Gestione del Rischio per le Imprese

I rischi a cui una piccola media impresa è sottoposta sono di due tipi: i rischi puri e i rischi speculativi.

I primi rappresentano un evento che si ripercuote negativamente sull’azienda sia in termini di danni materiali sia in termini di danni patrimoniali o finanziari.
I secondi sono rischi a cui sono associate una probabilità di perdita e una probabilità di guadagno.

Nell’ambito dei rischi puri, si collocano i rischi assicurabili, ossia quei rischi che possono essere trasferiti mediante contratto assicurativo ad un operatore specializzato.

I rischi assicurabili, e dunque le garanzie assicurative disponibili, sono numerosi e variano a seconda del settore di attività in cui l’impresa opera; le stesse garanzie hanno inoltre un’importanza relativa diversa, in termini di riduzione del rischio, a seconda delle caratteristiche dell’impresa nonché del modo in cui la garanzia è formulata.

E’ possibile identificare e quantificare l’impatto dell’operazione di trasferimento dei rischi assicurabili alle Compagnie di assicurazione e di alcune azioni di risk management.
Si rivela quindi cruciale essere in grado di produrre un’indicazione quantitativa sul grado di protezione assicurativa di un’impresa, considerando le sue principali caratteristiche e le garanzie assicurative attivate.

Sulla base di questa prima analisi, si possono rilevare le garanzie assicurative di interesse, il relativo peso delle stesse nonché quello di alcuni fattori di gestione del rischio.
E’ possibile inoltre, in funzione del grado di completezza della protezione assicurativa dell’impresa, riconoscere ed evidenziare il livello di protezione assicurativa  che rappresenta il livello quantitativo delle operazioni di trasferimento del rischio e di gestione dello stesso.

L’indice è stato costruito sulla base di studi di settore precedenti, che, grazie alle opinioni di esperti all’interno delle compagnie assicurative più importanti, sono stati perfezionati e adeguati in relazione ai trend degli ultimi anni e dei rischi emergenti.

Inoltre è possibile anche rilevare quelle che possono essere le garanzie assicurative attivabili di maggiore impatto per l’impresa: visualizzare quindi le aree di miglioramento che possono essere apportate al programma assicurativo in corso per elevare il livello della gestione dei rischi.

Alcune compagnie, in seguito a tali analisi dettagliate e alla fornitura integrale di soluzioni adeguate possono rendere disponibile per i loro clienti quello che alcuni importanti operatori del settore definiscono come  “Attestazione del grado di protezione assicurativa”, un report che indica il grado di protezione dell’azienda che potrebbe essere utilizzato nei confronti di terzi (istituti finanziari, clienti e fornitori) al fine di dimostrare la qualità dell’impresa anche nell’ambito della gestione dei rischi.

(Fonte: Helvetia Assicurazioni)


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Fitch: l’influenza del cyber risk sui rating delle compagnie

Nonostante sia prevista una crescita rapida del mercato dell’assicurazione e riassicurazione cyber, Fitch ritiene che l’influenza del rischio cyber sui rating delle compagnie del settore avverrà gradualmente.

La ragione sta nel fatto che i rischi informatici rappresentano solo una piccola parte dei portafogli di assicuratori e riassicuratori le società sono molto caute ad incrementarli o ad estendere la propria copertura.

L’approccio cauto da parte del settore è dovuto alla difficoltà stabilire una dimensione dei danni potenziali da esso derivanti e di creare dei modelli di rischio adeguati.

La sottoscrizione al rischio cyber è ancora redditizia per i primi player  arrivati sul mercato, secondo Fitch e rimane un’area di opportunità e crescita per assicuratori e riassicuratori. La crescita è particolarmente probabile nei servizi finanziari, dove l’esposizione al rischio cyber è particolarmente ampia e la regolamentazione dovrebbe stimolare la domanda di copertura.

Ma è vero anche che il rischio cyber è in aumento esponenziale, con la proliferazione di dispositivi connessi, il numero crescente di casi di violazioni di dati, grandi quantità di dati personali o sensibili detenuti dalle aziende, la crescente dipendenza da sistemi di fornitori terzi o tecnologie cloud, la digitalizzazione delle infrastrutture come le reti elettriche e lo sviluppo di sistemi e prodotti più automatizzati come nei trasporti.

