Auto d’epoca e normativa vigente: tutti i dettagli

Anni, immatricolazione, bollo, revisione e assicurazione auto storiche: tutte le normative che regolano il possesso delle auto d’epoca.

Possedere un’auto d’epoca è il sogno di molti automobilisti, ma per farlo occorre conoscere tutte le norme che ne regolamentano il possesso e la circolazione. Prima di tutto, occorre capire se si sta parlando di auto d’epoca o di auto storiche.

Per quanto possano sembrare sinonimi, si tratta di due diverse categorie di veicoli. Infatti, vengono considerate auto d’epoca soltanto le vetture con oltre 30 anni di vita che non possiedono più i requisiti tecnici minimi per la circolazione e che, di conseguenza, sono state cancellate dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)(si veda anche il nostro approfondimento “Auto d’epoca: dopo quanti anni?”). Esse, secondo la normativa auto d’epoca, sono dunque destinate alle esposizioni pubbliche o private e possono circolare esclusivamente durante le manifestazioni autorizzate solo se munite di foglio di via e targa provvisoria rilasciate dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Viceversa, le auto storiche sono quei veicoli d’interesse collezionistico che risultano iscritti ai registri dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) o di uno degli altri enti riconosciuti. Per iscrivere all’ASI le auto d’epoca occorre tuttavia richiedere il Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica e l’Attestato di Datazione e Storicità presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

L’immatricolazione auto d’epoca comporta notevoli agevolazioni sulla reimmatricolazione. In particolare, presentando espressa richiesta al PRA (ricerca uffici ACI), è possibile pagare un’IPT agevolata (Imposta Provinciale di Trascrizione) pari a circa 51,65 euro.

Negli ultimi anni, le auto d’epoca e la normativa che ne regolamenta il pagamento del bollo sono state oggetto di forti discussioni. Fino al 2014, infatti, tutti i possessori di veicoli con almeno 20 anni di vita erano esentati dal pagamento del bollo. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’età minima per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo sulle auto storiche è stata elevata da 20 a 30 anni. Ciò significa che anche i veicoli di età compresa fra i 20 e i 29 anni sono soggetti al pagamento della tassa di possesso senza alcun tipo di agevolazione.

Nonostante la loro veneranda età, la revisione delle auto d’epoca non presenta particolari differenze rispetto ai veicoli più recenti. Anch’essa va infatti effettuata ogni 2 anni in un’officina autorizzata oppure presso la sede della Motorizzazione Civile più vicina.

In caso di passaggio di proprietà auto storiche, per i veicoli con oltre trenta anni si è tenuti al pagamento della IPT ridotta e pari a 51,65 euro.
Per poter usufruire di questi vantaggi auto storiche è necessario che l’interessato ne faccia espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della L. 342/2000).

L’Automotoclub storico Italia è una federazione composta da 263 club federati con oltre 200000 affiliati e svolge il ruolo di pubblico registro in cui si annotano le auto storiche ancora attive e funzionanti con oltre 20 anni di età.
Per l’iscrizione auto storiche è necessario rivolgersi ad uno dei club federati presenti sul territorio nazionali e versare la quota associativa annua dell’ASI corrispondente a € 41,32. La quota comprende anche la spedizione a tutti i tesserati della rivista ufficiale dell’ASI “La Manovella”.
A seguito dell’iscrizione della vetture nel registro auto storiche verranno rilasciati alcuni documenti: il certificato d’identità, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e la carta FIVA.
Il certificato d’identità è il documento tramite il quale sono indicati gli estremi identificativi delle auto storiche, la descrizione dello stato di conservazione o del restauro e le eventuali difformità rispetto al modello originale, mentre il certificato di rilevanza storica è il documento necessario per la circolazione dei veicoli considerati di interesse storico e collezionistico.
La Carta FIVA, infine, è il documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.
Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. È valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo. Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla data di costruzione.

In ambito assicurativo sussistono numerose agevolazioni riservate ai proprietari di auto d’epoca o d’interesse storico. L’unica limitazione riguarda invece l’età del contraente, che non può essere inferiore ai 23 anni. Trovate maggiori informazioni sull’assicurazione per l’auto d’epoca nel nostro approfondimento “Assicurazione per l’auto d’epoca: procedura e costi”.
Ecco, dunque, i principali vantaggi per chi sottoscrive un’assicurazione RCA per auto d’epoca:

  • Il premio assicurativo sulle vetture d’epoca è normalmente più basso rispetto alla norma.
  • Per questo genere di veicoli non è prevista una classe di merito basata sul sistema bonus/malus.
  • La guida libera è concessa senza alcun costo aggiuntivo e include tutti i guidatori di età pari o superiore ai 23 anni.
  • Molte compagnie applicano ulteriori sconti a tutti i collezionisti che possiedono più di un’auto storica.

(Fonte: automobile.it)