agli anziani un tenore di vita dignitoso e un’indipendenza economica.

D. L’Italia come si posiziona nei confronti di questi due parametri?
R. In termini di sostenibilità il Paese, così come sottolinea la Ragioneria Generale dello Stato, ha un andamento della spesa pensionistica in rapporto al pil fra i più favorevoli nell’ambito dei Paesi europei. Profilo di particolare criticità è invece rappresentato dall’adeguatezza delle prestazioni a seguito dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo (che al contempo è però una delle principali componenti di salvaguardia proprio dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale considerando la situazione demografica italiana con un accentuato processo di invecchiamento). Il riferimento specifico ad un possibile rischio di inadeguatezza è proprio nei confronti dei giovani, a causa di un mercato del lavoro sempre più flessibile con frequenti periodi di vuoto contributivo.

D. Come funziona il contributivo?
R. Il contributivo è un meccanismo basato sulla capitalizzazione nozionale dei contributi versati lungo l’arco della intera vita lavorativa. Il montante accumulato è rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del prodotto interno lordo e, al momento del pensionamento, viene convertito in una rendita vitalizia il cui ammontare dipende dall’evoluzione della longevità. Si prevede infatti la revisione triennale (biennale a partire dal 2021) dei coefficienti di trasformazione, in funzione delle aspettative di vita meccanismo. Questo costituisce un importante automatismo volto a preservare le condizioni di equilibrio finanziario del sistema pensionistico.

D. Quali sono i rischi?
R. Ci sono sia rischi legati all’andamento dell’attività economica domestica, sia rischi di eccessiva sopravvivenza. Da rimarcare, come accennato, gli effetti derivanti dalla struttura del mercato del lavoro con un’accentuata dose di flessibilità. Data l’esistenza di uno stretto nesso tra contributi previdenziali e prestazioni pensionistiche l’effetto di interruzioni contributive avrà un effetto più marcato sulle prestazioni pensionistiche del futuro.

D. Come si vorrebbe intervenire?
R. Il tema è nell’agenda della fase due della riforma delle pensioni così come era stato verbalizzato nel confronto tra Governo e sindacati il 28 settembre 2016. Si punta a introdurre una pensione contributiva di garanzia. Ulteriore profilo oggetto di approfondimento è poi quello relativo al legame tra metodo di calcolo contributivo ed età pensionabile. In particolare la volontà è quella di favorire una maggiore flessibilità in uscita all’interno del sistema contributivo rivedendo il meccanismo previsto dalla riforma Fornero che collega nel contributivo puro la possibilità di pensionamento anticipata a condizione che il reddito pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. In attesa di eventuali novità, da valutare comunque alla luce dei vincoli di finanza pubblica, diventa indispensabile provvedere al sostegno del futuro tenore di vita con la previdenza complementare che non sembra per il momento ancora particolarmente diffusa tra i giovani.

D. Quali sono i dati?
R. Attingendo alla Relazione annuale della Covip, a fine 2016 l’età media degli iscritti ai fondi pensione è 46,1 anni, rimanendo nella sostanza stabile nel confronto con il 2014; l’età media delle forze di lavoro è 42,9. Secondo il genere, il tasso di partecipazione è del 30,8% per gli uomini e del 25,2% per le donne. Gli iscritti di sesso maschile rappresentano il 62,7% del totale degli aderenti rispetto a una percentuale sulle forze di lavoro del 57,9%. Considerando anche l’età, i tassi di partecipazione degli uomini rispetto alle donne si mantengono su livelli in media del 5% più elevati su tutte le fasce.

D. Quali sono i potenziali benefici dei fondi pensione?
R. L’adesione alla previdenza complementare consente al giovane di diversificare il proprio rischio previdenziale godendo al contempo di tutta una serie di vantaggi come la possibilità di accedere alle anticipazioni per l’acquisto della prima casa e alla riserva di valore data dalle anticipazioni fino al 30% per ulteriori esigenze.