Fitch si attende con la crescita del mercato assicurativo cyber, aumenti anche la concorrenza soprattutto grazie a nuovi player che si specializzano in questa linea di business.

La concorrenza potrebbe  erodere i margini di profitto e vi è il rischio dell’ingresso di nuovi operatori con limitata esperienza di sottoscrizione che potrebbero sottovalutare il rischio accumulando grandi concentrazioni di esposizioni.

Il rischio maggiore potrebbe derivare dal verificarsi di eventi estremi imprevedibili e dal rischio derivante da un’esposizione cibernetica “silent”  che gli assicuratori potrebbero non aver riconosciuto nei tradizionali prodotti assicurativi commerciali.

Per il momento, tuttavia, Fitch si aspetta che “le attività di assicurazione cyber  siano neutrali per la maggior parte degli assicuratori con rating elevato, con una solida sottoscrizione, in particolare perché rappresentano una parte relativamente piccola dell’esposizione complessiva al rischio”.

Tuttavia, qualsiasi segno di crescita aggressiva nella sottoscrizione  del rischio cyber o un’alta concentrazione di portafoglio sarebbe considerato negativo per i rating.

I premi assicurativi cyber ​​sono previsti aumentare a circa $ 20 miliardi di dollari per il prossimo decennio, il che suggerisce che sarà necessaria molta più capacità di riassicurazione per aiutare i sottoscrittori a far fronte alle loro esposizioni e gestire la loro redditività.


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Risparmio gestito: la raccolta supera i 23 mld di euro nel 3° trimestre

Nel terzo trimestre 2017 l’industria del risparmio gestito raccoglie 23,4 miliardi di euro mettendo a segno il diciannovesimo trimestre consecutivo di raccolta positiva. Nel corso dei primi nove mesi dell’anno il sistema ha registrato afflussi netti per 80,6 mld.

Spingono il dato complessivo i fondi aperti, con flussi per +13,7mld di euro. Il patrimonio gestito dall’industria, pari a circa 2.056 mld, raggiunge un nuovo record storico. Le masse investite nelle gestioni collettive ammontano a circa 1.038 mld di euro, quelle impiegate nelle gestioni di portafoglio sono pari a 1.018 mld.

Nel terzo trimestre del 2017 i risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie preferenze verso i prodotti Flessibili (+5,7mld), gli Obbligazionari (+4,2mld), i Bilanciati (+3,5mld) e gli Azionari (+1,5mld).

Sono 30 i gruppi che promuovono fondi aperti Pir-compliant. La raccolta netta di questi prodotti da inizio anno ammonta a +7,5 miliardi di euro.

Positiva anche la raccolta trimestrale delle gestioni di portafoglio per 9,3 miliardi di euro.

(articolo da Assinews – Fonte: Assogestioni)


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Le novità assicurative per le Strutture Sanitarie e per il Medico – Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco)

Quali sono gli obiettivi della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco):

  • Tutela del Paziente con:
    Sicurezza delle cure; Difensore civico; Osservatorio buone pratiche; Trasparenza dati
  • Tutela l’esercente la Professione Sanitaria:
    Responsabilità Penale; Responsabilità Civile; Tentativo Obbligatorio di conciliazione; Azione di rivalsa; Obbligo di Assicurazione
    introducendo interessanti elementi innovativi in un contesto normativo molto articolato e complesso

Qualificazione della responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria art. 7

  • L’art. 7 invoglia il Medico a svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza qualificando l’obbligazione di natura extracontrattuale, invertendo l’onere della prova e riducendo la prescrizione da 10 a 5 anni
  • Rimane invariato l’impianto di Responsabilità delle Strutture Sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private che rispondono ai sensi degli art 1218 e1228 del
    codice civile a titolo di Responsabilità contrattuale

Art. 10 Viene previsto l’obbligo per tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria di essere provvisti di una copertura assicurativa RC Professionale:

  • RC Colpa Grave per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del SSN, in strutture o in enti privati, deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
  • RC Professionale per Liberi Professionisti,
  • Le aziende del SSN, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il SSN che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi
    Sembra di andare nella giusta direzione, omettendo di proporre soluzioni alla disparità di trattamento tra l’Esercente la professione Sanitaria che è sottoposto all’obbligo (condivisibile) di dotarsi di coperture assicurative
    e il non corrispondente obbligo per le
    Imprese di Assicurazione.

