Glossario dei termini assicurativi

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LEGENDA:

  • (R) Riassicurazione
  • (V) Ramo Vita
  • (B) Ramo Bestiame
  • (T) Ramo Trasporti
  • (G) Ramo Grandine
  • (B) Ramo Bestiame
  • (TG) Tutela giudiziaria
  • (E) Ramo Elettronica
  • (C) Ramo Cauzione

 

A.I.B.A. Vedi ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE.
A.I.D.A. Vedi ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI.
A.N.A.G.I.N.A. Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI I.N.A.
A.N.I.A. Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
A.N.R.A. Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE RISK MANAGER E RESPONSABILI ASSICURATIVI D’AZIENDA
A.N.S.A.I.N.A. Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUB AGENTI INA.
A.NA.DI. Vedi ACCORDO NATANTI DA DIPORTO.
A.R.D. Vedi AUTO RISCHI DIVERSI.
A.S.A. Vedi ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI ASSICURATIVI.
A.S.A. Vedi ASSOCIAZIONE SINDACALE AGENTI
A/G Vedi AVARIA GENERALE.
ABBANDONO (T) ABANDONMENT Istituto giuridico contrattuale per cui, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l’assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la proprietà del bene distrutto o perduto. Tale dichiarazione può quindi riferirsi alla merce, alla nave, all’aeromobile, nonché al nolo da guadagnare.
ABBATTIMENTO DI NECESSITA’ (B) BEING PUT DOWN or DESTROYED OF NECESSITY Definizione specifica della assicurazione del bestiame (bovini, cavalli ecc.) rientrante tra le fattispecie di evento indennizzabile in caso di morte dell’animale. Le restanti sono: – infortunio, malattia (anche contagiosa), – avvelenamento accidentale.
ABBORDO (T) COLLISION Collisione tra due navi, spesso dovuta all’inosservanza di specifiche regole internazionali.
ABBUONO RETURN PREMIUM TRANSFER Rimborso di quota di premio pagata su un contratto annullato per sostituzione che viene riportato nella polizza sostitutiva.
ABBUONO (DIVIETO DI) (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO E NATANTI) PROHIBITION OF DISCOUNT (MOTOR T.P.L.) La conclusione di contratti in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate o stabilite dal Ministro dell’Industria, espone l’impresa alla revoca dell’autorizzazione a esercitare l’assicurazione obbligatoria ed i suoi responsabili (Amministratori e Direttori) a sanzioni amministrative.
ABBUONO (DIVIETO DI) (V) PROHIBITION OF DISCOUNTS/INDUCEMENTS E’ vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell’ambito del Ramo Vita.
ABBUONO PER ASSENZA DI SINISTRI (R) NO CLAIMS BONUS Particolarmente adottata in alcune forme di riassicurazione non proporzionale, questa clausola indica che, in assenza di sinistri a carico della copertura, il riassicuratore rimborserà alla cedente una quota del premio ricevuto.
ABORTO ABORTION Evento indennizzabile quando comporta ricovero. Tuttavia le polizze Malattia non comprendono mai l’interruzione volontaria della gravidanza.
ACCADIMENTO OCCURRENCE Termine usato per indicare che l’assicuratore o il riassicuratore sono responsabili in base alla data di accadimento del danno, piuttosto che alla data di decorrenza della polizza.
ACCESSORI (DEL PREMIO) POLICY COSTS or CHARGES or FEES Vedi CARICAMENTI.
ACCESSORI (DEL VEICOLO) Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d’aria, antinebbia, ecc.). Molte imprese distinguono i c. d. optionals (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all’acquisto.
ACCESSORIO (RISCHIO) Vedi RISCHI NON COMPRESI
ACCETTATO IN QUANTO TALE (R) WRITTEN AS SUCH Termine riassicurativo che indica che un rischio appartenente a categorie escluse dal contratto può ritenersi risarcibile soltanto se sottoscritto incidentalmente e, comunque, purché non rappresenti l’oggetto principale della copertura.
ACCIDENTALITA’ FORTUITY (THE CONCEPT SUDDEN AND ACCIDENTAL) Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall’assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile.
ACCIDENTE DI NAVIGAZIONE (T) ACCIDENT Ogni sinistro occorso ad una nave e dovuto a cause impreviste o di forza maggiore quali naufragio, investimento, tempesta, incendio, incaglio ecc. L’accidente viene notificato dal comandante dell’autorità marittima con atto chiamato prova di fortuna. Vedi PROVA DI FORTUNA.
ACCONTO (SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL DANNO) ON ACCOUNT SETTLEMENT E’ la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell’ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l’accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile.
ACCORDO CONTRACTUAL ACCEPTANCE OF AN OFFER E’ uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando, alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e gli usi, segue l’accettazione dell’altra parte contrattuale.
ACCORDO (DELLE PARTI) BILATERAL AGREEMENT Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
ACCORDO DELLA DELEGATARIA (R) LEADING UNDERWRITER’S AGREEMENT Termine spesso usato nei documenti contrattuali. Vincola tutti i riassicuratori minori a seguire gli accordi raggiunti con la delegataria, nell’applicazione di specifiche e particolari condizioni o termini.
ACCORDO NATANTI DA DIPORTO PLEASURE CRAFT AGREEMENT Accordo, definito anche A.NA.DI., al quale possono aderire le imprese che esercitano il Ramo Trasporti con specifico riferimento al settore delle navi ed imbarcazioni da diporto. Tutte le imprese aderenti, prima che vigessero le norme sulla concorrenza, utilizzavano un medesimo capitolato di polizza.
ACCORDO NAZIONALE IMPRESE-AGENTI DI ASSICURAZIONE È il contratto collettivo con il quale gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione hanno finora definito le condizioni minime del contratto di agenzia di assicurazione prevalentemente sotto il profilo normativo, ma, in parte, anche sotto il profilo economico. Storicamente vanno registrati due tipi di Accordo: – uno destinato a regolare i rapporti fra imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione e gli agenti professionisti di assicurazione (a partire dall’entrata in vigore della Legge 7.2.79, n. 48, purché iscritti all’Albo nazionale); – l’altro destinato a regolare i rapporti fra le gestioni in economia (vedi GERENZA) delle stesse imprese e gli agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo. Dopo la seconda guerra mondiale assume rilevanza l’accordo del 10 ottobre 1951, stipulato fra l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) e l’Associazione Nazionale Agenti (A.N.A.), accordo che, in quanto recepito e pubblicato in allegato al D.P.R. 18 marzo 1961, n. 387, ha valore erga omnes, ossia fissa i minimi legali normativi ed in parte economici del contratto di agenzia di assicurazioni.
ACCORDO RISCHI GUERRA (R) WAR RISKS AGREEMENT Nei trattati riferiti a rischi di trasporto merci ogni evento bellico d diritto al riassicuratore a recedere dal trattato con un termine di preavviso piuttosto breve (di solito 7 giorni).
ACCROSS THE BOARD (R) ACCROSS THE BOARD Questo termine inglese, se usato dal riassicuratore che accetta di sottoscrivere più contratti con la stessa cedente, in quota uniforme o diversificata, indica che la rinuncia della cedente alla cessione di un solo contratto si estende a tutti gli altri.
ACQUA CONDOTTA PLUMBED WATER SUPPLY Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate. Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati. Vedi INCENDIO, GLOBALE FABBRICATI.
ACQUA DI MARE (T) SEA WATER Danneggiamento della merce per effetto della penetrazione dell’acqua nella stiva. Spesso, nel dubbio, un campione di merce viene sottoposto ad analisi chimica.
ACQUA PIOVANA (T) RAIN WATER Danneggiamento della merce a causa di intemperie quali pioggia, neve, grandine, nel corso delle operazioni d’imbarco, trasbordo e sbarco che in genere si presenta esteso uniformemente su tutta la superficie dell’imballo.
ACQUE TERRITORIALI (T) TERRITORIAL WATERS Spazi di mare chiamati anche “mare territoriale” sui quali i singoli Stati esercitano la loro sovranità. La loro estensione varia da Stato a Stato; in Italia sono comprese entro 24 miglia dalla costa.
ADDIZIONALI ADDITIONAL LOADING Vedi CARICAMENTI.
AERONAUTICA AVIATION PERILS Si raccolgono sotto tale definizione tutti i rischi connessi con la navigazione aerea; sono infatti attribuiti a detto Ramo i rischi relativi ai danni agli aeromobili, infortuni del personale viaggiante e passeggeri, R.C. del vettore e merci aviotrasportate.
AFFIANCAMENTO (DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONE) JOINT COOPERATION (WITH INSURANCE AGENT) Variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia mediante nomina di uno o più coagenti..
AFFIDAMENTO (C) FIDUCIARY BOND Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito significa assumere un rischio sulla capacita di adempiere o sulla solvibilità di un determinato soggetto. Il rilascio di questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della clientela. L’Assicuratore esplica in tal caso una serie di valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacita tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il soddisfacimento dell’azione di rivalsa.
AFFONDAMENTO (T) SINKING Vedi NAUFRAGIO.
AGENTE DI ASSICURAZIONE INSURANCE AGENT Secondo la definizione fornita dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, “è agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia”. Tale definizione, frutto di faticosi compromessi, specifica gli aspetti tipici dell’attività di agente di assicurazione, ovvero evidenzia: – il requisito legale dell’iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione; – lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l’occasionalità e l’accessorietà; – il rischio di impresa, il rischio cioè di coprire con i ricavi le spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro; – la gestione e l’incremento degli affari assicurativi dell’agenzia.
AGENTE LIQUIDATORE (T) SETTLING AGENT Per la liquidazione dei danni subiti dalle merci, alcuni assicuratori si avvalgono dell’opera dei Commissari d’avaria, di ciò incaricati con specifico mandato. Il calcolo del risarcimento dovuto viene effettuato sulla base delle condizioni indicate in polizza e/o certificato di assicurazione, tenendo presente che, oltre alle spese ed onorari relativi all’accertamento del danno, si aggiungeranno gli oneri connessi alla liquidazione.
AGENZIA (IN FORMA SOCIETARIA) EMPLOYEE AGENCIES Il legale rappresentante di società svolgente attività di agente di assicurazione, nonché i preposti all’attività stessa, debbono essere iscritti all’Albo.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE INSURANCE AGENCY Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione; ma, per comune accezione, è agenzia di assicurazione la struttura periferica di un’impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi. La generica identificazione dell’agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un’impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l’uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: – si ha agenzia di assicurazione “in appalto” o “in gestione libera”, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione. – si ha agenzia di assicurazione “in economia” o “in gestione diretta”, quando vi è preposto personale subordinato dell’impresa di assicurazione.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE DI CITTA’ CITY AGENCY Si intende per tale l’agenzia di assicurazioni ubicata nei grandi centri urbani e contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione, privi normalmente del diritto di esclusiva (vedi) e con territorio dell’agenzia (vedi) solitamente corrispondente alla cerchia urbana o ad un quartiere. Normalmente coesistono più agenzie di città di una medesima impresa sullo stesso territorio urbano con o senza presenza di agenzie in economia o gerenze (vedi).
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN APPALTO INSURANCE AGENCY Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE DIRETTA SUBSIDIARY AGENCY Vedi GERENZA.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE ECONOMICA SUBSIDIARY AGENCY Vedi GERENZA.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA INSURANCE AGENCY Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
AGGIUSTAMENTO PREMI O PREMIO DI CONGUAGLIO (R) PREMIUM ADJUSTMENT Nei trattati non proporzionali, stabilito il tasso da applicare, la cedente procede ad integrare il premio anticipato o depositato presso il riassicuratore. Nel caso di tassi variabili, quest’operazione può avvenire in più volte, a seconda della fluttuazione della sinistralità che d luogo alla determinazione del tasso effettivo. L’operazione contabile avviene alla chiusura dell’esercizio considerato ed alla scadenza delle successive annualità.
AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO) FACTOR WHICH AGGRAVATES A RISK or RISK AGGRAVATING FACTOR Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravita ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio.
AGGRESSIONI ASSAULTS Possono determinare infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall’assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina.
ALAGGIO (T) HAULAGE Operazione con la quale la nave galleggiante viene posta a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.
ALBERO (T) MAST Nelle imbarcazioni a vela, ciascuna antenna che serve al sostegno della velatura e la cui denominazione si completa mediante l’indicazione della relativa vela (albero di maestra, di trinchetto, di bompresso, ecc.).
ALBO BROKER REGISTER OF INSURANCE BROKERS È istituito presso il Ministero dell’Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E’ diviso in due sezioni: la prima per l’iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l’iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell’altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo.
ALBO BROKER (ISCRIZIONE) INSURANCE BROKER (REGISTRATION) L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie.
ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE NATIONAL REGISTER OF INSURANCE AGENTS La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l’attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l’iscrizione all’Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest’ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l’aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un’impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un’impresa o di un’agenzia di assicurazione. L’Albo è suddiviso in due sezioni: – alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento attività connessa con tale incarico; – alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall’Albo. La legge ha istituito presso il Ministero dell’Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all’Albo. La commissione nazionale è altresì organo consultivo del Ministero dell’Industria per tutte le questioni concernenti la tenuta dell’Albo.
ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ISCRIZIONE) INSURANCE AGENCY REGISTRATION L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti, tra cui in particolare idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici o agenzie).
ALEA FORTUITY Incertezza, casualità.
ALIENAZIONE DELLA NAVE (T) SALE OF VESSEL Cessione o vendita che comporta l’annullamento del contratto assicurativo con restituzione di quota parte del premio, in base al cosiddetto “listino scalare di Genova” (vedi).
ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE DISPOSAL OF INSURED PROPERTY Vedi COSE ASSICURATE.
ALIMENTO O INCASSO PREMI (R) PREMIUM INCOME Nei trattati di riassicurazione la massa premi ceduta al riassicuratore prende il nome di ALIMENTO PREMI.
ALIMENTO PREMI PREVISTO (R) ESTIMATED PREMIUM INCOME (E.P.I.) E’ la massa premi che l’impresa prevede di ricevere e, quindi, cedere al riassicuratore di un trattato, nel periodo di copertura per il quale è proposta la sottoscrizione.
ALL RISKS ALL RISKS Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.).
ALLEGAGIONE (G) Nel Ramo Grandine è così definita la fase fenologica (vedi), coincidente con l’avvenuta fecondazione dell’ovulo da parte del granulo pollinico.
ALLEGGERIMENTO DELLA NAVE (T) LIGHTNING A SHIP Operazione che viene effettuata con l’impiego di chiatte, quando la nave incagliata può rigalleggiare soltanto riducendo il peso delle merci trasportate. Le relative spese, comprese quelle di immagazzinaggio ed assicurazione incendio, formeranno oggetto di reclamo rientrante in avaria generale.
ALLEVAMENTO (EQUINO) (B) STUDFARM (STABLES) Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, riferita alla totalità di un allevamento equino. I parametri necessari per la stipulazione dell’assicurazione (che opera per il caso di morte di ogni singolo animale) sono i seguenti: – somma globalmente assicurata; – somma assicurata per singolo capo; – valore complessivo dell’allevamento; – numero dei capi. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: – avvelenamento o atto vandalico; – furto e/o rapina; – spese veterinarie.
ALLIBO (T) LIGHTNING Operazione di alleggerimento della nave attraverso lo scarico di parte o dell’intero carico, onde pervenire ad un minor pescaggio della medesima.
ALLUCINOGENI HALLUCINOGENICS Vedi TOSSICODIPENDENZA.
ALLUVIONI FLOODS Vedi EVENTI SPECIALI.
ALPINISMO MOUNTAINEERING L’alpinismo è di norma incluso tra gli sports pericolosi e come tali non sono indennizzabili gli infortuni sofferti praticando tale sport. Tuttavia alcune imprese differenziano, facendo riferimento alla cosiddetta “scala di Monaco”, la difficoltà delle scalate e comprendono in garanzia gli infortuni sino al secondo o terzo grado di detta scala.
ALTRE ASSICURAZIONI FURTHER INSURANCES Il contraente e l’assicurato sono tenuti a dichiarare l’esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L’omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all’indennità pattuita.
AMMACCATURA (T) BUMPING Deformazione circoscritta della superficie di un oggetto.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EXTRAORDINARY ADMINISTRATION E’ il regime cui viene sottoposta l’impresa assicuratrice a carico della quale sono state rilevate dall’I.S.V.A.P. gravi irregolarità.
AMMORTAMENTO (DELLE PROVVIGIONI) COMMISSIONS REDEMPTION Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale (Rami Danni) e di assicurazione sulla vita, sono ammortizzabili di norma in 3 anni, in base a quanto disposto dal T.U. delle imposte sui redditi (Titolo II, capo II, art. 103). Se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono ammortizzabili, nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi, in un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 10 anni.
AMMORTAMENTO (V) WRITING-OFF E’ il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.
AMMUTINAMENTO (T) MUTINY Rifiuto aperto ed ostile ad un ordine del capitano della nave o manifestazione tumultuosa da parte dell’equipaggio o almeno di un terzo di esso.
ANAMNESI ANAMNESIS Vedi QUESTIONARIO ANAMNESTICO.
ANDARE IN SECCA (T) TO RUN AGROUND Movimento con cui la nave od imbarcazione si sposta verso un fondale poco profondo rispetto alla superficie delle acque oppure rialzato rispetto ai fondali vicini.
ANNEGAMENTO DEATH BY DROWNING L’annegamento è un evento letale in quanto provoca la morte per asfissia.
ANNO CONTABILE (R) YEAR OF ACCOUNT E’ un metodo di contabilizzazione semplificato che tiene conto dei dati registrati nell’arco dell’esercizio preso in considerazione, senza riguardo alla competenza.
ANNO DI ACCADIMENTO (R) LOSSES OCCURRING BASIS Clausola particolarmente usata nei trattati eccesso danni. In base ad essa il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente qualsiasi sinistro che si verifichi durante il periodo di validità del trattato, indipendentemente dalla data di decorrenza della polizza originale a cui si riferisce.
ANNO O ESERCIZIO DI COMPETENZA (R) YEAR OF ACCOUNT I trattati di riassicurazione, se non diversamente pattuito, operano sulla base della competenza, seguendo gli stessi criteri di formazione del bilancio delle imprese di assicurazione.
ANNULLABILITA’ E RISOLUZIONE (CONTRATTI IN VIOLAZIONE LEGGE) NULL AND VOID DECLARATION (OF ILLEGAL CONTRACTS) Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.
ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO ASSICURATIVO) EARLY CANCELLATION (OF THE INSURANCE CONTRACT) può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell’assicurato (che comunica all’assicuratore la cessazione del rischio), dell’assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull’aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.
ANTIECONOMICITA’ UNECONOMICITY or CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all’atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo. In detta situazione, viene corrisposto all’avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell’art. 2058 del C.c., che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga “per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
ANTISELEZIONE ANTISELECTION E’ un elemento di turbativa, nella gestione del portafoglio, ravvisabile nel fatto che: a) l’accesso all’assicurazione non avviene sulla spinta di normali intenti previdenziali, ma nella fondata convinzione di essere particolarmente esposti al rischio; b) l’assicurazione viene abbandonata (mancato pagamento del premio nelle assicurazioni sulla vita in conseguenza di situazioni tali da farla ritenere superflua).
APPALTO (AGENZIA IN) INSURANCE AGENCY Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
APPENDICE ENDORSEMENT or ADDENDUM Atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto si procede al calcolo del premio dovuto dall’assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.
APPROPRIAZIONE INDEBITA MISAPPROPRIATION (OF PROPERTY) E’ il reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
APPROVAZIONE (DELLE TARIFFE) MINISTERIAL APPROVAL OF RATING TARIFFS Attuata con decreto ministeriale in ordine ai Rami Vita e R.C. obbligatoria auto e natanti (prima della liberalizzazione di queste ultime).
APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE (T) FUEL BUNKER Il rifornimento di carburante necessario per il funzionamento della macchina nel corso dell’intero transito o per parte di esso. Dicesi anche bunkeraggio.
AQUILIANA (RESPONSABILITA’) AQUILIAN LIABILITY E’ la responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc.). Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e su di una serie di eccezioni, che presumono la responsabilità di determinati soggetti, salva la loro facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione dell’onere della prova).
ARARE (T) TO DRAG L’azione dell’ancora di una nave che, perduta la presa sul fondale per effetto del mare o del vento, viene trascinata.
ARBITRATO ARBITRATION Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell’intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell’autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l’interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell’Autorità Giudiziaria.
AREA DI STOCCAGGIO (T) STOCKING AREA Spazio custodito entro il quale vengono accatastati i containers (Vedi CONTAINERS) in attesa di imbarco o dopo il loro arrivo.
ARENAMENTO (T) STRANDING Dicesi di una nave non galleggiante trovandosi appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale sabbioso.
ARMAMENTO DI UNA NAVE (T) CREW Dicesi armamento l’insieme delle persone che costituiscono l’equipaggio di una nave.
ARMATORE (T) SHIP OWNER Persona o società legalmente costituita e giuridicamente riconosciuta che gestisce e adibisce al trasporto di cose, persone od entrambi, una o più navi. Ne cura il rifornimento, la composizione dell’equipaggio e l’affidamento al capitano.
ARRETRATO ARREARS E’ la partita contabile, inserita nel “carico” dei titoli (polizze, quietanze, appendici, ecc.) che la direzione dell’impresa invia a ciascuna agenzia, cui devesi dare un esito in quanto non risulta essersi proceduto ad incasso né a storno.
ARRETRATO (PREMIO) ARREAR PREMIUM Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.
AS e/or AS (R) AS e/or AS Espressione inglese comune nei contratti di riassicurazione, utilizzata con l’intento di proteggere l’impresa cedente nell’eventualità di una difforme interpretazione nell’applicazione della copertura riassicurativa. Il riassicuratore rimane quindi vincolato a quanto stabilito nella polizza originale e sue eventuali variazioni.
ASFISSIA ASPHYXIATION Si tratta di un evento che, pur non avendo la peculiarità della definizione “infortunio” viene spesso genericamente compreso fra gli eventi assicurabili. Infatti l’asfissia è una conseguenza letale di una lesione che si produce a poco a poco con il soffocamento per mancanza di ossigeno e quindi è priva del requisito della violenza (che significa effetto/causa repentino).
ASSENSO (V) ASSENT E’ richiesto all’assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto.
ASSICURATO ASSURED E’ il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni alle cose, viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppure no, ma deve comunque avere interesse all’assicurazione. Nelle assicurazioni contro i Danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l’assicurazione e, spesso, non vi è coincidenza fra il medesimo ed il contraente. Le prestazioni relative a queste assicurazioni (danni alla persona e sulla vita) possono essere erogate ad un soggetto – il beneficiario – che in certi casi può coincidere con il contraente o con l’assicurato, oppure può essere una terza persona diversa da queste due.
ASSICURATORE INSURER Vedi IMPRESA (DI ASSICURAZIONE).
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) CONTRACT OF INSURANCE E’ il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
ASSICURAZIONE (DEFINIZIONE) INSURANCE (DEFINITION) Attività economica in base alla quale l’assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.
ASSICURAZIONE (DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE) THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE E’ l’assicurazione del patrimonio dell’assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell’assicurato medesimo. Infatti, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell’assicurazione, e ciò entro il limite del massimale (vedi MASSIMALE). Trattasi di un’assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell’accennata diminuzione patrimoniale.
ASSICURAZIONE (DI SECONDO RISCHIO) EXCESS INSURANCE E’ la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
ASSICURAZIONE (DURATA) PERIOD OF INSURANCE Vedi DURATA (DELL’ASSICURAZIONE).
ASSICURAZIONE (IN NOME ALTRUI) INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON E’ l’assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come “falso” procuratore di quest’ultimo. In tal caso, l’interessato (nel cui nome è stata fatta l’assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il “falso” procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell’assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all’atto del rifiuto della ratifica.
ASSICURAZIONE (PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA) INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON or WHO IT MAY CONCERN E’ l’assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l’incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso). Nell’assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell’interesse ed a favore della stessa.
ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI) DOUBLE INSURANCE Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell’avviso, la perdita dell’indennità su tutti i contratti. Anche dell’avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l’assicurato può chiedere l’indennità come da contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
ASSICURAZIONE (RAMI DANNI) GENERAL NON LIFE BRANCHES INSURANCE Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell’allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.).
ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO (V) LIFE INSURANCE IN FAVOUR OF ANOTHER E’ il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente.
ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA (V) INSURANCE SUBJECT TO MEDICAL CONTROL E’ un’assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell’assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un’apposita visita medica e, se del caso, di ulteriori accertamenti sanitari.
ASSICURAZIONE DEL T.F.R. (V) REDUNDANCY INSURANCE Sono assicurazioni collettive stipulate dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso.
ASSICURAZIONE DELLA NAVE (T) HULL INSURANCE Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, della perdita totale della nave (es. affondamento) o di altri danni subiti dalla stessa (incendio, incaglio, collisione ecc.).
ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE (V) CAPITALISATION (or ACCUMULATION) INSURANCE Sono assicurazioni Vita nelle quali l’obbligo dell’assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell’assicurato, ma garantisce solamente l’ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazioni finanziarie e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell’età dell’assicurato.
ASSICURAZIONE FLUTTUANTE FLOATING VALUE INSURANCE Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell’assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEGLI AEROMOBILI) COMPULSORY AERONAUTICAL INSURANCE L’aeromobile non può circolare se non è assicurato per danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni di cui al codice della navigazione. L’assicuratore deve rilasciare all’esercente dell’aeromobile, oltre alla polizza, anche un’opportuna “nota” contenente gli estremi dell’assicurazione. Oltre alla predetta assicurazione R.C., tale codice prevede altre due assicurazioni obbligatorie Infortuni: una per il personale navigante ed una per i passeggeri.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI) MOTOR THIRD PARTY LIABILITY La legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G.U. del 3/1/1970, introduceva anche in Italia l’obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che subiva poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39.Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, ha comportato la totale liberalizzazione delle tariffe, prima amministrate, a partire dal 1994. Per effetto di tale recepimento non è venuto meno l’obbligo della assicurazione, mentre viene a cessare l’obbligo per l’impresa di prestare l’assicurazione. Tuttavia da più parti si auspica una radicale riforma della materia e già sono state presentate proposte in questo senso (proposta di legge approvata dal Senato il 24/3/1993), innovative sotto il profilo della quantificazione del danno (ad es. danno morale ai familiari, ecc.) di cui si prevede un lungo iter parlamentare.
ASSICURAZIONE PARZIALE UNDERINSURANCE Vedi SOTTOASSICURAZIONE.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (T) DOUBLE INSURANCE La polizza italiana di assicurazione sopra merci ed. 1983 stabilisce che le norme previste dal codice civile trovino applicazione anche nel caso in cui i contraenti risultino diversi (mittente, ricevitore, intermediario della transazione commerciale, ecc.).
ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA (V) INSURANCE WITHOUT MEDICAL CONTROL E’ un’assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell’assicurando e non necessita degli esiti di un’apposita visita medica. Un’assicurazione Vita può essere stipulata nella forma senza visita medica quando: – il capitale garantito per il caso di morte non supera i 100 milioni; – l’età dell’assicurando non supera i 60 anni.
ASSICURAZIONE SULLA VITA (V) LIFE INSURANCE Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data.
ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO (V) INSURANCE ON THE LIFE OF A THIRD PARTY E’ l’assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell’interesse ed a favore di questa, sia nell’interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l’assicurazione, se questa è operante per il caso morte.
ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA (V) INSURANCE ON OWN LIFE E’ l’assicurazione Vita stipulata sulla vita propria nell’interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo.
ASSICURAZIONI ADEGUABILI (V) ADJUSTABLE or INDEXED POLICIES Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell’assicuratore si adeguano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita, nella misura massima del 3%.
ASSICURAZIONI AGEVOLATE (G) GOVERNMENT SUBSIDISED POLICIES Sono così definite le polizze contro i danni da grandine, gelo, e brina assistite da un contributo statale al pagamento del premio. Le colture ammesse a questa facilitazione vengono fissate annualmente per decreto.
ASSICURAZIONI COLLETTIVE (V) GROUP POLICIES Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (V) COMPLEMENTARY COVERAGES I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari. Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.
ASSICURAZIONI DI GRUPPO (V) GROUP POLICIES Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.
ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO OBLIGATORY INSURANCES Sono assicurazioni private, ma rese obbligatorie da norme di legge, a scopo di socialità, come ad esempio diverse assicurazioni R.C. (tra cui primeggia quella degli autoveicoli e dei natanti) ed alcune assicurazioni Infortuni previste dal codice della navigazione.
ASSICURAZIONI INDICIZZATE (V) INDEXED POLICIES Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: – media indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; – alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.
ASSICURAZIONI MISTE (V) ENDOWMENT LIFE INSURANCE Danno luogo alla prestazione dell’assicuratore alla morte dell’assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l’assicurato sia ancora in vita.
ASSICURAZIONI MUTUE MUTUAL INSURANCE COMPANIES Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati “sovventori”, che versano il contributo sociale.
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE OBLIGATORY INSURANCES Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l’I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all’uopo indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e substatali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia, vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.
ASSICURAZIONI ORDINARIE (V) ORDINARY LIFE INSURANCE Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite. Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita.
ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE (V) WHOLE LIFE or TERM LIFE POLICIES Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell’assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.
ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA (V) ENDOWMENT LIFE POLICIES Sono quelle nelle quali l’obbligazione dell’assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell’assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.
ASSICURAZIONI POPOLARI (V) POPULAR LIFE POLICIES Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l’esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza) (vedi CARENZA).
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI (V) GROUP LOAN PROTECTION or PENSION POLICIES Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.
ASSICURAZIONI PRIVATE PRIVATE INSURANCES Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato.
ASSICURAZIONI RIVALUTABILI (V) WITH-PROFITS POLICIES (LIFE) Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: la prestazione dell’assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.
ASSICURAZIONI SOCIALI SOCIAL SECURITY INSURANCE Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all’art. 1882 C.c., ma secondo apposite norme di legge.
ASSICURAZIONI SU PIU’ TESTE (V) JOINT LIFE POLICIES Sono le assicurazioni in cui l’evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l’assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.
ASSICURAZIONI TRADIZIONALI (V) WHOLE LIFE POLICIES Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: quella di essere basate su tariffe in cui l’esatta entità sia dei premi dovuti dal contraente, sia delle prestazioni dell’assicuratore, è predeterminata fin dalla stipulazione del contratto.
ASSISTENZA – SALVATAGGIO DI NAVI E AEROMOBILI (T) ASSISTANCE – SALVAGE OF VESSEL e AIRCRAFT L’assistenza ad una nave o ad un aeromobile in mare o in acque interne, nonché i tentativi di salvataggio di nave e aeromobile che siano in pericolo di perdersi, sono atti obbligatori. Dette operazioni comportano il riconoscimento degli eventuali danni subiti, delle spese sopportate e di un compenso rapportato al valore dei beni assistiti e salvati, alle condizioni del mare nel corso della prestazione, al rischio corso ed al risultato ottenuto.
ASSISTENZA (RAMO) ASSISTANCE (BRANCH) Di recente introduzione per recepire una Direttiva Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza si configurano tutte le prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati (soprattutto nel Ramo R.C.Auto) da Società di Servizi che stipulavano specifici accordi con le imprese. Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli organi di controllo l’autorizzazione ad operare come vere e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo Ramo Assistenza. A loro volta numerose imprese hanno richiesto ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA NURSING ASSISTANCE E’ la prestazione di assistenza e fornitura di cure operata da persone in possesso di specifico diploma per tale tipo di attività, spesso oggetto di rimborso nelle polizze Malattia, sia in caso di ricovero (vedi RICOVERO), sia – più raramente – per le polizze che prevedono la degenza domiciliare.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ASSISTANCE FOR OUT OF COURT SETTLEMENTS E’ quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ASSOCIAZIONE DI GINEVRA Vedi ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI STUDI DI ECONOMIA DELLA ASSICURAZIONE
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI Definita anche A.I.D.A. Organismo che ha lo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo delle conoscenze giuridiche relative alle assicurazioni private e sociali. La Sezione Italiana ha sede presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. E’ articolata sulla base di sezioni regionali autonome.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI STUDI DELL’ECONOMIA DELLA ASSICURAZIONE Definita anche Associazione di Ginevra. Organizzazione senza scopo di lucro che promuove la ricerca economica sotto ogni aspetto nei settori che toccano l’attività assicurativa.
ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE Definita anche A.I.B.A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI INA Definita anche A.N.A.G.I.N.A. Organismo costituito fra gli agenti professionisti che ripetono il mandato dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e da Le Assicurazioni d’Italia (Assitalia).
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI Definita anche A.N.I.A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano le sezioni tecniche dei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE RISK MANAGER E RESPONSABILI ASSICURATIVI D’AZIENDA Definita anche A.N.R.A. Possono farne parte coloro che, nelle Aziende o per conto di esse, svolgono – anche a diversi livelli di responsabilità – mansioni comunque connesse con la gestione dei rischi o con la definizione e gestione di programmi assicurativi.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUB AGENTI INA Organismo – definito anche A.N.S.A.I.N.A. – costituito fra i sub agenti che ripetono il mandato dagli Agenti Generali dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Assicurazioni d’Italia (Assitalia).
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI ASSICURATIVI Organismo costituito fra imprese operanti in Italia, definito anche A.S.A., con sede presso l’Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici (vedi A.N.I.A.) che ha lo scopo di sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline assicurative e di promuovere la formazione e l’aggiornamento dei quadri delle imprese aderenti.
ASSOCIAZIONE SINDACALE AGENTI Organismo – definito anche ASA – che nato da una scissione del Sindacato Nazionale Agenti, è poi confluito in altro organismo a carattere sindacale – la C.S.A. – essa pure originata da una scissione del Sindacato Nazionale Agenti.
ASSUNTORE UNDERWRITER E’ colui che, nell’ambito dell’impresa, ha il compito di esaminare i rischi da assumere alla luce dei principi della tecnica assicurativa e delle condizioni normative e tariffarie da applicare nel quadro della politica assuntiva dell’impresa.
ASSUNZIONE DEL RISCHIO UNDERWRITING Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un’impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l’emissione da parte dell’agenzia.
ATTECCHIMENTO (G) TAKING ROOT Nel Ramo Grandine è così definita la fase di radicamento delle piantine trapiantate.
ATTESTAZIONE (O ATTESTATO) DI RISCHIO MOTOR THIRD PARTY LIABILITY RISK CERTIFICATE E’ il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l’indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula “bonus-malus”) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.
ATTI VANDALICI ACTS OF VANDALISM Vedi EVENTI ECCEZIONALI.
ATTIVITA’ PERICOLOSE DANGEROUS ACTIVITIES Sono quelle, in parte indicate nel T.U. delle Leggi di P.S. ed in parte ritenute tali dalla giurisprudenza per loro natura o per la natura dei mezzi impiegati, il cui esercizio comporta, in caso di danno, una presunzione di responsabilità in capo all’esercente.
ATTO DI DIO (FORZA MAGGIORE) (T) ACT OF GOD Evento verificatosi durante la navigazione marittima, imprevisto ed imprevedibile, derivante dalle forze della natura.
ATTO DI SURROGA (T) RELEASE AND SUBROGATION FORM Dichiarazione dell’assicurato che, una volta ottenuto il risarcimento del danno da parte dell’assicuratore, in ossequio al disposto legislativo, gli trasferisce il diritto di ripetere la somma corrisposta nei confronti di eventuali terzi responsabili.
ATTRACCO (T) DOCKING Affiancamento della nave alla banchina o al molo per consentire l’effettuazione delle operazioni di imbarco o sbarco.
ATTUARIO ACTUARY Esperto di indagini attuariali. Formano oggetto attività professionale dell’attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche di indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale e le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazione di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla Vita e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera a); c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla Vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla Vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l’elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli ed i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà ed usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di attuario.
AUTO ASSICURAZIONE SELF INSURANCE Trattasi di quella parte di rischio che l’assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all’assicurazione.
AUTO RISCHI DIVERSI MOTOR FIRE, THEFT, ETC. INSURANCE Definita anche A.R.D., è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l’assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida.
AUTOCOMBUSTIONE SPONTANEOUS COMBUSTION E’ un fenomeno spontaneo, che interessa alcune sostanze, quando vengono ammassate senza consentire di disperdere il calore prodotto dal processo di ossidazione. Si presenta normalmente senza sviluppo di fiamma, quindi non è riconducibile alla definizione di incendio.
AUTORIZZAZIONE (ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA) LICENCE (TO OPERATE AS AN AUTHORIZED INSURER) Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro dell’Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l’esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni.
AUTORIZZAZIONE (DECADENZA) LAPSE OF LICENCE L’impresa che non opera effettivamente per un intero anno decade dalla stessa.
AUTORIZZAZIONE (DINIEGO DI) REFUSAL OF LICENCE L’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni è negata nei casi previsti dalla legge, ma contro il diniego è ammesso il ricorso al T.A.R.
AUTORIZZAZIONE (EFFETTI DELLA REVOCA) EFFECTS OF REVOKING OF LICENCE L’effetto principale è la liquidazione coatta disposta dal Ministro dell’Industria, che, però, può anche consentire all’impresa di porsi volontariamente in liquidazione.
AUTORIZZAZIONE (REVOCA) REVOKING OF LICENCE La revoca dell’autorizzazione, disposta con decreto ministeriale secondo le norme di legge, ha luogo quando l’impresa non soddisfa più le condizioni d’ingresso, quando è gravemente inadempiente alle norme legislative sull’esercizio delle assicurazioni, nonché in altri casi tassativamente previsti.
AVARIA GENERALE O COMUNE (T) GENERAL AVERAGE L’istituto dell’avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di danaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, ad esempio, potranno aversi quelle di sosta forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all’intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc., per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata, nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio.
AVVISO ADVICE E’ in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.
AVVISO SINISTRI (R) CLAIMS ADVICE Obbligatorio nella riassicurazione facoltativa e in altri casi, se e quando previsto contrattualmente, questo documento è redatto dalla cedente (vedi CEDENTE) per portare a conoscenza del riassicuratore le notizie in suo possesso su ogni sinistro che possa interessare la copertura riassicurativa.
AZIONE (DIRETTA) DIRECT RECOURSE E’ la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, sia pure convenendo anche l’assicurato quale litisconsorte necessario, accordata al danneggiato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti (nonché di quella R.C. aerei ed R.C. caccia).