D. Quale strumento utilizzare?
R. Se il giovane è un lavoratore dipendente conviene aderire al proprio fondo pensione collettivo di riferimento (negoziale, preesistente, aperto ad adesione collettiva) per acquisire il diritto al contributo del proprio datore di lavoro. La possibilità della previdenza collettiva va colta anche se si sia ancora minorenni o studenti maggiorenni a carico del proprio genitore che sia dipendente e aderisca al fondo pensione di riferimento (se lo Statuto di tale fondo consenta l’adesione anche dei familiari a carico). Il livello di onerosità dei fondi collettivi è infatti più ridotto rispetto a quello degli strumenti di previdenza individuale, quali fondi pensione aperti e pip. Questi due strumenti sono la via di accesso alla previdenza integrativa per lavoratori autonomi o liberi professionisti. In questo caso va oculatamente scelto lo strumento più adeguato ponderando i costi (attraverso l’Isc), le linee di investimento e le rendite offerte.

D. Esistono agevolazioni fiscali?
R. Certo. Di notevole rilevanza sono i profili fiscali, partendo dalla deducibilità dei contributi fino al limite annuo di 5.164,57 euro. Riferimento particolare va operato poi ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (1 gennaio 2007), coloro cioè che non erano titolari a tale data di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Tali soggetti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.

D. E se non si lavora e versa il genitore?
R. Nel caso in cui si sia fiscalmente a carico il genitore deduce i contributi versati anche per i famigliari a carico fino al limite annuo di 5.164,57 euro.

D. Le prestazioni pensionistiche erogate da un fondo pensione come vengono tassate?
R. La rendita o la parte di capitale (al massimo il 50% perché il 50% deve essere comunque sotto forma di rendita) sono soggette ad con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9%, e non con tassazione Irpef come avviene per gli assegni pensionistici di natura obbligatoria. Considerando l’orizzonte prolungato di permanenza è verosimile ritenere che il giovane al pensionamento possa usufruire della tassazione ridotta al 9%.

D. Ultima domanda: in caso di sottoscrizione di un fondo pensione aperto e pip con contribuzione versata dal genitore, cosa succede nel momento in cui si cominci a lavorare?
R. Quando l’iscritto diventerà autonomo dal punto di vista economico, potrà assumere anche lo stesso piano previdenziale avviato dal genitore o trasferirlo al fondo pensione contrattuale cui potrà accedere con riferimento alla propria attività lavorativa subordinata. Il tutto avendo maturato una utile dote in termini di anzianità di iscrizione. (riproduzione riservata)

(di Carlo Giuro)

Fonte:  


 

 

Consap – rimborso del sinistro – come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro

La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a.) dal 1° febbraio 2007 permette il rimborso del sinistro per evitare l’aumento del premio assicurativo conseguente all’aumento della classe di merito.

Sarebbe sicuramente un servizio aggiuntivo molto gradito dagli assicurati, se il proprio intermediario si occupasse di verificare la possibilità di evitare l’aumento del premio assicurativo in caso di sinistro.

La Consap permette di riscattare il sinistro causato in modo da non cambiare la classe di merito e quindi aumentare il premio.

Questo significa che se il contraente della polizza assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro (cioè farsi carico di quanto liquidato dall’assicurazione), potrà versare la quota a Consap.
A questo punto Consap provvederà a rilasciare un documento da consegnare al proprio assicuratore che dovrà riclassificare il contratto.
Quindi riportare il contraente alla classe di merito precedente al sinistro causato.

I sinistri riscattabili sono:

  • Siniscri accaduti dal 1° febbraio 2007 (data dell’avvio del risarcimento diretto)
  • Sinistri liquidati e contabilizzati totalmente per i quali non risultino pendenti altre partire di danno

I sinistri NON riscattabili:

  • Sinistri con collisione tra più di due veicoli;
  • Sinistri con solo danno a persone o cose;
  • Sinistri con collisione con ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6.3.2006 (ciclomotori con cilindrata pari o inferiore a 50cc sprovvisti di targa);
  • Sinistri dove la Compagnia non abbia aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto); cliccare qui per consultare l’elenco delle imprese aderenti alla CARD;
  • Sinistri dove la polizza assicurativa preveda una franchigia.