 

Viene innanzitutto fatta chiarezza sul principio assicurativo «Claims made» che deve prevedere:

  1. Retroattività di 10 anni
  2. Ultrattività di 10 anni per cessazione attività e non disdettabile anche in presenza di sinistro

Nel «Claims made» è inoltre importante:

  • L’esatta definizione di «Circostanza»
  • La presenza della «Deeming Clause»

 

Andamento del contenzioso Medical Malpractice in Italia

Recenti statistiche ufficiali vedono il personale sanitario ai vertici delle categorie con più alto contenzioso:

  • circa 300.000 cause nei tribunali Italiani
  • circa € 10 miliardi spesi in Medicina Difensiva, pari al 10% del Fondo Sanitario Nazionale
  • allontanamento dal mercato delle imprese di assicurazione
  • sviluppo dell’ Autoassicurazione in un settore «Long Tail»

Una polizza responsabilità civile per tutelare la professione

Obbligatoria ormai dall’ agosto del 2013, per i professionisti iscritti a un ordine, la polizza RC professionale rappresenta una garanzia importante per svolgere serenamente la propria attività.

L’obbligatorietà della Polizza di Responsabilità Civile Professionale è dettata dal Decreto Legislativo 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011,  entrata in vigore nel 2013 a causa di due successive proroghe.

L’obbligatorietà considera anche quei professionisti che non dispongono di un albo ma intendono iscriversi ad un’associazione di categoria, aggregazione che per l’accesso richiede la sottoscrizione di una polizza come requisito base.

Per alcune categorie quali medici, farmacisti e veterinari il termine è stato prorogato di un anno ma, dall’ agosto del 2014, anche per loro è scattato l’obbligo. La mancata sottoscrizione dell’assicurazione fa correre al professionista il serio rischio di ricevere sanzioni, applicate direttamente dall’ordine professionale al quale risultano iscritti. Nei casi più gravi, e soprattutto dopo aver ricevuto diversi solleciti, la mancata sottoscrizione di un’assicurazione  può portare anche alla radiazione dall’albo stesso.

Dal provvedimento attualmente restano fuori i giornalisti, anche se regolarmente iscritti all’albo di categoria. Nel loro caso l’Ordine Nazionale ha semplicemente consigliato la sottoscrizione di una polizza, assolutamente facoltativa, studiata appositamente per la categoria.

L’assicurazione di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi, in conseguenza di errori od omissioni nell’esercizio dell’attività svolta da professionisti ma anche da società che realizzano servizi professionali. I professionisti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, non possono mai considerarsi completamente al riparo dal rischio di incorrere in azioni legali. Per quanto possano svolgere correttamente il loro lavoro sono pur sempre esposti all’opinione dei clienti e alla valutazione soggettiva del loro lavoro.

Le tante compagnie assicurative presenti sul mercato offrono una vasta gamma di proposte, studiate appositamente per medici e personale sanitario, avvocati, progettisti e geometri, architetti e ingegneri, commercialisti e consulenti del lavoro. Proposte che offrono soluzioni personalizzate, flessibili e adattabili al livello di esperienza maturata dal professionista nell’arco del percorso lavorativo.

Una polizza professionale può considerarsi adeguata se a corredo viene proposta la compilazione di

un questionario chiaro e completo dal punto di vista dei contenuti. Inoltre devono essere indicati espressamente i limiti di copertura, l’indicazione del massimale per sinistro e la franchigia, laddove è prevista.

