Fondazione di Comunità di Messina. Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo di progetti sostenibili sul piano ambientale e sociale a beneficio degli imprenditori selezionati a cui verrà offerto un servizio di formazione, coaching e ricerca di finanza

Descrizione del bando

Il presente bando è finalizzato alla selezione di aspiranti imprenditori e imprese già esistenti, dotati di un chiaro approccio alla sostenibilità ambientale e sociale, al fine di supportarle nel rafforzamento della creazione di valore ambientale e sociale (sostenendo lo sviluppo di prodotti e servizi; migliorando l’accesso ai finanziamenti e ai mercati; ecc.). I soggetti selezionati avranno accesso ad un percorso gratuito che include una formazione sui temi dell’imprenditorialità sostenibile e un coaching personalizzato, che li accompagnerà nel rafforzamento dell’attività imprenditoriale e nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Il percorso fornirà a tutti i partecipanti occasioni di incontro e formazione, opportunità di contatti professionali e di scambio di esperienze, possibilità di accesso ad un servizio di microcredito, il coinvolgimento in una rete internazionale di imprenditori promotori di una cultura orientata alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la propria candidatura:

    • aspiranti imprenditori sociali/ambientali, cioè persone fisiche, residenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia che, individualmente o in gruppo (preferibilmente almeno 2 persone per ciascun progetto), propongano un’idea imprenditoriale capace di generare impatti sociali ed ambientali positivi per la comunità;
    • imprese già costituite, aventi sede legale o operativa nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia, che producano prodotti o servizi capaci di generare impatti sociali e ambientali positivi e si trovino ancora in una fase iniziale della loro vita, cioè abbiano già dei clienti e dei ricavi, ma non abbiano necessariamente raggiunto la piena maturità economica; oppure che, pur non producendo prodotti/servizi che generano chiari impatti sociali e ambientali, vogliano migliorare la propria performance ambientale e sociale.

Tipologia di interventi ammissibili

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni potenziali settori di interesse sono:

    • il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti;
    • sistemi sostenibili di produzione, distribuzione ed efficientamento d’uso dell’energia elettrica;
    • filiera agricola e alimentare sostenibile;
    • salvaguardia e fruibilità del patrimonio naturalistico e paesaggistico e servizi di turismo sostenibile;
    • trasporti intelligenti, ecologici e integrati.

I candidati che verranno selezionati potranno accedere ad un percorso di formazione ed accompagnamento che gli permetterà di acquisire conoscenze e competenze utili al rafforzamento delle proprie attività in ottica ambientale e sociale. I percorsi saranno differenziati per gli aspiranti imprenditori e per le imprese già costituite.

In particolare, il percorso consisterà in una prima formazione frontale, della durata indicativa di circa 10 giorni, focalizzata su: analisi e struttura di modelli di business sostenibili da punto di vista sociale e ambientale, eco-innovation e eco-design, accesso ai mercati, accesso ai finanziamenti.

Al termine della formazione gli aspiranti imprenditori e le imprese aventi maggiore potenzialità di sviluppo saranno selezionati per accedere alla successiva fase di coaching personalizzato in cui le iniziative verranno seguite nell’attuazione delle strategie presentate durante la formazione.

In particolare, nel percorso di formazione e coaching verranno presentati vari strumenti finanziari privati e pubblici che potranno essere utilizzati dai partecipanti per sostenere lo sviluppo della propria impresa. In tale ambito, la partecipazione al percorso formativo permetterà agli imprenditori di presentare richiesta di finanziamento alla MECC S.C. – Impresa Sociale, società di microfinanza partecipata dalle Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. e dedicata al sostegno dell’imprenditorialità sociale e ambientale.

Le attività di formazione e coaching saranno erogate presso le sedi della Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s., localizzate a Mirabella Imbaccari (CT) e Messina (ME), ma sarà possibile partecipare anche online in caso di necessità. La partecipazione alle attività di formazione è gratuita.