Guida al rimborso del sinistro

Al fine di ottenere informazioni relative al Rimborso del Sinistro si può rivolgere a Consap:

  • il contraente del veicolo assicurato responsabile del sinistro;
  • l’intermediario, opportunamente delegato, che potrà effettuare la richiesta per conto del contraente.

A CURA DEL RICHIEDENTE

Ciascuna richiesta si deve riferire esclusivamente a un singolo sinistro CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni:

  • data del sinistro;
  • targa del responsabile;
  • targa del danneggiato;
  • compagnia assicurativa del responsabile;
  • compagnia assicurativa del danneggiato;
  • dati anagrafici del contraente della polizza del veicolo responsabile.

A CURA DI CONSAP

  1. Verificate le informazioni nonché l’esistenza del sinistro in questione, Consap provvederà a dare comunicazione del relativo importo liquidato al richiedente responsabile, o al terzo delegato.
    Tale comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo lettera riservata/personale, inviata al recapito indicato nella richiesta. Pertanto, per ragioni di riservatezza, non potrà essere anticipata alcuna risposta né telefonicamente, né via fax, né via e-mail.
  2. L’ammontare dell’importo potrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità che verranno contestualmente comunicate.
  3. Il rimborso dovrà corrispondere esattamente all’importo liquidato per il sinistro. Il versamento di un importo inferiore non consentirà di stornare il sinistro fino alla relativa integrazione. In caso di importo superiore il sinistro verrà comunque stornato, con successiva restituzione della somma eccedente all’assicurato responsabile.
  4. Accertato il pagamento, Consap rilascerà un’attestazione con la quale il contraente potrà ottenere presso il proprio assicuratore la riclassificazione del contratto.

 

 

 

FIDEIUSSIONI: TUTTO quello che c’è da sapere

credito

Vi avevamo parlato della parola più ricercata all’interno del nostro blog ovvero Fideiussione.

L’argomento è molto interessante, visti anche gli ultimi sviluppi legato al mondo degli appalti pubblici nonché la rilevanza che il ramo ha assunto nel corso degli anni.IMG-20160504-WA0005

Per questo abbiamo deciso di coinvolegere il dott. Giovanni Nicolosi che ha visto
l’evoluzione del mondo delle Cauzioni sin dal suo approdo, nel 1978, come Agente della Società Italiana Cauzioni (SIC). Oggi Nicolosi è Agente procuratore della Atradius Credit Insurance N.v. – Agenzia di Torino – Ni.ca. Srl che opera nei rami dell’assicurazione del credito, fideiussioni assicurative, servizi di recupero crediti internazionale e riassicurazione.

Il dott. Nicolosi ci introdurrà nel mondo partendo dall’origine storica del mondo delle cauzioni fino ad arrivare a quello che oggi rappresenta per il mercato italiano.

L’origine storica del ramo cauzioni è incerta.

Le prime applicazioni le abbiamo con la circolare n° 145 del 07/01/1960: “Costituiscono il contenuto di questo ramo quei contratti che assolvono alla stessa funzione giuridico economica (e pertanto sono sostitutivi) di una cauzione in denaro o in altri beni  reali che un determinato soggetto (normalmente il contraente l’assicurazione ) è tenuto a costruire a favore della Pubblica Amministrazione o di un privato, “al fine di garantire l’adempimento di una sua futura eventuale obbligazione  pecuniaria a titolo di risarcimento di danno, ovvero di pagamento di tributo, obbligazione che potrà sorgere a suo carico qualora venga violata in avvenire una determinata o determinante obbligazioni primarie”.pegno-771887

La circolare disciplinava quindi l’esercizio di tale settore delle assicurazioni facendo riferimento ad ogni tipica forma contrattuale per la quale è prevista la prestazione di una cauzione. Le “garanzie cauzionali” seguono comunque la continua evoluzione del “rapporto economico” che ne costituisce la fonte.