Non devono mancare dettagli specifici sulla retroattività della polizza, che di norma è preferibile sia  anche postuma, per una copertura futura. Per sottoscrivere la polizza più adeguata il professionista può fare ricorso ai comparatori on line, che garantiscono una ricerca ampia e veloce.

L’articolo Una polizza responsabilità civile per tutelare la professione proviene da Mondo Assicurazioni.

 


 

Tagliando Assicurazione Scaduta: 15 giorni per non essere multati

n molti ci chiedono, “ho il tagliando dell’assicurazione scaduta quanti giorni ho a disposizione per poterla rinnovare?

Il Ministero dell’Interno, per sciogliere ogni dubbio in merito al tagliando dell’assicurazione scaduta, il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare.

Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati quindi nessun timore, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.

Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito. In questo modo è necessario che l’assicurato torni presso l’agenzia assicurativa per firmare la nuova polizza.

Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettiva stipula del nuovo contratto assicurativo ovvero per i 15 giorni successivi.

Per conoscere la nuova normativa, entrata in vigore il 18 ottobre 2015, sul contrassegno RC auto, leggi il nostro articolo: Addio al contrassegno RC auto sul parabrezza

Nuovi aggiornamenti dunque che riguardano il tagliando assicurazione scaduta e l’abolizione del tacito rinnovo, per poter scaricare il decreto legge e consultarlo anche offline cliccate di seguito:

Decreto Legge 179/12

Circolare Ufficiale del Ministero dell’Interno

Leggi anche come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro e mantenere il premio assicurativo invariato, clicca qui

(FONTE: IntermediariAssicurativi.it)

Medical Malpractice: Ania, ok alle misure nel ddl

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L’Ania concorda sulla scelta del legislatore di “introdurre misure idonee a mitigare il rischio di malpractice medica al fine di contenere il livello dei costi, di renderli maggiormente prevedibili e, di conseguenza, di creare le condizioni per ampliare anche l’offerta di coperture assicurative”.

Lo ha detto durante un’audizione al Senato il presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, sul Disegno di legge” Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, sottolineando che “il fenomeno dell’aumento del numero delle denunce per malpractice medica ha riguardato molti paesi sviluppati negli ultimi decenni e quindi non si tratta di un caso circoscritto al nostro Paese”.

In ogni caso, “vanno ulteriormente implementate e rese obbligatorie rigorose e strutturate attività di risk management al fine di minimizzare i rischi di errore con riferimento all’attività delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti che vi operano”, ha concluso.
(Fonte: AssiNews –
https://www.assinews.it/04/2016/medical-malpractice-ania-ok-alle-misure-nel-ddl/660007734/)

 


Responsabilità professionale. La copertura assicurativa prevista è a tenuta? Un suggerimento pratico

26 NOV – Gentile Direttore,
Torniamo ancora sul punto dell’assicurazione nel ddl Gelli. Efficace averla prevista e in forma obbligatoria. A nostro avviso si presentano però criticità sulle quali occorrerebbe intervenire per meglio garantire la tenuta del sistema previsto.
Vediamo quali. Il ddl Gelli si è ispirato al modello dell’altro grande rischio sociale assicurato: la r. c. auto. Assicurazione obbligatoria per tutti, indistintamente; sia strutture sanitarie, che medici liberi professionisti (art. 8); azione diretta del paziente danneggiato verso la compagnia assicuratrice del sanitario (art 8 bis); fondo di garanzia Consap per danni eccedenti i massimali assicurati, oppure coperti da compagnie insolventi (art.9). Fin qui le analogie (obbligo assicurativo per tutti, azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione, fondo di garanzia per i rischi scoperti).

La differenza principale, non trascurabile, con il sistema della r. c. auto è che la medical malpractice non ha un mercato adeguato dell’offerta, in quanto è disertata dalle compagnie majors. E ciò vale sia per le compagnie nazionali, sia per le straniere. Ciò rende difficoltoso per questo ramo assicurativo assorbire la domanda di copertura. Con l’effetto che larga parte del rischio sanitario oggi non è coperto da assicurazione. O per la c.d. auto-assicurazione degli enti sanitari, oppure per le franchigie esorbitanti applicate nelle polizze. Infatti, non casualmente il ddl non prevede l’obbligo di contrarre a carico delle compagnie assicuratrici.