B

TOP

B.I.P.A.R. INTERNATIONAL BUREAU OF INSURANCE e REINSURANCE PRODUCERS Vedi BUREAU INTERNATIONAL DES PRODUCTEURS D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE.
BACINO DI CARENAGGIO O DI RADDOBBO (T) DRY DOCK Costruzione artificiale che comunica con il mare o comunque con l’acqua, concepita per ricevere navi ed imbarcazioni da sottoporre a riparazioni, manutenzione e pulizia. E’ munita di pompe che la prosciugano ponendo la nave all’asciutto.
BACINO GALLEGGIANTE (T) FLOATING DOCK E’ formato da una serie di cassoni stagni e galleggianti che vengono riempiti d’acqua per abbassare la platea del bacino portandola all’altezza della chiglia della nave. Entrata la nave nel bacino, detti cassoni vengono svuotati ed in tal modo sollevati per effetto di spinta, portando la nave all’asciutto.
BAGAGLI (ASSICURAZIONE) LUGGAGE INSURANCE Questa tipologia contrattuale serve a garantire l’assicurato contro i rischi di furto o di smarrimento dei propri bagagli, durante l’effettuazione di un viaggio e ciò per un periodo di tempo contrattualmente stabilito e fino a concorrenza di una somma predeterminata per singolo bagaglio.
BANCASSICURAZIONE BANKINSURANCE Termine entrato nell’uso comune, a significare la vendita di prodotti assicurativi – prevalentemente Vita – attraverso sportelli bancari.
BANDIERA (T) FLAG Contraddistingue la nazionalità della nave; è issata a poppa durante la navigazione diurna.
BANDIERA OMBRA (T) FLAG OF CONVENIENCE E’ attribuita ad alcuni Stati quali Panama, Liberia, Honduras ecc. previsti dalla “tabella dei soprappremi per et nave”, che rappresentano per l’armatore una convenienza non soltanto d’ordine fiscale, ma anche in relazione agli obblighi da osservare per le norme di legge del proprio Paese in tema di navigazione marittima.
BANG SONICO SONIC BANG Vedi ONDE SONICHE
BARATTERIA (T) BARRATRY Atto o comportamento doloso compiuto da uno o più componenti dell’equipaggio a danno degli interessati alla spedizione, alle merci o alla nave.
BECCHEGGIO (T) SLAMMING Movimento oscillatorio della nave, di prora o poppa, provocato dalle onde.
BENEFICI DI MUTUALITA’ MUTUALITY BENEFITS Essi vengono concessi da talune società mutue assicuratrici e sono destinati ai Soci/Assicurati (vedi Art. 2546, 3¡ co. C.c.). Sono determinati dal risparmio annuale, detratti gli accantonamenti prescritti dalla legge e quelli eventualmente previsti dall’atto costitutivo della società stessa.
BENEFICIARIO BENEFICIARY E’ il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni dell’assicuratore. Questa figura può coincidere con quelle del contraente e/o dell’assicurato, o con una sola di queste o, addirittura, con nessuna. Non è un soggetto del contratto, ma acquista un diritto per effetto della designazione.
BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL) (B) LIVESTOCK AND BLOODSTOCK INSURANCE Anche se nella pratica si fa riferimento al cosiddetto Ramo Bestiame, si sottolinea tuttavia che non esiste specifico Ramo che abbia questa definizione. I premi ed i sinistri di siffatte assicurazioni vengono attribuiti in parte al Ramo “Altri danni ai beni”, contraddistinto dal n. 9 nella classificazione di legge.
BETTOLINA (T) LIGHTER or BARGE Galleggiante, generalmente rimorchiato, impiegato nei porti per il trasferimento di acqua, carburanti, ecc.
BID BONDS (C) BID BONDS Garanzia provvisoria che permette all’assicurato di concorrere a gare di appalto.
BLOCK POLICY BLOCK POLICY Viene così definita una speciale polizza “danni ai beni” che contempli tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta. Normalmente si stabilisce che “sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi”.
BOLLA D’ACCOMPAGNO MERCI (T) CONSIGNMENT NOTE Documento d’uso obbligatorio, necessario per effettuare il trasporto di merci su strade nazionali. Rilasciato dal mittente al vettore, esso indica il genere merceologico, quantità e peso dei colli, luogo di provenienza e di destinazione, data ed ora del ritiro, nominativo ed indirizzo del mittente, destinatario e vettore.
BOLLA DI CONTROLLO ALLO SBARCO (T) TALLY SHEETS Documento redatto da incaricati dell’ente portuale a conclusione della verifica effettuata sulle singole partite di merci sbarcate dalla nave per rilevarne la rispondenza con i documenti ufficiali.
BOLLA DOGANALE (T) CUSTOM’S ENTRY FORM Documento, rilasciato dalla competente autorità, che descrive genere e quantità della merce introdotta ed indica l’onere doganale che deve essere corrisposto dall’importatore.
BOLLETTINO (G) BORDEREAU Nel Ramo Grandine è così definito lo stampato che riporta i risultati della perizia effettuata per la quantificazione del danno. Con la sottoscrizione del bollettino, l’assicurato accetta la valutazione espressa dai periti.
BOLLETTINO DI CESSIONE PREMI (R) PREMIUM BORDEREAU Elenco redatto dalla cedente per permettere al riassicuratore di conoscere i dati principali dei rischi cedutigli in un dato periodo. Ha valenza sia contrattuale (bollettino provvisorio) che contabile (bollettino definitivo). Questo documento è obbligatorio per la cedente per le coperture facoltative. Negli altri casi è redatto quando ciò è previsto contrattualmente.
BOLLETTINO SINISTRI (R) CLAIMS BORDEREAU Obbligatorio nella riassicurazione facoltativa e in altri casi, quando ciò sia previsto contrattualmente, questo documento (contabile) è redatto dalla cedente per portare a conoscenza del riassicuratore i dati riguardanti un dato evento o una serie di eventi gravanti sulla copertura riassicurativa.
BOMA (T) BOOM L’antenna nella quale, nelle imbarcazioni a vela, è inserito l’orlo basso delle rande e delle vele triangolari.
BONUS – MALUS BONUS – MALUS E’ il termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. auto (vedi R.C.auto) attuata assegnando le assicurazioni delle autovetture ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel “periodo di osservazione” (vedi PERIODO DI OSSERVAZIONE). In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus.
BORDO LIBERO (T) FREE BOARD MARK La misura dell’altezza dal ponte principale di una nave al centro della stessa sul livello del mare, con massima immersione (pescaggio). Indicata lungo le fiancate della nave, costituisce la linea di massimo carico.
BOUQUET DI TRATTATI (R) BOUQUET OF TREATIES Il termine “Bouquet” (mazzo) viene usato nella riassicurazione proporzionale per significare la partecipazione del riassicuratore a contratti di più Rami, anche non omogenei. Pur se non obbligatoriamente uniforme, una siffatta partecipazione del riassicuratore è dettata dal concetto di equilibrio nei risultati del rapporto.
BOVINI (ASSICURAZIONE DEI) (B) LIVESTOCK INSURANCE Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, abitualmente riferita non a singoli animali, ma ad allevamenti e garantisce il solo caso di morte dei capi assicurati. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: – alpeggio; – afta, tubercolosi, brucellosi.
BROKER (NEGLIGENZA O ERRORI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI) ERRORS e OMISSIONS (“E e O”) OF A BROKER Affinché assicurati e/o imprese assicuratrici possano essere risarcite dei danni loro causati dal broker nell’esercizio della sua attività professionale, questi ha l’obbligo di stipulare un’apposita polizza R.C. e, per i danni non coperti dalla stessa, ad aderire ad un apposito fondo di garanzia (costituito nell’ambito del Ministero dell’Industria ed amministrato da un apposito Comitato) alimentato dagli aderenti con una percentuale sulle provvigioni annue.
BROKER COVER BROKER COVER Mandato di sottoscrizione ad un broker in un dato ambito di rischi, contratti, Rami e territori.
BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA) INSURANCE AND REINSURANCE BROKING E’ attività, professionalmente esercitata, consistente nel mettere in relazione i soggetti interessati alla copertura di determinati rischi con imprese di assicurazione o di riassicurazione. Chi esercita il brokeraggio deve assistere tali soggetti nella formazione dei contratti, nonché al caso collaborare alla gestione dei medesimi, ma non può essere vincolato da impegni di sorta alle imprese predette. Siffatta indipendenza del broker è garantita da particolari norme di legge.
BUONAFEDE GOOD FAITH L’omissione o l’inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L’assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.
BUREAU INTERNATIONAL DES PRODUCTEURS D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE Definito anche B.I.P.A.R., ha sede a Parigi e vi partecipano le associazioni di categoria degli intermediari di assicurazione di diversi paesi.
BURNING COST (B/C) (R) BURNING COST (B/C) Termine inglese usato nella riassicurazione non proporzionale per determinare il “premio puro”, prima dei caricamenti. Il B/C si ottiene con il rapporto tra sinistri a carico della copertura non proporzionale fratto l’incasso premi del rischio, massa di rischi o Ramo al quale si riferisce. B/C è il dato principale che permette di determinare il tasso tecnico di una copertura non proporzionale, con l’aggiunta del coefficiente di caricamento desiderato.

