Chiarimenti della cassazione sulla chiamata in garanzia dell’assicurazione

Polizze professionali richiesta risarcimentoCosa succede quando al professionista giunge una richiesta di risarcimento?

Se il destinatario non è dotato di polizza professionale o si trova un avvocato o scappa il più lontano possibile nella speranza di sottrarsi alla giustizia, il professionista accorto – che una polizza ce l’ha invece – effettua la denuncia di sinistro presso il proprio istituto e lì si apre la procedura di risarcimento che, in modo sempre meno infrequente, approda nelle aule dei tribunali.

Altro bivio: cosa succede a questo punto? Uno degli sviluppi più interessanti riguarda la chiamata in garanzia dell’assicurazione in grado d’appello qualora la causa giungesse al secondo grado di giudizio (ed eventualmente oltre).

In un caso recentemente discusso dinanzi alla suprema corte si è verificata proprio questa circostanza: a fronte di una richiesta di risarcimento per danno da responsabilità professionale, il convenuto – costituitosi in primo grado – chiamava la propria assicurazione avanzando domanda di manleva nell’ipotesi che la richiesta dell’attore venisse accolta. In parole povere il professionista chiedeva che a pagare fosse la sua assicurazione qualora la richiesta di risarcimento fosse stata accolta. Ma così non è stato e il danneggiato ha fatto ricorso in appello.

Come ha stabilito la Cassazione, a questo punto non si richiede al professionista convenuto di riformulare nuovo appello incidentale nei confronti dell’istituto assicurativo essendo sufficiente la riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’articolo 346 cpc. Ma tale riproposizione è attesa da parte del convenuto.

Nel caso di specie il professionista è rimasto contumace lasciando che fosse l’istituto assicurativo a farsi carico dell’intero processo, circostanza rischiosa perché poteva vedersi negata la richiesta di condanna nei confronti dell’assicurazione a tenerlo indenne dalla richiesta di risarcimento a lui indirizzata. Il pericolo era quindi quello di pagare di tasca propria.

In questo caso la mancata partecipazione del professionista ha fatto sì che l’assicurazione divenisse titolare di un rapporto esclusivo ed autonomo con il danneggiato ma esponendolo al rischio di essere chiamato a pagare le spese in solido con l’assicurazione poiché questa resta esposta al principio della soccombenza per cui la responsabilità verso le spese riesce a superare l’autonomia del rapporto tra assicurazione e danneggiato raggiungendo la parte interessata al giudizio ma non partecipe, e cioè il professionista.

E’ di tutta evidenza che dotarsi di una polizza professionale non esaurisce le cautele necessarie a tenersi indenni da rischi legati al lavoro, poiché vengono richiesti contegni particolari ispirati ad un generale principio di collaborazione.

“Insistiamo molto sulla partecipazione” riferisce lo staff di RCPolizza.it, uno dei principali attori nel mercato delle assicurazioni professionali “assicuriamo un’assistenza continuativa dal momento in cui il cliente si affaccia sulla nostra vetrina fino all’esaurimento del rapporto, ma ci curiamo sempre di ricordare che ognuno deve fare la sua parte, anche perché i nostri prodotti sono fatti per tutelare i professionisti, al pari della legge che però può porre dei limiti che non dipendono dalla nostra volontà. Noi ci preoccupiamo di tutelare il professionista dai rischi del mestiere ma è il professionista stesso a doversi interessare per primo degli sviluppi di un sinistro senza lasciare tutto nelle mani del caso.”

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