Non è peraltro da dimenticare che in tema di garanzia delle cauzioni e della loro prestazione da parte di terzi rispetto al rapporto principale, già si provvedeva nella società a civiltà giuridiche evolute come quella romana e sia pur sotto forma non assicurativa, con il ricorso all’Istituto della “fidejussione”. L’operatività e lo sviluppo dei premi assicurativi nel ramo cauzioni in Italia lo si ha con l’entrata in vigore della Legge 03/01/1978 n°1 – Art. 13: “accelerazione delle procedure  per  l’esecuzione di opere pubbliche – “equiparazione delle fidejussioni assicurative a quelle bancarie”, nei contratti con amministrazioni statali e regionali, amministrazioni finanziarie dello Stato, dogane, autorità giudiziaria, concessione pubbliche ecc…

Successivamente per analogia le polizze fideiussorie vennero anche estese a Beneficiari privati. Chiaramente con condizioni contrattuali diverse.

Oltre a quella indennitaria le “polizze cauzionali o fidejussioni” hanno svolto e svolgono una funzione di incentivazione delle attività economiche, in via diretta per il loro significato di avallo di solvibilità e spesso di capacità imprenditoriale, in via incentivi2.jpgindiretta evitando immobilizzi di garanzie reali o il ricorso a linee di credito bancarie. La concessione della garanzia assicurativa, è soggetta alle stesse regole che condizionano la concessione del fido bancario nelle sue varie forme. Tale concessione viene basata principalmente sulla potenzialità economica del cliente, si deve procedere innanzitutto all’esame delle attività di quest’ultimo, attraverso una raccolta di documentazione di “affidamento“ che terrà conto del massimale e del testo della garanzia, tipo e durata della stessa, eventuali avalli di terzi (co-obbligazioni), di solito la documentazione è costituita dagli ultimi due bilanci completi di nota integrativa, situazione infrannuale, certificati qualità, CCIAA, informazioni bancarie e di società informazioni commerciali e finanziarie sulla ditta contraente e relativi esponenti, esperienze lavorative pregresse, copia delibera o contratto da garantire contenenti gli elementi per il rilascio della polizza.

Condizione essenziale prima di emettere un contratto è che “l’azienda contraente debba essere affidata “deve dimostrare attraverso la documentazione sopra elencata la sua storia di essere “solvibile e affidabile”.

Le Compagnie di assicurazioni sono meno tutelate  rispetto agli Istituti di credito bancario che di solito applicano tassi più elevati con linee di credito vincolate e  privilegi su proprietà immobiliari. Edilizia

Il ramo cauzioni oggi è in una fase di rallentamento, in quanto da sempre segue lo sviluppo economico dell’edilizia, ma la sua applicazione in altri contesti economici potrebbe portarci a vivere una nuova fase di forte sviluppo.

 

Infine desidero precisare che tale settore in Italia ha conosciuto una notevole evoluzione ed un altrettanto considerevole sviluppo anche grazie alla notevole competenza professionale di tutti i componenti di una Società che per decenni è stata leader nel settore sul mercato italiano. Mi riferisco alla Società Italiana Cauzioni (conosciuta anche come SIC) che a partire dagli inizi degli anni 2000 ha trasferito il proprio portafoglio, ed è entrata a far parte di un Gruppo assicurativo internazionale specializzato non solo nelle fideiussioni assicurative, ma soprattutto nell’assicurazione del credito commerciale e nel recupero crediti in Italia ed all’estero, cioè il Gruppo Atradius. La specifica preparazione e specializzazione che la allora Società ha travasato nel Gruppo internazionale è riconosciuta da sempre da tutto il mercato assicurativo italiano ed internazionale.

(Fonte “Il Broker” – https://ilbroker.wordpress.com/2016/05/10/fideiussioni-tutto-quello-che-ce-da-sapere/)

 


 

Tagliando Assicurazione Scaduta: 15 giorni per non essere multati

n molti ci chiedono, “ho il tagliando dell’assicurazione scaduta quanti giorni ho a disposizione per poterla rinnovare?