C

TOP

C.A.R. (CONTRACTOR’S ALL RISKS) CONTRACTOR’S ALL RISKS E’ una forma di assicurazione che significa letteralmente “tutti i rischi del costruttore”, nel senso che garantisce contro i danni subiti dall’opera in costruzione nonché per la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dell’opera stessa.
C.E.A. Vedi COMITATO EUROPEO DELLE ASSICURAZIONI
C.E.S.A.R. Vedi CENTRO EUROPEO STUDI ASSICURATIVI E RICERCHE.
C.E.S.T.A.R. Centro studi autoriparazioni S.r.l. Organismo costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R.C. Auto.
C.I.A.A. Vedi CONSORZIO ITALIANO DI ASSICURAZIONI AERONAUTICHE.
C.I.D. Vedi CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO.
C.I.P. Vedi COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI.
C.I.P.E. Vedi COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
C.S.A. Vedi CONFEDERAZIONE SINDACALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
CABOTAGGIO (T) COASTAL TRADE Navigazione o traffico marittimo costiero esercitato generalmente da navi di medio o piccolo tonnellaggio.
CALAFATAGGIO (T) CAULKING Operazione con la quale, nella costruzione e/o manutenzione delle imbarcazioni in legno, vengono colmate le fessure esistenti tra le tavole del fasciame al fine di rendere stagno lo scafo.
CALATA (T) QUAY Tratto di banchina di un porto destinato alle navi mercantili.
CALO NATURALE – SFRIDO (T) NATURAL LOSS IN WEIGHT Perdita di peso o di volume subiti dalla merce nel corso del viaggio o durante la permanenza delle stesse in magazzini, in attesa d’imbarco o posteriormente allo scarico dalla nave.
CAMBIAMENTO DELLA NAVE (T) CHANGE OF VESSEL L’assicurazione della merce è prestata per un viaggio da effettuarsi con nave identificata e ciò libera l’assicuratore dai suoi obblighi qualora il viaggio venga compiuto con altra nave (eccettuato il caso di trasbordo), salvo che l’assicurato ne abbia fornita notizia appena ne è venuto a conoscenza ed abbia corrisposto l’eventuale maggior premio.
CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE (DELL’ASSICURATO SULLA VITA) (V) CHANGE OF PROFESSION (OF AN INSURED LIFE) I cambiamenti di professione o di attività non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora l’aggravamento di rischio non sia tale per cui l’assicuratore non avrebbe, ab origine, consentito l’assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, l’assicuratore può decidere se far cessare gli effetti contrattuali e chiedere il maggior premio rapportato alla nuova situazione oppure ridurre, a tempo debito, entità delle prestazioni. Se l’assicurato non accetta di pagare il maggior premio o di sottostare alla prevista riduzione delle prestazioni, fermo il suo diritto al riscatto, il contratto è risolto.
CAMBIAMENTO DI VIA (T) DEVIATION Si verifica quando la nave lascia forzatamente la sua rotta originaria, vuoi allo scopo di evitare di essere coinvolta in burrasche, come pure per assistere altra nave in pericolo, per poi riprenderla.
CAMBIAMENTO DI VIAGGIO (T) CHANGE OF VOYAGE Atto volontario consentito per contratto all’armatore che destina la nave ad un porto diverso da quello originariamente stabilito. In caso di danni o perdita, l’assicuratore della merce sarà liberato dall’obbligo di provvedere al risarcimento, salvo che l’assicurato lo abbia informato appena appresa la notizia del cambiamento ed abbia corrisposto l’eventuale maggior premio dovuto.
CAPACITA’ (LIMITE) CONTRATTUALE (R) TREATY LIMIT Vedi LIMITE DI COPERTURA.
CAPITALE ASSICURATO SUM INSURED E’ la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare.
CAPITALE ASSICURATO (V) SUM INSURED E’ la somma di denaro dovuta al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita, in alternativa all’erogazione di una rendita, ad una data fissa (esistenza in vita dell’assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell’assicurato medesimo.
CAPTIVE CAPTIVE Questo temine inglese entrato nell’uso comune (letteralmente: prigioniero), definisce le imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui controllo azionario è detenuto da imprese, non assicurative (dette “Parents”), che se ne avvalgono per stipulare con esse (o loro tramite) i contratti che garantiscono i rischi delle imprese stesse. La sede di tali imprese è spesso ubicata nei cosiddetti “paradisi fiscali” (Isola di Man, Lussemburgo, ecc.). Solo due grandi gruppi italiani se ne avvalgono.
CARENZA WAITING PERIOD È il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia. È detto anche “periodo di aspettativa”.
CARICAMENTI PREMIUM LOADINGS Oneri accessori che vengono applicati al premio puro, determinando così il premio imponibile. Sono detti caricamenti i costi gestionali che le imprese sopportano per la prestazione attività assicurativa. Essi comprendono gli oneri di acquisizione, le spese per la liquidazione dei sinistri, nonché gli oneri di gestione.
CARICAMENTO (PER CASI CATASTROFALI) (R) CATASTROPHE LOADING E’ uno dei fattori che determinano la tassazione di una protezione riassicurativa non proporzionale, laddove è necessario prevedere un’alea di evento catastrofale, come tempeste, uragani, ecc.
CARICAMENTO (R) LOADING Coefficiente predeterminato a copertura delle spese di acquisizione e di gestione del riassicuratore, nonché dell’utile sperato. Nella riassicurazione non proporzionale – ossia laddove il tasso di premio convenuto è applicato sulla massa premi del portafoglio protetto – è indipendente dalla politica tariffaria seguita dalla cedente nell’acquisizione dei singoli rischi. Si esprime con la formula 100/X del B/C dove X è predeterminato dalle parti (es.70, 75, 80 ecc.).
CARICAMENTO DI ACQUISIZIONE (V) LOADING FOR ACQUISITION COSTS E’ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese riguardanti la corresponsione della provvigione di acquisto, ossia della commissione corrisposta a chi procura l’assicurazione. La quota di premio relativa alla provvigione d’acquisto, rappresenta la quota di ammortamento della provvigione corrisposta all’intermediario. L’ammortamento che è immediato nel caso del premio unico, si estende, quando il premio è annuo, a tutto il periodo del pagamento dei premi.
CARICAMENTO DI GESTIONE (V) LOADING FOR ADMINISTRATION EXPENSES E’ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese della gestione del contratto. Tale spesa è commisurata ad una percentuale del premio di tariffa, o ad una percentuale del capitale assicurato, oppure è formata da due componenti fissate una in relazione al premio, l’altra al capitale.
CARICAMENTO DI INCASSO (V) DEFERRED PREMIUM LOADING E’ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese per il servizio di esazione delle rate di premio successive alla prima. Questa provvigione è spesso trattenuta direttamente dall’agente e costituisce una spesa che viene pertanto coperta all’atto del suo verificarsi.
CARICATORE (T) SHIPPER Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di trasporto con il vettore.
CARICAZIONE SOPRA COPERTA (T) ON DECK LOADING Qualora la merce venga imbarcata sopra coperta (non in stiva), il contraente o l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore ai fini dell’apprezzamento del rischio. Qualora invece la circostanza non sia nota all’atto della stipulazione del contratto o all’atto della consegna della polizza di carico, l’assicurazione viene prestata a condizioni limitate, ovvero contro i soli accidenti della navigazione, salvo il caso di spedizione a mezzo nave traghetto od in container imbarcato su nave appositamente attrezzata.
CARICO E SCARICO (T) LOADING e UNLOADING Operazione con le quali le merci vengono poste sul mezzo da impiegarsi per il trasporto e da questo rimosse per la loro messa a terra. Tali operazioni, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto di trasporto, possono essere svolte dal mittente, da imprese all’uopo incaricate nonché dal vettore medesimo.
CARTA VERDE GREEN CARD Documento che attesta la validità dell’assicurazione R.C. auto per la circolazione nei Paesi diversi da quelli aderenti alla C.E.E. Il mancato possesso di tale assicurazione impone la stipulazione di un’apposita assicurazione di frontiera che deve essere sottoscritta prima di circolare in un territorio diverso da quello per cui è stata emessa la polizza di base.
CASO FORTUITO FORTUITY Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle fortuità dell’evento libera dalla responsabilità.
CASSA PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE Costituita con atto pubblico in data 29.11.1975, a seguito di accordi intercorsi fra gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione, ha la forma giuridica della fondazione e lo scopo di garantire agli agenti ad essa iscritti una pensione di invalidità o di anzianità o di vecchiaia, reversibile ai superstiti. La Cassa è alimentata dai contributi degli agenti e delle imprese di assicurazione; è amministrata pariteticamente da un comitato nominato per metà dall’Associazione delle imprese di assicurazione e per metà eletto dagli agenti iscritti. Qualora il periodo di contribuzione fosse inferiore al minimo previsto, l’ammontare dei contributi versati verrebbe restituito all’agente o ai suoi eredi, all’atto della cessazione attività. Anche presso ciascuna impresa la Cassa è amministrata da un comitato nominato per metà dalla stessa impresa e per metà eletto dagli agenti.
CASUALITA’ CASUALITY Principio da seguire nella raccolta dei rischi affinché il verificarsi dell’evento garantito dipenda dal caso e non dalla volontà dell’assicurato.
CATASTROFALE EVENT OF CATASTROPHIC NATURE E’ un evento che ha la conseguenza di colpire contemporaneamente più cose o più persone.
CATENACCIO BOLT Asta metallica molto robusta che permette la chiusura di un serramento.
CATTIVI TEMPI (T) HEAVY WEATHERS Termine generico utilizzato per attribuire i danni subiti dalla nave alle avverse condizioni atmosferiche.
CATTIVO STIVAGGIO (T) BAD STOWAGE Operazione di stivaggio non effettuata correttamente in relazione alle diverse tipologie di imballo, peso e dimensioni. In tali circostanze, le normali sollecitazioni di viaggio possono determinare il deterioramento di parte del carico, specie se eterogeneo.
CAUSA (DEL CONTRATTO) CAUSE E’ uno dei requisiti essenziali del contratto insieme con l’accordo delle parti (l’incontro delle volontà), l’oggetto (il complesso delle pattuizioni) ed eventualmente la forma (scritta). Si identifica con il motivo ultimo che induce le parti a contrattare (nell’assicurazione: il proposito di compiere un atto di previdenza, per quanto concerne l’assicurato; il compimento di un atto connesso con la propria attività imprenditoriale, per quanto concerne l’assicuratore) o, secondo una teoria più moderna, nella funzione economico-sociale del contratto (nell’assicurazione, la messa a disposizione del mezzo per cautelarsi attraverso la previdenza).
CAUZIONE (ASSICURAZIONE) (C) BOND (INSURANCE) Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzione i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario). L’obbligazione garantita, a titolo di risarcimento danni o penale, può sorgere a seguito di violazione di obbligazioni primarie di “fare” e di “non fare” o anche di “dare”, purché previste in una disposizione normativa o in un contratto. Sono escluse le garanzie di natura puramente fiduciaria, prestate cioè a fronte di operazioni finanziarie non riconducibili a contratti tipicamente disciplinati.
CAUZIONE (DELL’AGENTE) GUARANTEE DEPOSIT (OF INSURANCE AGENT) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
CAUZIONE (DELL’IMPRESA) DEPOSIT or BOND Debbono prestarla, sia per il Ramo Vita che per i Rami Danni, le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni.
CAUZIONE (TIPOLOGIE DI RISCHIO) (C) BONDS (CLASSES OF RISKS) Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate a seconda delle esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: – GARANZIE FIDEIUSSORIE; – GARANZIE DOGANALI; – GARANZIE APPALTI E COSTRUZIONI; – GARANZIE COMUNITARIE; – GARANZIE ASSIMILABILI ALLE DOGANALI; – GARANZIE PER LE INTENDENZE DI FINANZA; – GARANZIE APPALTI PUBBLICI E PRIVATI; – CONTROGARANZIE BANCARIE; – CONTROGARANZIE PER APPALTI PUBBLICI E PRIVATI; – GARANZIE E CONTROGARANZIE PER APPALTI ALL’ESTERO; – GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI (rimborso I.V.A., obblighi esattoriali, rateazioni fiscali/previdenziali/oneri di urbanizzazione e di costruzione, differimenti doganali, ecc.); – GARANZIE GIUDIZIARIE; – GARANZIE FEDELTA; – GARANZIE DI CONTRATTO.
CAVALLO (ASSICURAZIONE DEL) (B) BLOODSTOCK INSURANCE Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente il caso di morte per malattia o infortunio. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: – diaria giornaliera (per un massimo di 60 giorni); – invalidità permanente; – avvelenamento o atto vandalico; – furto o rapina; – spese veterinarie.
CEDENTE (R) CEDANT or CEDING COMPANY E’ l’impresa di assicurazione che si rivolge al mercato riassicurativo per ridurre i propri impegni.
CEDENTE (V) ASSIGNOR (OF LIFE POLICY) Il contraente può cedere ad altri il contratto assicurativo Vita. Tale atto diventa efficace solo quando l’assicuratore ne fa’ annotazione in polizza o su appendice.
CENTRO DI CULTURA E TECNICA BANCARIA E ASSICURATIVA Organismo costituito presso la Camera di Commercio di Genova.
CENTRO EUROPEO STUDI ASSICURATIVI E RICERCHE Definito anche C.E.S.A.R.. Organismo a carattere di fondazione che ha lo scopo di sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline assicurative, con sede a Roma.
CENTRO STUDI ASSICURATIVI “PIERO SACERDOTI” Organismo costituito presso l’Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza delle materie assicurative.
CERTIFICATO D’AVARIA (T) SURVEY REPORT Elaborato peritale rilasciato dal Commissario d’Avaria su richiesta del danneggiato che lo inoltrerà all’assicuratore, in uno con la dovuta documentazione, a sostegno della richiesta di risarcimento. Il ritiro di tale certificato senza osservazioni, implica che chi reclama il risarcimento riconosca la validità delle dichiarazioni del Commissario d’Avaria. Non possono essere prese in considerazione contestazioni postume.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE MOTOR INSURANCE CERTIFICATE E’ rilasciato dall’assicuratore della R.C. auto e natanti per attestare che il veicolo (o il natante) è assicurato. Riporta il periodo di validità della assicurazione. Esso fa fede nei confronti dei terzi estranei al rapporto assicurativo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (T) INSURANCE CERTIFICATE Rilasciato dall’assicuratore in sostituzione della polizza, attesta agli interessati l’avvenuta copertura dei rischi, oggetto di pattuizione con il contraente e/o assicurato, gravanti sulla merce nel corso del viaggio.
CERTIFICATO DI CLASSE (T) CLASSIFICATION CERTIFICATE Documento rilasciato autorità marittima che, a seconda delle caratteristiche della nave, può essere anche il certificato di navigabilità, di idoneità o licenza, la cui validità deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata della garanzia assicurativa.
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO AUDITORS’ CERTIFICATE A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 136/75, i bilanci delle Società per Azioni, quotate in borsa, oltre che verificati dal Collegio Sindacale secondo i principi tradizionali, devono anche essere “certificati”, ossia accompagnati dalla relazione di una società di revisione iscritta in un apposito Albo, da cui risulti la certificazione della rispondenza dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e l’osservanza delle prescrizioni legislative. Siffatto obbligo di certificazione del bilancio è stato esteso alle imprese assicuratrici, ancorché non costituite in S.p.A. o se costituite in tale forma societaria non quotate in borsa, nel 1978 (Assicurazioni Danni) e nel 1986 (Assicurazioni Vita).
CESSAZIONE AUTOMATICA DELLA GARANZIA (T) AUTOMATIC TERMINATION OF COVER Prevista nell’assicurazione Corpi relativamente alle garanzie guerra e scioperi. Interviene allo scoppio di guerra dichiarata o non tra USA, Gran Bretagna, Francia, ex URSS, Repubblica Popolare Cinese o, qualora si verifichi un’esplosione nucleare ostile, anche se la nave assicurata non vi sia stata coinvolta. Non è operativa qualora, in tempo di pace, abbiano a verificarsi danni dovuti ad atti di guerra. Si avrà inoltre cessazione automatica qualora la nave sia requisita da uno Stato belligerante.
CESSIONE ASSIGNMENT Vedi CEDENTE.
CESSIONE DEI DIRITTI (T) ASSIGNMENT OF RIGHTS Il beneficiario dei diritti nascenti da un contratto assicurativo può effettuarne la cessione a terzi.
CESSIONE LEGALE COMPULSORY CESSION Vedi CESSIONE OBBLIGATORIA.
CESSIONE OBBLIGATORIA COMPULSORY CESSION Il R.D.L. 966/23 impose alle imprese operanti in Italia la cessione di una quota dei rischi assunti all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. La disposizione prevedeva una cessione del 40% nel primo decennio di esercizio, del 30% nel secondo decennio, del 20% nel terzo e del 10% in seguito. Successivamente la legge 742/86 ha modificato le quote di cessione in: 30% nel primo quinquennio, 20% nel secondo e 10% nel seguito. Il D.L. 348/93 dispone che a partire dal 1/1/1994 non si debba più procedere a tale cessione.
CHECK-UP CHECK UP Vedi DAY HOSPITAL
CHIROGRAFO D’AVARIA (T) AVERAGE BOND Atto compromissorio con il quale il proprietario della merce, impegnandosi al pagamento del contributo di avaria generale, ottiene dal vettore marittimo la libera disponbilità della merce stessa.
CINEAS Vedi CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L’INGEGNERIA DELLE ASSICURAZIONI.
CIRT Vedi CONSORZIO ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE VITA RISCHI TARATI.
CLAIM MADE CLAIM MADE E’ una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell’assicurazione R.C. prodotti, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento della messa in circolazione del prodotto e della possibilità che il danno si sia verificato, prima dell’inizio di tale validità, purché l’assicurato non ne abbia conoscenza.
CLAUSOLA CLAUSE Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l’insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono.
CLAUSOLA “FRANCO AVARIA PARTICOLARE” (R) FREE OF PARTICULAR AVERAGE (F.P.A.) R/I CLAUSE Questa clausola prevede che la copertura riassicurativa di un rischio Merci esclude il risarcimento di avarie particolari, anche se riferita a polizza con garanzie più estese.
CLAUSOLA “N” ORE (R) N HOURS CLAUSE or OPERATIVE CLAUSE Questa clausola definisce il concetto di danno, diretto e/o indiretto, limitando la durata dell’evento che vi ha dato origine.
CLAUSOLA “N” SINISTRI (R) N CLAIMS WARRANTY Stabilita la priorità oltre la quale interviene l’impegno del riassicuratore non proporzionale, può essere convenuto che lo stesso abbia luogo soltanto se nell’avvenimento sono coinvolti più di “N” assicurati o polizze.
CLAUSOLA “ONERE DELLA PROVA” (R) ONUS OF PROOF CLAUSE Alcuni contratti di riassicurazione prevedono che sia a carico della cedente l’onere di provare che un danno specifico non sia conseguenza, diretta o indiretta, di rischi esclusi.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRATION CLAUSE Vedi ARBITRATO
CLAUSOLA COMPROMISSORIA (R) COMPROMISSION CLAUSE Questa clausola riassicurativa impegna le parti a deferire ad un collegio arbitrale la soluzione di controversie contrattuali.
CLAUSOLA CONTROLLO SINISTRI (R) CLAIMS CONTROL CLAUSE Questa clausola, se prevista contrattualmente, d diritto al riassicuratore di intervenire nella perizia e valutazione di un danno.
CLAUSOLA DEL RIASSICURATORE PIU’ FAVORITO (R) MOST FAVOURED REINSURER CLAUSE Con questa clausola qualsiasi condizione di favore applicata ad un riassicuratore s’intende estesa agli altri.
CLAUSOLA DI “PERDITA TOTALE” (T,R) T.L.O. R/I CLAUSE Questa clausola prevede che la copertura riassicurativa di un rischio Corpi esclude il risarcimento dei danni parziali, limitandosi quindi ai casi di perdita totale e/o perdita totale costruttiva.
CLAUSOLA DI CARENZA (V) WAITING PERIOD CLAUSE E’ una clausola contrattuale, inserita nelle polizze senza visita medica, in forza della quale, se il decesso dell’assicurato avviene entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, l’assicuratore corrisponde solo una somma pari ai premi netti versati. Questa clausola non vale se la morte è conseguenza diretta di malattia infettiva acuta oppure di infortunio.
CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE (T) CLASSIFICATION CLAUSE Ogni contratto assicurativo concernente la spedizione di merci via mare fa espresso riferimento a tale clausola. Presupposto essenziale per la validità della prestazione assicurativa è il rispetto delle prescrizioni ivi contenute ovvero l’impiego di nave iscritta in uno dei registri di classifica quali il Lloyd’s Register, Registro Italiano (R.I.NA.), ecc.
CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE SINISTRI (R) CLAIMS COOPERATION CLAUSE Facoltà del riassicuratore di intervenire nella valutazione e determinazione di un sinistro. Questa clausola è adottata principalmente nelle riassicurazioni non obbligatorie, in alcuni Rami tecnici e/o nel caso di sinistri con caratteristiche specifiche.
CLAUSOLA DI COMMUTAZIONE (R) COMMUTATION CLAUSE Il valore attuariale di un danno è calcolato secondo le procedure seguite dalle imprese esercenti il Ramo Vita, prendendo per base le tavole di mortalità ed il tasso di interesse adottato.
CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE (R) OFFSETTING CLAUSE Seppure implicito nelle norme che regolano attività riassicurativa, alcuni riassicuratori preferiscono richiamare questa clausola che implica la compensazione tra crediti e debiti di varia natura.
CLAUSOLA DI CONSERVAZIONE NETTA (R) NETT RETAINED LINE CLAUSE Quando prevista in un contratto di riassicurazione, questa clausola obbliga la cedente a comunicare entità del suo conservato sui rischi coperti.
CLAUSOLA DI CUMULO (R) ACCUMULATION CLAUSE Clausola riassicurativa che protegge l’impresa al di l dei massimali contrattuali, prevenendo così eventuali esposizioni sconosciute derivanti da uno stesso evento che colpisce più contratti, nel qual caso la cedente rimane esposta una sola volta per il limite di conservato.
CLAUSOLA DI DISDETTA AUTOMATICA (T) AUTOMATIC CANCELLATION CLAUSE (A.T.C.) Nei trattati di riassicurazione Trasporti Corpi questa clausola prevede che, in caso di evento bellico, il riassicuratore può recedere dal contratto con preavviso abbreviato (di norma 14 giorni).
CLAUSOLA DI DISDETTA SPECIALE (R) SPECIAL CANCELLATION CLAUSE I trattati di riassicurazione obbligatoria prevedono una clausola di recesso immediato in presenza di eventi particolari che possono riguardare sia specificatamente le parti (es. liquidazione, passaggio sotto altro controllo, perdita del capitale, ecc.), sia eventi politici nazionali e/o internazionali (guerra, leggi che impediscono di fatto l’attuazione del contratto, ecc.).
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI ECCESSO SINISTRI (R) EXCESS LOSS EXCLUSION CLAUSE Se prevista, sono escluse dal contratto tutte le coperture riassicurative in eccesso danni sottoscritte dalla cedente.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RIASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (R) OBBLIGATORY REINSURANCE EXCLUSION CLAUSE Se prevista, sono escluse dal contratto tutte le coperture di riassicurazione obbligatoria sottoscritte dalla cedente.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI NUCLEARI “N.E.R.E.C” (R) NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE (N.E.R.E.C.) Clausola internazionale che i riassicuratori impongono in alcune coperture.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONI “N.R.G.” (R) EXCLUSION CLAUSE (N.R.G.) Applicabile alla riassicurazione di rischi di Responsabilità Civile, questa clausola, più di altre, è presa come riferimento in alcuni contratti di riassicurazione.
CLAUSOLA DI ESTENSIONE DI COPERTURA (R) EXTENDED EXPIRATION CLAUSE Con questa clausola si prevede che, qualora un contratto scada mentre un avvenimento dannoso è in corso, la scadenza stessa s’intende prorogata ed il riassicuratore è ritenuto impegnato sull’intero evento, come se lo stesso si fosse consumato entro la scadenza contrattuale.
CLAUSOLA DI FLUTTUAZIONE MONETARIA (R) CURRENCY FLUCTUATION CLAUSE Stabilito un tasso di cambio all’atto della stipulazione di un contratto, l’impegno del riassicuratore ed il conservato della cedente sono aggiornati al tasso in corso alla data di risarcimento di un danno. Usata in contratti con valute deboli, questa clausola ha spesso avuto effetti contrastanti, facendo preferire un tasso di cambio fisso, riferito ad una o più monete.
CLAUSOLA DI GRAVE INFLAZIONE (R) SEVERE INFLATION CLAUSE Sinonimo della “Clausola Indice”, questa formula permette il ricorso alla rivalutazione di priorità e di portata soltanto quando si supera un coefficiente di inflazione consistente, ossia per la parte eccedente il margine convenuto.
CLAUSOLA DI INCONTESTABILITA’ (V) NON-CONTESTABILITY CLAUSE Fa parte delle condizioni generali di polizza; con essa l’assicuratore, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dal suo rinnovo, rinuncia a contestare la polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite dal contraente, purché senza dolo o colpa grave.
CLAUSOLA DI INSOLVENZA (R) INSOLVENCY CLAUSE Il risarcimento di un danno viene effettuato dal riassicuratore per la totalità dell’importo dovuto, indipendentemente da qualsiasi riduzione dell’esposizione della cedente per sua insolvenza, nei confronti dell’assicurato.
CLAUSOLA DI LAVORAZIONE PROCESS CLAUSE Pattuizione che esclude la possibilità di chiedere all’assicuratore il risarcimento di danni subiti dalla merce, mentre la stessa si trova sottoposta a procedimenti di lavorazione.
CLAUSOLA DI MODIFICA DI LEGGE (R) ACTS IN FORCE CLAUSE Nel caso di assicurazioni obbligatorie (vedi ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE) questa clausola ammette la revisione dei termini contrattuali, essendo questi soggetti a modifiche legislative, con conseguenze determinanti sull’equilibrio del contratto di riassicurazione. Il contratto stesso prevede, pertanto, la possibilità per le parti di ridiscutere le condizioni della copertura, al verificarsi di siffatte modifiche di legge.
CLAUSOLA DI PASSAGGIO CURRENT INSURED VALUES CLAUSE Particolare condizione contrattuale relativa al Ramo Incendio, con la quale l’impresa, nel pattuire premio e condizioni, ha subordinato la stabilità di tali condizioni al fatto che i valori dei beni costituenti ogni singolo rischio non siano superiori ad un determinato limite convenuto.
CLAUSOLA DI PROROGA (R) EXTENSION OF PERIOD CLAUSE Clausola che estende una copertura riassicurativa oltre i 12 mesi in caso di proroga del rischio originale. La clausola permette alla cedente di estendere la durata del rischio originale senza accordo preventivo del riassicuratore.
CLAUSOLA DI RECESSO CANCELLATION (FOLLOW CLAIM) CLAUSE Consente all’assicuratore di recedere dal contratto con un preavviso (normalmente di 15 giorni) da darsi mediante raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e sino allo scadere di un certo termine (di regola 30 giorni) dalla definizione del medesimo, avvenuta col pagamento indennità o in altro modo.
CLAUSOLA DI RECESSO (R) REGRESSION CLAUSE In alcuni contratti di riassicurazione viene indicata la clausola di recesso, che permette al riassicuratore di recedere da ogni impegno in caso di grave e continuata inosservanza di una delle condizioni pattuite.
CLAUSOLA DI RIASSICURAZIONE “INTEGRALE” (R) FULL REINSURANCE CLAUSE Condizioni di ricopertura riassicurativa che richiamano integralmente quelle della polizza originale. Questa clausola è particolarmente adottata nella riassicurazione facoltativa e comporta l’impegno del riassicuratore ad accettare tutte le condizioni contenute nella polizza originale, anche quando non riportate nel documento contrattuale.
CLAUSOLA DI RIMPIAZZO REPLACEMENT CLAUSE Pattuizione secondo la quale in caso di danno subito da un oggetto assicurato, l’assicuratore risarcirà esclusivamente le spese di riparazione e/o sostituzione della parte danneggiata, restando escluso qualsiasi deprezzamento dell’oggetto comprensivo di tale parte.
CLAUSOLA DI RINUNCIA (R) REINSURANCE WAIVER CLAUSE In caso di premio addizionale, aggiustamento o storno di entità insignificante, è stabilito che le parti vi rinuncino, senza alcun pregiudizio per le altre condizioni del contratto e la sua efficacia.
CLAUSOLA DI RISCATTO (R) WITHDRAWAL CLAUSE Se previsto contrattualmente, la riserva residua dei sinistri accaduti nel corso dell’esercizio considerato può essere riscattata dal riassicuratore al termine di “N” anni, a condizioni gi prestabilite. Con tale operazione tutti gli impegni incombenti sul riassicuratore per i sinistri relativi all’anno considerato si intendono estinti.
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE STABILITY CLAUSE Vedi CLAUSOLA INDICE.
CLAUSOLA DI TAGLIO (T) CUTTING CLAUSE Pattuizione in base alla quale le parti rotte o schiacciate di tubi e condutture saranno tagliate e l’assicuratore rimborserà il valore proporzionale delle parti stesse, oltre al costo dell’operazione e della rifinitura.
CLAUSOLA DI UNIFORME PROPORZIONALITA’ (R) UNIFORM PROPORTION CLAUSE In base a questa clausola la cedente è tenuta a riassicurare con identica proporzione tutte le garanzie incluse nelle polizze originali.
CLAUSOLA DIRITTO DI ISPEZIONE (R) INSPECTION CLAUSE Concede al riassicuratore il diritto a prendere visione di documenti e registri aventi attinenza con gli affari applicati al contratto stipulato.
CLAUSOLA ERRORI E/O OMISSIONI (R) ERRORS AND OMISSIONS CLAUSE Il rapporto riassicurativo s’intende basato sulla buona fede delle parti, quindi, in caso di errori e/o omissioni, gli stessi devono essere rettificati appena ne sia stata constatata l’esistenza.
CLAUSOLA INDICE (R) INDEX CLAUSE Priorità e portata di un dato layer, sono legati ad indici di rivalutazione nazionali o internazionali, basati sull’evoluzione di fattori di riferimento (costo della vita, della materia prima, dei salari, ecc.). La clausola indice è adottata principalmente nei Rami o categorie di rischio, ove la definizione dei danni può comportare lunghe procedure giudiziarie, con conseguente attualizzazione entità del risarcimento in base al potere di acquisto aggiornato. Il superamento di eventuali margini ne annulla gli effetti e comporta l’applicazione dell’intera rivalutazione di indice.
CLAUSOLA MACCHIATURE (T) SPOTTING CLAUSE Condizione con la quale nell’assicurazione di oggetti in pelle morbida (es. i guanti) si intendono esclusi i danni che, a seguito di umidità assorbita, determinano la formazione di macchie sull’oggetto. Detta esclusione non viene considerata qualora nel corso del viaggio, la nave abbia subito incaglio, sommersione o incendio.
CLAUSOLA NEW JASON (T) NEW JASON CLAUSE Deriva dalla contestazione sorta in ordine alla dichiarazione di avaria generale riguardante la nave “Jason” e viene utilizzata nei contratti di noleggio assoggettati alla legislazione statunitense. Con detta clausola viene confermata la possibilità per l’armatore di ottenere la partecipazione del carico alla ripartizione di danni e spese derivanti da sua mancata diligenza.
CLAUSOLA PIENO RISCHIO (T) INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) Superati da tempo i termini “tutti i rischi” e “all risks” (vedi ALL RISKS), la clausola di edizione 1983, complemento della polizza italiana di assicurazione merci trasportate, è stata adottata dal mercato nazionale ispirandosi alle Institute Cargo Clauses (A) di edizione 1982. Sono garantiti tutti i danni e le perdite materiali e dirette, subite dalla merce, restando esclusi, opportunamente elencati, i rischi non assicurabili, quali il dolo dell’assicurato, il contrabbando, ecc.
CLAUSOLA RECUPERO DA TERZI (R) THIRD PARTY RECOVERY CLAUSE Anche se implicito in ogni contratto di riassicurazione, in alcuni casi questa clausola viene introdotta per meglio chiarire l’obbligo della cedente a ripartire con i suoi riassicuratori ogni recupero ottenuto da terzi.
CLAUSOLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE SPESE LEGALI (R) PROPORTIONAL LEGAL EXPENSES SHARING CLAUSE Alcuni trattati eccesso danni prevedono che, ove sia necessaria una difesa legale, le relative spese siano ripartite nella stessa proporzione in cui gli importi del danno incidono su priorità e portata.
CLAUSOLA RISCHI BASE (T) INSTITUTE CARGO CLAUSES “C” Trattasi di clausola ispiratesi alle Institute Cargo Clauses (C), adottata per soppiantare le vecchie clausole “franco avaria particolare” o “free from particular average”. Rispetto alla clausola pieno rischio si riscontra una garanzia limitata agli eventi elencati all’Art.1 della polizza.
CLAUSOLA RISCHI SPECIALI O ACCESSORI (R) SPECIAL AND ALLIED RISKS CLAUSE E’ consuetudine riassicurare i rischi accessori o speciali di un determinato Ramo nella stessa proporzione della cessione principale a cui si riferiscono. Le eccezioni (es. rischio accessorio terremoto per l’incendio) sono in genere riportate in una lista di esclusioni facente parte del contratto di riassicurazione. I rischi accessori esclusi possono essere riassicurati con un contratto separato o cessione facoltativa.
CLAUSOLA SINISTRI SCONOSCIUTI (R) WARRANTED NO KNOWN or NON REPORTED LOSSES CLAUSE Dichiarazione della cedente, alla data di una richiesta tardiva di ricopertura, rispetto alla data di inizio del rischio o contratto, di non essere a conoscenza di alcun sinistro avvenuto.
CLAUSOLA SINISTRO NETTO DEFINITIVO (R) ULTIMATE NET LOSS CLAUSE Con essa si determina la somma effettivamente pagata dalla cedente a titolo di risarcimento per sinistri, comprese tutte le spese connesse alla liquidazione, ma dedotte le somme eventualmente recuperate sotto qualsiasi forma.
CLAUSOLA SPECIALE DATI STATISTICI (R) SPECIAL RECORD CLAUSE Un contratto di riassicurazione può prevedere che in caso di modifica sostanziale di dati statistici forniti al riassicuratore, relativi a periodi precedenti, questi ha il diritto di rinegoziare i termini che hanno determinato la sua partecipazione.
CLAUSOLA SUPERAMENTO DEI MASSIMALI (R) EXCESS LIMIT CLAUSE Se prevista contrattualmente, questa clausola implica che eventuali risarcimenti superiori ai massimali di polizza comportino un riadeguamento della priorità in funzione del rapporto esistente tra risarcimento effettivo e massimale di polizza.
CLAUSOLA VERIFICA DANNO (R) CLAIM SURVEY CLAUSE Con questa clausola il riassicuratore acquisisce il diritto di intervenire nella verifica di un danno.
CLAUSOLE CLAUSES Costituiscono le condizioni di polizza: esse possono essere stabilite contratto per contratto, uniformemente adottate per tutti i contratti, oppure fissate per categorie di contratti.
CLAUSOLE ABUSIVE ABUSIVE CLAUSES Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole onerose perché non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all’Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C.c.), bensì dal diritto speciale voluto dall’U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. L’Unione ha dettato i principi affinché gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l’inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell’Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi.
CLAUSOLE ONEROSE UNCONSCIONABLE CLAUSE Sono clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (perché impongono decadenze, sospensioni nell’erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.), per cui il legislatore ha ritenuto necessario – quando dette clausole sono contenute in moduli o formulari prestampati a cura dell’altro contraente – richiamare espressamente l’attenzione di chi dovrà sottostare a siffatta gravosità. Il che avviene mediante il meccanismo dell’approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341 e 1342 C.c.
CLAUSOLE VESSATORIE UNCONSCIONABLE CLAUSE Vedi CLAUSOLE ONEROSE.
CLEAN CUT (R) CLEAN CUT Impegno del riassicuratore su tutti i sinistri rimanenti a carico del trattato all’inizio del rapporto, indipendentemente dalla data di accadimento o dell’anno di competenza. Alla chiusura del rapporto gli impegni del riassicuratore vengono trasferiti ad altri. Se adottata contrattualmente, questa clausola implica la limitazione temporale del rapporto riassicurativo. All’assunzione degli impegni risalenti ad esercizi precedenti, il riassicuratore riceve l’importo corrispondente ai sinistri in sospeso alla data di inizio del rapporto (Entrata Portafoglio Sinistri). Alla cessazione del rapporto gli viene addebitato l’importo risultante a tale data per i sinistri in sospeso (Ritiro Portafoglio Sinistri).
COAGENZIA DI ASSICURAZIONE JOINT AGENCY Si ha coagenzia allorché una stessa agenzia è affidata a due o più agenti con l’incarico di gestirla in comunione. Normalmente il contratto di coagenzia prevede la responsabilità solidale dei coagenti verso l’impresa di assicurazione. Il contratto di coagenzia fissa anche la quota di partecipazione di ciascun coagente alle spese ed agli utili e, se nulla dice in proposito, le quote si presumono uguali. La coagenzia può nascere originariamente o in corso di incarico, per volontà concorde delle parti o per volontà della sola impresa di assicurazione. La variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia di assicurazione è spesso espressa con il termine gergale di “affiancamento dell’agente”. Nel caso in cui l’affiancamento voluto dall’impresa sia rifiutato dall’agente o dagli agenti in carica, il contratto si risolve per fatto dell’impresa con una conseguente maggiorazione indennità di risoluzione.
COASSICURAZIONE (DIRETTA) CO-INSURANCE (DIRECT) Si ha coassicurazione quando la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. In tal caso ciascun assicuratore è tenuto al pagamento indennità dovuta solamente in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. In caso di giudizio, l’assicurato deve citare tutti i coassicuratori.
