Decreto Sostegni. Finanziamento a fondo perduto riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e agli enti non commerciali per la diminuzione del fatturato nel 2020.

Descrizione del bando

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

    • i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
    • la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.

Quest’ultimo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Entità e forma dell’agevolazione

Per il calcolo dell’ammontare del contributo spettante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020:

    • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
    • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
    • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
    • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
    • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

In presenza dei requisiti, il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi. L’importo massimo è di 150.000,00 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Scadenza
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate, a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

  •  Area Geografica: Italia
  •  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 28/05/2021
  •  Beneficiari: Professionisti, Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
  •  Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
  •  Spese finanziate: Consulenze/Servizi
  •  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Fondazione di Comunità di Messina. Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo di progetti sostenibili sul piano ambientale e sociale a beneficio degli imprenditori selezionati a cui verrà offerto un servizio di formazione, coaching e ricerca di finanza

Descrizione del bando

Il presente bando è finalizzato alla selezione di aspiranti imprenditori e imprese già esistenti, dotati di un chiaro approccio alla sostenibilità ambientale e sociale, al fine di supportarle nel rafforzamento della creazione di valore ambientale e sociale (sostenendo lo sviluppo di prodotti e servizi; migliorando l’accesso ai finanziamenti e ai mercati; ecc.). I soggetti selezionati avranno accesso ad un percorso gratuito che include una formazione sui temi dell’imprenditorialità sostenibile e un coaching personalizzato, che li accompagnerà nel rafforzamento dell’attività imprenditoriale e nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Il percorso fornirà a tutti i partecipanti occasioni di incontro e formazione, opportunità di contatti professionali e di scambio di esperienze, possibilità di accesso ad un servizio di microcredito, il coinvolgimento in una rete internazionale di imprenditori promotori di una cultura orientata alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la propria candidatura:

    • aspiranti imprenditori sociali/ambientali, cioè persone fisiche, residenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia che, individualmente o in gruppo (preferibilmente almeno 2 persone per ciascun progetto), propongano un’idea imprenditoriale capace di generare impatti sociali ed ambientali positivi per la comunità;
    • imprese già costituite, aventi sede legale o operativa nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia, che producano prodotti o servizi capaci di generare impatti sociali e ambientali positivi e si trovino ancora in una fase iniziale della loro vita, cioè abbiano già dei clienti e dei ricavi, ma non abbiano necessariamente raggiunto la piena maturità economica; oppure che, pur non producendo prodotti/servizi che generano chiari impatti sociali e ambientali, vogliano migliorare la propria performance ambientale e sociale.

Tipologia di interventi ammissibili

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni potenziali settori di interesse sono:

    • il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti;
    • sistemi sostenibili di produzione, distribuzione ed efficientamento d’uso dell’energia elettrica;
    • filiera agricola e alimentare sostenibile;
    • salvaguardia e fruibilità del patrimonio naturalistico e paesaggistico e servizi di turismo sostenibile;
    • trasporti intelligenti, ecologici e integrati.

I candidati che verranno selezionati potranno accedere ad un percorso di formazione ed accompagnamento che gli permetterà di acquisire conoscenze e competenze utili al rafforzamento delle proprie attività in ottica ambientale e sociale. I percorsi saranno differenziati per gli aspiranti imprenditori e per le imprese già costituite.

In particolare, il percorso consisterà in una prima formazione frontale, della durata indicativa di circa 10 giorni, focalizzata su: analisi e struttura di modelli di business sostenibili da punto di vista sociale e ambientale, eco-innovation e eco-design, accesso ai mercati, accesso ai finanziamenti.

Al termine della formazione gli aspiranti imprenditori e le imprese aventi maggiore potenzialità di sviluppo saranno selezionati per accedere alla successiva fase di coaching personalizzato in cui le iniziative verranno seguite nell’attuazione delle strategie presentate durante la formazione.

In particolare, nel percorso di formazione e coaching verranno presentati vari strumenti finanziari privati e pubblici che potranno essere utilizzati dai partecipanti per sostenere lo sviluppo della propria impresa. In tale ambito, la partecipazione al percorso formativo permetterà agli imprenditori di presentare richiesta di finanziamento alla MECC S.C. – Impresa Sociale, società di microfinanza partecipata dalle Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. e dedicata al sostegno dell’imprenditorialità sociale e ambientale.

