Indagine Zurich: 1 intervistato su 4 farebbe causa al proprio avvocato

A pochi giorni dall’entrata in vigore della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che prevede la polizza Responsabilità Civile e infortuni obbligatoria per gli avvocati con effetto dall’11 ottobre 2017, Zurich presenta i risultati dell’analisi curata da Swg sul rapporto tra italiani e avvocati.

Dal sondaggio emerge un aumento del bisogno di prestazioni da parte di un avvocato rispetto agli ultimi 10 anni, da parte di circa 1 intervistato su 2, il 53% del campione. Tuttavia circa la metà degli intervistati, il 46%, dichiara di aver rinunciato alle prestazioni di un avvocato, prevalentemente a causa dei costi insostenibili e dei tempi lunghissimi della giustizia.

La ricerca inoltre evidenzia che circa 2 intervistati su 3, il 64%, nell’arco della vita hanno usufruito dei servizi di un avvocato. Se a questo si aggiunge che un intervistato su quattro, il 26%, ha pensato di fare causa al proprio avvocato, risulta evidente come l’esigenza di maggiori garanzie a protezione dei professionisti sia fondamentale.

L’indagine di Zurich si colloca in uno scenario caratterizzato da una generale sfiducia verso il prossimo (negli ultimi 10 anni la fiducia è crollata progressivamente del 40%), anche se nell’ultimo anno si registra un debole miglioramento del 13%.

Analizzando quindi la fiducia degli italiani nelle figure professionali, emerge che solo il 27% degli intervistati ha fiducia verso la categoria professionale degli avvocati, rispetto al 53% della fiducia riposta nei commercialisti.

Dall’analisi emerge che le professioni legali di cui ci si avvale maggiormente sono: Diritto Civile (53%), Diritto del Lavoro (19%), Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto di famiglia (tutti al 10%).

Si registra inoltre un alto grado di soddisfazione da parte dei clienti nei confronti dei servizi offerti dal proprio avvocato rispetto a: correttezza e professionalità (76%), cura dei propri interessi (70%) e correttezza della parcella (62%).

Prescrizione bollo auto: quando e perché

 

Il bollo auto, infatti, va in prescrizione dopo tre anni dalla sua scadenza. Questo periodo di tempo viene calcolato a partire dal 1 gennaio dell’anno che segue l’anno di riferimento del bollo auto stesso. A conti fatti, un bollo auto relativo all’anno 2015 entra in prescrizione il 31 dicembre 2018, dopo questa data il contribuente non è tenuto al pagamento del bollo e le relative cartelle esattoriali non sono da ritenersi valide.

Nel caso in cui venga notificato il pagamento del bollo auto al contribuente prima della prescrizione, il limite viene spostato di ulteriori cinque anni terminati i quali, se non si ricevono ulteriori solleciti di pagamento o il fermo amministrativo o il pignoramento della vettura, la cartella esattoriale decade. La recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il tempo di prescrizione per la notifica di pagamento del bollo auto è di 5 anni e non di 10 anni come, invece, sostenevano le Regioni. Il tempo di prescrizione decennale, infatti, viene applicato esclusivamente agli atti di tipo giudiziale. Il bollo auto e le relative notifiche di pagamento sono, invece, atti tributari e presentano una prescrizione di cinque anni.

A conti fatti, quindi, con quest’ultima sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito, in modo definitivo e inappellabile, un aspetto molto importante legato al pagamento del bollo auto e ai relativi tempi di prescrizione. Le Regioni, quindi, dovranno attenersi a quanto sancito dalla Corte e saranno tenute a rispettare i tempi di prescrizione precisi per il bollo auto.

 

(Fonte Mondo Assicurazioni )

Consap – rimborso del sinistro – come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro

La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a.) dal 1° febbraio 2007 permette il rimborso del sinistro per evitare l’aumento del premio assicurativo conseguente all’aumento della classe di merito.

Sarebbe sicuramente un servizio aggiuntivo molto gradito dagli assicurati, se il proprio intermediario si occupasse di verificare la possibilità di evitare l’aumento del premio assicurativo in caso di sinistro.

La Consap permette di riscattare il sinistro causato in modo da non cambiare la classe di merito e quindi aumentare il premio.

Questo significa che se il contraente della polizza assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro (cioè farsi carico di quanto liquidato dall’assicurazione), potrà versare la quota a Consap.
A questo punto Consap provvederà a rilasciare un documento da consegnare al proprio assicuratore che dovrà riclassificare il contratto.
Quindi riportare il contraente alla classe di merito precedente al sinistro causato.

I sinistri riscattabili sono:

  • Siniscri accaduti dal 1° febbraio 2007 (data dell’avvio del risarcimento diretto)
  • Sinistri liquidati e contabilizzati totalmente per i quali non risultino pendenti altre partire di danno

I sinistri NON riscattabili:

  • Sinistri con collisione tra più di due veicoli;
  • Sinistri con solo danno a persone o cose;
  • Sinistri con collisione con ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6.3.2006 (ciclomotori con cilindrata pari o inferiore a 50cc sprovvisti di targa);
  • Sinistri dove la Compagnia non abbia aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto); cliccare qui per consultare l’elenco delle imprese aderenti alla CARD;
  • Sinistri dove la polizza assicurativa preveda una franchigia.

Guida al rimborso del sinistro

Al fine di ottenere informazioni relative al Rimborso del Sinistro si può rivolgere a Consap:

  • il contraente del veicolo assicurato responsabile del sinistro;
  • l’intermediario, opportunamente delegato, che potrà effettuare la richiesta per conto del contraente.

A CURA DEL RICHIEDENTE

Ciascuna richiesta si deve riferire esclusivamente a un singolo sinistro CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni:

  • data del sinistro;
  • targa del responsabile;
  • targa del danneggiato;
  • compagnia assicurativa del responsabile;
  • compagnia assicurativa del danneggiato;
  • dati anagrafici del contraente della polizza del veicolo responsabile.

A CURA DI CONSAP

  1. Verificate le informazioni nonché l’esistenza del sinistro in questione, Consap provvederà a dare comunicazione del relativo importo liquidato al richiedente responsabile, o al terzo delegato.
    Tale comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo lettera riservata/personale, inviata al recapito indicato nella richiesta. Pertanto, per ragioni di riservatezza, non potrà essere anticipata alcuna risposta né telefonicamente, né via fax, né via e-mail.
  2. L’ammontare dell’importo potrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità che verranno contestualmente comunicate.
  3. Il rimborso dovrà corrispondere esattamente all’importo liquidato per il sinistro. Il versamento di un importo inferiore non consentirà di stornare il sinistro fino alla relativa integrazione. In caso di importo superiore il sinistro verrà comunque stornato, con successiva restituzione della somma eccedente all’assicurato responsabile.
  4. Accertato il pagamento, Consap rilascerà un’attestazione con la quale il contraente potrà ottenere presso il proprio assicuratore la riclassificazione del contratto.