COASSICURAZIONE (INDIRETTA) CO-INSURANCE (INDIRECT) E’ l’assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, con diverse polizze.
COEFFICIENTE DI RIASSICURAZIONE (R) REINSURANCE FACTOR Nel trattato di eccedente, è la percentuale di partecipazione del riassicuratore ad ogni singolo rischio, risultante dall’applicazione della tabella dei massimali. I coefficienti di riassicurazione vengono riuniti in gruppi, la cui distanza è regolata da una costante, comprendenti tutti i coefficienti entro una percentuale minima e massima; ogni gruppo viene ceduto al riassicuratore in base al corrispondente coefficiente medio.
COESISTENZA RISK ACCUMULATION Esistenza di più rischi in locali non separati fra loro da muro pieno o da spazio vuoto almeno superiore ad un metro.
COESISTENZA DI PIU’ ASSICURAZIONI DOUBLE (or MULTIPLE) INSURANCE Obbligo a carico dell’assicurato di dichiarare a ciascuna impresa l’esistenza di tutte le assicurazioni stipulate per il medesimo rischio.
COIBENTI INSULATION MATERIALS Sono convenzionalmente considerati tali i materiali aventi caratteristiche antiacustiche o antitermiche. Non sono considerati coibenti i materiali combustibili, utilizzati per impermeabilizzazione o rivestimento.
COINTRA (V) COINTRA Vedi COOPERATION INTERNATIONALE POUR LES ASSURANCES SUR LA VIE DES RISQUES AGGRAVES.
COLAGGIO (T) LEAKAGE Per colaggio deve intendersi la fuoriuscita di liquidi dai contenitori (fusti, bidoni, latte) usati per il trasporto, generata da eventi accidentali verificatisi nel corso del viaggio.
COLLEGIO MEDICO MEDICAL PANEL E’ un organismo costituito di volta in volta per dirimere le divergenze fra le parti a seguito di disaccordo sul diritto all’indennizzo e sulla natura e conseguenze del sinistro, relativamente alle polizze Infortuni e Malattia. Esso è costituito da 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici. Risiede normalmente nel comune ove ha sede la direzione della impresa e le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, anche se un medico si rifiuta di sottoscrivere il verbale definitivo.
COLLETTAME (T) GROUPAGE Con questo termine ci si riferisce al trasporto di merci eterogenee.
COLLISIONE COLLISION Nella fattispecie: evento al quale è esposto un veicolo durante la circolazione. Spesso questo termine viene utilizzato nella garanzia “guasti accidentali” (kasko) per indicare che la garanzia prestata dall’impresa è limitata ai danni derivanti da collisione con altro veicolo identificato, escludendo quindi sia l’urto contro ostacoli fissi che il ribaltamento.
COLPA ESCLUSIVA (DELLA VITTIMA O DI UN TERZO) EXCLUSIVE FAULT (OF VICTIM or ANOTHER) Vedi CASO FORTUITO.
COLPA GRAVE CULPABLE NEGLIGENCE E’ la colpa macroscopica. Nelle assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva l’assicuratore dall’obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario. Vedi COLPA.
COLPA NAUTICA (T) MASTER’S FAULT Errore commesso dal capitano nella conduzione della nave a seguito del quale derivano conseguenze dannose alla stessa, alle merci imbarcate, a cose o beni di proprietà di terzi, a persone.
COLPI DI SOLE E DI CALORE SUN AND HEAT STROKE Sono manifestazioni che producono i loro effetti in modo progressivo e quindi manca loro il requisito della repentinità per considerarne le conseguenze e gli effetti quali infortuni.
COLPO DI ARIETE THE ARIES (RAMMING) EFFECT E’ così definita la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
COMBUSTIBILI COMBUSTIBLE MATERIALS Sostanze che per ossidazione sono capaci di dare vita ad un processo di combustione. La combustione può essere: – lenta, quando si ha innalzamento di temperatura appena sensibile; – viva, quando è notevole l’innalzamento di temperatura con produzione di luce; – completa, quando brucia e d luogo ad altri composti non ulteriormente combustibili; – incompleta, quando l’ossigeno è in quantità insufficiente per provocare l’ossidazione completa del combustibile.
COME IN SCADENZA (R) AS EXPIRY Quando un contratto di riassicurazione viene rinnovato in tutte le sue parti a condizioni invariate, la richiesta “come in scadenza – as expiry” – evita alle parti di riportare i dettagli nello “slip” (vedi SLIP) di offerta.
COMITATI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI MARITTIME Organismi costituiti fra imprese operanti in Italia. Ne esiste uno con sede a Genova, uno con sede a Roma, uno con sede a Trieste.
COMITATO DI SORVEGLIANZA SUPERVISORY COMMITTEE Viene attivato in caso di amministrazione straordinaria dell’impresa assicuratrice per sostituirne il collegio sindacale. E’ nominato dall’ISVAP ed è composto da un Presidente e da alcuni membri (da due a quattro).
COMITATO EUROPEO DELLE ASSICURAZIONI Denominato anche C.E.A. Organismo rappresentativo degli interessi dell’assicurazione privata europea. Promuove lo scambio di informazioni fra le associazioni nazionali aderenti, effettua studi, fornisce pareri qualificati agli organismi internazionali, intraprende ogni azione tendente a facilitare l’attività dell’industria delle assicurazioni.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E’ il comitato costituito nel 1967, definito anche C.I.P.E., nell’alveo della moderna tendenza per cui materie di particolare rilievo per la vita ed il progresso del paese vengono sottratte alla competenza di un solo Ministro ed affidate ad organi collegiali coinvolgenti più dicasteri.
COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI È il comitato, definito anche C.I.P., che stabilisce prezzi e tariffe in tutti i casi in cui la legge prevede che esse siano amministrate, come avveniva in passato nel caso dell’assicurazione R.C. auto e natanti.
COMITATO PER L’ASSICURAZIONE R.C. PRODOTTI Organismo non più operante. Era costituito fra imprese assicuratrici aderenti all’ A.N.I.A., per seguire lo sviluppo dell’assicurazione R.C. prodotti e quotare i rischi in base ad esperienze italiane e estere.
COMMISSARIAMENTO ADMINISTRATION BY A COMMISSIONER Di fronte a gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme (legislative, statutarie, ecc.), il Ministro dell’Industria, con decreto, scioglie gli organi sociali dell’impresa assicuratrice versante in tale stato disfunzionale e l’I.S.V.A.P. nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l’amministrazione straordinaria che porterà al risanamento o, in difetto, alla liquidazione coatta dell’impresa stessa. Il Commissario sostituisce il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza il Collegio Sindacale.
COMMISSARIO (AD ACTA) COMMISSIONER (AD ACTA) E’ nominato, con decreto del Ministro dell’Industria, per il compimento di singoli atti necessari per rendere conforme alla legge la gestione delle imprese assicuratrici presentanti irregolarità rilevate dall’I.S.V.A.P.
COMMISSARIO D’AVARIA (T) SURVEY AGENT Professionista che, nell’interesse dell’assicuratore, ha il compito di accertare cause ed entità del danno o della perdita subiti dalla merce nel corso od al termine del viaggio, prescindendo dalla portata della prestazione assicurativa. Per tale funzione egli utilizza formulari dai quali si rilevano tutte le notizie utili all’assicuratore per il necessario esame della pratica. Nei casi in cui è richiesta una specifica competenza professionale, il Commissario si avvale dell’opera di periti.
COMMISSARIO LIQUIDATORE COMMISSIONER OF LIQUIDATION Nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa svolge le stesse funzioni proprie del curatore nell’ambito del fallimento. Provvede cioè a formare lo stato attivo e lo stato passivo della liquidazione, a realizzare le attività e a pagare i debiti in base alla legge fallimentare ed alle norme speciali sulle assicurazioni. Relativamente all’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti può essere investito del compito di liquidare, per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, danni gravanti su quest’ultimo.
COMMISSARIO STRAORDINARIO EXTRAORDINARY COMMISSIONER Vedi COMMISSARIAMENTO.
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE E’ presieduta dal Ministro dell’Industria, del cui dicastero è organo consultivo col compito di fornire pareri obbligatori (autorizzazioni all’esercizio, provvedimenti di liquidazione coatta, schemi di regolamento, ecc.) e facoltativi, a richiesta del Ministero. E’ composta da funzionari ministeriali e rappresentanti delle categorie interessate allo svolgimento del servizio assicurativo (imprese assicuratrici, operatori economici, agenti di assicurazione, personale delle imprese, ecc.)
COMMISSIONE D’AVVIAMENTO (R) STARTING COMMISSION Commissione aggiuntiva a volte riconosciuta dal riassicuratore per portafogli di nuova costituzione, allo scopo di contribuire agli esborsi commerciali ed organizzativi della cedente.
COMMISSIONE DI RIASSICURAZIONE (R) REINSURANCE COMMISSION Percentuale prestabilita che il riassicuratore rimborsa alla cedente a copertura dei suoi costi di acquisizione, eventualmente maggiorata di un supplemento per oneri gestionali.
COMMISSIONE VARIABILE (R) SLIDING SCALE COMMISSION Rimborso provvigionale rapportato alla sinistralità; permette al riassicuratore di premiare o penalizzare la cedente per la sua politica assuntiva.
COMMISSIONI NAZIONALI (ALBO AGENTI E ALBO BROKER) Sono istituite presso il Ministero dell’Industria, del quale sono organi consultivi per le questioni di competenza ed esercitano le funzioni loro assegnate dalla legge ed il potere disciplinare, deliberando le sanzioni (che arrivano fino alla radiazione) poi adottate con decreto ministeriale, ma tuttavia soggette ad impugnazione in sede contenziosa.
COMMISSIONI PROVINCIALI (ALBO AGENTI) Coadiuvano la Commissione Nazionale, anche con segnalazioni atte a fare aprire il procedimento disciplinare.
COMMITTENTE CUSTOMER In senso generico colui che si avvale attività altrui per conseguire un risultato di proprio interesse.
COMMORIENZA La legge stabilisce che, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
COMPAGNIA DELEGATARIA LEADING COMPANY E’ l’impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all’emissione del contratto assicurativo, all’incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell’interesse delle altre imprese partecipanti al rischio.
COMPENSO DI SALVATAGGIO (T) SALVAGE REWARD E’ l’importo, convenuto amichevolmente o determinato a seguito di arbitrato, dovuto dal proprietario del bene salvato oltre alle spese e/o perdite subite e reclamate dal mezzo intervenuto, purché sia stato raggiunto, anche parzialmente, un risultato utile.
COMPETENZA TERRITORIALE PROPER FORUM Vedi FORO COMPETENTE.
CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP) La CONSAP S.p.A. ha per oggetto l’esercizio in regime di concessione delle attività di seguito elencate: – Gestione delle quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione Vita nazionali ed estere stabilite in Italia; – Gestione del Conto Consortile R.C. Auto; – Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; – Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia; – Gestione del Fondo di Solidarietà per le Vittime dell’Estorsione; – Gestione del Fondo di Previdenza del Personale addetto alle gestioni delle Imposte di Consumo; – Gestione del cessato Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (CIRAS) – Riassicurazione dei Rischi Agricoli Speciali.
CONCORDATO ITALIANO INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia che ha lo scopo di valorizzare i principi della tecnica assicurativa relativamente ai rischi considerati.
CONCORDATO ITALIANO RISCHI AZIENDE Organismo che aveva lo scopo di valorizzare i principi della tecnica assicurativa sotto il profilo tecnologico, statistico e di prevenzione.
CONCORSO DI COLPA CONTRIBUTORY NEGLIGENCE E’ la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perché dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o caratterizzati da una diversa gradazione della colpa) di più soggetti. Una configurazione particolare di concorso di colpa è quella legislativamente presunta in ordine alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, per cui, in caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
CONDELEGATARIA JOINT LEADING COMPANY Quando un contratto ripartito in quote fra coassicuratrici l’impresa contraente è di norma definita delegataria. Può peraltro esserci particolare interesse che una impresa coassicuratrice, impegnata con una partecipazione rilevante, ravvisi la necessità di partecipare alla gestione del contratto e può quindi ottenere le stesse funzioni della delegataria.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: FCL/FCL (T) FULL CONTAINER LOADED / FULL CONTAINER LOADED A tale condizione corrisponde la consegna del contenitore dal vettore al mittente. Questi provvederà allo stivaggio della merce e, se del caso, alle operazioni doganali. Il contenitore, munito di appositi sigilli, verrà riconsegnato al vettore per il suo inoltro sino al magazzino del ricevitore. In tal caso si ha un unico caricatore ed un unico ricevitore.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: FCL/LCL (T) FULL CONTAINER LOADED / LESS CONTAINER LOADED Le merci saranno stivate nel contenitore da parte del mittente. Trattandosi di ricevitori diversi, lo svuotamento sarà effettuato a destino del vettore per la consegna ai singoli destinatari.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: LCL/FCL (T) LESS CONTAINER LOADED / FULL CONTAINER LOADED Le merci di più caricatori verranno stivate nel contenitore dal vettore che provvederà per l’inoltro sino al magazzino di un unico ricevitore.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: LCL/LCL (T) LESS CONTAINER LOADED / LESS CONTAINER LOADED Con tale termine si conviene che le operazioni di stivaggio della merce nel contenitore e lo svuotamento a destino verranno effettuati ad opera del vettore e ciò concerne il solo viaggio marittimo. I trasporti via terra, preliminare e successivo, vengono svolti convenzionalmente.
CONDIZIONI E TASSI DA CONCORDARE (T) CONDITIONS AND RATES OF PREMIUM TO BE AGREED Clausola di uso costante riferita alla possibilità che posteriormente alla stipulazione del contratto, intervengano variazioni che, tempestivamente segnalate all’assicuratore, comporteranno il mantenimento della garanzia.
CONDIZIONI GENERALI (DI ASSICURAZIONE O DI POLIZZA) GENERAL CONDITIONS (OF INSURANCE or OF A POLICY) Sono le condizioni generalmente predisposte a stampa dall’assicuratore. A volte sono integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive (che valgono solo se richiamate) e da condizioni dattiloscritte, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non siano state cancellate.
CONDIZIONI PARTICOLARI PARTICULAR CONDITIONS Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo.
CONDIZIONI SPECIALI SPECIAL CONDITIONS Sono quelle elaborate preventivamente dall’assicuratore in vista di aspetti particolari di una determinata categoria di contratti assicurativi. Sono di solito prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate.
CONFEDERAZIONE SINDACALE AGENTI Detta anche C.S.A., è nata nel 1995 da una scissione del Sindacato Nazionale Agenti (vedi S.N.A.).
CONSAERO Vedi CONSORZIO ITALIANO DI ASSICURAZIONI AERONAUTICHE.
CONSAP Vedi CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI
CONSENSO (ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO) (V) CONSENT L’assicurazione, contratta per il caso di morte di un terzo, non è valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
CONSERVATO NETTO (R) NET LINE or NET RETENTION Importo o quota conservata dalla cedente dopo deduzione della parte riassicurata.
CONSERVATO O RITENZIONE (R) RETENTION Quota o parte di rischio o massa di rischi conservata in proprio dalla cedente.
CONSERVAZIONE DELLE TRACCE RETENTION OF EVIDENCE Obbligo dell’assicurato di conservare gli indizi materiali di quanto denunciato, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità supplementare.
CONSORZIO DI DIFESA (G) PROTECTION CONSORTIUM (HAIL) E’ l’ente che assume la contraenza delle polizze grandine (gelo e brina) che godono di un contributo statale per il pagamento del premio a favore dei soci.
CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI GRANDINE (G) Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Coordina attività delle imprese che vi aderiscono. Viene definito anche C.I.A.G.
CONSORZIO ITALIANO DI ASSICURAZIONI AERONAUTICHE Detto anche CONSAERO, vi aderiscono imprese operanti nel settore aeronautico. Sorto allo scopo di unificare e coordinare i criteri assuntivi dei rischi aeronautici e di liquidazione dei relativi danni, provvede alla loro ripartizione tra le imprese consorziate.
CONSORZIO ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE VITA RISCHI TARATI (V) Organismo, definito anche C.I.R.T., costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo Vita. Ad esso viene delegato il compito della tariffazione dei rischi vita anomali sotto il profilo sanitario per consentire l’atto di previdenza alla maggior parte di coloro cui verrebbe altrimenti rifiutata l’assicurazione sulla Vita.
CONSORZIO ITALIANO RISCHI AGRICOLI SPECIALI (G) Organismo – cessato il 31/12/95 – costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo grandine. Veniva definito anche C.I.R.A.S. ed aveva sede presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni che, prima della CONSAP (vedi CONSAP) ne curava la gestione.
CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO Organismo, detto anche CID, costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R.C.Auto. Gestisce la convenzione che impegna le aderenti a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni impresa partecipante, gli assicurati R.C.A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno cagionato da assicurato di altra impresa, essa pure partecipante. Il regolamento prevede che la procedura abbia luogo nel rispetto di precise norme.
CONSORZIO PER LA RETE ITALIANA ASSICURATIVA DI TELECOMUNICAZIONI Organismo, costituito fra imprese operanti in Italia, in forma cooperativa a r.l.. Viene definito anche R.I.T.A. Ha lo scopo di realizzare e gestire una rete telematica tra le imprese aderenti.
CONSORZIO PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI TECNOLOGICI Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Viene definito anche CARTES ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la divulgazione di tali rischi.
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L’INGEGNERIA DELLE ASSICURAZIONI Detto anche CINEAS, si propone la progettazione e l’attuazione di programmi di ricerca e di studio nel campo assicurativo. Ha sede presso il Politecnico di Milano e rilascia Master in Ingegneria delle assicurazioni.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (MODULO DI) AGREED MOTOR ACCIDENT STATEMENT E’ uno speciale stampato, conforme ad un apposito modello ministeriale, di denuncia di sinistro R.C. auto, che necessariamente deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti, per rappresentare le modalità di un incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accelerato, di cui al D.L. 857/76 conv. L. 39/77. Al di fuori di tale sistema, detto stampato consente al conducente, che nel sinistro non abbia responsabilità, di ottenere dal proprio assicuratore la liquidazione del danno in tempi molto brevi e ciò a seguito dell’accordo denominato Convenzione Indennizzo Diretto, detta anche C.I.D.
CONTAINER (T) CONTAINER Termine divenuto di utilizzo generalizzato, che identifica una struttura metallica atta a ricevere al suo interno le più svariate tipologie merceologiche allo scopo di ridurre i tempi di manipolazione del carico per imbarchi e sbarchi ed offrire una maggior sicurezza per la merce durante l’intero corso del viaggio.
CONTATTO CON ALTRE MERCI (T) CONTACT WITH OTHER GOODS Conseguenza dannosa subita dalla merce assicurata per effetto di contaminazione con altre sostanze, liquide od in polvere, fuoriuscite dai loro contenitori a seguito di urti o sollecitazioni anomali.
CONTENITORI A GONDOLA (T) FLAT RACK CONTAINERS Si differenziano dai contenitori con tetto apribile in quanto le pareti laterali e di fondo sono amovibili. Vengono utilizzati per carichi voluminosi che possono eccedere la sagoma del contenitore.
CONTENITORI A PARETI ISOLANTI (T) INSULATED CONTAINERS Dispongono di pareti coibentate allo scopo di ridurre il divario di temperature tra l’esterno e l’interno del container.
CONTENITORI CISTERNA (T) TANK CONTAINERS Sono cisterne cilindriche fissate ad una struttura metallica avente le dimensioni esterne di un container.
CONTENITORI CON TETTO APRIBILE (T) OPEN TOP CONTAINERS A differenza di quanto avviene col container tradizionale, la merce è protetta da telone impermeabile fissato alle sponde. Vengono caricati dall’alto e utilizzati per merci voluminose e colli pesanti.
CONTENITORI FRIGORIFERI (T) REFRIGERATING CONTAINERS Sono contenitori muniti di apparecchiatura refrigerante fissa o amovibile, azionata da generatore elettrico accoppiato ad un motore diesel od anche funzionanti a mezzo di una fonte elettrica esterna.
CONTENITORI PER CARICHI ALLA RINFUSA (T) DRY BULK CONTAINERS Rispetto al container tradizionale, dispongono di aperture praticate sull’imperiale o sulla parete di fondo, onde consentirne il riempimento e lo scarico.
CONTENUTO CONTENTS L’insieme di tutti i beni esistenti sotto tetto del fabbricato che viene descritto in polizza.
CONTESTAZIONE CONTEST Atto con cui l’impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l’accoglimento totale o parziale del danno.
CONTIGUITA’, COESISTENZA – VICINANZA CONTIGUITY – UNDER ONE ROOF – VICINITY Sono definizioni che possono influenzare le valutazioni del rischio Incendio in misura determinante: – contiguità: si ha quando fra due enti che formano rischio vi è muro pieno o spazio vuoto di almeno un metro; – coesistenza: si ha quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non in regime di contiguità coesistono rischi soggetti a tariffazioni diverse; – vicinanza: si verifica quando, a distanza inferiore di mt. 20 dal rischio da assicurare, esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili.
CONTINUITA’ (R) CONTINUITY Concetto di importanza rilevante nei rapporti tra cedente e riassicuratore: più è lunga la durata dei rapporti, maggiore diventa la probabilità di convenienza economica, anche nelle annualità negative.
CONTO COMUNE (R) COMMON ACCOUNT Riassicurazione stipulata a protezione della delegataria e delle sue coassicuratrici, oppure della cedente e dei suoi riassicuratori. La cedente o delegataria, intenzionata a proteggere i propri impegni, stipula una riassicurazione che mette successivamente a disposizione delle coassicuratrici o dei riassicuratori.
CONTO CONSORTILE Al fine di costituire una base statistica annuale per la formulazione delle tariffe, la legge 990 sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti aveva stabilito l’istituzione presso l’I.N.A. di una specifica gestione così denominata. Al Conto confluiscono tutti i dati relativi ai rischi assunti ed ai sinistri occorsi in relazione ad ogni esercizio per la Responsabilità Civile auto. A tal fine ogni impresa autorizzata cede una quota pari al 2% di ciascun rischio assunto.
CONTO DEPOSITO (R) DEPOSIT STATEMENT Si tratta di un riepilogo dei depositi costituiti dal riassicuratore presso la cedente per premi e/o sinistri.
CONTO DI CONGUAGLIO (R) ADJUSTMENT STATEMENT OF ACCOUNT Nei contratti riassicurativi che prevedono anticipazioni o depositi sui premi dovuti, la cedente è tenuta ad emettere uno o più conti per conguagliare gli anticipi, sino al raggiungimento del premio finale dovuto.
CONTRAENTE CONTRACTING PARTY E’ il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore. Suo obbligo principale è quello di pagare i premi. Suo fondamentale diritto, tipico nelle assicurazioni Vita e Infortuni, quello di designare il beneficiario.
CONTRAENTE (T) CONTRACTING PARTY E’ l’intestatario del contratto stipulato per garantire un proprio interesse, nel qual caso assume anche la qualifica di assicurato; oppure, qualora detto contratto riguardi l’interesse di terza persona, questa diviene l’assicurato, attraverso il trasferimento dei benefici effettuato con girata in bianco o nominativa.
CONTRASSEGNO MOTOR INSURANCE CERTIFICATE MARK Documento che evidenzia l’esistenza dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge impone che debba essere collocato in modo ben visibile sul veicolo, di norma sul parabrezza, e ciò per permettere ai terzi di accertare l’impresa che presta l’assicurazione, i termini di scadenza della garanzia e la coincidenza con la targa del veicolo.
CONTRATTO CONTRACT Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in contratti commutativi e aleatori. Commutativo è il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto. Aleatorio è, invece, il contratto nel quale, per ciascuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dall’alea, dalla sorte.
CONTRATTO DI ADESIONE CONTRACT FOR ADHESION E’ quel contratto realizzato mediante moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, per cui l’altro contraente può solo aderirvi (o respingerlo) in blocco, senza cioè potere contrattare clausola dopo clausola.
CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE (R) REINSURANCE CONTRACT E’ il documento che, firmato dalle parti, sancisce in dettaglio i termini della partecipazione del riassicuratore. Se emesso oltre la data di inizio del rapporto, il contratto è generalmente preceduto da un documento provvisorio.
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) INSURANCE ENTERPRISE’S CONTRIBUTION Sono erogazioni, imposte per legge alle imprese assicuratrici ma di fatto gravanti sugli assicurati, atte a predisporre i mezzi finanziari occorrenti per l’espletamento di attività della Pubblica Amministrazione in determinati ambiti, ricollegabili alle assicurazioni private e di interesse collettivo, come quello della vigilanza governativa e quello della gestione del fondo a favore delle vittime della strada.
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) DI VIGILANZA STATE SUPERVISION CONTRIBUTION L’art. 67 del testo unico delle Leggi sulle Assicurazioni private prevede che tutte le imprese di assicurazione debbano versare un contributo di vigilanza la cui misura viene fissata annualmente con Decreto Ministeriale. Le stesse imprese sono tenute altresì a corrispondere contributi aggiuntivi per le spese di redazione e pubblicazione dell’annuario e per organizzazione e partecipazione ai convegni e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni, ecc.
CONTRIBUTO (AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA) CONTRIBUTION TO ROAD ACCIDENT VICTIMS FUND E’ la percentuale, da versare al Fondo fissata annualmente dal Ministro dell’Industria, con decreto, da calcolare sui premi dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti (misura massima: 3%)
CONTRIBUTO DI AVARIA GENERALE (T) GENERAL AVERAGE CONTRIBUTION Somma emergente dal regolamento di avaria generale e ripartita tra gli interessati alla spedizione. A volte il liquidatore richiede un deposito definito provvisorio fissato sulla scorta degli elementi in suo possesso anch’essi provvisori e rilascia apposita ricevuta che gli interessati producono agli assicuratori chiedendone il pagamento.
CONTRO-ASSICURAZIONE (V) COUNTER-INSURANCE Clausola contrattuale che prevede la restituzione del o dei premi pagati, nel caso che l’assicurato: muoia durante un periodo di tempo prestabilito (assicurazioni per il caso di vita), oppure sopravviva ad una data prefissata (assicurazioni per il caso di morte).
CONVENZIONE AGREEMENT E’ così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc.
CONVENZIONE C.M.R. (T) C.M.R. CONVENTION Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada.
CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO KNOCK FOR KNOCK AGREEMENT Detta anche C.I.D., vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente e molto più brevemente dalla propria impresa di assicurazione per la R.C. auto. Ciò vale attualmente per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, sempreché non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato “constatazione amichevole” e che entità del danno non sia superiore a 10 milioni.
CONVENZIONI ANIA ANIA AGREEMENTS Allo scopo di agevolare i rapporti reciproci attraverso accordi che prevedono automatismi di esecuzione, molte imprese aderenti all’A.N.I.A. hanno sottoscritto delle convenzioni che le impegnano appunto, reciprocamente. La più nota è la Convenzione Indennizzo Diretto ma ne esistono anche molte altre (ad es. per i tamponamenti multipli in R.C. auto).
COOBBLIGAZIONE (C) CO-OBLIGATION Sono impegni fidejussori prestati da terzi per conto dell’obbligato, in merito ad un’obbligazione da questi garantita.
COOPERATION INTERNATIONAL POUR LES ASSURANCES SUR LA VIE DES RISQUES AGGRAVES (V) Trattasi di un organismo, detto COINTRA, che collega le imprese Vita di diverse nazionalità, specializzato per la tariffazione dei rischi tarati. In caso di rifiuto di accettazione di un rischio da parte del C.I.R.T. si può presentarlo per l’assunzione al COINTRA.
COPERTA (T) DECK Termine generico che indica il ponte principale di una nave sul quale possono essere rizzati carichi voluminosi.
COPERTURA ROOF COVERING E’ così definito il complesso degli elementi del tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti.
COPERTURA “CONTINGENCY” (R) CONTINGENCY COVER Nelle coperture riassicurative in eccesso danni, con un limite massimo di sinistri a carico del riassicuratore, in sostituzione o in aggiunta ai reintegri, può essere adottata questa formula che opera a saturazione avvenuta del contratto di base.
COPERTURA CATASTROFALE (R) CATASTROPHE COVER Dal termine stesso si evince che si tratta di una copertura alla quale la cedente ricorre per proteggersi contro eventi eccezionali, di natura, origine o conseguenza catastrofale. Il ricorso a questo tipo di protezione ha lo scopo di limitare l’esposizione nei casi di accumulo di sinistri causati da uno stesso evento. La priorità, di importo generalmente elevato, può anche prevedere un numero minimo di sinistri causati dallo stesso evento.
COPERTURA CON PRIORITA’ E PORTATA VARIABILI (R) COVER WITH VARYING EXCESSES AND LIMITS Particolarmente usata nella riassicurazione non proporzionale del Ramo Trasporti, questo tipo di protezione permette alla cedente di diversificare, all’interno dello stesso contratto, ritenzione e ricopertura secondo predeterminate caratteristiche di rischio.
COPERTURA FACOLTATIVO-OBBLIGATORIA (R) FACULTATIVE-OBLIGATORY COVER Forma di riassicurazione che indica la facoltà dell’impresa di cedere quei rischi che riterrà opportuno, con obbligo del riassicuratore ad accettarli.
COPERTURA OMBRELLO (R) UMBRELLA COVER E’ una copertura che ingloba più Rami, e può essere prestata in aggiunta ad altre protezioni. Il ricorso a questa forma è essenzialmente quello di prevenire l’impatto causato da un solo evento che colpisca più categorie di rischio.
COPERTURA PROVVISORIA PROVISIONAL COVER E’ così definito il documento rilasciato dall’assicuratore in alcuni Rami e per alcune tipologie di rischi, che consente di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento.
COPERTURA SOTTOSTANTE (R) UNDERLYING COVERAGE Copertura, seguita da altre, a protezione di un dato rischio e/o massa di rischi. Per le coperture riassicurative in secondo rischio è comunemente stabilito, anche se non contrattualmente specificato, che tutti i benefici della copertura sottostante siano estesi a quelle successive.
CORPI HULLS Vedi CORPO DI NAVE.
CORPO DI NAVE (T) HULL Nell’assicurazione dei rischi derivanti dalla navigazione, viene così definito l’insieme costituito da scafo, attrezzature e pertinenze.
CORPO E MACCHINE (T) HULL e MACHINERY (H.e M.) Con tale termine ci si riferisce allo scafo della nave, nonché alle strutture, al/i motore/i, ai macchinari ausiliari e a tutte le pertinenze, che possono differenziarsi a seconda dei criteri di progettazione, costruzione ed impiego cui è destinata la medesima.
CORRIERE (T) INLAND CARRIER Impresa che effettua il trasporto di merci su strada prevalentemente per linea o gruppi di linee da o per determinate regioni, con servizio rapido e competitivo sul piano funzionale ed economico.
COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE) INSURED SUBJECT MATTER (TRANSFER OF OWNERSHIP) L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, dato che diritti e obblighi passano all’acquirente se questi, saputo del contratto, non dichiara (con raccomandata) all’assicuratore di rifiutare il subentro entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione. L’assicurato che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione ed all’acquirente l’esistenza del contratto, deve continuare a pagare i premi.
COSE IN CUSTODIA OBJECTS IN THE CARE, CUSTODY AND CONTROL Sono cose atte a produrre danno e sulle quali, quindi, va esercitata una particolare vigilanza. In caso di danno la legge presume la responsabilità del custode, ossia di colui, proprietario o no, che, avendo la disponibilità di fatto, oltreché legale, delle cose in parola, è tenuto ad esercitare siffatta sorveglianza.
COSTO ASSICURAZIONE E NOLO (T) INCOTERMS: COST-INSURANCE-FREIGHT (CIF) Oltre a quanto previsto per il termine Costo e Nolo, spetta al venditore stipulare il contratto assicurativo per i rischi del trasporto, nell’interesse dell’acquirente.
COSTO DI RIMPIAZZO REPLACEMENT COST/VALUE Si tratta del prezzo di listino a nuovo del macchinario od attrezzatura, maggiorato dei costi di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio. L’I.V.A. va compresa nella somma assicurata solo quando l’assicurato appartenga ad una categoria qualificata come soggetto passivo di imposta.
COSTO E NOLO (T) INCOTERM: COST e FREIGHT (CeF) Il venditore deve disporre per l’inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, anticipandone le relative spese, fatta eccezione per quelle di assicurazione cui provvederà l’acquirente.
COSTO MEDIO (DEI SINISTRI) AVERAGE COST (OF CLAIMS) Si determina mettendo in relazione gli importi di tutti i sinistri pagati od ancora da pagare, relativi ad un determinato esercizio, con il numero dei sinistri stessi. Il risultato è appunto chiamato costo medio che, a sua volta, moltiplicato per la frequenza di accadimento dei sinistri, determina il fabbisogno di base per la tariffazione da adottare onde ottenere un equilibrio tecnico.
COTIF – CIM COTIF-CIM CONVENTION Convenzioni relative ai trasporti internazionali per ferrovia.
COURTIER BROKER Termine francese che indica il Broker.
CREDITO (ASSICURAZIONE DEL) (C) CREDIT INSURANCE Il rischio garantito dai contratti rientranti nel Ramo Credito è quello della perdita totale o parziale del credito, dovuta ad insolvenza del debitore, accertata o presunta, nei modi e nei termini previsti nelle varie polizze, a seconda delle operazioni poste in essere. Non è consentito garantire operazioni creditizie di carattere finanziario, effettuate cioè in funzione meramente fiduciaria, salvo che siano assistite da garanzie reali. Il contratto deve essere stipulato dal creditore o in forma globale (cioè deve prevedere la copertura per tutti i debitori o per gruppi omogenei). Operazioni singole possono essere garantite in presenza di crediti ipotecari e di crediti all’esportazione. Infine deve essere previsto uno scoperto a carico dell’assicurato.
CREDITO (LIMITE DEL) (C) CREDIT LIMIT Nell’assicurazione dei crediti commerciali, l’assicurato è obbligato a chiedere all’assicuratore la copertura assicurativa per ogni acquirente, pari all’esposizione che intende raggiungere. L’assicuratore, espletate le indagini sulla solvibilità degli acquirenti, comunica all’assicurato il limite di credito accordato a ciascuno (importo della copertura assicurativa).
CREDITO (TIPOLOGIE DI RISCHIO) (C) Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate secondo le esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: – CREDITO COMMERCIALE; – CREDITO RATEALE; – LEASING MOBILIARE/IMMOBILIARE; – CREDITO FONDIARIO; – CREDITO IPOTECARIO; – CREDITO AGRARIO; – REVOCATORIA FALLIMENTARE; -TITOLO DI PROPRIETA’ (inesatte visure notarili); – CREDITO EDILIZIO; ecc. ecc.
CUMULO ACCUMULATION Concetto assicurativo legato alla somma di più rischi che, sommati tra loro, determinano una esposizione complessiva per l’assicuratore.
CUMULO (R) ACCUMULATION Vedi CLAUSOLA DI CUMULO.
CUMULO DI INDENNITA’ MULTIPLE INDEMNITIES Locuzione che contraddistingue la norma contrattuale intesa a disciplinare il ricorrere di più prestazioni cui l’assicurato od i suoi beneficiari possono avere diritto. Nei Rami Infortuni e Malattia, ad esempio, le indennità per inabilita temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle previste per il caso di morte o di invalidità permanente che, tra loro, non sono cumulabili.
CUMULO SCONOSCIUTO UNKNOWN ACCUMULATION Vedi CLAUSOLA DI CUMULO
CUT OFF (R) CUT OFF Accordo che implica la sospensione degli impegni del riassicuratore ad un costo convenuto. Particolarmente adottato nei Rami che comportano tempi lunghi nella liquidazione dei sinistri. Si tratta di un accordo “ex-gratia” che avviene quando il rapporto contrattuale è interrotto. La cedente prende a proprio carico i sinistri risultanti in sospeso ad una tale data, addebitando al riassicuratore la sua quota su tali sinistri, in una misura da convenire. La percentuale del riscatto dei sinistri in sospeso è stabilita in base a valutazioni sulla congruità dell’importo stanziato a riserva. A volte il CUT OFF può estinguere gli impegni del riassicuratore in forma provvisoria se le parti convengono che, oltre un dato margine di risparmio o di aggravamento, il rapporto è riaperto per una definizione contabile del sinistro specifico.