Le attività di formazione e coaching saranno erogate presso le sedi della Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s., localizzate a Mirabella Imbaccari (CT) e Messina (ME), ma sarà possibile partecipare anche online in caso di necessità. La partecipazione alle attività di formazione è gratuita.

Entità e forma dell’agevolazione

Le migliori idee progettuali e le migliori imprese che concluderanno il percorso di formazione e coaching accederanno ad un concorso che darà loro la possibilità di vincere una sovvenzione pari a 7.500 €, che potrà essere utilizzata per sostenere lo sviluppo della propria attività.

Scadenza

L’iscrizione al Bando deve avvenire entro le ore 18:00 del giorno 31/05/2021.

  Area Geografica: Puglia
  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2021
  Beneficiari: Persona fisica, PMI, Micro Impresa
  Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
  Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Fondazione con il sud. Bando per la mobilità sostenibile al Sud. Finanziamento a fondo perduto per la diffusione di una nuova cultura della mobilità e di modelli a basso impatto ambientale.

Descrizione del bando

La Fondazione intende incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare scelte alternative all’impiego di autovetture private, favorendo così la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale. Pertanto le organizzazioni del terzo settore sono invitate a presentare proposte progettuali ‘esemplari’, che attivino processi virtuosi di mobilità sostenibile e migliorino la qualità di vita dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce socialmente più deboli, generando ricadute positive a livello ambientale, sociale ed economico.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domande le seguenti organizzazioni senza scopo di lucro:

    • associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
    • cooperativa sociale o loro consorzi;
    • ente ecclesiastico;
    • fondazione;
    • impresa sociale.
Ogni partenariato, oltre al soggetto responsabile, dovrà prevedere come minimo la partecipazione di due ulteriori soggetti, di cui almeno uno del terzo settore.
Gli altri soggetti della partnership potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà essere ispirata dalla ricerca del profitto, ma orientata all’apporto di competenze e risorse per lo sviluppo del territorio e la crescita della società locale. La proposta sarà in ogni caso considerata inammissibile qualora agli enti del terzo settore nel loro complesso sia assegnata una quota di contributo inferiore al 65%.
Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e regioni, direttamente interessate all’avviamento dei servizi di mobilità sostenibile.

Tipologia di interventi ammissibili

Le iniziative presentate dovranno sperimentare forme di mobilità sociale e condivisione dei veicoli in aree urbane e peri-urbane o, alternativamente, in aree interne, garantendo lo sviluppo di servizi che rispondano alle esigenze di mobilità e ai bisogni sociali della comunità di riferimento, integrandosi in maniera coerente ed efficace con le strategie e gli strumenti locali di pianificazione dei trasporti.

Le proposte, coerentemente con l’obiettivo generale e gli ambiti di intervento del presente bando, potranno anche:

– prevedere opzioni di trasporto che permettano alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili di accedere ai nodi territoriali, con particolare riferimento ai servizi essenziali;

– sviluppare strumenti e metodi in grado di misurare i benefici ambientali, economici e sociali per il singolo cittadino (es. risparmio economico, riduzione sedentarietà) e per la comunità di riferimento (es. riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra, minor consumo di energia);

– promuovere percorsi di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile ed eventualmente del mobility management;

– sviluppare tecnologie digitali volte a migliorare la fruizione del servizio attivato e/o a garantire l’accesso ad un’offerta di mobilità che sia capace di integrare i diversi servizi presenti sul territorio di riferimento.

Sono ammissibili le spese per lavori di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziari è di 4.500.000,00 euro.

Scadenza

Il bando scade il 19 maggio 2021.

  Area Geografica: Italia
  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/05/2021
  Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi
  Settore: Servizi/No Profit
  Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti
  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Banca d’Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività concernenti la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell’educazione e per iniziative di beneficienza, solidarietà e pubblico interesse. Anno 2021.

Descrizione del bando

La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi decisionali, concede contributi per iniziative d’interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda organizzazioni no profit (associazioni, fondazioni e onlus) e le università.