Il Ministero dell’Interno, per sciogliere ogni dubbio in merito al tagliando dell’assicurazione scaduta, il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare.

Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati quindi nessun timore, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.

Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito. In questo modo è necessario che l’assicurato torni presso l’agenzia assicurativa per firmare la nuova polizza.

Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettiva stipula del nuovo contratto assicurativo ovvero per i 15 giorni successivi.

Per conoscere la nuova normativa, entrata in vigore il 18 ottobre 2015, sul contrassegno RC auto, leggi il nostro articolo: Addio al contrassegno RC auto sul parabrezza

Nuovi aggiornamenti dunque che riguardano il tagliando assicurazione scaduta e l’abolizione del tacito rinnovo, per poter scaricare il decreto legge e consultarlo anche offline cliccate di seguito:

Decreto Legge 179/12

Circolare Ufficiale del Ministero dell’Interno

Leggi anche come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro e mantenere il premio assicurativo invariato, clicca qui

(FONTE: IntermediariAssicurativi.it)

Responsabilità professionale. La copertura assicurativa prevista è a tenuta? Un suggerimento pratico

26 NOV – Gentile Direttore,
Torniamo ancora sul punto dell’assicurazione nel ddl Gelli. Efficace averla prevista e in forma obbligatoria. A nostro avviso si presentano però criticità sulle quali occorrerebbe intervenire per meglio garantire la tenuta del sistema previsto.
Vediamo quali. Il ddl Gelli si è ispirato al modello dell’altro grande rischio sociale assicurato: la r. c. auto. Assicurazione obbligatoria per tutti, indistintamente; sia strutture sanitarie, che medici liberi professionisti (art. 8); azione diretta del paziente danneggiato verso la compagnia assicuratrice del sanitario (art 8 bis); fondo di garanzia Consap per danni eccedenti i massimali assicurati, oppure coperti da compagnie insolventi (art.9). Fin qui le analogie (obbligo assicurativo per tutti, azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione, fondo di garanzia per i rischi scoperti).

La differenza principale, non trascurabile, con il sistema della r. c. auto è che la medical malpractice non ha un mercato adeguato dell’offerta, in quanto è disertata dalle compagnie majors. E ciò vale sia per le compagnie nazionali, sia per le straniere. Ciò rende difficoltoso per questo ramo assicurativo assorbire la domanda di copertura. Con l’effetto che larga parte del rischio sanitario oggi non è coperto da assicurazione. O per la c.d. auto-assicurazione degli enti sanitari, oppure per le franchigie esorbitanti applicate nelle polizze. Infatti, non casualmente il ddl non prevede l’obbligo di contrarre a carico delle compagnie assicuratrici.

Facciamo un inciso tecnico, ma semplice. Un ramo assicurativo sta in piedi se i premi raccolti con le polizze sono in equilibrio con i risarcimenti pagati per effetto dei sinistri, al netto dei costi di gestione. Sempre per capirci, il ramo medical malpractice (rilevazioni annuali di ANIA “l’assicurazione italiana in cifre”, disponibile sul loro sito) indica – come ordine di grandezza – una raccolta annua di premi di mezzo miliardo di euro, a fronte di una riserva sinistri di circa un miliardo e mezzo.

Perciò le compagnie più affermate disertano il ramo. E le compagnie che si avventurano fanno pagare ai professionisti (che riescono a valutare più efficacemente) premi elevati, oppure assicurano le strutture sanitarie con franchigie (ossia lasciando in carico all’assicurato) rischi fino a 250/500 mila euro e anche oltre il milione. Soglie entro le quali ricade la stragrande maggioranza dei sinistri dell’ente. Si può considerare “assicurata” una sanità coperta in questi termini, ancorché obbligata?