D

TOP

D.I.C. (DIFFERENCE IN CONDITIONS) DIFFERENCE IN CONDITIONS E’ una particolare polizza integrativa che ricomprende in garanzia alcune condizioni particolari che sono normalmente dichiarate escluse od assicurabili a pattuizione speciale dalle polizze tradizionali.
DA AVVISARE (R) TO BE ADVISED (T.B.A.) Indica che un termine o condizione, non ancora definiti, saranno successivamente comunicati.
DA CHIODO A CHIODO (T) NAIL TO NAIL Il termine usato espressamente per l’assicurazione di tele ed opere d’arte, sta ad indicare che la durata della garanzia inizia dal momento in cui queste vengono rimosse dal luogo di originaria conservazione per essere trasportate presso mostre o restauratori ed ha termine con il rientro in detto luogo originario.
DA CONVENIRE (R) TO BE AGREED (T.B.A.) Indica che un termine o condizione contrattuale devono essere convenuti.
DA MAGAZZINO A MAGAZZINO (T) FROM WAREHOUSE TO WAREHOUSE Condizione intesa a rendere valida la garanzia su merci in transito, dal momento in cui lasciano il magazzino/deposito del mittente sino al loro arrivo nel magazzino del ricevente nella località di destino.
DALLA PRIMA LIRA (R) FROM GROUND UP Nella riassicurazione non proporzionale, questo termine è usato per precisare che il valore di un sinistro è indicato nella sua globalità, ossia al lordo della quota conservata dalla cedente.
DANNI CONSEQUENZIALI CONSEQUENTIAL LOSS Sono tali i danni derivanti non gi dall’azione diretta d’incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi.
DANNI DA ACQUA PLUMBED WATER DAMAGES Vedi ACQUA CONDOTTA.
DANNI DA ACQUA DI SENTINA (T) BILGE WATER DAMAGES Sono tali i danni subiti dalla merce per effetto della fuoriuscita di acqua da tubazioni di bordo o da contatto con acqua, appunto, di sentina. Rientrano tra i danni di acqua dolce.
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DA GUASTI MACCHINE (ASSICURAZIONE DEI) Polizza che copre i danni indiretti (lucro cessante) derivanti da forzata inattività di macchine che siano, esse pure, oggetto di assicurazione con polizza “guasti alle macchine”.
DANNI DI COMPETENZA (R) UNDERWRITING YEAR CLAIMS Vanno comunque riferiti all’esercizio di decorrenza del contratto.
DANNI IN MACCHINA PER CATTIVI TEMPI (T) HEAVY WEATHERS – ENGINE TROUBLE Locuzione propria dell’assicurazione (corpi) per riferirsi alle avarie, subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, accertati o da accertarsi al termine del viaggio.
DANNI IN SOSPESO OUTSTANDING CLAIMS Sono i reclami presentati dall’assicurato, ma non ancora liquidati per carenza di documentazione, oppure perché gli accertamenti non sono conclusi.
DANNI INDIRETTI INDIRECT LOSSES Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in “danni materiali” e “danni da interruzione di esercizio”. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso.
DANNI NON RIPARATI (T) UNREPAIRED DAMAGES Condizione prevista dai contratti riferiti alla nave, assicurata secondo la I.T.C. (vedi INSTITUTE TIME CLAUSE HULL), in base alla quale, al termine del contratto, nel caso di danni non riparati, il risarcimento richiesto sarà computato in ragione del reale deprezzamento subito dalla nave, ma non potrà eccedere la somma che sarebbe stata risarcita qualora le riparazioni fossero state eseguite. Se però la nave fosse perita prima della scadenza contrattuale, non si terrà conto dei danni non riparati.
DANNI PAGABILI A DESTINO (T) CLAIMS PAYABLE ABROAD or AT DESTINATION Pattuizione che si rileva nella polizza o certificato di assicurazione, in base alla quale l’assicuratore, tramite gli agenti liquidatori, provvede alla corresponsione dell’importo liquidato nella località ove risiede il ricevitore danneggiato.
DANNI PER COLPA COMUNE (T) BOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE Pattuizione contenuta nelle polizze di carico, concernenti il trasporto di merci, in base alla quale nel caso di urto tra due o più navi, con colpa comune, ciascuna nave concorrerà al risarcimento dei danni arrecati in proporzione alla gravità della propria colpa.
DANNI PUNITIVI PUNITIVE DAMAGES Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l’assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di “punitive damages” in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com’è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.
DANNI SCONOSCIUTI O VIAGGIANTI (T) LOSSES INCURRED BUT NOT REPORTED Prevedibili esborsi concernenti avvenimenti verificatisi nell’esercizio ma, alla chiusura del medesimo, non ancora denunciati all’assicuratore.
DANNO LOSS or DAMAGE In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall’assicurato in conseguenza di un sinistro. può essere diretto o indiretto (detto anche consequenziale) a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.
DANNO (A PRODOTTI DEL SUOLO) (G) DAMAGE TO CROPS Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
DANNO (ALLA VITA DI RELAZIONE) Consiste nella possibilità – o anche nella difficoltà – per chi abbia subito menomazioni fisiche di reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Trattasi quindi di danno da tenere distinto da quello alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da questo.
DANNO (ESTETICO) AESTHETIC LOSS E’ il danno all’aspetto esteriore ed ha una valenza patrimoniale quando la vittima trae un lucro dall’esibizione della propria persona (attori, personaggi di spettacolo e “pubblici” in senso lato), ma anche soggetti professionalmente a contatto col pubblico come commesse, venditori, ecc. Ha invece una valenza extrapatrimoniale (o morale) quando, pur non determinando pregiudizio economico, crea disagio nei rapporti col prossimo. A questo riguardo si parla, come configurazione specifica di danno morale, anche di “danno alla vita di relazione”, non necessariamente legato ad una ferita o ad uno sfregio esteriore, ma anche sotto forma del permanere di balbuzie, tic, eccitabilità, ecc. conseguenti al fatto illecito.
DANNO (NON PATRIMONIALE) PSYCHOLOGICAL DAMAGE Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza – in questo secondo caso – di particolari vincoli affettivi. E’ risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
DANNO (PATRIMONIALE) CAPITAL LOSS E’ l’incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
DANNO AMBIENTALE ENVIRONMENTAL DAMAGE Consiste nell’alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. L’autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l’azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
DANNO BIOLOGICO LOSS TO THE PERSON’S HEALTH Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere – in caso di lesioni personali – col danno patrimoniale (costituito dall’eventuale capacita lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
DANNO D’ORIGINE (T) COUNTRY DAMAGE Per danno d’origine s’intendono le conseguenze derivanti dalla giacenza della merce in tempo e luogo imprecisabili, su terreni bagnati ed esposti alle intemperie. Tutto ciò comunque antecedentemente all’imbarco nel porto di partenza. Particolarmente soggette a tali danni sono ad esempio le partite costituite da balle di cotone, lana, pelli ecc.
DANNO EMERGENTE LOSS-RELATED COST E’ costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.).
DANNO EXTRA-CONTRATTUALE NON-CONTRACTUAL LOSS E’ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
DANNO MORALE Vedi DANNO NON PATRIMONIALE
DANNO OCCULTO (T) CONCEALED LOSS or AVERAGE Perdita parziale e/o avaria subita dalla merce non riconoscibile all’atto della riconsegna da parte degli incaricati del trasporto.
DAY HOSPITAL DAY HOSPITAL Di questo termine inglese non esiste corrispondente definizione in italiano. Trattasi generalmente di terapie (non di soli accertamenti) effettuate in regime di degenza diurna (quindi senza pernottamento), anche se proseguono per più giorni. Molte polizze Malattia ne rimborsano il costo, a volte con franchigia (vedi FRANCHIGIA) o sottomassimale.
DEBITO DI VALORE DUE DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS) Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento (vedi RISARCIMENTO) e non già indennizzo (vedi INDENNIZZO). Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l’obbligazione si valuta al momento dell’effettiva liquidazione del danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.
DEBITO DI VALUTA DUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS) E’ di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo (vedi INDENNIZZO) e se esiste un’assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale (vedi CAPITALE). Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
DECADENZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RAMI DANNI) LAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY) Se l’assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell’assicuratore all’incasso del premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata “decadenza”.
DECADENZA (V) LAPSING La designazione del beneficiario non ha effetto qualora la persona designata attenti alla vita dell’assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
DECENNALE POSTUMA (ASSICURAZIONE) Polizza (più correttamente definita “Decennale Postuma danni diretti all’opera” ai sensi dell’art. 1669 C.c.) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l’appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).
DECORRENZA INCEPTION Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
DEGENZA HOSPITALISATION Vedi RICOVERO.
DELEGA ALTERNATA ALTERNATING LEAD COMPANIES Speciale forma di partecipazione in coassicurazione in quote di rischio laddove si precisa che l’impresa, delegataria, chiamata a gestire il contratto, si alterni nelle sue funzioni con altra condelegataria.
DELEGA DI SOTTOSCRIZIONE (R) BINDING AUTHORITY Mandato a terzi (imprese o brokers) con cui il riassicuratore si fa rappresentare per l’accettazione di rischi.
DELEGATARIA LEADING COMPANY (LEADER) Quando un’assicurazione viene ripartita in quote fra varie società partecipanti al medesimo rischio con unica polizza, l’impresa contraente viene definita Delegataria in quanto ottiene “delega” da tutte le altre coassicuratrici ad operare la gestione del contratto, ivi compresa la funzione di esazione dei premi in scadenza.
DELITTO COLPOSO NEGLIGENT CRIME E’ solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà né intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
DELITTO DOLOSO CRIME WITH INTENT E’ doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
DELITTO PRETERINTENZIONALE UNINTENTIONAL CRIME Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall’azione del soggetto agente, si colloca al di l delle intenzioni di quest’ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l’intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).
DEMOLIZIONE DI NAVE (T) BREAKDOWN Operazione di smantellamento operata in cantiere o bacino, assicurabile per l’intera sua durata con somma decrescente in funzione del progredire dei lavori.
DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEBRIS REMOVAL Rientrano in questa definizione le spese occorrenti per demolire, sgomberare o trasportare presso lo scarico più vicino, i residuati del sinistro e ciò entro un limite di massimale che normalmente viene stabilito in una percentuale sul valore assicurato del fabbricato.
DENUNCIA (DI SINISTRO) ADVICE (OF CLAIM) E’ l’avviso del sinistro che l’assicurato deve dare (all’assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L’avviso non è necessario se l’assicuratore o l’agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L’inadempimento doloso all’obbligo dell’avviso, comporta la perdita indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
DEPOSITI STORAGE AREAS Locali nei quali non si effettuano operazioni di lavorazione e/o trasformazione di materie. In essi sono ammesse esclusivamente operazioni di pesatura, misurazione, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura e degli impianti.
DEPOSITO (R) DEPOSIT Addebito temporaneo a garanzia di impegni da assolvere. Nella riassicurazione, la funzione del deposito (premi e/o sinistri) è spesso quella di equilibrare l’esposizione finanziaria della cedente, pur mantenendo la caratteristica di garanzia degli impegni.
DEPOSITO PREMI (R) PREMIUM DEPOSIT Quando è prevista la cessione del portafoglio premi, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che ne derivano.
DEPOSITO SINISTRI (R) CLAIMS DEPOSIT Quando è prevista la cessione del portafoglio sinistri, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che andranno a maturare. Alla prima chiusura di esercizio il deposito sinistri è rimborsato e sostituito dalla riserva sinistri.
DESIGNAZIONE BENEFICIARIA NOMINATION OF BENEFICIARY E’ l’atto col quale il contraente titolare dell’interesse assicurato (Vita o Infortuni) destina, non a se stesso, ma direttamente a un terzo non titolare dell’interesse assicurato, il diritto alla prestazione dell’assicuratore. La designazione beneficiaria può essere effettuata con il contratto, con successiva dichiarazione comunicata all’assicuratore, per testamento.
DESIGNAZIONE BENEFICIARIA (IRREVOCABILE) IRREVOCABLE NOMINATION OF BENEFICIARY Se il contraente rinunzia per iscritto al potere di revoca del beneficiario ed il beneficiario dichiara di volere profittare del beneficio, si ha una designazione irrevocabile e le eventuali revoche non hanno effetto. Ma la designazione, anche se irrevocabile, perde efficacia ove il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (sempreché si tratti di designazione a titolo di liberalità), per revoca basata sull’ingratitudine del beneficiario o per sopravvenienza di figli del contraente.
DESTINATARIO/RICEVITORE (T) CONSIGNEE/RECEIVER E’ colui che nei diversi documenti che corredano la spedizione di merci è menzionato quale acquirente o mandatario di questi.
DETERIORAMENTO MERCI REFRIGERATE (ASSICURAZIONE DEL) Polizza che copre i danni subiti da merce refrigerata in conseguenza di mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo.
DIABETE DIABETES Nel Ramo Infortuni i soggetti affetti da diabete non sono considerati assicurabili perché la malattia da cui sono affetti provoca, per sua natura, un rallentamento nei processi di guarigione di un infortunio, comportando di conseguenza impegni più gravosi per l’assicuratore sia relativamente al caso di inabilita temporanea che di invalidità permanente.
DIARIA (DA RICOVERO) DAILY BENEFIT (SICKNESS) Indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in istituti di cura autorizzati ad erogare l’assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia. Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare.
DIARIA (INFORTUNI) DAILY BENEFIT (PERSONAL ACCIDENT) Somma che viene corrisposta per ogni giorno di inabilita lavorativa temporanea.
DICHIARAZIONI (PRECONTRATTUALI) DISCLOSURE Sono le informazioni con le quali il contraente e l’assicurato forniscono all’assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonché ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI FALSE or INCOMPLETE DISCLOSURE Ai fini di una sana gestione dell’impresa assicuratrice e nell’interesse, Perciò, dell’intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell’assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l’assicuratore – purché dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse – può: a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave); b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra). Il termine a disposizione dell’assicuratore per l’annullamento o il recesso è di tre mesi dall’acquisizione della verità, considerato che l’ulteriore inerzia sana la situazione. Nell’ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell’ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale. Nell’ipotesi a) i premi in corso all’atto dell’impugnazione sono acquisiti all’assicuratore.
DIFESA LEGALE LEGAL DEFENCE Vedi TUTELA GIUDIZIARIA.
DIFETTO DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION/DESIGN DEFECT E’ l’errata valutazione di un progetto produttivo, nell’uso dei materiali impiegati oppure nelle misure di sicurezza adottate. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
DIFETTO DI FABBRICAZIONE FAULTY MANUFACTURE Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure difettoso perché sfuggito ai tradizionali controlli di qualità.
DIFETTO DI INFORMAZIONE INADEQUATE INSTRUCTIONS FOR USE Omissione o imprecisione di adeguate informazioni sulle modalità d’impiego ed uso dei prodotti e sugli sviluppi dei rischi conseguenti. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
DIFETTO, VIZIO OD INSUFFICIENTE IMBALLAGGIO (T) INSUFFICIENCY or UNSUITABILITY OF PACKING Posto che l’imballaggio deve essere rapportato al genere, al peso, al grado di fragilità della merce nonché al viaggio ed al mezzo impiegato; qualora si accertasse che il danno è attribuibile a tali cause, l’assicuratore non riconoscerà come valida la richiesta di indennizzo.
DIFFERENZA DAL NUOVO AL VECCHIO (T) NEW FOR OLD Importo che nel calcolo dell’indennizzo in relazione alla sostituzione di una o più parti della nave, viene dedotto a titolo di beneficio derivante all’assicurato dal rimpiazzo con materiali nuovi. La deduzione obbedisce al principio per cui l’assicurato non deve trarre vantaggio dal danno.
DIFFERIMENTO (DIVIETO DI) DEFERRED-EFFECT POLICIES (ILLEGALITY OF) E’ vietato, eccetto che nell’ultimo anno di vigore dell’assicurazione, assicurare con effetto differito le stesse cose gi assicurate.
DIMINUZIONE DEL RISCHIO REDUCTION OF RISK Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L’assicuratore ha pertanto l’obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.
DIMORA ABITUALE USUAL RESIDENCE Insieme dei locali, anche tra loro non comunicanti, che sono abitati in permanenza dall’assicurato e costituiscono di norma, e salvo patto contrario, la sua residenza anagrafica.
DIMORA SALTUARIA SECONDARY RESIDENCE Insieme dei locali, anche tra loro non comunicanti, che costituiscono dimora non abituale dell’assicurato.
DIPENDENZE DEPENDENCIES I locali, siano essi comunicanti o meno con quelli nei quali si esercitano le attività assicurate, destinati esclusivamente ad usi complementari come autorimesse private, spogliatoi, mense aziendali, infermerie, servizi igienici. Non sono considerabili dipendenze i locali adibiti a reparti complementari od accessori attività esercitata.
DIRETTIVE C.E.E. EEC DIRECTIVES L’U.E., in precedenza definita C.E.E., emana direttive che ogni Stato membro deve recepire nel proprio ordinamento mediante legge nazionale, in ordine ai vari settori economici. Per quanto concerne l’assicurazione, questa è interessata da Direttive che incidono direttamente sul suo esercizio (trattasi in particolare di 3 direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante sulle assicurazioni Vita) o che la riguardano indirettamente, nel senso che bisogna tenerne conto agli effetti della gestione o dello sviluppo di un determinato Ramo assicurativo (ad esempio la direttiva 374/85 ha introdotto una particolare forma di responsabilità civile per i prodotti difettosi, dalla quale non si può prescindere nell’ambito del Ramo R.C. generale). Le direttive del primo tipo, quelle cioè che si ripercuotono sull’esercizio dell’assicurazione (condizioni di accesso, modalità di gestione ecc.), tengono conto dei principi stabiliti dal trattato di Roma in tema di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione e di circolazione.
DIREZIONE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETIVO E’ stata istituita, presso il Ministero dell’Industria, in concomitanza con l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, per sostituire il preesistente (dal 1946) Ispettorato delle assicurazioni private.
DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (DSP) SPECIAL DRAWING RIGHT Unità di conto istituita nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale, assoggettata a quotazione giornaliera.
DIRITTO (O LIBERTA’) DI STABILIMENTO FREEDOM TO ESTABILISH
DISDETTA CANCELLATION E’ la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall’assicurato all’assicuratore (o viceversa) per evitare la tacita rinnovazione del contratto. Si configura come tale anche la comunicazione inviata dall’assicuratore all’assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno.
DISDETTA RISCHI GUERRA (R) WAR RISK CANCELLATION Nei trattati di riassicurazione Trasporti Merci, l’evento bellico d diritto al riassicuratore di rescindere il contratto con un breve termine di preavviso (usualmente 7 giorni).
DISINCAGLIO (T) AFLOATING Operazione che, attraverso lo sforzo delle macchine o con l’intervento di altri mezzi di soccorso, consente alla nave incagliata di galleggiare.
DISPERSIONE (T) SPREADING E’ la fuoriuscita di merce in grani, scaglie, polvere, a seguito della rottura di sacchi, fusti, ecc., per sollecitazioni di viaggio.
DISTINTA DEI COLLI (T) PACKING LIST Complemento della fattura nella quale vengono indicati una serie di elementi quali: il genere di merce, la quantità, il prezzo unitario ed il totale importo fatturato. La distinta dei colli indica per ciascuno di essi, il numero distintivo, la quantità degli oggetti contenuti, il peso lordo e netto.
DISTRAZIONE (V) POLICY DIVERSION Vi era distrazione, vietata per legge, quando, fra due assicuratori, quello intervenuto per secondo perfezionava il contratto, oppure quando, sospesi i pagamenti di premio, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, veniva stipulata altra polizza presso altro assicuratore sulla Vita della stessa persona. La norma è stata superata dalla liberalizzazione tariffaria intervenuta, recependo la 3a Direttiva Vita, nel 1995.
DISTRUZIONE (FRAUDOLENTA DI COSE) E MUTILAZIONE (FRAUDOLENTA DELLA PROPRIA PERSONA) DESTRUCTION (FRAUDULENT, OF INSURED OBJECTS) e SELF-MUTILATION E’ il reato compiuto da chi intende così conseguire illegittimamente indennizzi, concernenti polizze di assicurazione contro i Danni a cose o contro gli infortuni.
DOLO PREMEDITATION Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui intenzionalità verte sull’atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.
DOPPIA VALUTAZIONE (T) DUAL VALUATION Una delle componenti che determinano la valutazione della nave è rappresentata dall’andamento del mercato dei noli. Qualora questi siano soggetti a fluttuazioni considerevoli oppure a caduta costante, l’armatore richiede la riduzione della somma garantita, allo scopo di contenere la spesa assicurativa. In tali frangenti si evidenziano aumenti nei costi di riparazione, venendosi così a creare un interesse divergente tra assicurato ed assicuratore. Al fine di ovviarvi, si perviene al compromesso della doppia valutazione, nel senso che la prima riguarderà la sola perdita totale virtuale o costruttiva e la seconda, più elevata, gli altri casi garantiti. Pertanto il premio risulterà ridotto, rappresentando la media di due tassazioni distinte rapportate alle due valutazioni.
DOTAZIONI DI SICUREZZA (T) SECURITY EQUIPMENT Strumenti e mezzi di salvataggio che obbligatoriamente debbono trovarsi a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto al fine di ottenere l’iscrizione sulla licenza di navigazione delle cosiddette annotazioni di sicurezza, la cui validità è di cinque anni rinnovabili.
DRAGA (T) DREDGER Mezzo galleggiante e semovente che, munito di apposite apparecchiature, viene utilizzato in porti, laghi, fiumi e sulle vie d’acqua per lavori di escavazione.
DROP DOWN (R) DROP DOWN Questa formula, usata raramente, è una combinazione di Stop Loss (vedi STOP LOSS) con Eccesso Danni (vedi ECCESSO DANNI). Saturata la portata di quest’ultimo, tutti i sinistri successivi sono a carico del riassicuratore che interverrà per una portata ulteriore, con l’applicazione di una priorità supplementare riferita non più ad ognuno dei sinistri successivi, ma alla somma degli stessi.
DURATA (DELLA ASSICURAZIONE) PERIOD (OF POLICY) or DURATION Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.
DURATA DELLA ASSICURAZIONE (T) DURATION Nell’assicurazione delle merci spedite via mare, salvo patto contrario, il rischio decorre dal momento in cui le stesse lasciano terra per essere imbarcate e cessa con il loro sbarco a destino. Nell’assicurazione delle merci spedite via terra e per via aerea, il rischio decorre dal momento della loro consegna al vettore e ha termine con la riconsegna al destinatario, ma non oltre trenta giorni dall’arrivo nella località di destinazione. Nell’assicurazione della nave o aeromobile per un singolo viaggio, il rischio decorre dal momento in cui la nave inizia le operazioni d’imbarco o, se senza carico, dal momento in cui lascia il porto di partenza ed ha termine con il compimento della scaricazione o, se senza carico, al termine delle operazioni di ancoraggio od ormeggio a destinazione. Relativamente all’aeromobile, il rischio decorre dalla messa in moto del o dei motori e cessa con l’atterraggio nell’aeroporto di destino. Nell’assicurazione della nave o dell’aeromobile “a tempo”, inizio e termine dei rischi sono indicati nel contratto.

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E.A.R. ERECTION ALL RISKS Viene comunemente chiamata E.A.R. (in italiano Rischi di Montaggio), la speciale polizza che garantisce contro tutti i rischi ai quali è esposta attività di montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l’assemblaggio di macchinari oltre ai danni derivanti dal momento del collaudo finale. Sono interessate a questo tipo di copertura speciale tutte le industrie che producono, vendono e montano il loro prodotto con la formula “Turn-Key” (chiavi in mano). E’ compresa la garanzia della Responsabilità Civile dell’operazione e quindi sono interessati tutti coloro che possono essere coinvolti nel portare a buon fine un’operazione di “montaggio” industriale.
EACH or LINE (R) EACH or LINE Termine riassicurativo inglese usato per una flotta di navi. Esso sta ad indicare che la quota sottoscritta dal riassicuratore è rapportata al maggior valore.
ECCEDENTE DI CAPITALI (R) EXCESS OF LOSS Vedi ECCESSO DANNI.
ECCEDENTE DI SOMME (R) SURPLUS Forma proporzionale di riassicurazione obbligatoria riferita ai rischi che eccedono l’ammontare conservato dalla cedente come stabilito contrattualmente (pieno di conservazione). Il limite del trattato in eccedente di somme è espresso in multipli del pieno di conservazione. Possono coesistere più trattati in eccedente di somme. L’impegno del riassicuratore è proporzionale alla quota di rischio cedutagli, rapportata alla somma totale assicurata.
ECCEDENZE (T) EXCESS LIABILITY Nell’assicurazione di una nave, le somme assicurate a titolo di Interessi, Sborsi e Nolo, concorrono a garantire il pagamento di eventuali danni arrecati a terzi nonché agli oneri derivanti dalla dichiarazione di avaria generale o dalle operazioni di salvataggio, in eccedenza alla somma rappresentata dalla valutazione Corpo e Macchine.
ECCESSO DANNI (R) EXCESS OF LOSS Termine che indica il “Secondo Rischio” (vedi SECONDO RISCHIO) nella riassicurazione. Possono coesistere più eccessi danni a copertura di uno stesso rischio o Ramo. Sono conseguenti l’uno all’altro e si identificano con una numerazione progressiva (1 – 2 – 3 – 4, ecc.) meglio conosciuta con il termine “Layer”.
ECCESSO DANNI AD APPLICAZIONI SINGOLE (R) REPORTING EXCESS OF LOSS Trattasi di una copertura con priorità, garanzia ed aliquota di premio predeterminati, ma operante soltanto per i rischi dichiarati dalla cedente volta per volta.
ECCESSO DANNI AGGREGATO (R) AGGREGATE EXCESS OF LOSS Vedi PRIORITA’ AGGREGATA.
ECCESSO DANNI CATASTROFALE (R) CATASTROPHE EXCESS OF LOSS Vedi COPERTURA CATASTROFALE.
ECCESSO DANNI CODIFICATO (R) CODED EXCESS OF LOSS E’ una forma di tassazione, per singolo rischio, basata sull’analisi delle fasce di somma assicurata. Il premio totale di riassicurazione è composto da quello applicato ad ogni singola fascia.
ECCESSO DANNI COMBINATO (R) COMBINED EXCESS OF LOSS Vedi ECCESSO DANNI GLOBALE e COPERTURA OMBRELLO.
ECCESSO DANNI GLOBALE (R) WHOLE ACCOUNT EXCESS OF LOSS Contratto composito in eccesso danni, comprendente più Rami, anche se per ciascun Ramo possono essere previste priorità e portata distinte. L’utilità di una simile forma di copertura sta nell’ipotesi di equilibrio dei risultati, con conseguente contenimento dei costi.
ECCESSO DI PERDITA (R) STOP LOSS Vedi STOP LOSS.
ECCEZIONI (CONTRATTUALI) EXCEPTIONS (or PLEA) (ON CONTRACT) Non possono essere opposte, per l’intero massimale di polizza, al danneggiato che eserciti l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. Tuttavia l’assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato per quanto esborsato, non avendo potuto sollevare le eccezioni predette.
ECONOMIA (AGENZIA IN) SUBSIDIARY AGENCY Vedi GERENZA.
ECOSCANDAGLIO (T) ECHO SOUNDER Strumento utilizzato per misurare la prondità delle acque.
EFFICACIA (DEL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE) (R) EFFICACY OF A REINSURANCE CONTRACT Il contratto di riassicurazione non crea rapporti fra assicurato e riassicuratore.
EFFRAZIONE BREAKING (e ENTRY) Scasso o rottura degli accessi dei locali o dei mezzi di custodia che contengono i beni assicurati, oppure aperture di brecce, o demolizioni di strutture murarie che contengono le cose stesse.
ELETTRONICA (ASSICURAZIONE) ELECTRONIC RISKS Contratto di assicurazione con il quale l’impresa si obbliga a risarcire tutti i danni determinati da eventi accidentali non espressamente esclusi, subiti dalle attrezzature descritte in contratto.
EMERGENZA (G) SPROUTING Nel Ramo Grandine è così definita la fase in cui il germoglio fuoriuscito dal seme emerge in superficie.
ENERGIA NUCLEARE NUCLEAR ENERGY Con questa locuzione si fa riferimento ai rischi derivanti da esplosione, emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da radiazioni ionizzanti.
ENGINEERING ENGINEERING Vedi RISCHI TECNOLOGICI.
EREDI LEGITTIMI LEGITIMATE HEIRS Sono le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia (Vita o Infortuni) in assenza di un beneficiario (vedi BENEFICIARIO) designato.
ERNIE E SFORZI HERNIAS e STRAINS Vedi SFORZI MUSCOLARI.
ESAGERAZIONE DOLOSA (DEL DANNO) FRAUDULENT EXAGERATION (OF CLAIM) E’ un comportamento che, se messo in atto, fa perdere il diritto al risarcimento.
ESCLUSIONI EXCLUSIONS Ogni polizza, quale che sia il Ramo di appartenenza e l’oggetto della garanzia, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito “esclusioni” o “delimitazioni”.
ESCLUSIVA (DIRITTO DI) EXCLUSIVITY (RIGHT OF) Nel contratto di agenzia in generale, e di agenzia di assicurazione in particolare, l’esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto, come tale derogabile per accordo tra le parti, che si concretizza nel reciproco – oppure unilaterale – obbligo di non assumere incarichi e/o svolgere attività diretta o indiretta in una determinata zona per conto, o in favore, o mediante altri soggetti. In effetti, tanto il Codice civile, quanto l’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione definiscono l’esclusiva descrivendone i contenuti, in senso negativo, mediante l’elencazione delle attività non consentite. Quindi – il diritto di esclusiva dell’agente consiste nel divieto per l’impresa di nominare, nella zona ad esso assegnata e per gli stessi Rami assicurativi, altri agenti; – il diritto di esclusiva dell’impresa consiste nel divieto per l’agente di svolgere attività agenziale per conto di altre imprese esercenti gli stessi Rami assicurativi. L’Accordo Nazionale Imprese – Agenti di Assicurazione del 10.10.1951, avente efficacia “erga omnes”, già assumeva il diritto reciproco di esclusiva a norma fondamentale del contratto di agenzia, diritto derogabile in contratto solo per singole concrete situazioni e previo esplicito accordo tra le parti. L’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di assicurazione del 28/7/94, definisce 4 possibili regimi di esclusiva, tra loro alternativi; regime 1: agente e impresa in esclusiva bilaterale assoluta; regime 2: agente in esclusiva di marchio (egli non può operare per altre imprese), impresa in esclusiva di territorio solo nei confronti di altre agenzie (può raccogliere affari nel territorio, ma non avvalendosi di altre agenzie); regime 3: agente in esclusiva unilaterale ed impresa libera da vincoli; regime 4: agente ed impresa liberi da reciproci vincoli di esclusiva.
ESCUSSIONE DELLA FIDEJUSSIONE (C) CALLING OF A BOND Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell’obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.
ESERCIZIO DI SOTTOSCRIZIONE (R) UNDERWRITING YEAR BASIS Con questo termine si intende che la partecipazione del riassicuratore ad un trattato è limitata ai rischi che hanno avuto decorrenza nel periodo di copertura convenuto. L’impegno del riassicuratore è quindi riferito alla durata della polizza e non alla data di accadimento del danno.
ESONERO (DAL PAGAMENTO DEL PREMIO) (V) EXEMPTION FROM PAYEMENT OF PREMIUM Clausola contrattuale che prevede l’esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell’assicurato.
ESPLOSIONE EXPLOSION Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
ESPOSIZIONE UNDERWRITTEN AMOUNT Termine utilizzato per indicare la somma assicurata garantita dall’assicuratore come pure la quota di rischio sottoscritta da ciascun coassicuratore.
ESTORSIONE EXTORTION Reato contro il patrimonio che si commette quando, con violenza o minacce, si costringe taluno a mettere in atto un comportamento dal quale deriva al reo un ingiusto profitto.
ESTRATTO CONTO DI RIASSICURAZIONE (R) STATEMENT OF ACCOUNT (R/I) Riassunto dei movimenti contabili e tecnici relativi ad un contratto di riassicurazione.
ETA’ COMPUTABILE (V) Vedi ETA’ DI INGRESSO.
ETA’ DI INGRESSO (V) AGE AT ENTRY L’età dell’assicurato si determina in generale ad anni interi, trascurando la frazione d’anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi.
ETA’ SUPERIORE (T) OVERAGE Termine da porsi in relazione alle previsioni della Clausola di classificazione e della connessa tabella che stabilisce una varietà di soprappremi qualora, per trasporto di merci via mare, sia impiegata una nave di età superiore a 15 anni.
EVENTI ECCEZIONALI EXCEPTIONAL EVENTS Sono quegli eventi che, se compresi nella copertura assicurativa, potrebbero destabilizzare l’impresa assicuratrice per la pesantezza delle conseguenze dannose ad essi ricollegabili, oppure per l’inesistenza o l’incertezza delle basi statistiche cui rapportare il premio. Da ciò la norma legislativa per cui, salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezioni o da tumulti popolari.
EVENTO (ATTINENTE ALLA VITA UMANA) (V) EVENT (RELATING TO A HUMAN LIFE) Morte o esistenza in vita ad una certa epoca, contrattualmente stabilita.
EXTENDED COVERAGE EXTENDED COVERAGE Vedi EVENTI ECCEZIONALI.

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F.I.B.A. Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI.
F.I.D.I.A. Vedi FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI.
F.I.S.A.C. Vedi FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONE E CREDITO.
F.N.A. Vedi FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI.
FABBRICATO BUILDING L’intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.
FACOLTATIVO IN ECCESSO DANNI (R) EXCESS OF LOSS FACULTATIVE REINSURANCE Copertura riassicurativa, in secondo rischio, riferita a polizze o rischi specifici.
FALLIMENTO (DELL’ASSICURATO) BANKRUPTCY (OF THE INSURED) Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
FALSA RAPPRESENTAZIONE (R) MISREPRESENTA-TION CLAUSE Qualora la cedente o i suoi rappresentanti (broker) abbiano celato dati e/o informazioni determinanti per la valutazione delle condizioni di copertura riassicurativa, questa clausola, di uso e di diritto, d al riassicuratore la facoltà di invocare la clausola di recesso.
FASE FENOLOGICA (G) STAGE OF GROWTH Nel Ramo Grandine è così definito lo stadio di sviluppo di una coltura. Riconoscerla correttamente è importante sia per i riflessi che essa ha entità del danno subito dal prodotto assicurato, sia perché la decorrenza della garanzia coincide con una determinata fase fenologica.
FATICA (T) FATIGUE Termine usato per attribuire appunto a “fatica” la rottura di parti meccaniche non gi causata da vetustà od usura, bensì” dall’ampiezza delle sollecitazioni ripetute e dal numero di dette sollecitazioni.
FATTO ILLECITO UNLAWFUL ACT Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge – posta a tutela della collettività – o in un comportamento che violi un diritto assoluto – valido verso tutti – del singolo. può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito d luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l’inadempimento a responsabilità contrattuale.
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA) (B) BROOD MARE (INSURANCE OF) (BLOODSTOCK) Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : – il caso di morte; – l’aborto; – le spese di trasporto; – le spese di mantenimento; – il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); – le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA) (B) BROOD MARE (INSURANCE OF) (BLOODSTOCK) Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : – il caso di morte; – l’aborto; – le spese di trasporto; – le spese di mantenimento; – il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); – le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.
FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI Organismo sindacale, definito anche FIBA, di cui fanno parte lavoratori delle banche e delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (C.I.S.L.).
FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE Organismo, definito anche FIBRAS, costituito tra intermediari di assicurazione iscritti nel relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI Organismo sindacale autonomo, definito anche FIDIA, di cui fanno parte dirigenti delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Dirigenti d’Azienda (CIDA).
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO Organismo sindacale, definito anche FISAC, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni e del credito, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.).
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI Organismo sindacale autonomo, definito anche FNA, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni. È federata con la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.).
FENOMENO ELETTRICO ELECTRICAL PHENOMENON Per fenomeno elettrico si intende: – corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); – variazione di corrente (scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); – sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); – arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
FERIMENTI ASSAULTS Vedi AGGRESSIONI.
FERMENTAZIONE FERMENTATION Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all’azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte.
FERMO TECNICO (DEL VEICOLO) LOSS OF USE (OF VEHICLE) E’ il danno che si aggiunge alla spesa tecnica sostenuta per la riparazione del veicolo in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa.
FIBRAS Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
FIDEJUSSORE È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
FILMS FILMS Forma di assicurazione con la quale si assicurano le perdite economiche che la società di produzione subisce a causa di distruzione, deterioramento o perdita del materiale cinematografico. Essa comprende i danni tecnici quali rigature, forzature, perforazioni di macchina e simili nonché i rischi di trasporto in genere.
FLOTTANTE Vedi ASSICURAZIONE FLUTTUANTE
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO INVESTING FUND E’ uno strumento di intermediazione finanziaria finalizzato a raccogliere i capitali dei risparmiatori per effettuare investimenti in titoli mobiliari. La ripartizione del rischio viene attuata mediante la diversificazione degli investimenti. La raccolta del risparmio avviene mediante l’emissione di quote dette “parti”.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA E’ un fondo gestito in precedenza dall’I.N.A. ed alimentato parafiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all’obbligo dell’assicurazione R.C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
FORMA (DEL CONTRATTO) CONTRACT FORM Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
FORMA DELLE COMUNICAZIONI MANNER OF COMMUNICATION Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.
FORO COMPETENTE PROPER FORUM L’individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell’impresa o dell’agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall’altra parte. L’articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito COMPETENZA TERRITORIALE.
FORTUNA DI MARE (T) PERILS OF THE SEA Così viene definita ogni conseguenza dannosa derivante da accidenti della navigazione, esclusa però la normale azione del vento e delle onde.
FORZA MAGGIORE FORCE MAJEURE Vedi CASO FORTUITO.
FRANCHIGIA DEDUCTIBLE Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato.
FRANCHIGIA RELATIVA FRANCHISE Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell’assicurato. Non comporta risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all’importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale.
FRANCO A BORDO (T) FREE ON BOARD/FOB Il venditore di una merce dovrà provvedere affinché questa sia inoltrata al porto stabilito e quindi messa a bordo della nave che ne effettuerà il trasporto via mare. All’acquirente spetterà di corrispondere all’armatore il nolo marittimo ed all’assicuratore il premio di assicurazione.
FRANCO A BORDO AEROPORTO (T) FOB AIRPORT (FOA) A differenza di quanto stabilito con la resa “franco bordo” per i trasporti via mare, il venditore avrà assolto all’impegno di resa assunto, consegnando la merce al vettore aereo o al suo agente. Spese e rischi relativi al viaggio aereo, ed eventuale inoltro terrestre a destino, sono a carico dell’acquirente.
FRANCO BANCHINA PORTO D’IMBARCO (T) FREE ALONG SIDE SHIP (FAS) Il venditore assume l’onere di consegnare la merce lungo il bordo della nave in banchina. L’acquirente sopporterà quindi l’onere relativo alla spese di imbarco, al nolo marittimo, al premio di assicurazione.
FRANCO BANCHINA PORTO DI DESTINAZIONE (T) INCOTERMS: EX QUAY (EXA) Oltre a quanto previsto per la pattuizione “franco bordo nave porto di destinazione” (vedi), in questo caso sono a carico del venditore anche le spese di sbarco. Dovrà essere precisato se le spese di sdoganamento sono a carico del venditore oppure dell’acquirente.
FRANCO BORDO NAVE PORTO DI DESTINAZIONE (T) INCOTERMS: EX SHIP (EXS) Il venditore deve provvedere all’inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, implicante l’onere delle spese di trasporto e di assicurazione, mentre l’acquirente provvederà per lo sbarco ed inoltro al proprio magazzino.
FRANCO FABBRICA (T) INCOTERMS: EX WORKS (EXW) Con questa pattuizione il venditore mette a disposizione dell’acquirente nel proprio magazzino, la merce oggetto del contratto. L’acquirente dovrà quindi provvedere per il ritiro con mezzo proprio o di terzi, stipulando, se ritenuto necessario, un apposito contratto assicurativo.
FRANCO FRONTIERA (T) INCOTERMS: FREE BORDER Sono a carico del venditore tutti gli oneri insiti nell’obbligo di consegna della merce al valico doganale, mentre l’acquirente deve provvedere al pagamento delle spese di sdoganamento in quanto dovute e di prosecuzione del viaggio sino a destino.
FRAZIONAMENTO (DELLE PROVVIGIONI) (V) PARTITION (OF COMMISSION) Nel primo anno di vigore della polizza l’impresa non può corrispondere più di sette decimi della provvigione spettante all’intermediario. I restanti tre decimi debbono essere erogati al momento dell’incasso della successiva annualità.
FREQUENZA (SINISTRI) LOSS FREQUENCY Percentuale dei sinistri con seguito che colpiscono polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee. Moltiplicando la frequenza per il costo medio (vedi COSTO MEDIO) si determina la base (fabbisogno) per una corretta costruzione tariffaria.
FREQUENZA RELATIVA RELATIVE FREQUENCY Si definisce frequenza relativa di un evento in “n” prove effettuate nelle stesse condizioni, il rapporto fra il numero delle prove nelle quali l’evento si è verificato ed il numero delle prove effettuate.
FRONTING (R) FRONTING Termine usato per significare che un rischio, assunto da un’impresa, viene riassicurato nella sua globalità, salvo nei casi ove è previsto un conservato minimo da leggi o direttive. Si tratta di una procedura particolarmente adottata quando un riassicuratore (nazionale o estero) non può sottoscrivere un dato rischio in forma diretta, ma, per interessi diversi, ha convenienza ad assumerlo in proprio nella misura massima consentita.
FULMINE LIGHTNING Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata. Si manifestano più frequentemente su costruzioni elevate ed in prossimità di bacini idrici. Il fenomeno è anche influenzato dalle alterazioni ecologiche e dalle concentrazioni a carattere industriale.
FUMO (DANNI DA) SMOKE (DAMAGE) Si determina quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.
FUNZIONARIO CHIEF CLEARK Figura professionale tipica del settore assicurativo (e di quello bancario), dove è stata introdotta mediante il R.D. 1387/34 e perpetuata attraverso la contrattazione collettiva, la cui principale caratteristica è di essere posta al massimo livello della carriera impiegatizia, ma di ricomprendere i tratti salienti del personale direttivo (nomina ad personam da parte dell’impresa, importanza e autonomia delle funzioni e responsabilità correlativa).
FURTO THEFT Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto.
FURTO (ASSICURAZIONE) THEFT (INSURANCE) Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).
FURTO (CON CHIAVE FALSA) THEFT (TO USE SKELETON KEY) E’ il furto che viene commesso utilizzando, per l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.
FURTO (CON CHIAVE VERA) ENTRY WITHOUT BREAKING E’ il furto commesso utilizzando per l’apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.
FURTO (CON DESTREZZA) PICKPOCKETING E’ il furto commesso con abilità tale da eludere l’attenzione del derubato o delle persone vicine.
FURTO (CON INTRODUZIONE CLANDESTINA) BURGLARY BY CONCEALMENT ON PREMISES E’ il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.
FURTO (CON ROTTURA O SCASSO) BREAKING e ENTRY BURGLARY E’ il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.
FURTO (CON SCALATA) ILLEGAL ENTRY BY EXTRAORDINARY MEANS E’ l’introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.
FURTO (ESTERNO) SNATCHING Vedi ESTORSIONE, SCIPPO
FUSIONE E CONCENTRAZIONE (DI IMPRESE ASSICURATRICI) MERGER BY INCORPORATION (OF INSURANCE COMPANIES) E’ l’accorpamento di più imprese, disciplinato dal Codice civile e da leggi speciali. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, che continua con l’impresa risultante dall’operazione.

