Nuova produzione vita: in crescita raccolta di sportelli bancari e postali a ottobre

Da gennaio la maggior parte della nuova produzione vita è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali afferisce l’83% dei nuovi premi emessi, incidenza inferiore un punto percentuale rispetto a quella calcolata nell’analogo periodo del 2019.

La ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia anche come le suddette reti abbiano collocato prodotti quasi esclusivamente a premio unico mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di prodotti a premio periodico. Calcolando i premi da inizio anno mediante la misura APE, lo scostamento tra le quote raccolte dalle diverse reti si riduce: quella riconducibile alle reti bancarie, postali e finanziarie passa dall’83% al 75% mentre la quota afferente alle reti agenziali sale dal 16% al 23%.

Sportelli bancari e postali

Gli sportelli bancari e postali hanno raccolto nel mese di ottobre nuovi premi pari a € 5,9 mld, registrando un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Da inizio anno il volume di nuovi affari è stato pari a € 44,2 mld, in contrazione dell’11,1% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Agenti e vendita diretta

Nel mese di ottobre gli agenti e la vendita diretta hanno collocato polizze per un volume di nuovi premi pari a € 1,2 mld, in calo del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel dettaglio, per i primi si è osservata una raccolta in diminuzione del 3,9%, con una quota di mercato pari all’11%, mentre per la seconda (che distribuisce il 3% dell’intera nuova
produzione) vi è stato un decremento del 35,8%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero canale ha raggiunto € 10,2 mld, in calo del 3,3% rispetto al 2019.

Nel mese di ottobre la rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di ramo I per i tre quarti del volume di nuovi premi dell’intero canale, a fronte di una raccolta in calo del 16,0% rispetto all’analogo mese del 2019; per questi prodotti, da inizio anno il canale agenziale ha osservato un decremento del 5,5% rispetto all’analogo periodo del 2019, per un importo pari a € 7,6 mld.

Family Care And Protection

(fonte Assinews)

Piano assicurativo agricolo 2018 – contributi per la gestione del rischio

Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ( Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo) ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l’accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.

> PSR 2014-2020 – via a domande per assicurazioni agricole agevolate

Piano assicurativo agricolo

Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l’accesso ai contributi previsti

dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.

Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare e deve comprendere:

  • l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  • l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  • le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

> AGEA – contributi per assicurazione produzioni vegetali 2017

Determinazione dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.

Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020

Combinazioni dei rischi assicurabili

Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:

  • a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  • b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  • c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  • d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
  • e) polizze sperimentali;
  • f) polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).

Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.

costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

Spesa ammessa al contributo

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

  • colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
  • allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
  • polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

  • strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Termini di sottoscrizione delle polizze

Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Decreto ministeriale del 6 novembre 2017


(Fonte FASI – Angela Lamboglia | )

 


 

L’importanza di essere tutelati da una garanzia RC Prodotto

RC prodotto

Esiste una sottile distinzione tra RC prodotti e garanzia di fornitura. Differenza a volte rimarcata dal dubbio su quando inizia il rischio d’impresa e quando invece il fatto è inerente ad un’attività assicurata o assicurabile. Il tutto è storicamente poi annacquato dall’utilizzo o meno di clausole ed estensioni che possono complicare ulteriormente il quadro complessivo. Ci riferiamo ad esempio al danno patrimoniale puro (o danno finanziario puro) inserito nei wording e nelle richieste di copertura più per moda che per conoscenza degli effetti concreti di questa estensione specifica. Per questa ragione cercheremo di analizzare tutti i punti principali che distinguono le varie tipologie di evento provando a focalizzarci sulle linee distintive che marcano il confine fra una fattispecie e l’altra.

Cosa copre la RC prodotti

La copertura è esemplificata dall’oggetto dell’assicurazione del testo ANIA, utilizzato come riferimento dalla maggior parte delle compagnie:

Oggetto dell’assicurazione 
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Condizione essenziale affinché la copertura assicurativa sia efficace è che ci siano le seguenti condizioni contemporaneamente:
a) che l’assicurato sia responsabile civile ai sensi di legge (ossia per fatto illecito o RC extracotrattuale);
b) in conseguenza di difetto di prodotto del quale l’assicurato rivesta la qualifica di produttore;
c) la copertura esiste solo se il prodotto è stato messo in circolazione;
d) perché la copertura sia efficace bisogna che ci sia un danno ad una o più persone (morte e/o lesioni personali) o un di uno o più danni a cose diverse dal prodotto descritto in polizza;
e) il prodotto deve rivelarsi difettoso in seguito ad un fatto accidentale.

Tralasciando tutte le problematiche connesse ai punti, b), c) ed e) ci concentriamo sui punti a) e d) oggetto del presente studio.

Come tutelare la propria azienda dal rischio di produrre, importare o vendere prodotti difettosi?

Che il prodotto nasca difettoso è insito nel rischio di impresa, e ogni azienda dovrebbe quindi tutelarsi per non danneggiare il proprio business.