Entità e forma dell’agevolazione

Le migliori idee progettuali e le migliori imprese che concluderanno il percorso di formazione e coaching accederanno ad un concorso che darà loro la possibilità di vincere una sovvenzione pari a 7.500 €, che potrà essere utilizzata per sostenere lo sviluppo della propria attività.

Scadenza

L’iscrizione al Bando deve avvenire entro le ore 18:00 del giorno 31/05/2021.

  Area Geografica: Puglia
  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2021
  Beneficiari: Persona fisica, PMI, Micro Impresa
  Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
  Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Fondazione con il sud. Bando per la mobilità sostenibile al Sud. Finanziamento a fondo perduto per la diffusione di una nuova cultura della mobilità e di modelli a basso impatto ambientale.

Descrizione del bando

La Fondazione intende incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare scelte alternative all’impiego di autovetture private, favorendo così la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale. Pertanto le organizzazioni del terzo settore sono invitate a presentare proposte progettuali ‘esemplari’, che attivino processi virtuosi di mobilità sostenibile e migliorino la qualità di vita dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce socialmente più deboli, generando ricadute positive a livello ambientale, sociale ed economico.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domande le seguenti organizzazioni senza scopo di lucro:

    • associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
    • cooperativa sociale o loro consorzi;
    • ente ecclesiastico;
    • fondazione;
    • impresa sociale.
Ogni partenariato, oltre al soggetto responsabile, dovrà prevedere come minimo la partecipazione di due ulteriori soggetti, di cui almeno uno del terzo settore.
Gli altri soggetti della partnership potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà essere ispirata dalla ricerca del profitto, ma orientata all’apporto di competenze e risorse per lo sviluppo del territorio e la crescita della società locale. La proposta sarà in ogni caso considerata inammissibile qualora agli enti del terzo settore nel loro complesso sia assegnata una quota di contributo inferiore al 65%.
Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e regioni, direttamente interessate all’avviamento dei servizi di mobilità sostenibile.

Tipologia di interventi ammissibili

Le iniziative presentate dovranno sperimentare forme di mobilità sociale e condivisione dei veicoli in aree urbane e peri-urbane o, alternativamente, in aree interne, garantendo lo sviluppo di servizi che rispondano alle esigenze di mobilità e ai bisogni sociali della comunità di riferimento, integrandosi in maniera coerente ed efficace con le strategie e gli strumenti locali di pianificazione dei trasporti.

Le proposte, coerentemente con l’obiettivo generale e gli ambiti di intervento del presente bando, potranno anche:

– prevedere opzioni di trasporto che permettano alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili di accedere ai nodi territoriali, con particolare riferimento ai servizi essenziali;

– sviluppare strumenti e metodi in grado di misurare i benefici ambientali, economici e sociali per il singolo cittadino (es. risparmio economico, riduzione sedentarietà) e per la comunità di riferimento (es. riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra, minor consumo di energia);

– promuovere percorsi di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile ed eventualmente del mobility management;

– sviluppare tecnologie digitali volte a migliorare la fruizione del servizio attivato e/o a garantire l’accesso ad un’offerta di mobilità che sia capace di integrare i diversi servizi presenti sul territorio di riferimento.

Sono ammissibili le spese per lavori di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziari è di 4.500.000,00 euro.

Scadenza

Il bando scade il 19 maggio 2021.

  Area Geografica: Italia
  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/05/2021
  Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi
  Settore: Servizi/No Profit
  Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti
  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Banca d’Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività concernenti la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell’educazione e per iniziative di beneficienza, solidarietà e pubblico interesse. Anno 2021.

Descrizione del bando

La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi decisionali, concede contributi per iniziative d’interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda organizzazioni no profit (associazioni, fondazioni e onlus) e le università.