Tipologia di interventi ammissibili

I contributi finanziari della Banca assistono le attività concernenti:

A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce sostegno a università, associazioni e fondazioni scientifiche per:

• progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);

• programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;

B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:

B1) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:

• progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari di ricerca, anche tramite il finanziamento di borse di studio;

• ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in attrezzature scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino l’attività di ricerca;

• trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo;

• acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;

B2) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a:

• studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;

• eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente celebrative di ricorrenze;

B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a:

• progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani;

• progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;

C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:

• progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno in ambito nazionale di:

– minori e anziani in stato di bisogno;

– malati e disabili;

– persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale

Entità e forma dell’agevolazione

Possono essere richiesti contributi per singoli interventi fino a € 25.000,00 o oltre € 25.000,00.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 31 agosto 2021.

  Area Geografica: Italia
  Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione
  Beneficiari: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
  Settore: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura
  Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo
  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Finanziamento destinato agli enti di servizio civile universale per la presentazione dei programmi di intervento. Anno 2021

Descrizione del bando

Gli enti che, alla data di scadenza del presente bando, risultino iscritti all’Albo di servizio civile universale possono presentare al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito Dipartimento) programmi d’intervento da realizzarsi in Italia e all’estero.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda gli enti iscritti all’Albo del servizio civile universale.

Tipologia di interventi ammissibili

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale può realizzarsi esclusivamente in Italia o esclusivamente all’estero. Fanno eccezione i programmi di intervento da realizzarsi in Italia che prevedono l’ulteriore misura a favore dei giovani consistente in un periodo di servizio da uno a tre mesi in un altro Paese dell’Unione europea e i programmi PON-IOG “Garanzia Giovani” che si realizzano in Italia ma con un periodo in altro Paese UE.

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale deve contenere almeno due progetti, essere finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli individuati dal Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio civile universale e svilupparsi in uno degli ambiti d’azione scelti.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria è di 16.656.080,84 euro.

Scadenza prorogata alle ore 14,00 del 20 maggio 2021 la scadenza per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale, precedentemente fissata al 30 aprile 2021.

  •  Area Geografica: Italia
  •  Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/05/2021
  •  Beneficiari: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
  •  Settore: Servizi/No Profit, Pubblico
  •  Spese finanziate: Consulenze/Servizi
  •  Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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Polizze fideiussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’intervento di Giovanni Brambilla Pisoni, Presidente del Forum Cauzioni & Credito sulle polizze fidejussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.

Per tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione dal  rischio di insolvenza del costruttore e dare loro la possibilità di recuperare gli anticipi versati nel corso dei lavori, è stata introdotta la legge 210 del 2 agosto 2004, successivamente recepita tramite D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005.

La normativa introduce per insolvenza del costruttore/venditore (impresa di costruzioni, società veicolo dalla stessa controllata o partecipata o cooperativa edilizia) il caso in cui quest’ultimo incorra in una “situazione di crisi” (pignoramento dell’immobile, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), colmando una lacuna dell’ordinamento nazionale, che aveva mietuto decine di migliaia di famiglie vittime dei fallimenti dei costruttori/venditori.

Agli effetti pratici, la soluzione è stata quella di prevedere, al momento della stipula del contratto, l’obbligatorietà da parte del costruttore di consegnare all’acquirente, pena di nullità del contratto, una fideiussione di importo pari alle somme riscosse e da riscuotete da parte del costruttore prima del rogito notarile, ad esclusione delle somme erogate da un soggetto mutuante (in genere un istituto di credito) e di contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. La fideiussione stipulata dal costruttore in favore dell’acquirente garantisce, nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi del costruttore, la restituzione all’acquirente delle somme fino a quel momento versate maggiorate degli interessi legali, pur non garantendo un termine prestabilito di consegna dell’immobile al promissario acquirente.

Al momento del rogito il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, a seguito di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi (art.4 D.Lgs.122/2005).

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha modificato e integrato le disposizioni normative sulla tutela degli acquirenti contenute nel D.Lgs. 122/2005; le due modifiche più rilevanti introdotte sono:

  • la fideiussione può essere rilasciata soltanto da una banca o da una compagnia di assicurazione;
  • la fideiussione non deve garantire solo il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche il mancato adempimento di quest’ultimo all’obbligo della consegna della polizza postuma decennale al momento della stipula del rogito;

prevedendo, tra l’altro, l’adozione di appositi decreti ministeriali recanti i modelli standard della fideiussione e della polizza postuma decennale i quali, ad oggi, non risultano essere stati ancora pubblicati.