Secondo la normativa italiana (D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 374/85) un prodotto è difettoso se non è idoneo allo scopo per cui è stato progettato e quando non offre la sicurezza che dovrebbe.

Il concetto di sicurezza è stato appositamente concepito in modo molto ampio per tutelare sia l’integrità fisica del consumatore, sia i suoi beni. Accanto infatti ai danni dovuti tradizionalmente a difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti ai difetti manifestatisi durante l’uso del prodotto da parte dell’utente.

Quello che è bene sapere, però, è che la responsabilità per i danni materiali e diretti che tale prodotto può causare non è solo da imputare al produttore, inteso come fabbricante del prodotto finito, di una sua componente o della materia prima.

E’ infatti da ritenere responsabile insieme al produttore:

  • chi appone sul prodotto il proprio nome, il marchio o un altro segno distintivo;
  • chi importa prodotti da paesi esteri alla comunità europea;
  • chi vende prodotti di cui non si possono identificare né il produttore né l’importatore.

Un esempio su tutti: le informazioni e le istruzioni per l’utilizzo di un prodotto devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore e prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

E’ a carico del danneggiato la dimostrazione del danno subito, del difetto del prodotto e la documentazione del nesso di causalità fra il danno e il difetto.

E’ quindi importante tutelare la propria impresa sottoscrivendo una polizza di Responsabilità Civile Prodotti, una copertura per la responsabilità gravante sul produttore per i danni, materiali e diretti a cose e persone, causati da prodotti difettosi dopo la vendita e in relazione alla fabbricazione (compresa la progettazione) e alla commercializzazione.

Le polizze RC prodotto di base escludono solitamente i danni subiti dall’azienda a causa di prodotti difettosi: non sono quindi rimborsabili le spese per la riparazione e la sostituzione della merce, per il ritiro dal mercato, per gli indennizzi pari al controvalore della merce, i danni da inquinamento al suolo, all’atmosfera e alle acque.

E’ possibile però completare la propria copertura con la garanzia Ritiro dei prodotti (per i propri e per i prodotti di terzi realizzati con i componenti difettosi) per coprire le spese sostenute per il richiamo dei prodotti difettosi o non conformi, comprese le spese per lo smontaggio e il rimontaggio degli articoli o la loro distruzione. Sono incluse le spese relative all’attività di comunicazione e di trasporto, e quelle relative alle ore di lavoro straordinario corrisposte al personale.

Per tutelare al meglio l’azienda e il business dal rischio inquinamento è consigliabile sottoscrivere una polizza di Responsabilità ambientale, che possa offrire una copertura completa sia per la Responsabilità Civile sia per la Responsabilità Ambientale.

La garanzia RC Prodotto è solitamente impostata secondo la formula “Claims Made”: è quindi previsto un periodo di retroattività, che può essere più o meno ampio in base agli accordi presi con la compagnia assicuratrice. Sono così assicurati tutti i danni le cui richieste di risarcimento pervengono durante il periodo di validità della polizza.

E’ bene ricordare che le garanzie operano in tutto il mondo ma con alcune limitazioni in USA, Canada e Messico, paesi in cui le regole in materia sono molto più severe e dove possono essere inflitte sanzioni pecuniarie molto elevate. Prima di esportare in questi Paesi, quindi, per tutelarsi al meglio, è opportuno affidarsi al proprio Broker di fiducia, così che possa stipulare la polizza con una compagnia che appartenga a un network internazionale con una sede anche in uno di questi paesi. E’ anche consigliabile effettuare una valutazione legale della possibile esposizione ai potenziali risarcimenti, ai danni e operare un assiduo controllo qualitativo dei prodotti presidiando anche la supply chain.


La Responsabilità Civile Prodotto

Responsabilità civile del fabbricante del prodotto per eventuali errori di progettazione, concezione, fabbricazione, assemblaggio, etichettatura, distribuzione del prodotto stesso, quanto abbia recato danni a cose o alle persone dopo la consegna a terzi. Rischio che può essere regolarmente assicurato dalla polizza di Responsabilità Civile chiamata: RC Prodotto.
Tale polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Sulla base della tipologia di danno da difettosità del prodotto si precisa quanto segue: 1) non risultano in garanzia quegli eventi che si configurano quali fornitura di un prodotto non idoneo, l’uso del quale non ha determinato alcun danno alle persone (lesioni) o alle cose, ma ha determinato solo l’inutilizzo del prodotto, che di per sé non è un danno risarcibile a termine di polizza; 2) l’intervento di sostituzione del prodotto difettoso si configura quale danno non rientrante nella garanzia prestata dalla polizza, anche se gli interventi stessi sono finalizzati ad evitare il prodursi del danno (per tale necessita esiste sul mercato assicurativo la garanzia Recall – ritiro prodotto – che comprende tale rischio).


La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata radicalmente innovata dalla Direttiva comunitaria 374 del 1985.