Tipologia di interventi ammissibili

I contributi finanziari della Banca assistono le attività concernenti:

A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce sostegno a università, associazioni e fondazioni scientifiche per:

• progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);

• programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;

B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:

B1) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:

• progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari di ricerca, anche tramite il finanziamento di borse di studio;

• ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in attrezzature scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino l’attività di ricerca;

• trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo;

• acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;

B2) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a:

• studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;

• eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente celebrative di ricorrenze;

B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a:

• progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani;

• progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;

C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:

• progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno in ambito nazionale di:

– minori e anziani in stato di bisogno;

– malati e disabili;

– persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale

Entità e forma dell’agevolazione

Possono essere richiesti contributi per singoli interventi fino a € 25.000,00 o oltre € 25.000,00.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 31 agosto 2021.

  Area Geografica: Italia
  Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione
  Beneficiari: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
  Settore: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura
  Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo
  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Polizze fideiussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’intervento di Giovanni Brambilla Pisoni, Presidente del Forum Cauzioni & Credito sulle polizze fidejussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.

Per tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione dal  rischio di insolvenza del costruttore e dare loro la possibilità di recuperare gli anticipi versati nel corso dei lavori, è stata introdotta la legge 210 del 2 agosto 2004, successivamente recepita tramite D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005.

La normativa introduce per insolvenza del costruttore/venditore (impresa di costruzioni, società veicolo dalla stessa controllata o partecipata o cooperativa edilizia) il caso in cui quest’ultimo incorra in una “situazione di crisi” (pignoramento dell’immobile, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), colmando una lacuna dell’ordinamento nazionale, che aveva mietuto decine di migliaia di famiglie vittime dei fallimenti dei costruttori/venditori.

Agli effetti pratici, la soluzione è stata quella di prevedere, al momento della stipula del contratto, l’obbligatorietà da parte del costruttore di consegnare all’acquirente, pena di nullità del contratto, una fideiussione di importo pari alle somme riscosse e da riscuotete da parte del costruttore prima del rogito notarile, ad esclusione delle somme erogate da un soggetto mutuante (in genere un istituto di credito) e di contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. La fideiussione stipulata dal costruttore in favore dell’acquirente garantisce, nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi del costruttore, la restituzione all’acquirente delle somme fino a quel momento versate maggiorate degli interessi legali, pur non garantendo un termine prestabilito di consegna dell’immobile al promissario acquirente.

Al momento del rogito il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, a seguito di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi (art.4 D.Lgs.122/2005).

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha modificato e integrato le disposizioni normative sulla tutela degli acquirenti contenute nel D.Lgs. 122/2005; le due modifiche più rilevanti introdotte sono:

  • la fideiussione può essere rilasciata soltanto da una banca o da una compagnia di assicurazione;
  • la fideiussione non deve garantire solo il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche il mancato adempimento di quest’ultimo all’obbligo della consegna della polizza postuma decennale al momento della stipula del rogito;

prevedendo, tra l’altro, l’adozione di appositi decreti ministeriali recanti i modelli standard della fideiussione e della polizza postuma decennale i quali, ad oggi, non risultano essere stati ancora pubblicati.

Dal 2019 ad oggi, l’ANIA e le altre organizzazioni interessate sono state convocate presso il Ministero della Giustizia per discutere sul contenuto degli schemi di polizza. A seguito dei primi incontri sono stati costituiti dei gruppi ristretti tra le organizzazioni maggiormente coinvolte quali ANIA, ANCE, Confcooperative Habitat, Legacoop Abitanti e ABI, per l’elaborazione di proposte da presentare in sede di tavolo tecnico plenario.

Lo scorso mese di novembre, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, a distanza di oltre un anno dall’ultima riunione del tavolo tecnico, ha predisposto e inoltrato alle parti coinvolte la bozza del DM e il modello standard della fideiussione per la raccolta di eventuali commenti e osservazioni.

Gli aspetti critici, discussi in occasione del confronto, sono diversi e tra questi trova sicuramente spazio la parte che riguarda le disposizioni transitorie, in quanto prevede un’applicazione retroattiva non condivisibile dal punto giuridico e sostanziale.