Dal 2019 ad oggi, l’ANIA e le altre organizzazioni interessate sono state convocate presso il Ministero della Giustizia per discutere sul contenuto degli schemi di polizza. A seguito dei primi incontri sono stati costituiti dei gruppi ristretti tra le organizzazioni maggiormente coinvolte quali ANIA, ANCE, Confcooperative Habitat, Legacoop Abitanti e ABI, per l’elaborazione di proposte da presentare in sede di tavolo tecnico plenario.

Lo scorso mese di novembre, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, a distanza di oltre un anno dall’ultima riunione del tavolo tecnico, ha predisposto e inoltrato alle parti coinvolte la bozza del DM e il modello standard della fideiussione per la raccolta di eventuali commenti e osservazioni.

Gli aspetti critici, discussi in occasione del confronto, sono diversi e tra questi trova sicuramente spazio la parte che riguarda le disposizioni transitorie, in quanto prevede un’applicazione retroattiva non condivisibile dal punto giuridico e sostanziale.

Un altro aspetto controverso della bozza è la previsione della responsabilità solidale dei garanti nei confronti del beneficiario nell’ipotesi in cui la fideiussione sia prestata congiuntamente da più garanti ma anche nel caso di singole garanzie prestate con atti separati per ciascun fideiussore. Si tratta di una disposizione che trova la sua ratio nel Codice dei contratti pubblici, in un contesto che prevede la disciplina di opere pubbliche di ben altra dimensione.

Il Forum Cauzioni e Credito resta scettico su una proposta in precedenza avanzata dall’ANIA in merito alla cessazione automatica della garanzia fideiussoria qualora l’acquirente, nonostante la mancata produzione della polizza indennitaria decennale da parte del costruttore, decida comunque di stipulare il rogito, considerato che non sarebbe posto alcun divieto al notaio rogitante di stipulare l’atto nel caso in cui il promittente acquirente intenda comunque procedere all’acquisto.

Il Forum Cauzioni e Credito conviene, invece, con quanto osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato al riguardo: “L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”….”Un atto di trasferimento che non contenga alcuna menzione dell’avvenuta consegna della polizza postuma decennale, in quanto veicolo di una rinuncia a detta tutela, non espressa, bensì “tacita”, ricadrebbe in ogni caso sotto la sanzione della nullità di cui all’art.4 comma 1 del D.Lgs. 122/2005”.

E’ d’altro canto ritenuto condivisibile il timore delle imprese di assicurazione quando si chiedono cosa potrebbe accadere a tutte quelle polizze fideiussorie emesse prima della entrata in vigore della disposizione di legge in parola ed oggi ancora in corso di validità. Se il costruttore non è in grado di rilasciare la polizza decennale postuma, il notaio presumibilmente non stipula il rogito. La conseguenza di tale condizione potrebbe preludere alla richiesta di nullità del contratto preliminare stipulato in precedenza e richiedere la restituzione degli acconti versati o l’escussione delle garanzie fideiussorie.

Sul tavolo della discussione pende tuttora anche la pubblicazione del decreto recante il contenuto e le caratteristiche dello schema tipo della polizza indennitaria decennale e la definizione di gravi difetti costruttivi, che nell’accezione proposta, sono quelli che colpiscono le parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, la quale non si concilia con l’art. 1669 c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità nel merito della nozione di gravi vizi di costruzione.

Questa situazione di stallo perdurante può portare a conseguenze pesantemente negative su un settore che rappresenta una parte non trascurabile dell’edilizia privata.

Alcuni dati possono dare l’idea della dimensione del settore delle vendite di immobili in costruzione.

Anno Permessi di costruire (*) Unità abitative corrispondenti (*) Premi contabilizzati (**)
2019 17.978 55.104 Euro 20.857.085
2018 17.974 54.664 Euro 16.766.756
2017 17.243 51.859 Euro 13.341.722
2016 16.225 44.583 Euro 12.002.371
(*) fonte: ISTAT
(**) fonte: ANIA (premi relativi alle polizze fideiussorie a garanzia degli immobili da costruire)

Considerati tutti gli aspetti anzidetti il Forum Cauzioni e Credito auspica – in tempi brevi – un intervento normativo definitivo che preveda gli schemi tipo delle due polizze (fideiussione e polizza decennale postuma), affinché si possa dare pieno compimento alle disposizioni normative introdotte per la tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione voluta dal legislatore sin dal 2004.