Facciamo un inciso tecnico, ma semplice. Un ramo assicurativo sta in piedi se i premi raccolti con le polizze sono in equilibrio con i risarcimenti pagati per effetto dei sinistri, al netto dei costi di gestione. Sempre per capirci, il ramo medical malpractice (rilevazioni annuali di ANIA “l’assicurazione italiana in cifre”, disponibile sul loro sito) indica – come ordine di grandezza – una raccolta annua di premi di mezzo miliardo di euro, a fronte di una riserva sinistri di circa un miliardo e mezzo.

Perciò le compagnie più affermate disertano il ramo. E le compagnie che si avventurano fanno pagare ai professionisti (che riescono a valutare più efficacemente) premi elevati, oppure assicurano le strutture sanitarie con franchigie (ossia lasciando in carico all’assicurato) rischi fino a 250/500 mila euro e anche oltre il milione. Soglie entro le quali ricade la stragrande maggioranza dei sinistri dell’ente. Si può considerare “assicurata” una sanità coperta in questi termini, ancorché obbligata?

Allora, per ottenere un sistema di responsabilità sanitaria assicurato, basta disporre l’obbligo di assicurarsi a carico di tutto il settore? Anche se non c’è una congrua offerta di compagnie di massima affidabilità, se i premi non vengono tenuti sotto adeguata osservazione, così come i sinistri? A che serve propugnare una sanità assicurata, se la sussistenza di risposte tecniche non viene preventivamente accertata?

Su queste basi e con tabelle risarcitorie ancora non adeguate, che ricomprendono il danno morale accanto al danno biologico (vedi ultima audizione ANIA in Parlamento dell’11 novembre), temiamo non ci sia spazio per far tornare le compagnie ad assicurare la medical malpractice.  Peraltro, vista la quota assai minoritaria di rischio sanitario assicurata da compagnie nazionali, sarebbe opportuno disporre di dati più esaurienti per tracciare la tenuta del sistema.

Il legislatore dovrebbe ottenerli dall’autorità di vigilanza del settore (Ivass), da quella del mercato (Antitrust) e dall’ente di coordinamento operativo tra le sanità regionali (Agenas) al fine di conoscere in maniera più esauriente anche i dati delle compagnie straniere che operano nel paese. Parte dei dati potrebbero pure essere raccolti dalle associazioni dei broker, la cui rappresentanza preponderante è fatta da compagnie internazionali che intermediano le prevalenti polizze estere. Oggi, da quanto risulta in questi ambienti, i broker internazionali presenti nel nostro paese sono piuttosto cauti nel diffondere, già alla associazione nazionale del loro settore, i dati degli andamenti del rischio sanità.

In questo quadro, dunque, è improbabile ottenere una responsabilità sanitaria davvero assicurata, indipendentemente dall’obbligo “per decreto”.
A nostro avviso, una misura da adottare per avvicinare l’obiettivo è quella di accrescere il ruolo di Consap rispetto all’impianto già delineato nel ddl Gelli. La proposta in sé non dovrebbe risultare stravolgente, visto che già la “Balduzzi” ne ha individuato compiti importanti sulla medical malpractice.

In breve, Consap potrebbe fungere da riassicuratore del sistema medical malpractice. La variante rispetto all’impianto delineato dal ddl Gelli sta nel disporne un ruolo centrale, invece che residuale. Certo, con una corrispondente, più cospicua dotazione rispetto ai possibili stanziamenti già immaginati.
Del resto la tecnica assicurativa prevede che, qualora il mercato da solo non sia in grado di assorbire un rischio socialmente “sensitive”, intervenga la fiscalità per il saldo della differenza rispetto alla raccolta del mercato.

Consap ha già studiato in questi anni tali questioni, sia della medical malpractice che della riassicurazione sui grandi rischi (catastrofi naturali) . E poi non necessariamente questo compito aggiuntivo dovrebbe tradursi in un maggiore onere in prospettiva per l’erario. C’è già il precedente di un’altra assicuratrice pubblica, come Sace, che prospera assicurando un altro rischio cruciale per il paese, come è quello dell’esportazione.