Un altro aspetto controverso della bozza è la previsione della responsabilità solidale dei garanti nei confronti del beneficiario nell’ipotesi in cui la fideiussione sia prestata congiuntamente da più garanti ma anche nel caso di singole garanzie prestate con atti separati per ciascun fideiussore. Si tratta di una disposizione che trova la sua ratio nel Codice dei contratti pubblici, in un contesto che prevede la disciplina di opere pubbliche di ben altra dimensione.

Il Forum Cauzioni e Credito resta scettico su una proposta in precedenza avanzata dall’ANIA in merito alla cessazione automatica della garanzia fideiussoria qualora l’acquirente, nonostante la mancata produzione della polizza indennitaria decennale da parte del costruttore, decida comunque di stipulare il rogito, considerato che non sarebbe posto alcun divieto al notaio rogitante di stipulare l’atto nel caso in cui il promittente acquirente intenda comunque procedere all’acquisto.

Il Forum Cauzioni e Credito conviene, invece, con quanto osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato al riguardo: “L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”….”Un atto di trasferimento che non contenga alcuna menzione dell’avvenuta consegna della polizza postuma decennale, in quanto veicolo di una rinuncia a detta tutela, non espressa, bensì “tacita”, ricadrebbe in ogni caso sotto la sanzione della nullità di cui all’art.4 comma 1 del D.Lgs. 122/2005”.

E’ d’altro canto ritenuto condivisibile il timore delle imprese di assicurazione quando si chiedono cosa potrebbe accadere a tutte quelle polizze fideiussorie emesse prima della entrata in vigore della disposizione di legge in parola ed oggi ancora in corso di validità. Se il costruttore non è in grado di rilasciare la polizza decennale postuma, il notaio presumibilmente non stipula il rogito. La conseguenza di tale condizione potrebbe preludere alla richiesta di nullità del contratto preliminare stipulato in precedenza e richiedere la restituzione degli acconti versati o l’escussione delle garanzie fideiussorie.

Sul tavolo della discussione pende tuttora anche la pubblicazione del decreto recante il contenuto e le caratteristiche dello schema tipo della polizza indennitaria decennale e la definizione di gravi difetti costruttivi, che nell’accezione proposta, sono quelli che colpiscono le parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, la quale non si concilia con l’art. 1669 c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità nel merito della nozione di gravi vizi di costruzione.

Questa situazione di stallo perdurante può portare a conseguenze pesantemente negative su un settore che rappresenta una parte non trascurabile dell’edilizia privata.

Alcuni dati possono dare l’idea della dimensione del settore delle vendite di immobili in costruzione.

Anno Permessi di costruire (*) Unità abitative corrispondenti (*) Premi contabilizzati (**)
2019 17.978 55.104 Euro 20.857.085
2018 17.974 54.664 Euro 16.766.756
2017 17.243 51.859 Euro 13.341.722
2016 16.225 44.583 Euro 12.002.371
(*) fonte: ISTAT
(**) fonte: ANIA (premi relativi alle polizze fideiussorie a garanzia degli immobili da costruire)

Considerati tutti gli aspetti anzidetti il Forum Cauzioni e Credito auspica – in tempi brevi – un intervento normativo definitivo che preveda gli schemi tipo delle due polizze (fideiussione e polizza decennale postuma), affinché si possa dare pieno compimento alle disposizioni normative introdotte per la tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione voluta dal legislatore sin dal 2004.

Polizze fideiussorie

(Fonte: ASSINews – https://www.assinews.it/)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

Contattaci per un preventivo: preventivo@tarasconsulenze.it

 

Scudo Sace sui crediti commerciali non pagati

Crediti commerciali non pagati? Arriva l’ombrello dello stato.

A distanza di quasi sette mesi dalla sua istituzione per decreto, diventa finalmente operativa la garanzia Sace in favore degli assicuratori, per le coperture erogate alle aziende sul credito a breve termine (si veda ItaliaOggi del 12/5/2020 e, da ultimo, ItaliaOggi del 5/11/2020).

A disposizione di questo scudo contro i mancati pagamenti c’è un budget da due miliardi di euro.