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GARANZIA DI FORNITURA (ASSICURAZIONE) Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonché da difetti o vizi del materiale.
GARANZIA DOGANALE (C) CUSTOM BONDS Garanzia prestata dall’assicuratore a copertura di impegni dovuti dall’obbligato e da questi non regolati alle autorità doganali, intendenza di finanza ed enti equivalenti.
GARANZIA PAGAMENTO DEL PREMIO (R) PREMIUM WARRANTY Impegno della cedente a regolare il premio dovuto entro un termine convenuto con il riassicuratore. Questa garanzia si applica principalmente nella riassicurazione facoltativa. In caso di ritardo nella regolazione del premio dovuto, rispetto al termine stabilito, il riassicuratore ha la facoltà di ritenersi sollevato da ogni impegno.
GARANZIE ACCESSORIE Termine di uso comune per definire – in diverse tipologie contrattuali – estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.
GARANZIE DI FORNITURA SUPPLY GUARANTEE Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.
GELO FROST Il repentino abbassamento della temperatura può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi. Vengono ammessi a risarcimento i danni che si verificano allorché gli impianti pertinenti al fabbricato non risultino inattivi da un determinato lasso di tempo (generalmente 4 o 5 giorni).
GERENZA SUBSIDIARY AGENCY Ufficio di impresa di assicurazione, per lo più distaccato e distinto da tutti gli altri uffici amministrativi, deputato a promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi o ad essere di supporto attività di agenti o produttori di assicurazione, spesso sprovvisti di un proprio ufficio autonomo.
GESSATURA PLASTER Apparecchio di contenzione (costituito da docce, fasce od altri apparecchi confezionati con gesso o ad essi equivalenti), atto ad immobilizzare arti, per consentire la riduzione di fratture o simili. Talune polizze Infortuni prevedono la corresponsione di una diaria da ricovero al verificarsi di eventi di questo tipo, anche se comportano degenza domiciliare e non ospedaliera.
GETTO E ASPORTO (T) JETTISON e WASHING OVERBOARD Per getto deve intendersi l’atto volontario di gettare a mare tutto o parte del carico, generalmente imbarcato sopra coperta, ordinato dal comandante della nave per la salvezza comune, determinando un sacrificio da cui discende la dichiarazione di avaria generale. L’asporto invece concerne l’azione del mare (marosi) comportante il trascinamento in acqua e conseguente perdita, parziale o totale, del carico, imbarcato sopra coperta.
GIORNALE NAUTICO (T) LOG BOOK Costituito da quattro distinti libri che debbono essere obbligatoriamente conservati a bordo della nave e sui quali vengono riportati, cronologicamente, l’inventario degli oggetti esistenti, le entrate e le spese sostenute, la rotta seguita, le osservazioni meteorologiche, gli eventi straordinari verificatisi, le iniziative assunte per la salvezza della spedizione, la descrizione particolareggiata delle merci imbarcate e sbarcate, ecc. Costituisce praticamente la relazione giornaliera di ogni fatto o circostanza verificatisi a bordo.
GIRATA (T) ENDORSEMENT Apposta sulla polizza di carico e sul certificato di assicurazione, conferisce legittimazione al possessore del documento, per il ritiro della merce e per reclamare eventuali danni verificatisi nel corso del viaggio.
GLOBALE (ASSICURAZIONE O POLIZZA) Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa – in una unica polizza – garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi.
GLOBALE FABBRICATI (POLIZZA) BUILDING COMPREHENSIVE POLICY Questa polizza ha lo scopo di coprire contestualmente tutti i rischi, ancorché rientranti in Rami diversi, gravanti sulla proprietà del fabbricato (individuale, in comunione, condominiale): Incendio, R.C. verso terzi, R.C.O. (relativamente al portiere e altri dipendenti), rottura dei cristalli, danni d’acqua, ecc.
GRAN CABOTAGGIO (T) GREAT COASTING TRADE Navigazione costiera oltre Gibilterra lungo la Spagna, Portogallo, Francia, Isole Britanniche, Mare del Nord e Mar Baltico, coste occidentali dell’Africa sino e compreso il Senegal, incluse le isole, ma non oltre 300 miglia dalle coste suddette. Oltre Suez lungo il Mar Rosso, Golfo Persico, coste indiane sino e compreso Bombay ed isole vicine.
GRANDINE (G) HAIL Acqua congelata ad alta quota nelle nubi che cade sulla terra sotto forma di chicchi di ghiaccio. L’assicurazione di tale rischio può essere prestata per veicoli in circolazione o immobili, ma, prioritariamente, per prodotti agricoli; in quest’ultimo caso l’assicurazione copre anche la perdita di qualità che è causa di deprezzamento commerciale.
GRUPPO AZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE Organismo a base associativa e facoltativa – operante presso le maggiori imprese – raggruppante gli agenti di assicurazione operanti per una stessa impresa di assicurazione (gruppo aziendale) o per più imprese fra loro collegate (gruppo interaziendale). Il gruppo aziendale, presente all’interno di quasi tutte le maggiori imprese di assicurazione, è provvisto di organi elettivi, solitamente costituiti da un consiglio direttivo, da una giunta esecutiva, da un segretario e da un presidente. Scopo del gruppo aziendale, a somiglianza dei consigli di fabbrica all’interno delle aziende industriali, è di tutelare gli interessi degli agenti operanti per una stessa impresa di assicurazione, nonché sorvegliare sulla corretta applicazione degli accordi normativi stipulati dalle associazioni nazionali di categoria degli agenti (S.N.A. e UNAPASS) con l’associazione di categoria delle imprese di assicurazione (A.N.I.A.).
GRUPPO INTERAZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE Vedi GRUPPO AZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE.
GUASTI (A FISSI ED INFISSI) BREAKAGE (TO FIXTURES AND MOVEABLES) Sono danni cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi per commettere o tentare il furto.
GUASTI ACCIDENTALI ACCIDENTAL DAMAGES Vedi AUTO RISCHI DIVERSI.
GUASTI MACCHINE (ASSICURAZIONE DEI) MACHINERY BREAKDOWN Speciale forma di assicurazione che riguarda macchinari ed impianti industriali in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso, quali: rotture e guasti accidentali, dovuti a deficienza dei materiali impiegati, conseguenti ad eventi naturali, imputabili ad errori umani quali imperizia, errori di utilizzo o negligenza oppure a incidenti d’esercizio quali sovratensioni, fenomeni elettrici, mancata erogazione d’acqua o di energia.
GUASTO (DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO) (T) BREAKDOWN OF REFRIGERATING PLANT Dal mancato freddo può derivare un danno alle merci trasportate che per loro natura debbono essere conservate durante il viaggio ad una prestabilita temperatura. Le cause sono di varia natura: dall’erronea taratura del termostato, ad un funzionamento difettoso dell’impianto, al suo totale arresto.

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I.A.T.A. I.A.T.A. Vedi INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.
I.B.N.R. INCURRED BUT NOT REPORTED Vedi SINISTRI TARDIVI.
I.N.A. Vedi ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.
I.N.A.I.L. Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.
I.S.A.PRE Le imprese assicuratrici hanno sempre mostrato interesse allo studio, non solo dell’andamento di determinati rischi (specie quelli relativi al campo industriale), ma anche del modo di fronteggiarli in via di prevenzione, della possibilità di adottare misure di sicurezza e così via. Compiti del genere sono stati affidati a varie istituzioni, fra cui il Concordato Incendio, poi trasformato (e ribattezzato CIRA) e successivamente oggetto di un’ulteriore evoluzione segnata anche dal mutamento della denominazione in “IS.A.PRE.”.
I.S.O. I.S.O. Vedi INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION.
I.S.V.A.P. Vedi ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
IFA INSURANCE TRAINING INSTITUTE Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA.
IGNORANZA IGNORANCE E’ elemento costitutivo della colpa, in quanto è identificabile nella imperizia o nella negligenza.
IMBALLAGGIO (T) PACKING Involucro costituito da legno, metallo, cartone, tela juta ecc. atto a preservare la merce ivi contenuta. Ha caratteristiche differenziate a seconda del genere merceologico, del peso, del grado di fragilità, del mezzo di trasporto e del viaggio da intraprendere.
IMPIANTI D’ALLARME ALARM SYSTEMS Ai fini della prevenzione e della protezione delle cose assicurate vengono installati particolari congegni atti a scoraggiare sia il furto che la rapina. A volte sono imposti dall’assicuratore, pena la non assicurabilità del rischio.
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ASSICURAZIONE DI) Polizza che copre i danni subiti da impianti e apparecchiature elettroniche in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso.
IMPIGNORABILITA’ E INSEQUESTRABILITA’ DELLE PRESTAZIONI (V) UNDISTRAINABILITY OF A LIFE POLICY CAPITALS Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.
IMPLOSIONE IMPLOSION Fenomeno di improvviso schiacciamento o rottura di un corpo cavo soggetto a pressione esterna superiore a quella interna.
IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI) TAX (ON INSURANCE PREMIUMS) Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia da Ramo a Ramo. L’impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e non può in alcun caso essergli rimborsata.
IMPRESA (DI ASSICURAZIONE) INSURANCE COMPANY E’ il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all’esercizio delle assicurazioni. Per legge, l’impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società cooperativa o mutua assicuratrice.
IMPRESA CESSIONARIA ACCEPTING COMPANY Era l’impresa costituita dalla SOFIGEA, che riceveva – fino a quando è stata operativa quest’ultima – il portafoglio R.C. auto e natanti di un’impresa posta in liquidazione coatta e provvedeva alla liquidazione, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed al posto dell’impresa designata, dei danni relativi a tale portafoglio.
IMPRESA DESIGNATA DESIGNATED COMPANY E’ l’impresa, designata mediante Decreto Ministeriale, per una regione o gruppo di regioni, che liquida i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
IMPRUDENZA IMPRUDENCE Vedi IGNORANZA.
IN QUANTO TALE (R) AS SUCH Vedi ACCETTATO IN QUANTO TALE.
INABILITA’ TEMPORANEA TEMPORARY DISABLEMENT Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Il periodo di corresponsione della indennità per inabilita temporanea è abitualmente limitato ad un anno. Spesso la garanzia prevede una franchigia – assoluta o relativa – espressa in giorni, con la quale gran parte delle imprese tende a limitare i propri esborsi per danni di modesta entità.
INCAGLIO (T) RUNNING AGROUND Dicesi di una nave non galleggiante che si trova appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale roccioso.
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE (C) CONFISCATION OF THE BOND Qualora il soggetto che ha costituito una cauzione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell’obbligazione procede all’incameramento della cauzione. Nel caso in cui la cauzione sia stata costituita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, il beneficiario procede all’escussione della fidejussione.
INCENDIO FIRE Fenomeno di combustione con fiamma che interessa beni materiali, assicurativamente considerato tale quando si manifesta al di fuori dello specifico focolare e che si può autoestendere e propagare.
INCENDIO (ASSICURAZIONE) FIRE INSURANCE Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.
INCHIESTA (R.C.O.) INQUIRY A seguito di lesioni subite da lavoratori (per i quali sussista l’iscrizione obbligatoria all’I.N.A.I.L.) può venire aperto un procedimento che, se il fatto contiene gli estremi di un reato (perseguibile d’ufficio) del datore di lavoro o di un suo dipendente, porta ad affermare la responsabilità dello stesso datore di lavoro. La garanzia di R.C.O. consente: – all’infortunato di ottenere un risarcimento a complemento di quanto percepito dall’I.N.A.I.L. come rendita; – all’I.N.A.I.L. di agire in regresso per le somme liquidate all’infortunato od ai suoi superstiti.
INCOMBUSTIBILITA’ INCOMBUSTIBILITY Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INCOMPATIBILITA’ (DEL BROKER E DELL’AGENTE) BROKER’S AND INSURANCE AGENTS’ INCOMPATIBILITY Il broker di assicurazione o di riassicurazione non può esercitare attività di agente di assicurazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione all’Albo broker e all’Albo agenti. Agenti e produttori di assicurazione (come pure imprese assicuratrici ed enti pubblici e loro dipendenti) non possono esercitare la mediazione assicurativa, neppure come titolari delle partecipazioni di controllo di società di brokeraggio. Il broker di assicurazione (persona fisica) non può esercitare contemporaneamente la mediazione riassicurativa e viceversa.
INCOSCIENZA UNCONSCIOUS-NESS La polizza Infortuni normalmente esclude gli infortuni sofferti in stato di incoscienza (da qualunque causa determinata). ciò non per le stesse motivazioni previste per il malore o per l’infarto, ma perché il soggetto, appunto incosciente, non può fare nulla per sottrarsi all’evento.
INCOTERMS (T) INCOTERMS Termini commerciali stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale ed utilizzati nei contratti di compravendita per riferirsi agli obblighi di resa per il venditore.
INDENNITA’ INDEMNITY Nelle assicurazioni contro i Danni è la prestazione che viene erogata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
INDENNIZZO COMPENSATION AWARD E’ un importo che il legislatore chiama “equa indennità”, perché stabilita equitativamente dal giudice. Essa è da riconoscere al danneggiato in alcuni casi in cui la legge solleva l’autore del fatto, avente conseguenze dannose, dall’obbligo di procedere all’integrale risarcimento (per avere agito in stato di necessità, oppure di incapacità dovuta ad infermità).
INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI) INDEXATION (CLAUSE) E’ una clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito calcolati dall’ISTAT e resi pubblici) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali (e correlativamente il premio) onde controbilanciare l’erosione inflattiva ed evitare, così, l’applicazione della proporzionale o scoperture derivanti dall’inadeguatezza di tali somme e massimali.
INDIPENDENZA INDEPENDENCY Principio da seguire nella raccolta dei rischi, per cui il verificarsi di un evento non deve influenzare il verificarsi di altri eventi assicurati.
INFARTO HEART ATTACK Necrosi di un tessuto provocata dalla occlusione dei vasi arteriosi deputati alla nutrizione del tessuto stesso. Quando all’origine di un infortunio, questo non è indennizzabile, venendo a mancare uno dei tre requisiti fondamentali di causa dello stesso (la causa esterna).
INFEDELTA’ INFIDELITY Forma di assicurazione, rientrante nel Ramo “altri danni ai beni”, con la quale si coprono le perdite economiche subite da una azienda per effetto di reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi da dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.
INFERRIATA IRON GRILLE Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L’inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell’inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
INFIAMMABILI INFLAMMABLES Sono tali le sostanze od i prodotti che – non essendo classificabili come esplodenti – rispondono alle seguenti caratteristiche: – gas combustibili; – liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centesimali; – ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; – sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o aria umida sviluppano gas combustibili; – sostanze e prodotti che, in piccole quantità, in condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977.
INFORTUNI (ASSICURAZIONE) PERSONAL ACCIDENT INSURANCE Le polizze che hanno per oggetto l’evento “infortunio” sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilita temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile.
INFORTUNIO PERSONAL ACCIDENT E’ un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilita temporanea.
INFORTUNIO EXTRA-PROFESSIONALE ACCIDENT IN PRIVATE TIME E’ l’infortunio che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa, ivi compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e di diletto.
INFORTUNIO IN ITINERE ACCIDENT EN ROUTE TO/FROM PLACE OF WORK Quando la garanzia Infortuni è prestata in forma “professionale” e con polizza cumulativa si possono comprendere nella garanzia anche gli infortuni verificatisi durante il tragitto necessario casa – posto di lavoro e viceversa, purché accaduti entro un ragionevole lasso di tempo (generalmente un’ora prima e dopo), sia che avvengano durante l’utilizzo di mezzi di trasporto che a piedi.
INFORTUNIO PROFESSIONALE PROFESSIONAL ACCIDENT INSURANCE Ogni infortunio che può accadere durante o per effetto attività lavorativa.
INGESSATURA PLASTER BANDAGE Vedi GESSATURA.
INGESTIONE O ASSORBIMENTO DI SOSTANZE INGESTION or ABSORPTION OF SUBSTANCES L’evento in quanto tale, anche se può produrre avvelenamenti, non sarebbe riconducibile all’infortunio, mancandone in parte i requisiti. Tuttavia l’orientamento è di comprendere normalmente questa tipologia di danno nelle polizze Infortuni quando ricorra accidentalità.
INONDAZIONE FLOOD Fenomeno naturale che normalmente si accompagna all’espressione “allagamento”. Con patto speciale si possono ritenere in garanzia i danni subiti delle cose assicurate a seguito di contatto con tali fenomeni e ciò indipendentemente da rotture o brecce provocate dalla violenza dell’acqua sui serramenti od altre protezioni. Sono normalmente esclusi i danni alle cose trovantesi a terra e fino ad una determinata altezza (mediamente 20 cm.) per evitare di incorrere in stillicidio di micro-danni; la prestazione assicurativa è spesso prevista con una elevata franchigia a carico dell’assicurato.
INQUINAMENTO POLLUTION Contaminazione del suolo, dell’aria, dell’acqua e di ogni altro elemento con sostanze pericolose per la salute.
INSORGENZA DEL SINISTRO (TG) ARISING OF (OCCURENCE OF) THE CLAIM A differenza di quanto si verifica in altri Rami, essa coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che d origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza. Nel PENALE (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima Nell’EXTRACONTRATTUALE (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento. Nel CONTRATTUALE (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.
INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS (T) INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS Associazione inglese di imprese sottoscrittrici creata allo scopo di esaminare i vari problemi relativi alle assicurazioni riguardanti il Ramo Trasporti, nonché stabilire clausole e condizioni di garanzia che rappresentano una guida per il mercato inglese ed internazionale. Raccomanda l’osservanza di ogni norma emanata, il che, nella tradizione inglese equivale, per gli interessati, all’obbligo di uniformarsi a siffatte prescrizioni. Le varie clausole riguardano l’assicurazione delle merci in genere: di merci specifiche, nel qual caso sono oggetto di trattativa con le associazioni dei relativi produttori; dei corpi di navi e delle imbarcazioni da diporto.
INTERESSE (ALLA ASSICURAZIONE) PROOF OF INTEREST E’ l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l’assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.
INTERESSE ASSICURATO MATTER or SUBJECT INSURED In termini pratici e non giuridici rappresenta l’oggetto dell’assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO INTEREST ON INSTALMENT PREMIUMS Saggio di interesse che si applica al premio quando viene concessa la possibilità di pagamento frazionato. La sua applicazione, aggiunta al premio frazionato e agli eventuali accessori, costituisce la rata di premio imponibile.
INTERESSI E SBORSI (T) DISBURSEMENTS Nell’assicurazione della nave, oltre alla somma corrispondente alla sua valutazione, può essere garantito, a titolo di interessi, sborsi ecc. un importo non superiore al 10% di detta valutazione. La relativa garanzia concerne la perdita delle spese di armamento ed equipaggiamento conseguente alla perdita totale della nave e costituirà complemento della somma assicurata per corpo e macchine, nel caso di contribuzione in avaria generale, ricorso di terzi e spese di salvataggio.
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA INSURANCE INTERMEDIARIES Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l’impresa assicuratrice e la clientela, nell’ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonché dei c.d. “canali alternativi” (sinergie Banca – Assicurazione, promotori finanziari, ecc.).
INTERNATIONAL AIR TRASPORTATION ASSOCIATION (T) INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION Organizzazione mondiale dei vettori aerei aderenti – definita anche I.A.T.A. – sorta nel 1945 per garantire lo svolgimento del traffico aereo ovunque con la massima rapidità, convenienza e funzionalità.
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION (T) INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION Definito anche I.S.O., è un Ente internazionale sorto allo scopo di uniformare le norme relative al trasporto, alla progettazione e alle dimensioni dei containers al fine di renderli idonei ad essere caricati su qualsiasi mezzo vettore, con specifiche varianti riferite al trasporto aereo.
INVALIDITA’ PERMANENTE PERMANENT DISABLEMEMT Perdita anatomica o funzionale dell’uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacita fisica.
INVALIDITA’ PERMANENTE (DA MALATTIA) PERMANENT DISABLEMENT (FROM SICKNESS) Perdita, oppure diminuzione della capacita allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
INVALIDITA’ SPECIFICA SPECIFIC DISABLEMENT Invalidità permanente definita dalla polizza Infortuni prende in considerazione la capacita generica a qualsiasi lavoro, senza riferimento alla specifica attività professionale. Per alcune categorie professionali ben definite è spesso prevista la possibilità di supervalutare le percentuali di invalidità parziale in funzione della particolare attività esercitata (ad esempio sportivi, medici, musicisti, piloti di linea). Questa pattuizione particolare spesso impone a volte l’adozione di una specifica tabella di percentuali parziali con riferimento agli organi o arti oggetto di valutazione specifica.
IPOTESI FINANZIARIA (V) FINANCIAL PROJECTION E’ data dal saggio di rendimento delle somme che gli assicuratori devono incassare per far fronte agli impegni futuri.
IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA (V) STATISTICAL e DEMOGRAPHIC PROJECTION E’ costituita dalle tavole di mortalità e sopravvivenza che, considerato un certo numero di individui, indica quanti sopravvivono alla fine di ogni anno e quindi quante saranno le prestazioni dell’impresa.
IRREVOCABILITA’ DEL BENEFICIO (V) IRREVOCABILITY OF BENEFIT La designazione beneficiaria è irrevocabile se il contraente ha rinunziato, per iscritto, al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.
ISCRIZIONE AGLI ALBI (AGENTI E BROKERS) AGENT AND BROKER REGISTRATION E’ disposta dal Ministero dell’Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell’iscrizione è impugnabile avanti il giudice competente. L’accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.
ISTAT Vedi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Organismo – definito anche ISTAT – sorto, ope legis nel 1926, per esercitare in modo più ampio ed efficace le stesse funzioni dell’istituzione (alternativamente denominata Ufficio Centrale di Statistica e Direzione Generale della Statistica) creata dopo unità d’Italia sulle ceneri degli Uffici del Censimento degli Stati preunitari. L’Istituto elabora i dati del censimento e forma tavole di mortalità e sopravvivenza indispensabili per l’esercizio delle assicurazioni sulla Vita. Determina altresì numeri indice che trovano applicazione in numerosi contratti assicurativi soggetti a indicizzazione.
ISTITUTO DI CURA PUBLIC or PRIVATE HOSPITALS Sono definiti tali gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura che abbiano stipulato convenzioni con le USSL e/o che siano in possesso dell’autorizzazione al ricovero degli ammalati. Non rientrano fra questi gli istituti termali, le case di soggiorno o convalescenza.
ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI Organismo che ha lo scopo di promuovere gli studi attuariali e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni.
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI Ente pubblico economico, definito anche I.N.A., fondato nel 1912 per assumere il monopolio delle assicurazioni sulla Vita, poi non realizzato. Dal 1923 esercita le assicurazioni sulla Vita in regime di concorrenza. Prima che la terza direttiva Vita ne sancisse il divieto, riceveva da ciascuna impresa una quota di ogni rischio a titolo di “cessione” obbligatoria. Aveva anche altri compiti al di fuori del Ramo Vita (gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, del Conto Consortile, ecc.). Dal 1993 è interessato dal processo di “privatizzazione” che ha investito numerosi enti pubblici. In questo quadro, le suddette gestioni sono state cedute alla CONSAP spa.
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO Definito anche I.N.A.I.L., è l’Istituto che presta l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro. Tale assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell’I.N.A.I.L., ma non per il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO). Siffatto esonero viene meno per l’accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d’ufficio.
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA) Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO) causato al dipendente, se perde l’esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell’I.N.A.I.L. per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R.C.O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA INSURANCE TRAINING INSTITUTE È un organismo, definito anche IFA, costituito nel 1979 dalle imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore. Successivamente, con l’apertura di IFA Scuola e l’avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l’attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto. All’attività dell’istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore. Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio. L’IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo.
ISTITUTO PER GLI STUDI ASSICURATIVI Organismo a carattere culturale con sede a Trieste.

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KASKO Definito anche I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza gi esercitati direttamente dal Ministero dell’Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l’I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell’indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell’I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell’Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l’I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell’ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l’esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.
KASKO KASKO Assicurazione relativa ai guasti accidentali riportati da un veicolo in conseguenza di avvenimenti relativi alla circolazione. E’ praticata in due forme (con diverse varianti di tipologia contrattuale): 1) copre i danni da urto, collisione o ribaltamento; 2) copre i soli danni da collisione con veicoli identificati.