Polizze fideiussorie

(Fonte: ASSINews – https://www.assinews.it/)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

Contattaci per un preventivo: preventivo@tarasconsulenze.it

 

Scudo Sace sui crediti commerciali non pagati

Crediti commerciali non pagati? Arriva l’ombrello dello stato.

A distanza di quasi sette mesi dalla sua istituzione per decreto, diventa finalmente operativa la garanzia Sace in favore degli assicuratori, per le coperture erogate alle aziende sul credito a breve termine (si veda ItaliaOggi del 12/5/2020 e, da ultimo, ItaliaOggi del 5/11/2020).

A disposizione di questo scudo contro i mancati pagamenti c’è un budget da due miliardi di euro.

L’ombrello Sace arriverà a coprire fino al 90% degli indennizzi generati dai sinistri, cioè dalle esposizioni relative ai crediti maturati fino a fine anno.

 

Lo strumento attivato e gestito dalla società posseduta da Cassa Depositi e Prestiti – anche se Sace, in questa fase di pandemia, risponde direttamente al Tesoro (che controlla pure Cdp) per l’erogazione degli strumenti di sostegno alla liquidità delle imprese – la garanzia Sace, dicevamo, è prevista dall’articolo 35 del decreto legge «Rilancio» n. 34/ del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Andiamo con ordine, per spiegarne il funzionamento.

Cosa sono le assicurazioni dei crediti a breve termine. Vengono concesse dalle compagnie assicurative che operano nel mercato: consistono nella copertura dei rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali, concessi con dilazioni fino a 24 mesi.

Questi ombrelli assicurativi consentono di aumentare il livello di liquidità delle imprese acquirenti, permettendo di dilazionare nel tempo i pagamenti. Allo stesso tempo, spiega Sace in una nota, «aiutano i fornitori nella gestione del portafoglio crediti, attraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali».

La valutazione della Sace. La società specializzata nell’assicurazione del credito definisce così l’assicurazione a breve termine: «Uno strumento particolarmente rilevante in un ciclo avverso come quello attuale, in cui le tensioni sulla liquidità indotte dall’emergenza Covid-19 si stanno traducendo in un forte aumento dei rischi di mancato incasso».

Businessman holding a bunch of money.

La mission del nuovo strumento.

A fronte della valutazione data sulla necessità di supportare questi strumenti assicurativi e «con l’obiettivo di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19», Sace «è stata autorizzata (dal ministero dell’economia e delle finanze, ndr) a concedere in favore degli assicuratori del credito di breve termine una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali».

La copertura.

La nuova garanzia pubblica Sace coprirà gli indennizzi per insoluti relativi a fatture emesse dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, come detto entro il limite massimo complessivo di spesa di due miliardi di euro.

La garanzia Sace, a sua volta, è contro-garantita dallo Stato italiano; questo consente alla società posseduta da Cdp di esercitare un effetto leva importante sugli assicuratori del credito, poiché – spiega una nota della Sace – lo stato «mitiga il rischio che la congiuntura avversa possa tradursi in una riduzione della copertura assicurativa dei crediti commerciali e che i pagamenti dilazionati siano sostituiti da pagamenti a vista.

(Fonte: ITALIAOGGI – NUMERO 291   PAG. 33  DEL 10/12/2020)

Proroga scadenza e sospensione dell’assicurazione auto per Coronavirus

Il Governo nel Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dell’assicurazione auto per Coronavirus fino al 31 luglio 2020, ma l’auto non può circolare né essere parcheggiata su strada pubblica.

Nel Decreto Cura Italia per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia del Coronavirus Covid-19 è prevista anche la proroga della scadenza dell’assicurazione auto e moto, solo per le polizze in scadenza tra il 21 febbraio e 30 aprile 2020.

La proroga inserita nel decreto allunga di 30 giorni la validità delle assicurazioni scadute durante questi due mesi di emergenza nazionale. Per Coronavirus il Governo ha previsto la proroga della revisione auto e della patente di guida in scadenza in questo periodo. Alcune Regioni è stata decisa anche la sospensione del bollo auto.

Inoltre gli automobilisti possono chiedere alle proprie compagnie di assicurazione una sospensione del contratto per i veicoli non utilizzati fino al 31 luglio, a patto che siano fermi in box privato o garage ed al riparo da qualsiasi possibile forma di incidente.