L’ombrello Sace arriverà a coprire fino al 90% degli indennizzi generati dai sinistri, cioè dalle esposizioni relative ai crediti maturati fino a fine anno.

 

Lo strumento attivato e gestito dalla società posseduta da Cassa Depositi e Prestiti – anche se Sace, in questa fase di pandemia, risponde direttamente al Tesoro (che controlla pure Cdp) per l’erogazione degli strumenti di sostegno alla liquidità delle imprese – la garanzia Sace, dicevamo, è prevista dall’articolo 35 del decreto legge «Rilancio» n. 34/ del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Andiamo con ordine, per spiegarne il funzionamento.

Cosa sono le assicurazioni dei crediti a breve termine. Vengono concesse dalle compagnie assicurative che operano nel mercato: consistono nella copertura dei rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali, concessi con dilazioni fino a 24 mesi.

Questi ombrelli assicurativi consentono di aumentare il livello di liquidità delle imprese acquirenti, permettendo di dilazionare nel tempo i pagamenti. Allo stesso tempo, spiega Sace in una nota, «aiutano i fornitori nella gestione del portafoglio crediti, attraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali».

La valutazione della Sace. La società specializzata nell’assicurazione del credito definisce così l’assicurazione a breve termine: «Uno strumento particolarmente rilevante in un ciclo avverso come quello attuale, in cui le tensioni sulla liquidità indotte dall’emergenza Covid-19 si stanno traducendo in un forte aumento dei rischi di mancato incasso».

Businessman holding a bunch of money.

La mission del nuovo strumento.

A fronte della valutazione data sulla necessità di supportare questi strumenti assicurativi e «con l’obiettivo di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19», Sace «è stata autorizzata (dal ministero dell’economia e delle finanze, ndr) a concedere in favore degli assicuratori del credito di breve termine una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali».

La copertura.

La nuova garanzia pubblica Sace coprirà gli indennizzi per insoluti relativi a fatture emesse dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, come detto entro il limite massimo complessivo di spesa di due miliardi di euro.

La garanzia Sace, a sua volta, è contro-garantita dallo Stato italiano; questo consente alla società posseduta da Cdp di esercitare un effetto leva importante sugli assicuratori del credito, poiché – spiega una nota della Sace – lo stato «mitiga il rischio che la congiuntura avversa possa tradursi in una riduzione della copertura assicurativa dei crediti commerciali e che i pagamenti dilazionati siano sostituiti da pagamenti a vista.

(Fonte: ITALIAOGGI – NUMERO 291   PAG. 33  DEL 10/12/2020)

Nuova produzione vita: in crescita raccolta di sportelli bancari e postali a ottobre

Da gennaio la maggior parte della nuova produzione vita è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali afferisce l’83% dei nuovi premi emessi, incidenza inferiore un punto percentuale rispetto a quella calcolata nell’analogo periodo del 2019.

La ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia anche come le suddette reti abbiano collocato prodotti quasi esclusivamente a premio unico mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di prodotti a premio periodico. Calcolando i premi da inizio anno mediante la misura APE, lo scostamento tra le quote raccolte dalle diverse reti si riduce: quella riconducibile alle reti bancarie, postali e finanziarie passa dall’83% al 75% mentre la quota afferente alle reti agenziali sale dal 16% al 23%.

Sportelli bancari e postali

Gli sportelli bancari e postali hanno raccolto nel mese di ottobre nuovi premi pari a € 5,9 mld, registrando un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Da inizio anno il volume di nuovi affari è stato pari a € 44,2 mld, in contrazione dell’11,1% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Agenti e vendita diretta

Nel mese di ottobre gli agenti e la vendita diretta hanno collocato polizze per un volume di nuovi premi pari a € 1,2 mld, in calo del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel dettaglio, per i primi si è osservata una raccolta in diminuzione del 3,9%, con una quota di mercato pari all’11%, mentre per la seconda (che distribuisce il 3% dell’intera nuova
produzione) vi è stato un decremento del 35,8%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero canale ha raggiunto € 10,2 mld, in calo del 3,3% rispetto al 2019.