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LANCIA/BATTELLO DI SERVIZIO (T) TENDER Mezzo di salvataggio sistemato a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto, munito di remi e/o di motore entro o fuoribordo.
LATITUDINE (C) CREDIT LATITUDE Nell’assicurazione dei crediti commerciali, l’assicurato deve richiedere il limite di credito per ogni acquirente (importo che l’assicuratore è disposto ad assicurare per ognuno). A volte viene stabilito un importo entro il quale l’assicurato può vendere senza il preventivo fido dell’assicuratore, usufruendo egualmente della copertura a determinate condizioni e con uno scoperto maggiore.
LAYER O TRANCHE (R) LAYER Termini, inglese il primo, francese il secondo, adottati per indicare la progressione cronologica di intervento nelle protezioni non proporzionali. Vengono identificati con numerazione d’ordine (1-2-3 ecc.) e indicano che la protezione non proporzionale della cedente è articolata in più fasce. Ogni layer o tranche è composto da una priorità e da un limite di garanzia o portata.
LAYERING (R) LAYERING Termine inglese usato nei contratti di riassicurazione non proporzionale per descrivere la suddivisione della protezione in più fasce che operano in modo successivo.
LEASING LEASING CONTRACT E’ in pratica un contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il contraente in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.
LEASING (ASSICURAZIONE) Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni provocati a terzi (R.C.) in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati.
LEEWAY CLAUSE LEEWAY CLAUSE Condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia “Incendio” con la quale l’impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore estimato purché tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale (mediamente il 20%). Il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell’esercizio sulla reale consistenza dei valori estimati.
LEGGE DEI GRANDI NUMERI LAW OF LARGE NUMBERS La probabilità che la frequenza relativa sia vicina quanto si vuole alla probabilità dell’evento, può essere resa quanto si vuole vicina ad uno, al crescere del numero delle prove effettuate (Teorema di Bernoulli).
LEGGE EMPIRICA DEL CASO EMPIRICAL LAW OF CHANCE Se un evento ha probabilità “p”, in una serie di prove ripetute nelle stesse condizioni, la frequenza relativa è assai prossima alla probabilità.
LEGGE INFORTUNI WORKMEN’S COMPENSATION LAW Locuzione usata per indicare la disciplina riguardante l’I.N.A.I.L. contenuta nel D.P.R. 1124/65.
LEGITTIMA DIFESA LEGITIMATE (SELF) DEFENCE Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
LESIONI PERSONALI COLPOSE NEGLIGENT BODILY HARM Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà e intenzione di commettere alcun reato, provoca lesioni ad una persona.
LETTERA DI CREDITO (T) LETTER OF CREDIT Documento bancario che perviene al mittente tramite la propria banca con garanzia rilasciata dalla banca del ricevitore. Trattasi dell’impegno a pagare l’importo convenuto, nel momento in cui il mittente consegna all’esame del proprio istituto bancario l’insieme di documenti che attestano l’esistenza del bene oggetto della transazione commerciale, la sua origine, il suo valore secondo fattura, l’avvenuta consegna al vettore che dovrà effettuare il trasporto e, qualora la vendita sia stata pattuita su basi C.I.F., la polizza e/o certificato di assicurazione a copertura dei rischi richiesti.
LETTERA DI DISDETTA NOTICE OF CANCELLATION Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all’impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.
LETTERA DI GARANZIA DEGLI ASSICURATORI (T) AVERAGE GUARANTEE Impegno degli assicuratori al pagamento del contributo di avaria generale posto a carico della merce assicurata, attraverso il quale il proprietario della medesima ne ottiene la libera disponibilità, evitando di corrispondere il contributo provvisorio.
LETTERA DI VETTURA AEREA (T) MASTER AIR WAY BILL – HOUSE AIR WAY BILL E’ il contratto di trasporto che attesta l’avvenuta presa in carico della spedizione da parte della linea aerea e ne indica tutti gli elementi relativi. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito.
LETTERA DI VETTURA C.M.R. (T) CONSIGNMENT NOTE E’ il contratto di trasporto per la spedizione internazionale di merci su strada, regolata da apposita convenzione.
LETTERA DI VETTURA FERROVIARIA (T) RAILWAY CONSIGNMENT NOTE Contratto stipulato con l’amministrazione ferroviaria per il trasporto di cose da inoltrarsi con modalità differenziate.
LETTERA D’INTESA (G) LETTER OF UNDER-STANDING Termine riferito al Ramo Grandine. E’ il documento con cui l’impresa o un gruppo di imprese stabilisce le norme contrattuali delle stipulande assicurazioni.
LIBERA PRATICA (T) FREE CIRCULATION Autorizzazione data alla nave per l’attracco o per salpare.
LIBERTA’ DI PRESTAZIONE FREEDOM OF SERVICES Vedi PRESTAZIONE (LIBERTA’ DI), TRATTATO DI ROMA.
LIBERTA’ DI STABILIMENTO FREEDOM OF ESTABLISHMENT Vedi STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA’ DI)
LIBERTY – VICTORY – T2 TANKERS (T) LIBERTY – VICTORY – T2 TANKERS Denominazione attribuita negli USA alle navi costruite tra il 1942 ed il 1945 per fronteggiare la carenza di naviglio mercantile. Di tipo standard, avevano un tonnellaggio lordo di circa 7000 tonnellate (Liberty e Victory) mentre le T2, di tonnellate lorde 10.000 ca., erano adibite al trasporto di carichi liquidi. Tra le Liberty e le Victory la sola differenza era costituita dalla maggior potenza della macchina montata sulle seconde. Globalmente ne furono costruite oltre 3500, tutte assemblate con saldatura totale delle lamiere. Cessata la seconda guerra mondiale, dette navi vennero vendute ad armatori privati.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ARMATORE (T) OWNER’S LIMITED LIABILITY Salvo i casi di dolo e colpa grave, l’armatore può limitare il suo debito per fatti verificatisi o atti compiuti nel corso di un viaggio, ad una somma pari al valore della nave ed al nolo percepito.
LIMITE (DI COPERTURA) (R) LIMIT (OF COVERAGE) E’ la somma massima risarcibile dal riassicuratore per ogni singolo evento all’interno di un dato contratto.
LIMITE AGGREGATO (R) AGGREGATE LIMIT Particolarmente adottata nei trattati per i rischi di Responsabilità Civile prodotti, indica che il riassicuratore rimborserà alla cedente un risarcimento massimo che terrà conto dell’aggregazione di tutti i sinistri a carico della copertura nel periodo preso in esame.
LIMITE DI PREMIO INCREMENTABILE (R) INCREASED LIMIT PREMIUM E’ un modo di tassare una copertura, rischio per rischio, sino ad un dato massimale, con l’aggiunta di ulteriori coefficienti per limiti superiori.
LIMITI DI NAVIGAZIONE (T) TRADING LIMITS INSTITUTE WARRANTIES. Relativi all’abilitazione attribuita alla nave per navigare a convenute distanze dalla costa; per le navi d’altura fissa determinati spazi di mare, superando i quali la validità della garanzia assicurativa non è più operante.
LIMITI DI PORTATA DI UNA NAVE (T) FREE BOARD – DEAD WEIGHT Espressi in tonnellate, differiscono in rapporto alle stagioni ed anche quando la nave deve attraversare zone di mare notoriamente tempestose. Sono indicate con pitturazione sulle fiancate della nave che lascia una riserva di galleggiabilità per una maggiore sicurezza.
LIMITI TERRITORIALI TERRITORIAL LIMITS Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.
LIMITI TERRITORIALI (R) GEOGRAPHICAL/TERRITORIAL SCOPE Nei contratti di riassicurazione il limite territoriale corrisponde all’ambito dell’area geografica in cui possono essere ubicati gli oggetti assicurati, se fissi. Per le persone e gli oggetti assicurati mobili, questo termine delimita l’area di copertura assicurativa risarcibile dal riassicuratore.
LINEA PERSONA PERSONAL LINE POLICY Il termine è generalmente adottato per identificare sia il segmento di clientela (persone-famiglia) cui sono dedicati i prodotti assicurativi relativi alle persone e alla abitazione, sia i prodotti stessi.
LIQUIDATORE (SINISTRI) CLAIM ADJUSTER Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all’operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.
LIQUIDAZIONE (SINISTRI) CLAIM SETTLEMENT Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all’accertamento ed al pagamento del danno stesso.
LIQUIDAZIONE COATTA (DEL RIASSICURATO) (R) ADMINISTRATIVE LIQUIDATION (OF THE REINSURED) Il riassicuratore deve pagare integralmente indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
LIQUIDAZIONE COATTA (DEL RIASSICURATORE E RIASSICURATO) (R) ADMINISTRATIVE LIQUIDATION (OF THE REINSURER e REINSURED) I debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più trattati di riassicurazione, si compensano di diritto.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COMPULSIVE LIQUIDATION (OF INSURANCE COMPANY) E’ l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell’impresa assicuratrice. L’organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell’Industria, coadiuvato dall’I.S.V.A.P.. La liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
LIQUIDAZIONE DELL’AVARIA GENERALE (T) GENERAL AVERAGE ADJUSTMENT Vi provvede un professionista, che su richiesta dell’armatore della nave, o altro interessato alla spedizione, viene delegato a compiere ogni atto finalizzato alla redazione del cosiddetto regolamento di avaria generale, che dovrà essere omologato autorità giudiziaria, reso pubblico e comunicato agli interessati.
LISTINO SCALARE DI GENOVA (T) RETURN PREMIUM FOR CANCELLATION E’ così definita la pattuizione contrattuale, che si riferisce ad una tabella con la quale sono fissate le quote di rimborso del premio da riconoscersi all’assicurato per il rischio non corso, qualora la nave sia stata venduta prima della scadenza annuale.
LLOYD’S LLOYD’S Corporazione inglese di assicuratori, fondata nel 1713 da Edward Lloyd, proprietario di un caffè nelle vicinanze del porto di Londra, costituita attualmente da sindacati (detti anche NAMES – vedi NAMES), che dipendono dalla autorità del Lloyd’s Committee, formato da 16 membri. Pratica ogni forma di assicurazione e di riassicurazione, ma contrariamente a quanto spesso si crede non ha assolutamente le caratteristiche di impresa.
LOCAZIONE FINANZIARIA LEASING CONTRACT Vedi LEASING.
LOSSES OCCURRING LOSSES OCCURRING E’ una formula assicurativa di derivazione inglese con la quale si tengono in garanzia i danni che si verificano durante il periodo di validità contrattuale, anche se determinati da prodotti posti in commercio prima della stipulazione della polizza.
LUCCHETTO DI SICUREZZA SECURITY BAR Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buona resistenza all’effrazione ed al taglio.
LUCRO CESSANTE LOSS OF PROFITS E’ il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacita lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.
LUNGHEZZA DI CATENA (T) CHAIN LENGTH Parte della catena di ancoraggio, della misura di 25 metri.
LUNGHEZZA FUORI TUTTO (T) OVERALL LENGTH Espressa in metri o piedi rappresenta la distanza massima, misurata tra le perpendicolari condotte per l’estrema poppa e per l’estrema prora di una nave.

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MANCATO FREDDO FREEZING BREAK DOWN E’ una garanzia complementare del Ramo Incendio che riguarda i possibili danni subiti dalle merci in refrigerazione causati da danni consequenziali nonché dai guasti accidentali che si verificano nell’impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.
MANCATO IMBARCO (T) SHUT OUT or LEFT OUT or SHORT SHIPPING Eventualità non rarissima, dovuta generalmente ad errore nella valutazione dello spazio disponibile nella stiva della nave che impedisce l’imbarco di parte della merce per la quale è stata rilasciata regolare polizza di carico. La locuzione è anche utilizzata per riferirsi a merce mancante nel proprio imballo, non essendoci spazio per contenerla.
MANCINISMO LEFT-HANDEDNESS Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all’arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa.
MANOVRE FISSE E CORRENTI (T) RIGGINGS AND RUNNING RIGGINGS Quelle fisse, preferibilmente in acciaio, sono costituite da cavi utilizzati per assicurare l’alberatura allo scafo per evitarne la rottura, trovandosi sotto sforzo dovuto all’azione del vento sulle vele. Quelle correnti, in manilla, canapa o nylon, scorrono in apposite pulegge e vengono utilizzate per la manovra delle vele.
MAONA (T) RAFT/LIGHTER Zattera o chiatta, generalmente rimorchiata, spesso usata nei porti per il trasferimento delle merci da terra a sottobordo della nave e viceversa.
MARGINE DI SOLVIBILITA’ SOLVENCY MARGIN Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l’intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all’estero. Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell’impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all’ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all’onere medio dei sinistri.
MASSA MASS Termine che riassume il principio tecnico per cui il numero dei rischi assicurati deve essere il più elevato possibile, affinché la frequenza effettiva si approssimi, il più possibile, alla probabilità presunta.
MASSIMA UNITA’ DI RISCHIO AMOUNT SUBJECT or MAXIMUM FORSEEABLE LOSS Indipendentemente dal valore complessivo delle cose da assicurare, questa stima serve per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell’assicuratore in presenza di un normale sinistro che si possa verificare.
MASSIMALE LIMIT Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, Ricorso Terzi, ecc.
MASSIMALI MINIMI (PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO E NATANTI) MINIMUM LIMITS (OF OBLIGATORY MOTOR T.P. LIABILITY) Sono quelli originariamente stabiliti in un apposito allegato alla legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell’Industria.
MASSIMO SINISTRO PROBABILE (R) MAXIMUM PROBABLE LOSS Il concetto assicurativo di Massimo Sinistro Probabile (o M.P.L.) è di importanza rilevante nella riassicurazione proporzionale in genere, ma in quella facoltativa in particolare. Infatti, ogni riassicuratore esprime la propria quota percentuale, rapportandola non più al massimale assicurato, ma al M.P.L..
MATERIALI DI RISPETTO (T) SPARE PARTS Parti di ricambio che devono obbligatoriamente trovarsi a bordo della nave per sostituire quelle avariate e non più utilizzabili.
MATERIE RADIOATTIVE ATOMIC RISKS L’uso di materie radioattive è abitualmente escluso dalle Condizioni Generali di Assicurazione con la definizione di “Rischi Atomici”. I rischi relativi possono comunque essere assicurati ricorrendo all’apposito pool. Fa eccezione l’estensione di garanzia alle radiodermiti – possibile nel ramo infortuni – che riguarda i medici radiologi ed i tecnici di laboratorio..
MEDIA DI “N” ESERCIZI (R) AVERAGE “N” YEARS BLOCK Anche se raramente usata, questa formula, specifica per trattati non proporzionali, comporta una tassazione di premio rapportata alla risultanza media degli esercizi “N”, previsti dal contratto. Il calcolo finale avviene alla chiusura contabile dell’ultimo anno.
MEDIATORE O BROKER INTERMEDIARY or BROKER Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio.
MERCATO ASSICURATIVO (E RIASSICURATIVO) INSURANCE AND REINSURANCE MARKET E’ così definito l’insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.
MERCE DI RISPEDIZIONE (T) RESHIPPING GOODS Trattasi di merce che ha effettuato un viaggio e che, per cause disparate, non è stata consegnata od è stata rifiutata dal destinatario. L’assicuratore richiesto di garantire un secondo viaggio, informato come deve essere della circostanza, limita la garanzia ad avvenimenti di viaggio prestabiliti, salvo che il richiedente presenti l’esito di un accertamento attestante l’integrità della merce all’atto della rispedizione.
MERCEDI COMPENSATIONS or PAY Sono così definite le retribuzioni che, sotto qualunque forma, vengono corrisposte ai dipendenti e quelle che convenzionalmente si assegnano i titolari delle imprese artigiane ed i loro familiari coadiuvanti.
MERCI SPECIALI DANGEROUS GOODS Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali: – celluloide (grezza od oggetti di); – espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; – materie plastiche espanse ed alveolari; – imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
MERCI VINCOLATE (T) BONDED GOODS Merci per le quali non siano ancora stati corrisposti i relativi oneri doganali e introdotte in appositi magazzini. Le merci sottoposte a trasbordo, sino al reimbarco, sono sottoposte a vincolo.
MEZZI DI PROTEZIONE RISK PROTECTION MEASURES Nel Ramo Furto le condizioni di polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell’assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di chiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti.
MINIRIFORMA E’ così definita una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 introdotta alla fine del 1976 in relazione all’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti.
MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO Organismo statale – articolato in 6 Divisioni – cui fanno capo la Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, la Commissione Consultiva per le assicurazioni Private, la Conferenza Europea dei Servizi di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e le Commissioni Nazionali per l’Albo degli Agenti di Assicurazione e per quello dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Presso il Ministero hanno sede anche altre Commissioni (Periti, Personale Dirigente di imprese in liquidazione coatta, ecc.).
MISTA (V) ENDOWMENT POLICY Vedi ASSICURAZIONI MISTE.
MITTENTE (T) SENDER or SHIPPER Colui che, nel contratto di compravendita di merci, è il venditore o un suo mandatario.
MODIFICAZIONI CONTRATTUALI CONTRACTUAL AMENDMENTS Vedi APPENDICE.
MODULARE AZIENDE (ASSICURAZIONE) Polizza che copre i danni in forma globale, in quanto raggruppa più tipologie di rischio: incendio, guasti macchine e apparecchiature e impianti elettronici, oltre a furto e lucro cessante da interruzione di attività.
MONTE PREMI PREMIUM VOLUME E’ accezione da riferire al portafoglio premi e consiste, a partire da una data presa a riferimento, nel cumulo: – dei premi da esigere su polizze poliennali di assicurazione relativamente alla loro durata residua, inclusa la durata dovuta alla avvenuta tacita proroga; – dei premi da esigere su polizze annuali per le quali si siano verificate le condizioni per la loro tacita proroga. L’incremento del monte premi procurato al portafoglio agenziale è uno dei parametri di calcolo indennità di risoluzione spettante all’agente di assicurazione allo scioglimento del contratto di agenzia.
MORTE DEATH Evento letale che, sussistendo le condizioni contrattuali, impone all’impresa di liquidare agli aventi diritto indennità assicurata.
MORTE PRESUNTA PRESUMED DEATH La morte presunta di un soggetto viene sancita con sentenza del tribunale 10 anni dopo l’ultima notizia che di esso si abbia o, in caso di scomparsa per infortunio, 2 anni dopo la data dell’evento.
MOVIMENTO PORTAFOGLIO (R) PORTFOLIO TRANSFER Trasferimento degli impegni da un riassicuratore uscente ad un altro entrante. Quando previsto, il movimento di portafoglio (premi o sinistri) comporta una delimitazione degli impegni del riassicuratore, indipendentemente dal decorso naturale del rischio o massa di rischi (portafoglio) riassicurati.
MURO PIENO FULL FIRE WALL E’ un muro senza aperture elevato da terra al tetto, costruito in laterizi o conglomerati incombustibili di spessore non inferiore a cm. 13, oppure in pannelli di vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Agli effetti contrattuali (Incendio) sono ammesse le aperture per il passaggio di condutture elettriche e condotti per fluidi. Le altre aperture debbono essere costituite da serramenti interamente metallici e privi di luci.
MUTUA MUTUAL Vedi SOCIETA’ MUTUA.
NAMES NAMES Termine che sta ad indicare i diversi Sindacati di sottoscrizione che operano presso i Lloyd’s di Londra.

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NAUFRAGIO (T) SINKING Affondamento della nave o dell’imbarcazione.
NAVE DA CARICO (T) GENERAL CARGO SHIP Così definita in quanto il suo impiego è finalizzato al trasporto di merci in genere.
NAVE PORTA CONTENITORI (T) CONTAINERS SHIPPING LO/LO or CONTAINERS SHIPPING-RO/RO Nave progettata per il miglior sfruttamento dello spazio destinato a ricevere containers. può anche avere locali adibiti al carico tradizionale o spazi per l’imbarco di mezzi rotabili.
NAVE TRAGHETTO (T) FERRY BOAT – ROLL ON/ROLL OFF Nave costruita con criteri che rendono possibile l’imbarco e lo sbarco di mezzi semoventi nonché semirimorchi o carrelli ferroviari da rimuoversi con motrici stradali.
NAVI CISTERNA (T) TANKERS Con tali navi vengono trasportati carichi liquidi costituiti prevalentemente da petrolio e suoi derivati, ma anche da olio commestibile, vino, acqua ecc. Le cisterne, nella quasi totalità dei casi, hanno pareti vetrificate che rappresentano una maggior tutela per il prodotto e facilitano le operazioni di lavaggio.
NAVI DI LINEA (T) LINERS Si differenziano dalle cosiddette navi volandiere per il loro impiego in servizio regolare di linea, con itinerari, scali ed orari prestabiliti e pubblicizzati.
NAVI FRIGORIFERE (T) REFRIGERATED CARRIERS Adibite al trasporto di generi alimentari (carne, frutta, verdura ecc., freschi o congelati) che devono essere conservati a diverse basse temperature. Sono munite di pareti delle stive termicamente isolate e dotate di impianto frigorifero.
NAVI GASSIERE E METANIERE (T) GAS CARRIERS Adibite al trasporto di gas (propano, butano, metano, ecc.) liquefatto a temperatura ambiente, reso liquido per compressione; oppure se, per raffreddamento, a pressione atmosferica.
NAVI PORTA CHIATTE (T) LASH CARRIERS Dispongono di proprie attrezzature che consentono l’imbarco e lo sbarco di chiatte senza l’ormeggio a banchina.
NAVI PORTA RINFUSA (T) BULK CARRIERS A differenza delle navi da carico, dispongono di stive atte esclusivamente al trasporto di carichi secchi quali grano, riso ecc. Appartengono a tale categoria anche le navi adibite al trasporto di minerali.
NAVI PORTA RINFUSE MISTE (T) ORE-OIL CARRIERS or ORE-BULK-OIL CARRIERS (OBO) Adibite al trasporto di carichi di elevato peso specifico (minerali) e prodotti petroliferi, oppure carichi liquidi o secchi di peso specifico relativamente basso, ma che saturano la portata della nave.
NAVI VOLANDIERE (T) TRUMPS Navi che non effettuano servizio regolare di linea, ma fanno scalo nei porti ove sia prevista la possibilità di imbarcare merce o concludere un contratto di noleggio.
NEGLIGENZA (PRESUPPOSTO DI COLPA) NEGLIGENCE (PRESUMPTION OF FAULT) E’ un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni.
NESSO DI CAUSALITA’ (O EZIOLOGICO) CAUSAL CONNECTION E’ la relazione di causa-effetto che deve sussistere fra il fatto illecito ed il danno, affinché vi sia responsabilità in capo all’autore del fatto stesso. Il concetto è espresso dall’art. 2043 C.c. che fa scaturire la responsabilità dal fatto illecito “che cagiona” ad altri un danno ingiusto.
NETTO A BORDO (T) CLEAN ON BOARD Termine utilizzato nei documenti di trasporto, prevalentemente nelle polizze di carico oceaniche, a conferma dell’integrità delle merci imbarcate.
NODO (T) KNOT Unità di misura equivalente alle miglia marine (mt. 1852) percorse in un’ora.
NOLEGGIO DI NAVE (T) CHARTER PARTY Con tale contratto l’armatore si impegna ad effettuare uno o più viaggi, oppure per un tempo determinato secondo le prescrizioni ricevute dal noleggiatore e verso corresponsione da parte di quest’ultimo e nelle forme convenute, del nolo pattuito.
NOLO (T) FREIGHT Nell’assicurazione della nave, oltre alla somma corrispondente alla valutazione Corpo e Macchine, può essere assicurato, a titolo di Nolo sperato, un importo massimo pari al 25% di detta valutazione, al netto però di quanto garantito sotto la voce Interessi e Sborsi. La garanzia è operante nel caso di perdita totale della nave e costituirò, ove necessario, complemento della somma assicurata su Corpo e Macchine per contribuzione in avaria generale, ricorso di terzi e spese di salvataggio.
NOLO DI RITORNO (T) BACK FREIGHT Spesa dovuta per il trasporto dal luogo di destinazione della merce a quello di imbarco per effetto del rigetto da parte delle autorità sanitarie. E’ addossabile al caricatore e/o mittente se non riconducibile a responsabilità del vettore.
NOLO DOVUTO AD OGNI EVENTO (T) FREIGHT TO BE PAID IN ANY CASE E’ la spesa pattuita per il trasporto, non anticipata all’armatore, ma dovutagli anche nel caso in cui la nave sia perita nel corso del viaggio.
NOLO LIBERO (T) FREE FREIGHT Termine usato per differenziare il costo dell’autotrasporto (nolo) dalle tariffe obbligatorie “a forcella”.
NON PROPORZIONALE (R) NON PROPORTIONAL Termine generico che indica la forma di riassicurazione in eccedenza di capitali (Eccesso Danni) e Stop Loss.
NORME INDEROGABILI REGULATIONS WHICH MAY NOT BE DEROGATED Sono quelle, indicate dal legislatore dagli articoli 1882 usque 1931 C.c., derogabili solo se in senso più favorevole all’assicurato e Perciò sostituite, in caso di deroghe sfavorevoli, dalle corrispondenti disposizioni di legge.
NOTA DI COPERTURA (R) COVER NOTE Documento che anticipa le condizioni principali che verranno meglio definite e sviluppate nel contratto che cedente e riassicuratore andranno a stipulare. Se controfirmato dalle parti, questo documento ha valore legale, anche se clausole specifiche non ben definite possono formare oggetto di contraddittori e contestazioni giudiziarie o extragiudiziarie. Nella riassicurazione facoltativa la nota di copertura è ancora oggi l’unico documento adottato.
NOTA DI CREDITO/DEBITO (R) CREDIT/DEBIT NOTE Documento contabile provvisorio, usato particolarmente nella riassicurazione facoltativa, in attesa del conto globale riferito a un dato periodo.
NOTIFICA DI DISDETTA ALLA SCADENZA (R) N.C.A.D. Traduzione dall’inglese di “Notice of cancellation at anniversary date”. E’ usato per significare che la partecipazione di un riassicuratore s’intende disdetta alla scadenza del termine contrattuale, senza obbligo di notifica ulteriore.

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OBBLIGO (DELLA ASSICURAZIONE) COMPULSORY INSURANCE Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l’ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc.
OGGETTO (DEL CONTRATTO) SUBJECT MATTER INSURED Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
OGNI E QUALSIASI AVVENIMENTO (T) EACH AND EVERY OCCURRENCE (E.pO.) Termine che indica che il risarcimento è riferito alla totalità dei danni relativi a un dato avvenimento.
OGNI E QUALSIASI DANNO (T) EACH AND EVERY LOSS (E.pL.) Termine che indica che il risarcimento è riferito al concetto di danno e non di avvenimento.
OMICIDIO COLPOSO MANSLAUGHTER Commette omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione di commettere alcun reato, provoca la morte di una persona.
OMOGENEITA’ HOMOGENEITY (OF RISKS) Principio tecnico per cui i rischi assicurati per essere considerati omogenei devono avere le stesse caratteristiche sia quantitative (ammontare delle somme assicurate) che qualitative (frequenza dei sinistri).
ONDE SONICHE SONIC BANG Sono onde acustiche determinate da aeromobili od oggetti volanti in genere, nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica, dette anche “bang sonico”, che possono provocare danni a beni assicurati.
ONERE DELLA PROVA ONUS OF PROOF or BURDEN OF PROOF Vedi PROVA.
ONERI DI URBANIZZAZIONE (C) CONTRIBUTIONS OF URBANISATION Sono quegli oneri (cessione di aree, creazione di verde, parcheggi, ecc.) che i costruttori e lottizzatori si impegnano a realizzare prima dell’ottenimento della concessione edilizia. La polizza assicurativa, obbligatoria, copre i casi di mancata osservanza degli impegni di urbanizzazione da parte dell’obbligato.
ONERI FISCALI A CARICO DELL’ASSICURATO (TG) TAXES PAYABLE BY THE INSURED Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).
OPEN COVER (R) OPEN COVER E’ il corrispondente nella riassicurazione della “polizza aperta”. Nella riassicurazione, infatti, l’open cover d facoltà alla cedente di cedere, a proprio giudizio, quote di rischi assunti, senza obbligo di preavviso.
OPERA MORTA (T) UPPER WORK Parti dello scafo di una nave situate al di sopra della linea di galleggiamento.
OPERA VIVA (T) QUICK WORK or BOTTOM Parti dello scafo di una nave situate al di sotto della linea di galleggiamento.
OPZIONE A SCADENZA (V) TERMINAL OPTION Vedi OPZIONE AL TERMINE.
OPZIONE AL TERMINE (V) TERMINAL OPTION E’ una clausola contrattuale che consente all’assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza. Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita. Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse da quella assicurata.
ORDINE DI CONSEGNA (T) DELIVERY ORDER Documento rilasciato al ricevitore della merce dall’agenzia marittima che agisce per conto del vettore marittimo. Deve essere annotato con riserva, qualora le merci risultino in stato di avaria od il numero dei colli non corrisponda a quello originario.
ORMEGGIO (T) MOORING Operazione che, con l’ausilio di ancore, catene e cavi, consente alla nave di essere mantenuta saldamente fissata ad uno o più punti di solida presa, contro l’azione delle acque e del vento.