Proroga scadenza assicurazione auto

La proroga della scadenza dell’assicurazione auto per Coronavirus vale solo per le polizze nel periodo compreso tra il 21 febbraio e 30 aprile 2020 ed obbliga le compagnie a raddoppiare il periodo di tolleranza che va applicato alla scadenza.

Chi ha già rinnovato la propria polizza, magari procedendo al rinnovo on-line, nel 2021 ha visto allungare di 15 giorni il periodo di validità dell’assicurazione del proprio veicolo. Ad esempio se il contratto nel 2020 è scaduto il 27 marzo 2020 il prossimo anno la scadenza della copertura è posticipata all’11 aprile 2021.

L’estensione della proroga della copertura assicurativa è valida dunque solo per le polizze in scadenza fino al 30 aprile 2020 e dopo questa data, salvo ulteriori proroghe in successivi decreti, si tornerà ai 15 giorni soliti.

Sospensione dell’assicurazione auto, come fare?

Per risparmiare del denaro sull’assicurazione auto, in questo periodo di emergenza Coronavirus in cui le auto sono forzatamente ferme, si può anche procedere alla sospensione dell’assicurazione momentaneamente. Infatti quasi tutte le compagnie prevedono questa possibilità ma è necessario verificarne l’esistenza sul contratto dell’assicurazione oppure contattando direttamente la compagnia assicurativa.

Per attivare la sospensione momentanea alcune compagnie prevedono la procedura on-line, altre l’invio di una raccomandata A/R. I costi variano in base alla compagnia assicurativa, alcune l’applicano gratuitamente, altre invece prevedono un sovraprezzo al momento della stipula del contratto.

Il risparmio stimato per un automobilista, che scegliesse di sospendere per 1 mese l’RC auto, è di circa 40 euro. Se invece si optasse per la sospensione massima concessa fino al 31 luglio, il risparmio potrebbe arrivare a circa 145 euro. A proposito di risparmio fino ad ora solo UnipolSai ha previsto un bonus di un mese, ovvero un voucher di importo pari a un dodicesimo del premio pagato da utilizzare come riduzione di prezzo al momento del rinnovo.

Multa per assicurazione sospesa

Ricordati che se procedi alla sospensione dell’assicurazione non devi lasciarla parcheggiata in aree pubbliche perché altrimenti rischi una pesante sanzione, ovvero il sequestro dell’auto ed una multa che sfiora gli 800 euro. L’emendamento, (proposta di modifica n. 125.2 (testo 2) al DDL n. 1766), specifica che “il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria”.

Possono quindi fare richiesta di sospensione solo coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un’area privata, come ad esempio un box, un posto auto condominiale o un ricovero privato. Se la sospensione dovesse riguardare anche le garanzie accessorie, come la copertura furto-incendio, gli atti vandalici o la kasco, in caso di sinistro il proprietario non ha diritto al rimborso.

Inoltre per quel periodo non puoi usare l’auto neanche per gli spostamenti urgenti perché ti verrà applicata la multa normalmente prevista per chi circola senza assicurazione, che va da 779 a 3.119 euro.

Esposto Codacos: sospensione assicurazione e rimborsi per tutti

La sospensione delle polizze Rc auto ed eventuali rimborsi legati all’emergenza Coronavirus devono valere in modo indistinto per tutti gli assicurati, indipendentemente se l’autovettura assicurata è parcheggiata in garage o su strada.

Lo chiede il Codacons, che invia una istanza a Governo, Ania e Ivass. Il lockdown imposto dal Governo impone infatti l’impossibilità del veicolo a circolare liberamente, misura che vale anche nel caso in cui il mezzo sia parcheggiato su area pubblica – scrive il Codacons – tale circostanza rimuove a monte ogni differenza tra i veicoli custoditi in luogo privato e veicoli parcheggiati su strada, ed una eventuale limitazione della sospensione delle polizze solo in favore dei mezzi assicurati custoditi in garage determinerebbe una inaccettabile disparità di trattamento a danno di coloro che non dispongono di garage privati.

Il Codacos ricorda che il contratto di assicurazione è contraddistinto dalla presenza di alcuni elementi necessari, quali il rischio e nella situazione attuale è tendente allo zero a causa del crollo dell’incidentalità sulle strade italiane, come conseguenza dei limiti agli spostamenti.