L’art.1 della Direttiva dichiara: “Il produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto”.
Prima di tutto è opportuno chiarire i concetti fondamentali di produttore e prodotto.

Per produttore s’intende:
Il fabbricante del prodotto finito o qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Per prodotto s’intende:
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

La responsabilità del produttore per il danno causato da un suo prodotto difettoso è giuridicamente diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di danno alle persone.

  1. Danno alle cose: se il prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare un’ulteriore distinzione:
    • se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta (art. 1494 comma 2° c.c.): il produttore dovrà risarcire il danno se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi della cosa venduta;
    • e la cosa danneggiata appartiene all’utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), con una variante ispirata ad esigenze di protezione del consumatore: non spetta a questo di provare il rapporto di causalità fra difetto del prodotto e danno subito, perché si presume la colpa del produttore, il quale dovrà risarcire il danno a meno che non provi che il danno non poteva essere causato dal suo prodotto. L’inversione dell’onere della prova, fa sì che la responsabilità da fatto illecito diventi responsabilità oggettiva, imputabile al produttore, indipendentemente dalla prova della sua colpa, per il solo fatto di avere messo in circolazione un prodotto difettoso.
  2. Danno alle persone: nel caso in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che questa sia rivenditore o utilizzatore finale, il produttore risponde per responsabilità oggettiva.

SIGNIFICATO TECNICO-GIURIDICO DI “SICUREZZA DEL PRODOTTO”

La direttiva comunitaria si ispira al principio fondamentale, per cui ogni prodotto industriale, qualunque sia l’uso cui è destinato, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza. E l’art. 5 precisa che “un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”.

Il concetto di sicurezza del prodotto è stato concepito in modo molto ampio, al fine di proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni. Per sicurezza s’intende infatti:
– non solo l’effettiva idoneità all’uso per cui quel prodotto è stato concepito,
– ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi.

L’estensione del concetto di “sicurezza del prodotto” comporta, a carico del produttore, un aumento considerevole dei danni a lui imputabili, dovuti a difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni dovuti tradizionalmente per difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore, alla luce della nuova disciplina, è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti a difetti manifestatisi nell’uso del prodotto da parte dell’utente.

In teoria la mancanza di cautele e diligenza da parte dell’utente nell’uso di un prodotto dovrebbe escludere la responsabilità del produttore, ma alla luce della nuova disciplina il confine fra i doveri di sicurezza del produttore e uso diligente dell’utilizzatore è diventato estremamente labile. Non basta più che il produttore fornisca agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del prodotto o superficiali istruzioni d’uso. Come si ricava dal su richiamato art. 5, egli deve “tenere conto di tutte le circostanze”. Pertanto le informazioni e le istruzioni devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore, di qualsiasi formazioni culturale, per prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

LA SICUREZZA DEL PRODOTTO NELLE NORME ISO
Data la severità della disciplina in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i Sistema Qualità si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del prodotto, anche la sua sicurezza. La norma UNI EN ISO 9000/1, in particolare, dispone:

  1. l’identificazione di norme di sicurezza applicabili al singolo prodotto;
  2. l’esecuzione di prove di valutazione del progetto, proprio al fine di verificarne la sicurezza;
  3. un’attenta analisi delle istruzioni e delle avvertenze all’utilizzatore, dei manuali d’uso o di manutenzione, del materiale promozionale, ecc., allo scopo di contenere al massimo interpretazioni errate nell’uso del prodotto;
  4. la predisposizione di mezzi di rintracciabilità per facilitare il richiamo del prodotto;
  5. la previsione di piani di emergenza, per intervenire su prodotti che si rivelino difettosi o insicuri.

Forse fra i requisiti del Sistema Qualità, si tende a tralasciare quello della sicurezza, che trova menzione solo in questa norma, ma esiste un evidente rapporto di interconnessione fra qualità e sicurezza di un prodotto, in forza del quale l’una è requisito intrinseco dell’altra e viceversa:
– in fase di progettazione di un prodotto, fra i requisiti di qualità che devono essere tenuti presente, c’è quello della sicurezza, nel senso che ogni progetto deve concepire il prodotto conforme alle norme di sicurezza previste per la sua tipologia;
– in fase di realizzazione del prodotto (realizzazione intesa in senso lato, comprensiva quindi del processo produttivo vero e proprio e di tutte le attività successive alla produzione), la qualità diventa a sua volta un requisito della sicurezza, nel senso che un Sistema Qualità funzionante ed efficace può garantire che il prodotto finito sia conforme a tutti i requisiti previsti in fase di progettazione, fra i quali quello fondamentale della sicurezza, e di conseguenza sia privo di difetti di fabbricazione che potrebbero rivelarsi pericolosi per l’utente finale.

Premesso ciò siamo in grado di mettere a disposizione del potenziale cliente un’attività di consulenza e supporto decisionale mirata a fornire le migliori soluzioni.

(Fonte AssiPMI)