Nel mese di ottobre la rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di ramo I per i tre quarti del volume di nuovi premi dell’intero canale, a fronte di una raccolta in calo del 16,0% rispetto all’analogo mese del 2019; per questi prodotti, da inizio anno il canale agenziale ha osservato un decremento del 5,5% rispetto all’analogo periodo del 2019, per un importo pari a € 7,6 mld.

Family Care And Protection

(fonte Assinews)

La polizza vita a “premio unico”

Una polizza a premio unico è un prodotto assicurativo di varia natura caratterizzato da una specifica modalità di versamento: il capitale da assicurare viene versato in un’unica rata, generalmente nel momento della stipula del contratto assicurativo per questo si parla di premio unico o, anche, di premio anticipato.
Questa specifica modalità di versamento del premio si adatta bene a chi dispone già di un capitale da investire e decide di ottenere da esso un rendimento attraverso una polizza assicurativa. Non si tratta di una eventualità rara, dal momento che, accanto a un vasto numero di persone investite dalla crisi economica e, quindi, incapaci di operare investimenti di qualsiasi genere, soprattutto in grandi città come Roma, sono ancora presenti un vasto numero di persone che dispone di ingenti capitali, provenienti dalle loro attività economiche, da rendite immobiliari e mobiliari e da eredità ottenute da parenti deceduti.

Il premio unico, inoltre, è una modalità di versamento che può essere esercitata per differenti generi di contratti assicurativi, per una polizza a capitalizzazione, come anche per prodotti che hanno una natura più spiccatamente speculativa e sono da considerarsi come vere e proprie forme di investimento per clienti maggiormente predisposti al rischio.
A prescindere dalla tipologia di prodotto sottoscritto, la polizza deve essere considerata valida fino all’effettivo verificarsi dell’evento per il quale è stata sottoscritta, se prevede una copertura in caso di morte o di invalidità totale e permanente oppure fino al termine naturale di scadenza, previsto dal contratto.

Le assicurazioni a premio unico possono essere ricondotte a tre tipologie principali: le index linked, le unit linked e le polizze a capitalizzazione. Per le prime, a scadenza, è previsto il pagamento del premio versato al momento della sottoscrizione aumentato da una cedola premio collegata all’andamento di un indice finanziario. Le polizze unit linked, dai costi elevati, prevedono che i premi versati vengano investiti in dei fondi generalmente gestiti dalla stessa compagnia assicurativa, che, in quasi tutti i casi, investono, a loro volta, in fondi di altra natura.
Le polizze a capitalizzazione, infine, offrono un rendimento stabile ottenuto attraverso una capitalizzazione annuale dei premi versati che tende a consolidare i profitti ottenuti e prevedono, spesso, forme di investimento diversificate.

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(fonte Amatucci Broker)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

Contattaci per un preventivo: preventivo@tarasconsulenze.it

 

PSR (Piani dello Sviluppo Rurale): pubblicato il Regolamento n. 2020/531

Sulla Gazzetta Ufficiale europea L 119 del 17 aprile è stato pubblicato il Regolamento n. 2020/531 con il quale viene previsto, per l’anno 2020, l’aumento al 70% degli anticipi dei pagamenti diretti ed all’85% per i pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale. In allegato si riporta il testo del Regolamento in parola.
Sempre per l’anno 2020, tali anticipi possono essere versati subito dopo aver concluso i soli controlli amministrativi da parte degli organismi pagatori. Per quanto riguarda l’Italia, invece, si ricorda che nel maxi emendamento che è in fase di esame alla Camera dei Deputati che dovrebbe convertire il Legge il Decreto-Legge “Cura Italia”, è prevista di concedere un anticipo pari al 70% del valore di base dei titoli a partire dal 15 giugno 2020. Per completezza di informazione, si riporta il testo del comma 4-bis dell’articolo 78 del suddetto maxi-emendamento:

4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione”.

Inoltre, lo stesso DL prevede una semplificazione per quanto riguarda la certificazione antimafia.