Perciò auspica parità di trattamento a tutti gli automobilisti attraverso la sospensione delle coperture assicurative sino al 31.7 per gli assicurati, indipendentemente dal luogo di custodia dell’autovettura, e il rimborso parziale delle polizze Rc auto, anche tramite voucher, per i mesi di assicurazione non goduti.

(fonte: https://www.newsauto.it/)

 


 

Incidente con più veicoli

Un’ipotesi frequente in materia di sinistri stradali è quella dell’incidente che coinvolge più veicoli, come accade, ad esempio, nel caso del c.d. tamponamento a catena. In questa ipotesi non opera il sistema dell’indennizzo diretto e occorre richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.

Che cosa è

Nelle ipotesi in cui un incidente stradale abbia coinvolto più veicoli non può trovare applicazione la procedura di risarcimento diretto.
L’ipotesi più frequente di questo tipo di sinistri è rappresentata dal c.d. tamponamento a catena nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l’uno contro l’altro a seguito della forza d’urto impressa dall’ultimo mezzo della colonna.
Non potendo applicarsi la procedura di risarcimento diretto il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del sinistro (nell’esempio richiamato si tratterà del conducente dell’ultimo mezzo della colonna) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione.

La richiesta di risarcimento e la procedura di liquidazione

Il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti (fisici, patrimoniali e non patrimoniali) inviando una lettera raccomandata:

  • alla Compagnia che assicura il mezzo responsabile del sinistro
  • facoltativamente al proprietario e al conducente del mezzo responsabile del sinistro.

La richiesta di risarcimento danni deve indicare

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
  • la dinamica dell’incidente;
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

In ogni caso è sempre opportuno specificare:

  • se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
  • se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

Come abbiamo visto non opera in questo caso il sistema dell’indennizzo diretto ma la procedura di risarcimento è quella disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Infatti, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti. Se si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso. Ciò significa che finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Questa è ovviamente la situazione più comune dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso immediatamente di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti. Il danno alla persona, infatti, può essere correttamente valutato solo dopo che la vittima ha terminato le cure e la riabilitazione. Solo in questo momento può essere correttamente quantificata la percentuale di invalidità (c.d. invalidità permanente) che l’incidente lascia al danneggiato.

Quando viene formulata l’offerta può accadere che:

  • il danneggiato dichiari di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
  • il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
  • il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.

Tuttavia questa regola va oggi coordinata con l’obbligo, introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da degli avvocati. La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge.


A CHI DEVE ESSERE INDIRIZZATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Alla sede legale della Compagnia che assicura il veicolo responsabile del sinistro;
  • facoltativamente al conducente e al proprietario del mezzo responsabile del sinistro

COSA DEVE INDICARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento deve contenere:

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro
  • la dinamica dell’incidente
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato
  • l’entità delle lesioni subite
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale
  • l’indicazione delle autorità di pubblica sicurezza intervenute
  • l’indicazione delle autorità sanitarie intervenute.

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Il danneggiato deve inviare una richiesta alla Compagnia che assicura il veicolo [v. modello].
  • Se la richiesta è incompleta la Compagnia richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni).
  • Entro 90 giorni (60 in caso di soli danni a cose) la Compagnia formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta.
  • Entro 30 giorni il richiedente deve comunicare se accetta o se rifiuta
    • se non si pronuncia la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
    • se accetta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia dell’accettazione:
    • se rifiuta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia del rifiuto e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
  • se le parti non trovano un accordo nell’ambito della procedura di liquidazione del danno è possibile rivolgersi al Giudice soltanto dopo avere tentato di conciliare la vertenza nell’ambito della c.d. negoziazione assistita (ovverosia una procedura con la quale le parti cercano di trovare un accordo mediante l’assistenza obbligatoria di avvocati)
    • la parte danneggiata mediante il proprio legale deve invitare la controparte a sottoscrivere una convenzione di negoziazione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la vertenza
    • la parte invitata deve fornire una risposta entro 30 giorni
    • se la risposta manca o è negativa è possibile ricorrere al Giudice
    • se la risposta è positiva si apre la negoziazione che può risolversi con una conciliazione (che deve essere scritta) oppure con un mancato accordo (ed in questo caso è possibile rivolgersi al Giudice).

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di risarcimento danni può essere presentata:

  • in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica
  • attraverso un legale di fiducia

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 – Artt. 283-292

(Fonte:  “Diritti e Risposte“)


 

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