Allora si può pensare che, oculatamente gestito, anche il fondo di dotazione del rischio sanitario presso Consap si riveli un affare per il bilancio pubblico, oltre a fare da leva alla funzionalità della sanità. A fronte di uno stanziamento un po’ più adeguato, infatti:
– il sistema sanitario recupererebbe veramente buona parte degli sprechi della medicina difensiva;
– si ridurrebbero in modo decisivo le voci dei bilanci regionali relative alla c.d. autoassicurazioni;
– il bilancio pubblico infine avrebbe finalmente una mappatura certificata dei sinistri e dell’esposizione debitoria, attraverso la ricognizione effettuata dal meccanismo della riassicurazione.

Tiziana Frittelli 
Vice-Presidente Federsanità, Anci

Alberto Tita
Esperto in responsabilità sanitaria, studio Lexellent, Milano

26 novembre 2015
© Riproduzione riservata
(Fonte: QuotidianoSanità.it –
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=33861)

 


 

Employee benefits, cosa sono?

Gli employee benefits (benefici per i dipendenti) sono veri e propri incentivi, spesso di natura assicurativa, che hanno il duplice vantaggio di essere fortemente considerati dai collaboratori e fiscalmente interessanti per le aziende.
Employee benefits, cosa sono

Provate a chiedere ad un vostro dipendente se preferisce ricevere 100 euro in più in busta paga, oppure ricevere un benefit di analogo valore.

Probabilmente sceglierà di ricevere 100 euro in più in busta paga, ma così facendo quasi la metà se ne andranno fra ritenute e imposte varie, ed anche al datore di lavoro non costeranno 100, ma 130 euro. Quindi a fronte di 130 euro di costi vivi, il lavoratore ne gode 60.

C’è una bella differenza fra il potere d’acquisto dato al lavoratore con un aumento in busta paga, che con quello che deriva dal poter godere dei 100 euro sotto forma di employee benefits.

Cosa sono gli employee benefits?

Gli employee benefits sono un insieme di coperture di natura assicurativa, quali:

  • assicurazione sulla vita;
  • sull’invalidità;
  • sugli infortuni;
  • per il rimborso delle spese sanitarie;
  • previdenziali.

Queste coperture assicurative così erogate formano un vero e proprio welfare aziendale, che sicuramente assolve l’importante funzione di motivare e fidelizzare al meglio le risorse umane dell’azienda. Ad esempio se l’azienda è in grado di assicurare al lavoratore piani di assistenza sanitaria estesi all’intero nucleo familiare, questo benefit sarà molto apprezzato dal collaboratore.

Oggi in Italia viviamo un periodo di crisi acuta e anche per questo sono molto apprezzati piani di welfare aziendale attuabili attraverso gli employee benefits. Se questi benefits vengono concepiti come programmi dedicati ed esclusivi, possono essere per i dipendenti più allettanti di una migliore offerta economica.

Per un lavoratore trentenne, ad esempio, potrebbe essere molto importante garantire un capitale elevato ai familiari in caso di decesso, mentre per un lavoratore col doppio degli anni sarà molto importante un buon piano sanitario esteso alle gravi invalidità da malattia (La copertura Long Term Care).

Per dovere di cronaca va detto che oggi in Italia molti CCNL disciplinano una serie di employee benefits obbligatori, ma si tratta di figure prevalentemente dirigenziali nell’ambito del commercio e dell’industria.

Va anche detto che in Italia si è accumulato un forte ritardo rispetto ad altri paesi – USA e Regno Unito su tutti – a causa della generosità del welfare pubblico.

Inoltre le piccole dimensioni del 90% delle aziende italiane non hanno permesso di sviluppare le necessarie competenze manageriali ed il sistema legislativo fino alla fine degli anni novanta non ne ha di certo incentivato lo sviluppo.

Vi terremo aggiornati sull’argomento.

( | Roberto Grandi in Assicurazione Imprese)