Allora, per ottenere un sistema di responsabilità sanitaria assicurato, basta disporre l’obbligo di assicurarsi a carico di tutto il settore? Anche se non c’è una congrua offerta di compagnie di massima affidabilità, se i premi non vengono tenuti sotto adeguata osservazione, così come i sinistri? A che serve propugnare una sanità assicurata, se la sussistenza di risposte tecniche non viene preventivamente accertata?

Su queste basi e con tabelle risarcitorie ancora non adeguate, che ricomprendono il danno morale accanto al danno biologico (vedi ultima audizione ANIA in Parlamento dell’11 novembre), temiamo non ci sia spazio per far tornare le compagnie ad assicurare la medical malpractice.  Peraltro, vista la quota assai minoritaria di rischio sanitario assicurata da compagnie nazionali, sarebbe opportuno disporre di dati più esaurienti per tracciare la tenuta del sistema.

Il legislatore dovrebbe ottenerli dall’autorità di vigilanza del settore (Ivass), da quella del mercato (Antitrust) e dall’ente di coordinamento operativo tra le sanità regionali (Agenas) al fine di conoscere in maniera più esauriente anche i dati delle compagnie straniere che operano nel paese. Parte dei dati potrebbero pure essere raccolti dalle associazioni dei broker, la cui rappresentanza preponderante è fatta da compagnie internazionali che intermediano le prevalenti polizze estere. Oggi, da quanto risulta in questi ambienti, i broker internazionali presenti nel nostro paese sono piuttosto cauti nel diffondere, già alla associazione nazionale del loro settore, i dati degli andamenti del rischio sanità.

In questo quadro, dunque, è improbabile ottenere una responsabilità sanitaria davvero assicurata, indipendentemente dall’obbligo “per decreto”.
A nostro avviso, una misura da adottare per avvicinare l’obiettivo è quella di accrescere il ruolo di Consap rispetto all’impianto già delineato nel ddl Gelli. La proposta in sé non dovrebbe risultare stravolgente, visto che già la “Balduzzi” ne ha individuato compiti importanti sulla medical malpractice.

In breve, Consap potrebbe fungere da riassicuratore del sistema medical malpractice. La variante rispetto all’impianto delineato dal ddl Gelli sta nel disporne un ruolo centrale, invece che residuale. Certo, con una corrispondente, più cospicua dotazione rispetto ai possibili stanziamenti già immaginati.
Del resto la tecnica assicurativa prevede che, qualora il mercato da solo non sia in grado di assorbire un rischio socialmente “sensitive”, intervenga la fiscalità per il saldo della differenza rispetto alla raccolta del mercato.

Consap ha già studiato in questi anni tali questioni, sia della medical malpractice che della riassicurazione sui grandi rischi (catastrofi naturali) . E poi non necessariamente questo compito aggiuntivo dovrebbe tradursi in un maggiore onere in prospettiva per l’erario. C’è già il precedente di un’altra assicuratrice pubblica, come Sace, che prospera assicurando un altro rischio cruciale per il paese, come è quello dell’esportazione.

Allora si può pensare che, oculatamente gestito, anche il fondo di dotazione del rischio sanitario presso Consap si riveli un affare per il bilancio pubblico, oltre a fare da leva alla funzionalità della sanità. A fronte di uno stanziamento un po’ più adeguato, infatti:
– il sistema sanitario recupererebbe veramente buona parte degli sprechi della medicina difensiva;
– si ridurrebbero in modo decisivo le voci dei bilanci regionali relative alla c.d. autoassicurazioni;
– il bilancio pubblico infine avrebbe finalmente una mappatura certificata dei sinistri e dell’esposizione debitoria, attraverso la ricognizione effettuata dal meccanismo della riassicurazione.

Tiziana Frittelli 
Vice-Presidente Federsanità, Anci

Alberto Tita
Esperto in responsabilità sanitaria, studio Lexellent, Milano

26 novembre 2015
© Riproduzione riservata
(Fonte: QuotidianoSanità.it –
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=33861)

 


 

Proteggi la tua voglia di crescere

Proteggi la tua voglia di crescere – La nova campagna di promozione sociale di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per l’anno 2017.

