Tagliando Assicurazione Scaduta: 15 giorni per non essere multati

n molti ci chiedono, “ho il tagliando dell’assicurazione scaduta quanti giorni ho a disposizione per poterla rinnovare?

Il Ministero dell’Interno, per sciogliere ogni dubbio in merito al tagliando dell’assicurazione scaduta, il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare.

Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati quindi nessun timore, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.

Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito. In questo modo è necessario che l’assicurato torni presso l’agenzia assicurativa per firmare la nuova polizza.

Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettiva stipula del nuovo contratto assicurativo ovvero per i 15 giorni successivi.

Per conoscere la nuova normativa, entrata in vigore il 18 ottobre 2015, sul contrassegno RC auto, leggi il nostro articolo: Addio al contrassegno RC auto sul parabrezza

Nuovi aggiornamenti dunque che riguardano il tagliando assicurazione scaduta e l’abolizione del tacito rinnovo, per poter scaricare il decreto legge e consultarlo anche offline cliccate di seguito:

Decreto Legge 179/12

Circolare Ufficiale del Ministero dell’Interno

Leggi anche come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro e mantenere il premio assicurativo invariato, clicca qui

(FONTE: IntermediariAssicurativi.it)

Bimbi sicuri e protetti anche in bici

Bimbi sicuri e protetti anche in bici

Andare in bicicletta è un’attività sana e divertente. Perché non andarci anche con i propri figli a bordo?

La bici è comoda, giovanile ed ecologica. E pedalare con il bambino comodamente seduto sul seggiolino è un modo per divertirsi insieme mentre va  a scuola, agli appuntamenti sportivi o durante il tempo libero.

Il Codice della strada regolamenta il trasporto dei bambini sulle biciclette e prevede che solo una persona maggiorenne possa trasportare un bambino fino a un massimo di 8 anni di età, purchè opportunamente assicurato su un seggiolino omologato. Dal 2005, è in vigore la normativa europea EN 14344 che ne definisce più precisamente le caratteristiche, quindi è necessario verificare che sul seggiolino sia riportata una delle seguenti sigle:

  • A 15: seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 a 15 kg
  • A 22: seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 a 22 kg
  • C 15: seggiolini anteriori per bambini che pesano da 9 a 15 kg (oltre questo peso occorre posizionarli dietro)

Ecco un elenco di importanti informazioni e suggerimenti:

  • Primo fra tutti, è importantissimo far indossare al bambino anche il casco
  • Il seggiolino poi deve essere munito di un sedile con schienale, braccioli, un sistema di fissaggio alla bicicletta e un sistema di sicurezza per il bambino. I seggiolini senza braccioli possono essere usati solo se posizionati sulla parte posteriore e per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni
  • Il bambino per essere trasportato deve avere come minimo circa 9 mesi, o comunque l’importante è che sia in grado di stare seduto diritto da solo
  • Oltre i 15 kg il seggiolino può essere utilizzato solo sulla parte posteriore, e questo garantisce maggiore protezione al bambino in caso di urto e offre una maggiore protezione dall’aria. In questo caso, il seggiolino può essere posizionato direttamente sul portapacchi della bici oppure sul telaio tramite apposito sistema a sospensione. Lo svantaggio del posizionamento sul portapacchi è che il seggiolino non è minimamente ammortizzato e il bambino subisce maggiori contraccolpi.
  • È fondamentale dotarsi di un sistema poggiapiedi per evitare che i piedi del bambino finiscano tra i raggi o le ruote della bicicletta.
  • Verificare sempre che il sistema di fissaggio sia compatibile con il vostro modello di bici.
  • Per il comfort del bambino è preferibile un seggiolino dotato di seduta imbottita.
  • Sono da preferire i modelli che hanno cinture di sicurezza regolabili, in modo da poterle regolare quando il bimbo cresce.
  • È consigliabile applicare dei catarifrangenti sulla parte esterna dello schienale per aumentare la visibilità quando è buio.

Scritto da:Newsroom

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