Questo spot ANIA è possibile vederlo anche sulle reti nazionali, RAI e Mediaset.

E’ un bellissimo messaggio che percorre la nostra vita a ritroso ed evidenzia le mille ragioni che esistono in una vita intera, per pensare di proteggere quella stessa vita.

Si parte dal desiderio di proteggere il basilico sul balcone (come dire, proteggere la propria abitazione ed assicurarsi una pensione serena).

Si passa attraverso le problematiche di tutti i giorni nella vita quotidiana, dove è importante proteggersi per prevenire e comunque risolvere tutta quella serie di imprevisti che ci capitano nel corso degli anni, quando diventiamo grandi e prendiamo noi le redini della famiglia.

Si arriva al pensiero per i nostri figli. Si pensa a proteggere le loro corse a perdifiato e la loro voglia di sapere. E’ quello il momento in cui inizia a diventare importante proteggere il presente dei nostri figli, la loro salute, già pensando al loro futuro, con dei piani di accumulo capitale (PAC) che garantiscano la possibilità di proseguire il percorso di studi, senza temere alcun imprevisto della vita.

La protezione comincia quindi da noi, ma prosegue con i nostri figli e così, fino alla nostra serena pensione.

 


 

Bimbi sicuri e protetti anche in bici

Bimbi sicuri e protetti anche in bici

Andare in bicicletta è un’attività sana e divertente. Perché non andarci anche con i propri figli a bordo?

La bici è comoda, giovanile ed ecologica. E pedalare con il bambino comodamente seduto sul seggiolino è un modo per divertirsi insieme mentre va  a scuola, agli appuntamenti sportivi o durante il tempo libero.

Il Codice della strada regolamenta il trasporto dei bambini sulle biciclette e prevede che solo una persona maggiorenne possa trasportare un bambino fino a un massimo di 8 anni di età, purchè opportunamente assicurato su un seggiolino omologato. Dal 2005, è in vigore la normativa europea EN 14344 che ne definisce più precisamente le caratteristiche, quindi è necessario verificare che sul seggiolino sia riportata una delle seguenti sigle:

  • A 15: seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 a 15 kg
  • A 22: seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 a 22 kg
  • C 15: seggiolini anteriori per bambini che pesano da 9 a 15 kg (oltre questo peso occorre posizionarli dietro)

Ecco un elenco di importanti informazioni e suggerimenti:

  • Primo fra tutti, è importantissimo far indossare al bambino anche il casco
  • Il seggiolino poi deve essere munito di un sedile con schienale, braccioli, un sistema di fissaggio alla bicicletta e un sistema di sicurezza per il bambino. I seggiolini senza braccioli possono essere usati solo se posizionati sulla parte posteriore e per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni
  • Il bambino per essere trasportato deve avere come minimo circa 9 mesi, o comunque l’importante è che sia in grado di stare seduto diritto da solo
  • Oltre i 15 kg il seggiolino può essere utilizzato solo sulla parte posteriore, e questo garantisce maggiore protezione al bambino in caso di urto e offre una maggiore protezione dall’aria. In questo caso, il seggiolino può essere posizionato direttamente sul portapacchi della bici oppure sul telaio tramite apposito sistema a sospensione. Lo svantaggio del posizionamento sul portapacchi è che il seggiolino non è minimamente ammortizzato e il bambino subisce maggiori contraccolpi.
  • È fondamentale dotarsi di un sistema poggiapiedi per evitare che i piedi del bambino finiscano tra i raggi o le ruote della bicicletta.
  • Verificare sempre che il sistema di fissaggio sia compatibile con il vostro modello di bici.
  • Per il comfort del bambino è preferibile un seggiolino dotato di seduta imbottita.
  • Sono da preferire i modelli che hanno cinture di sicurezza regolabili, in modo da poterle regolare quando il bimbo cresce.
  • È consigliabile applicare dei catarifrangenti sulla parte esterna dello schienale per aumentare la visibilità quando è buio.

Scritto da:Newsroom

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