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PADRONCINO (T) TRUCK OWNER Autotrasportatore autonomo, proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto di cose.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI PROFIT SHARING Cointeressenza riconosciuta all’assicurato, in relazione all’andamento tecnico del rischio.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (P.U.) (R) PROFIT COMMISSION (P.C.) Ulteriore introito per la cedente in caso di andamento positivo del rapporto riassicurativo. Come avviene per la commissione a scalare, in caso di andamento positivo del rapporto preso in esame, il riassicuratore riconosce alla cedente un maggiore introito. La P.U. è calcolata in percentuale sull’utile conseguito, dopo detrazione delle spese di gestione del riassicuratore ed il riporto di eventuali perdite pregresse che, se convenuto contrattualmente, possono avere limitazioni temporali.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (V) PROFIT COMMISSION Se l’ipotesi statistica e/o finanziaria sono migliori del previsto o le spese inferiori a quelle previste, il premio percepito risulterà superiore al necessario. In tale ipotesi viene concessa, a volte, a beneficio degli assicurati, una partecipazione agli utili.
PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE (R) LOSS PARTICIPATION In caso di costante andamento negativo di contratti di riassicurazione, alcuni riassicuratori impongono alla cedente di ritenere in proprio parte delle perdite procurate, in aggiunta a quelle relative al suo conservato contrattuale. Si tratta, in pratica, di uno Stop Loss applicato alla riassicurazione proporzionale.
PARTECIPAZIONE DA RITENERE (R) LINE TO STAND Termine adottato per indicare che l’impegno sottoscritto dal riassicuratore su un dato contratto deve intendersi riferito al massimale accettato piuttosto che alla quota percentuale. Si tratta di un mezzo per agevolare a priori il collocamento della copertura riassicurativa.
PARTECIPAZIONI (CONTROLLO) SUPERVISION OF OTHER SHAREHOLDINGS Il controllo sulle partecipazioni delle imprese assicuratrici al capitale di società extrassicurative, e viceversa, ha lo scopo di evitare che i mezzi finanziari destinati all’esercizio attività assicurativa vengano dirottati altrove. Pertanto l’I.S.V.A.P. deve essere informato di dette partecipazioni per poter intervenire in via preventiva o a posteriori (anche ordinando il ridimensionamento della quota partecipativa).
PARTO DELIVERY Il parto è fatto fisiologico e non ha – salvo sue complicanze – caratteristiche di malattia. Come tale, quindi, nelle polizze riferite appunto al Ramo Malattia non potrebbe essere indennizzabile, anche se comporta degenza. Tuttavia molte polizze di questo Ramo lo ricomprendono, con le più diverse formulazioni (a forfait, con sottomassimale, ecc.). Sempre, comunque, ogni polizza prevede un periodo iniziale di carenza non inferiore a 10 mesi o a 300 giorni.
PATTO CONTRARIO UNLESS OTHERWISE AGREED E’ il patto posto in essere, là dove è ammesso, per derogare ad una norma di legge.
PEGNO (V) PLEDGE Le somme assicurate possono essere date in pegno. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sull’originale di polizza o su appendice. In caso di pegno, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
PEJUS CLAIMS LOADING (MOTOR INSURANCE) Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R.C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicata se nel periodo di osservazione precedente sono stati pagati più sinistri. La liberalizzazione delle tariffe rende questa norma di applicazione facoltativa da parte delle imprese.
PENALTY BONDS (C) PENALTY BONDS Polizza fidejussoria prestata a copertura di penalità dovute per ritardi nelle consegne, difformità nell’esecuzione di opere rispetto ai progetti originali, ecc.
PER EVENTO (R) ANY ONE EVENT Questo termine indica che l’impegno del riassicuratore su un dato evento non tiene conto dei risarcimenti riferiti alle singole polizze coinvolte nello stesso evento, ma all’intera esposizione. In tal caso la cedente rapporta la propria quota di conservazione all’evento globale. Questa formula è particolarmente favorevole per la cedente nei trattati non proporzionali, data l’applicazione di una sola priorità per l’intero evento.
PER SINISTRO (R) ANY ONE CLAIM Questo termine indica che l’impegno del riassicuratore su un dato evento è riferito ad ogni singola polizza colpita, quindi la quota conservata dalla cedente si applica ad ogni sinistro che abbia colpito la copertura riassicurativa nell’ambito di uno stesso evento. Questa procedura è particolarmente favorevole per il riassicuratore nei trattati non proporzionali, data l’applicazione della priorità per ogni polizza colpita.
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE ANATOMICAL or FUNCTIONAL DEGRADATION E’ la perdita o diminuzione della capacita lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente (di norma A.N.I.A. o I.N.A.I.L.) predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica.
PERDITA DEFINITIVA (C) ULTIMATE LOSS In base alle disposizioni in vigore (Circolare I.S.V.A.P. 162/91) l’assicurazione del credito copre la perdita definitiva, totale o parziale del credito, ma non il ritardato pagamento. Per perdita definitiva si intende la perdita definitivamente accertata o presunta in base alle pattuizioni di polizza.
PERDITA TOTALE DEL NOLO A GUADAGNARE (T) TOTAL LOSS OF FREIGHT Si ha perdita totale del nolo a guadagnare, quando l’assicurato non ne ha più diritto, oppure quando la nave o l’aeromobile si presumano periti.
PERDITA TOTALE DELLA MERCE (T) TOTAL LOSS OF GOODS Si ha la perdita totale della merce, quando la stessa sia andata totalmente perduta, quando la nave o l’aeromobile vettori siano periti o si presumano tali, quando siano trascorsi tre mesi per le merci deperibili e sei mesi per quelle non deperibili, senza che sia stato possibile il ricupero o il trasbordo per il proseguimento del viaggio nonché quando i danni subiti superino i 3/4 del valore assicurabile.
PERDITA TOTALE DELLA NAVE (VIRTUALE O COSTRUTTIVA) (T) TOTAL LOSS OF THE VESSEL (ACTUAL or CONSTRUCTIVE) Si ha la perdita totale virtuale della nave quando essa sia perita o risulti sommersa senza possibilità di rigalleggiamento. La perdita totale è definita costruttiva quando le spese preventivabili per la riparazione, per il rigalleggiamento o per il ricupero, superano i tre quarti del valore assicurato.
PERDITE PECUNIARIE (DI VARIO GENERE) PECUNIARY LOSS Locuzione che sta ad indicare il Ramo assicurativo di cui al numero 16 dell’elenco allegato alla Legge 295/78. Tale Ramo riguarda un complesso di rischi eterogenei (rischi relativi all’occupazione, intemperie, perdite di utili, spese commerciali impreviste, perdite di fitti e redditi ecc.), accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro.
PERFEZIONAMENTO FINALISATION Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio.
PERFORMANCE BONDS (C) PERFORMANCE BONDS Garanzia definitiva prestata per il buon esito di appalti assegnati.
PERIODO DI ARMAMENTO E DI DISARMO (T) FITTING OUT – LYING UP. Sono rispettivamente i periodi durante i quali la nave si trova in navigazione, in rada o in porto, in attesa di imbarcare o sbarcare il carico od invece in giacenza inoperosa, senza equipaggio a bordo, salvo il guardianaggio, secondo le disposizioni emanate autorità marittima.
PERIODO DI ASSICURAZIONE PERIOD OF INSURANCE Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.
PERIODO DI CARENZA Vedi CARENZA.
PERIODO DI OSSERVAZIONE PERIOD OF OBSERVATION Condizione pertinente al Ramo R.C. auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione BONUS/MALUS nonché la condizione di penalizzazione PEJUS (vedi). Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenziazione dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza.
PERITO ASSICURATIVO INSURANCE SURVEYOR Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
PERSONAL LINE Vedi LINEA PERSONE
PERSONE NON ASSICURABILI UNINSURABLE PERSONS Le persone che siano affette da particolari situazioni patologiche, forme di alcoolismo o tossicodipendenza oppure che abbiano raggiunto certi limiti di et (predeterminati in polizza), vengono definite persone non assicurabili oppure assicurabili a particolari condizioni da pattuirsi specificatamente.
PESCAGGIO (T) DRAUGHT L’altezza di parte della nave e di ogni mezzo galleggiante che si trova immersa nell’acqua.
PICCOLO CABOTAGGIO (T) COASTING TRADE Navigazione costiera nel mar Mediterraneo, mar Nero e mar d’Azov, mar Rosso sino a Viasseir. In Atlantico tra Lisbona e Casablanca.
PIENO DI CONSERVAZIONE (R) RETENTION LINE Parte di rischio conservata dalla cedente, prima del ricorso alla riassicurazione in eccedenza di somme.
PIGNORAMENTO (V) DISTRAINT Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.
PILOTA (T) DOCK PILOT Marittimo che, in possesso di apposita licenza rilasciata autorità competente, sale a bordo della nave per suggerire la rotta che la stessa deve osservare per uscire dal porto o per entrarvi, sino ad ormeggio ultimato.
PIOGGIA (ASSICURAZIONE) PLUVIOUS INSURANCE Questa tipologia contrattuale serve a garantire gli organizzatori di manifestazioni all’aperto (teatrali, sportive, ecc.) contro il rischio che l’evento “pioggia” determini l’annullamento delle manifestazioni stesse, con conseguente restituzione agli spettatori dell’importo pagato per accedervi; oppure che esso debba essere ripetuto in altra data, con conseguenti maggiori spese di allestimento.
PIRATERIA (T) PIRACY Atto di sopraffazione inteso a depredare e devastare coste e navi.
PITTURAZIONE DELLA CARENA (T) PAINTING THE BOTTOM Operazione che implica l’eliminazione delle incrostazioni e l’uso di vernici apposite. La relativa spesa, salvo alcune eccezioni previste al punto 15 delle Institute Time Clauses Hulls, non è normalmente reclamabile presso gli assicuratori.
POLIZZA (DI ASSICURAZIONE) INSURANCE POLICY E’ il documento che prova l’assicurazione e che l’assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l’assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l’originale. Tale documento contiene l’individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l’assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. E’ firmato dall’assicuratore e dal contraente.
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA REGISTER POLICY Prassi in uso soprattutto nel Ramo R.C. auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purché in numero non inferiore a 50, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l’anno e calcolando poi con apposita regolazione il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.
POLIZZA A TAGLIO FISSO FLAT PREMIUM POLICY Sono così definite le polizze che recano prestampate le somme assicurabili ed il relativo premio (spesso la scelta è obbligata o è limitata a tre/cinque opzioni), che hanno quindi caratteristiche di facile vendibilità e richiedono brevi tempi di emissione.
POLIZZA AL PORTATORE BEARER POLICY Vedi POLIZZE ALL’ORDINE.
POLIZZA APERTA OPEN POLICY Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R.C. auto con la quale si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un periodo continuativo non superiore a 5 giorni.
POLIZZA APERTA (T) OPEN COVER Contratto con il quale si assicurano, sino al loro esaurimento, le spedizioni riferite ad un contratto di fornitura. Si garantisce la somma corrispondente al valore dell’intera fornitura e di caso in caso il contraente segnalerà gli elementi concernenti le singole spedizioni.
POLIZZA CAUZIONALE (C) BOND INSURANCE Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell’obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico – giuridica della cauzione in denaro.
POLIZZA CUMULATIVA GROUP INSURANCE Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE A TEMPO (T) INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS (I.T.C.HULLS) Contratto stipulato generalmente per la durata di dodici mesi non tacitamente rinnovabile.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE A VIAGGIO (T) INSTITUTE VOYAGE CLAUSES HULLS (I.V.C.HULLS) Contratto stipulato a garanzia di un determinato viaggio o serie di viaggi la cui durata è inferiore a dodici mesi, implicante l’applicazione della clausola “premio complementare”.
POLIZZA DI CARICO DIRETTA (T) THROUGH BILL OF LADING Contratto di trasporto per via marittima con il quale il vettore assume l’onere di effettuare, con altro mezzo, il viaggio terrestre sino alla destinazione finale.
POLIZZA DI CARICO MARITTIMA (T) OCEAN BILL OF LADING (B/L) Contratto di trasporto che attesta l’avvenuto imbarco della merce ed indica tutti gli elementi relativi alla spedizione. E’ rilasciata e sottoscritta dal comandante della nave o, in sua vece, dall’impresa vettoriale o da raccomandatario della stessa. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito.
POLIZZA FIDEJUSSORIA (C) BOND INSURANCE Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell’obbligazione.
POLIZZA FLOTTANTE OPEN POLICY Vedi POLIZZA APERTA.
POLIZZA GLOBALE COMPREHENSIVE POLICY Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati, nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc.).
POLIZZA IN ABBONAMENTO (T) OPEN POLICY or OPEN COVER Contratto assicurativo generalmente di durata annuale, riferito alla spedizione di merci, che abbina all’obbligo per il contraente di richiedere copertura per tutte le spedizioni oggetto del contratto, la tutela per inesattezze involontarie nell’indicare quantità, pesi, valore delle merci nonché per eventuale ritardo nel darne preventivo avviso agli assicuratori rispetto all’inizio dei rischi.
POLIZZA ITALIANA ITALIAN INSURANCE POLICY Espressione usuale, valida in più Rami, per definire un tipo di polizza redatto utilizzando norme generali, definizioni, condizioni speciali, tacitamente convenute dalla generalità delle imprese e utilizzato soprattutto per l’assunzione di rischi ripartiti in coassicurazione.
POLIZZA LIBERATA (V) PAID UP INSURANCE Si considera tale una polizza quando l’assicurato interrompe il pagamento dei premi annui. La polizza resta quindi in vigore con un capitale ridotto e cessa l’obbligo del pagamento dei premi annui.
POLIZZA STIMATA ESTIMATED VALUE POLICY E’ quella polizza che contiene (o fa riferimento a) una stima di valore delle cose assicurate accettata dalle parti. La stima diventa così un vero e proprio patto contrattuale e, quindi, è incontestabile.
POLIZZA SUL FATTURATO (T) TURNOVER POLICY Contratto utilizzato per garantire contro i rischi del trasporto tutte le merci di proprietà di aziende industriali e commerciali, formanti oggetto del medesimo. Concordati i termini essenziali, quali i limiti territoriali, le somme massime in rischio per magazzino e per singolo viaggio a seconda del mezzo di trasporto, la portata della garanzia ed i relativi tassi di premio, l’assicurato è esonerato dal fornire notizia sulle singole spedizioni, corrispondendo inizialmente il premio calcolato su fatturati presuntivi. Alla scadenza contrattuale dovrà corrispondere l’eventuale conguaglio rapportato ai fatturati consuntivi.
POLIZZA SUL FATTURATO NOLI (T) INVOICED HAULAGE POLICY Contratto che, in base alla legislazione vigente, viene rilasciato ad aziende che operano nell’ambito del trasporto di cose per conto terzi, a garanzia della responsabilità vettoriale. Sono garantiti i danni subiti dalle merci trasportate con autocarri di proprietà dell’assicurato e/o di terzi, purché supportate da lettera di vettura dell’assicurato.
POLIZZA SULLE TARGHE (T) IDENTIFIED NUMBER-PLATE POLICY Contratto che, in base alla legislazione vigente, viene rilasciato ad aziende che operano nell’ambito del trasporto di cose per conto terzi, a garanzia della responsabilità vettoriale. Vengono identificati i mezzi impiegati dall’assicurato.
POLIZZA TAGLIANDO COUPON POLICY E’ una speciale forma di polizza Infortuni “rischio volo” che si stipula in occasione di viaggi aerei. Viene generalmente offerta presso le agenzie di viaggio e anche nelle aerostazioni, ma può essere rilasciata anche da una agenzia di assicurazione.
POLIZZA VINCOLATA BOUND POLICY Vedi VINCOLO.
POLIZZE ALL’ORDINE E AL PORTATORE (T) BEARER or ON DEMAND POLICY Sono polizze che trasferiscono il credito verso l’assicuratore a chi le riceve mediante girata (polizza all’ordine) o semplice consegna (polizza al portatore).
PONTE COPERTO (T) SHELTER DECK Nella nave, quella sovrastruttura, rispetto al ponte di coperta, permanentemente aperta ed esposta ai venti ed ai marosi.
PONTONE (T) PONTOON Grosso galleggiante in legno o metallo, privo di mezzi di propulsione, utilizzato nei traffici portuali o in acque interne.
POOL POOL Organizzazione costituita da un gruppo di imprese avente per oggetto la gestione di rischi che, per loro natura o gravità, debbono essere ripartiti in quote per ridurre le singole esposizioni.
POOL DI SOTTOSCRIZIONE (R) UNDERWRITING POOL Organizzazione di assicuratori o riassicuratori che delegano ad un rappresentante comune i poteri di sottoscrizione di rischi in un ambito prestabilito.
POOL ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti “atomici” a carattere catastrofale tra le imprese aderenti. E’ gestito dall’Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias)
POOL PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE DA INQUINAMENTO Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti. E’ gestito dall’Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias).
PORTAFOGLIO ASSICURATIVO INSURANCE PORTFOLIO E’ costituito dalla globalità degli affari assicurativi di un singolo Ramo o di tutti i Rami, appartenenti ad un’impresa ovvero gestiti da un’agenzia o da un broker di assicurazione ed è generalmente commisurato alla sommatoria dei premi.
PORTAFOGLIO ESTERO (DEL LAVORO DIRETTO) FOREIGN PORTFOLIO (DIRECT BUSINESS) Complesso dei contratti stipulati da sedi estere di imprese italiane.
PORTAFOGLIO ITALIANO (DEL LAVORO DIRETTO) ITALIAN PORTFOLIO (DIRECT BUSINESS) Complesso di contratti stipulati da un impresa in Italia ed all’estero in regime di libertà di prestazione (vedi).
PORTAFOGLIO PREMI (R) PREMIUM PORTFOLIO Accredito al riassicuratore di quella porzione di premi, riferita a polizze dell’esercizio precedente, con scadenza successiva alla data di inizio del nuovo rapporto. La stessa procedura è attuata all’inverso alla cessazione del rapporto riassicurativo. Con l’accredito analitico o in percentuale prestabilita sui premi dell’esercizio precedente, il riassicuratore è impegnato, per la propria quota, su tutti i sinistri che avvengono nel corso del contratto, anche se riferiti a polizze con data di decorrenza precedente. Alla cessazione del rapporto avviene l’addebito sui premi dell’ultimo esercizio e, quindi, l’interruzione degli impegni su rischi ancora in corso.
PORTAFOGLIO SINISTRI (R) CLAIMS PORTFOLIO Accredito al riassicuratore degli importi su sinistri risultanti in sospeso alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. La stessa procedura viene attuata all’inverso (addebito) alla cessazione. Con il trasferimento del portafoglio sinistri, il riassicuratore si accolla eventuali aggravi o beneficia di possibili risparmi in fase di liquidazione dei sinistri e, alla cessazione contrattuale, egli trasferisce lo stesso principio ad eventuali riassicuratori subentranti. Questo sistema di trasferimento prende il nome di CLEAN-CUT e permette la gestione del rapporto sulla base dell’anno contabile.
PORTATA (R) EXCESS POINT Viene così definita nelle coperture non proporzionali, la parte eccedente la priorità che il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente in caso di sinistro.
PORTATA DI UNA NAVE (T) DEAD WEIGHT TONNAGE Espressa in tonnellate, ne rappresenta la capacita di carico.
PORTAVALORI CASH CARRIER E’ così definita la specifica assicurazione che riguarda il trasporto di denaro o valori effettuato da persone nominativamente individuate, che debbono ottemperare a determinate prescrizioni contrattualmente stabilite.
PORTO ASSEGNATO (T) CARRIAGE FORWARD Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del destinatario.
PORTO DI RILASCIO (T) PORT OF REFUGE Porto verso il quale il capitano decide di dirigersi, mutando la rotta prestabilita, in caso di emergente pericolo per la spedizione, o per riparare danni occorsi.
PORTO FRANCO (T) CARRIAGE PAID Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del mittente.
POTERE DISCIPLINARE (SU AGENTI E BROKER) E’ esercitato dalle Commissioni nazionali dei rispettivi Albi.
PREMI DI COMPETENZA ACCOUNT YEAR PREMIUMS E’ l’insieme dei premi incassati nell’anno, depurati della “riserva premi” dell’esercizio successivo e maggiorati della quota di “riserva premi” dell’esercizio precedente.
PREMI DI COMPETENZA (T) UNDERWRITING YEAR PREMIUM Riferiti a contratti annuali Merci o Corpi, stipulati nel corso di un determinato esercizio, prescindendo dal fatto che la garanzia sia operante anche in una frazione dell’esercizio successivo o dall’eventuale pagamento rateale il cui incasso avvenga in detta frazione. Sono anche di competenza dell’esercizio, in cui è stato stipulato il contratto, i premi riferiti ad appendici di aumento, storno e regolazione, emesse nell’esercizio successivo.
PREMI INCASSATI (R) CASHED PREMIUMS In alcuni trattati di riassicurazione si richiama questo termine per indicare che la cessione si basa sui premi effettivamente incassati nel periodo di copertura.
PREMI ORIGINALI (R) ORIGINAL PREMIUMS E’ il monte premi effettivamente applicato dalla cedente, con esclusione di imposte, tasse e storni, sulle polizze sottoscritte sia direttamente che in coassicurazione, o accettate in riassicurazione facoltativa.
PREMI SOTTOSCRITTI (R) WRITTEN PREMIUMS Nella riassicurazione il riferimento a questo termine indica che la cessione è basata sulla massa premi effettivamente sottoscritta dall’impresa nel periodo di copertura.
PREMIO PREMIUM E’ la prestazione dovuta dal contraente all’assicuratore; è, in sostanza, il “prezzo” dell’assicurazione. E’ dovuto per intero anche se frazionato in più rate.
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO) PREMIUM (NON-PAYMENT) Per i Rami Danni il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell’assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l’assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO) (V) PREMIUM (NON-PAYMENT) (LIFE) Per il Ramo Vita il mancato pagamento del premio del primo anno, (anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 (1 e 2 co.), come per le assicurazioni contro i Danni e l’assicuratore può agire, per l’esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo.
PREMIO (V) PREMIUM E’ il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell’assicuratore.
PREMIO ADDIZIONALE (R) ADDITIONAL PREMIUM E’ la porzione di premio supplementare dovuta per l’eventuale estensione delle garanzie. Nei contratti non proporzionali si usa anche il termine PREMIO DI REINTEGRO che indica la possibilità di ricostituire la copertura al verificarsi di eventi dannosi. La ricostituzione è prevista contrattualmente e può essere limitata nel numero. Il metodo di calcolo del premio addizionale o di reintegro è generalmente predeterminato contrattualmente.
PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA (R) PRO-RATA PREMIUM Premio rapportato all’incidenza dei sinistri.
PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA TEMPORIS (R) PRO-RATA TEMPORIS ADDITIONAL PREMIUM Premio rapportato all’incidenza dei sinistri, ma limitato al tempo di copertura residuo.
PREMIO ANNUO (V) ANNUAL PREMIUM E’ la rata annua di ammortamento demografico finanziario del premio unico. Il premio annuo è dovuto all’inizio di ciascun anno assicurativo. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto.
PREMIO COMPLEMENTARE (T) FULL PREMIUM IF LOST. Pattuizione prevista dai contratti assicurativi concernenti la nave garantita per periodo inferiore a dodici mesi. Nel caso di perdita totale della stessa, l’assicurato si impegna a corrispondere la differenza tra il premio pagato ed il corrispondente premio annuo.
PREMIO DA CONVENIRSI (T) PREMIUM TO BE AGREED Pattuizione relativa a circostanze che, nell’assicurazione Trasporti, possono verificarsi durante la validità del contratto, ma estranee ad iniziative dell’assicurato. In tali frangenti, l’assicuratore conferma la validità della prestazione, ma si riserva di richiedere, concordandolo con l’assicurato, un diverso premio.
PREMIO DEPOSITO (R) DEPOSIT PREMIUM Premio che la cedente deposita presso il riassicuratore in attesa del conteggio definitivo.
PREMIO DI COMPETENZA (R) EARNED PREMIUM Premio effettivo spettante al riassicuratore in un dato esercizio di bilancio. La formula adottata per la determinazione del “premio di competenza” è identica a quella usata nei prospetti di bilancio ministeriale, ossia: premio lordo più riserva premi dell’esercizio precedente, meno riserva premi dell’esercizio in corso.
PREMIO DI CONGUAGLIO (R) ADJUSTMENT PREMIUM Premio dovuto al riassicuratore in fase consuntiva, depurato da eventuali anticipi.
PREMIO DI REINTEGRO (R) REINSTATEMENT PREMIUM Vedi PREMIO ADDIZIONALE.
PREMIO DI RISCHIO (V) RISK PREMIUM E’ la quota di premio puro destinata alla copertura del costo del rischio morte, nel periodo al quale il premio si riferisce. Il premio di rischio si trova nelle assicurazioni per le quali esiste l’impegno di corrispondere un capitale in caso di decesso. Manca, naturalmente, nelle assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita solo in caso di vita.
PREMIO DI RISPARMIO (V) ACTUARIAL PREMIUM E’ così definita la quota di premio puro che è destinata alla costituzione della riserva matematica. Il premio di risparmio deve essere calcolato in modo tale che, gli importi accantonati, maggiorati degli interessi demografico-finanziari maturati, consentano all’assicuratore di disporre in ogni momento della riserva matematica.
PREMIO D’INVENTARIO (V) INVENTORY PREMIUM E’ un premio, unico od annuo, puro, ma maggiorato del caricamento di gestione.
PREMIO FISSO (R) FLAT PREMIUM Nella riassicurazione, come nell’assicurazione, l’applicazione di un importo fisso indica che il premio è forfettario e non in rapporto al massimale.
PREMIO IMPONIBILE PREMIUM NET OF TAXES E’ il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori e di eventuali interessi di frazionamento (vedi), prima della applicazione delle imposte.
PREMIO LORDO GROSS PREMIUM Premio imponibile, maggiorato delle imposte.
PREMIO LORDO (R) GROSS PREMIUM Premio che la cedente versa al riassicuratore al netto di imposte e, a volte, di accessori.
PREMIO LORDO (V) GROSS PREMIUM (LIFE) E’ il premio puro maggiorato dei caricamenti per le spese di acquisizione, di gestione ed eventualmente di incasso.
PREMIO MINIMO MINIMUM PREMIUM Premio comunque dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato. Deve essere contrattualmente predeterminato.
PREMIO MINIMO (R) MINIMUM PREMIUM Premio che la cedente garantisce al riassicuratore su un dato rischio o contratto. In sede di calcolo definitivo, il premio minimo s’intende comunque acquisito dal riassicuratore, anche se superiore a quanto effettivamente dovuto.
PREMIO MINIMO E DEPOSITO (R) MINIMUM AND DEPOSIT PREMIUM Premio minimo che la cedente deposita presso il riassicuratore. In sede di conguaglio definitivo, questo premio s’intenderà comunque acquisito dal riassicuratore.
PREMIO NATURALE (V) ANNUAL RISK PREMIUM E’ un premio annuo puro e fa riferimento al rischio dell’anno cui si riferisce.
PREMIO NETTO NET PREMIUM E’ il premio, comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento, che, dedotto ogni sconto convenuto e maggiorato degli accessori, dar poi luogo al premio imponibile.
PREMIO NETTO (R) NET PREMIUM Premio che la cedente versa al riassicuratore, al netto dei costi di acquisizione originali.
PREMIO PROVVISORIO (R) PROVISIONAL PREMIUM Vedi PREMIO DEPOSITO.
PREMIO PURO PURE PREMIUM Il premio puro è determinato dall’assicuratore sulla base della sinistrosità presunta e quindi per far fronte ad essa. Si ottiene mettendo in relazione la frequenza dei sinistri con il costo medio dei sinistri stessi, entrambi stimati.
PREMIO PURO (V) PURE PREMIUM E’ il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell’assicuratore.
PREMIO SOGGETTO (R) SUBJECT PREMIUM Premio di riferimento a cui si applica il tasso percentuale stabilito in un contratto riassicurativo.
PREMIO UNICO (V) FLAT PREMIUM E’ l’ammontare del premio pagato in un’unica soluzione alla stipula della polizza.
PREMORIENZA (V) PREDECEASE Nell’assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la morte dell’assicurato entro un determinato periodo di tempo.
PRESCRIZIONE RIGHT TIMEBARRED Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni.
PRESTAZIONE (LIBERTA’ DI) FREEDOM OF SERVICES L’U.E. volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso, onde realizzare gradualmente l’obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali. Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato: il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) già dal 1° gennaio 1993. Relativamente all’assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, tutte recepite nell’ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) le ultime due (Danni e Vita) sono state recepite nel marzo 1995
PRESTAZIONI (V) OBLIGATIONS Obbligazioni di natura pecuniaria derivanti dalla stipulazione della polizza. Per l’assicuratore, la prestazione consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita; per l’assicurato, nel pagamento di un premio unico oppure annuo.
PRESTITO (V) LOAN L’assicurato con polizza Vita può ottenere dei prestiti secondo quanto stabilito dal contratto, entro il limite massimo costituito dal “valore attuale” della sua polizza, calcolato secondo le norme che regolano il riscatto e la riduzione.
PREVENZIONE SINISTRI LOSS PREVENTION Attuazione di misure precauzionali tendenti ad evitare il ripetersi di danni emersi da precedenti esperienze.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ABSOLUTE FIRST LOSS INSURANCE Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.
PRIMO RISCHIO RELATIVO RELATIVE LOSS INSURANCE Forma di copertura che comporta l’esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l’assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.
PRIMO VETTORE (T) FIRST CARRIER E’ così definita l’impresa che assume l’incarico di effettuare il trasporto, ancorché lo trasferisca ad altra impresa (o padroncino), definiti quindi secondo vettore.
PRINCIPIO INDENNITARIO PRINCIPLE OF INDEMNITY E’ il principio per cui l’assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice civile. Nelle assicurazioni di cose l’indennizzo non può quindi superare il valore delle stesse cose al momento del sinistro, indipendentemente dall’importo per il quale l’assicuratore ha contrattualmente assunto l’obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione.
PRIORITA’ – FRANCHIGIA (R) PRIORITY – DEDUCTIBLE Somma o percentuale a carico del riassicurato.
PRIORITA’ AGGREGATA (R) AGGREGATE PRIORITY In aggiunta alla priorità, per danno o per evento, convenuta su un dato contratto di riassicurazione non proporzionale, le parti possono convenire che l’intervento del riassicuratore sia successivo ad un’ulteriore ritenzione della cedente, composta da una cifra fissa o da una percentuale dei premi sui quali viene calcolato il tasso di premio e, comunque, riferita a danni eccedenti la priorità.
PRIVILEGIO LIEN E’ accordato, indennità dovuta dall’assicuratore R.C. al suo assicurato, al danneggiato per patto di quest’ultimo, in relazione al credito del danneggiato stesso per il danno subito.
PROBABILITA’ PROBABILITY Si dice probabilità di un evento il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all’evento e il numero dei casi possibili.
PROBABILITA’ DI MORTE (V) PROBABILITY OF DEATH E’ la probabilità che una persona di et x ha di morire prima di raggiungere l’età x+1.
PROBABILITA’ DI VITA (V) PROBABILITY OF LIFE E’ la probabilità che una persona di et x ha di raggiungere l’età x+1.
PROCEDIMENTO PENALE (TG) CRIMINAL PROCEEDINGS Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza è rilevante la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
PROCESSO VERBALE FERROVIARIO (T) RAILWAY REPORT Trattasi di documento il cui rilascio deve essere richiesto all’Amministrazione ferroviaria nel caso in cui, all’atto della riconsegna della merce, emergano anomalie, danni, perdite ecc.
PRODOTTO PRODUCT Agli effetti della R.C. prodotti, si considera “prodotto” qualsiasi bene mobile consolidato a seguito di trasformazione o di trattamento che ne modifichi le caratteristiche.
PRODUTTORE PRODUCER or MANUFACTURER E’ il fabbricante di un prodotto finito od il produttore della materia prima.
PROFITTO SPERATO EXPECTED PROFIT L’assicuratore, che è tenuto a rivalere nei modi e nei termini pattuiti l’assicurato del danno sofferto in conseguenza di un sinistro, risponde del profitto sperato solo se si è contrattualmente obbligato in tal senso.
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ BUSINESS PLAN Documento fondamentale da allegare (accompagnato da una relazione tecnica) alla domanda di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni sia per le imprese italiane che per quelle estere (rappresentanze), tanto all’I.S.V.A.P. che al Ministero dell’Industria. E’ completato da una previsione di andamento relativa a ciascuno dei primi tre esercizi.
PROGRAMMAZIONE (DELLA POLITICA ASSICURATIVA NAZIONALE) Costituisce una delle competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e viene svolta su proposta del Ministero dell’Industria, per formulare gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del paese e degli sviluppi del mercato assicurativo, comunitario e mondiale.
PROMOTORE FINANZIARIO E’ promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria. Tali attività devono essere svolte esclusivamente per conto e nell’interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. E’ in ogni caso inibita ogni forma di consulenza porta a porta.
PROPORZIONALE PROPORTIONAL RULE E’ la regola per cui resta a carico dell’assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l’assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata.
PROPORZIONALE (R) PROPORTIONAL Termine generico che indica la forma di riassicurazione pro quota (quota parte, eccedente, facoltativo, facoltativo-obbligatorio).
PROPOSTA OFFER (CONTRACTUAL) or PROPOSAL OF INSURANCE Il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, si realizza attraverso l’incontro delle volontà quando la proposta (avanzata dall’assicurando anche se predisposta dall’assicuratore) viene accettata dall’assicuratore stesso. La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 o 30 (se occorre una visita medica) giorni dalla consegna o spedizione.
PROROGA EXTENSION Vedi TACITO RINNOVO.
PROSECUZIONE DELLA GARANZIA (T) CONTINUATION CLAUSE Qualora la nave, allo scadere del contratto assicurativo, si trovasse in navigazione o in un porto di rilascio, la garanzia, previo avviso agli assicuratori, continuerà sino al felice arrivo nel porto di destinazione a condizioni e tasso di premio da convenirsi.
PROTEZIONE GLOBALE (R) WHOLE ACCOUNT COVER E’ una forma di riassicurazione non proporzionale che congloba più categorie di Rami, anche se con caratteristiche specifiche per ciascuno.
PROTEZIONE MISTA (R) MIXED PROTECTION E’ una forma di copertura riassicurativa che protegge diversi tipi di contratti sottostanti. Particolarmente usata da riassicuratori attivi nella riassicurazione proporzionale, la protezione mista tende a limitare il rischio di cumulo di esposizioni derivanti da uno stesso evento.
PROTEZIONE OBBLIGATORIA PER CONTO COMUNE (R) BUILT-IN COMMON A/C PROTECTION Termine indicante che la coassicuratrice o il riassicuratore non hanno la facoltà di rinunciare alla protezione stipulata dalla impresa. Tale obbligatorietà è in via di sparizione, avendo spesso comportato un doppio costo di protezione per coassicuratrici e riassicuratori gi muniti di proprie ricoperture.
PROVA (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE) DOCUMENTARY PROOF (OF INSURANCE CONTRACT) Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
PROVA (DEL TRATTATO DI RIASSICURAZIONE) (R) DOCUMENTARY PROOF (OF REINSURANCE TREATY) Il contratto di riassicurazione deve essere provato per iscritto.
PROVA (INVERSIONE DELL’ONERE) REVERSE ONUS OF PROOF Quando il legislatore presume la responsabilità di un determinato soggetto, questi è ammesso a fornire la prova contraria o liberatoria. Si ha così l’inversione dell’onere della prova, nel senso che a fornire quest’ultima non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale, bensì” è il soggetto contro cui viene fatta valere la domanda a disporre di precise facoltà in materia probatoria. Ciò ha rilievo nel campo delle responsabilità presunte per fatto proprio o per fatto altrui, dette anche indirette.
PROVA (ONERE DELLA) ONUS OF PROOF Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni.
PROVA DI FORTUNA (T) SEA PROTEST Documento presentato dal capitano della nave all’Autorità competente del porto di attracco, corroborato dalla testimonianza di alcuni membri dell’equipaggio, e relativo alle possibili conseguenze dannose subite dalla merce imbarcata a seguito di un accidente occorso alla nave o durante le operazioni di carico e/o scarico (per pioggia di notevole entità, acqua di sentina, travasatasi nelle stive, od altri avvenimenti consimili). Con ciò si tende ad escludere la responsabilità del vettore per gli eventuali danni che dovessero essere accertati.
PROVENTI NET INCOMES Sono così definiti i redditi derivanti all’impresa dagli investimenti obbligatoriamente costituiti a copertura delle riserve tecniche. Nella R.C. auto, in regime di tariffa amministrata, la loro incidenza media veniva considerata per la determinazione della tariffa stessa. Si dividono in ordinari, straordinari e da fondi a destinazione specifica.
PROVVIGIONE COMMISSION E’ la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall’agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall’impresa (o dall’agente al produttore, subagente, segnalatore). Tradizionalmente la provvigione è distinta in: – provvigione di incasso, destinata a compensare attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l’esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro; – provvigione di acquisto, destinata a remunerare attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all’atto dell’incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata.
PROVVIGIONE D’ACQUISTO AQUISITION COMMISSION Vedi PROVVIGIONE.
PROVVIGIONE D’INCASSO COLLECTING COMMISSION Vedi PROVVIGIONE.
PROVVISIONALE PAYMENT ON ACCOUNT Acconto sul risarcimento disposto dal giudice penale a favore del danneggiato (costituitosi in parte civile), mediante sentenza, quando con la stessa non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva del danno.
PSICOFARMACI PSYCHODRUGS Vedi TOSSICODIPENDENZA.
PULIZIA DELLE CISTERNE (T) CLEANING OF TANKS Operazione indispensabile allorché una nave che ha trasportato liquidi infiammabili debba essere sottoposta a riparazioni. In tale evenienza l’armatore deve ottenere inoltre il certificato “gas free”. Le relative spese sono rimborsabili dall’assicuratore, in quanto connesse a riparazioni.
PUNTURE DI INSETTI INSECT BITE Le conseguenze delle punture di insetti sono abitualmente escluse dalle polizze Infortuni. Anche se i loro effetti portano raramente a fenomeni di una certa gravità, è consigliabile derogare alla esclusione in presenza di soggetti che svolgono particolari attività (apicultori, agricoltori, ecc.)

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QUARANTENA (T) QUARANTINE Periodo di tempo durante il quale una nave, prima di entrare in porto, viene tenuta al largo in completo isolamento dall’Autorità marittima, per accertare l’eventuale esistenza a bordo di malattie contagiose.
QUESTIONARIO ANAMNESTICO Trattasi di formulario, predisposto dall’assicuratore, che deve essere compilato da ciascuno dei proponenti interessati a contrarre una polizza malattia o Vita (tipologie che prevedono il caso morte). In esso devono essere fornite informazioni dettagliate sul proprio stato di salute, sugli infortuni e malattie sofferti, sui postumi residuati, sui precedenti familiari, sulle abitudini, ecc. Sentito il parere della propria consulenza medica l’assicuratore (impresa) decide se prestare o meno la garanzia.
QUIETANZA (ATTO DI) FORMAL RECEIPT (OF CLAIM) E’ un documento che attesta la definizione di un sinistro e certifica il ricevimento della somma convenuta da parte dell’avente diritto.
QUIETANZA (DI PREMIO) FORMAL RECEIPT (OF PREMIUM) E’ il documento che emette l’impresa per convalidare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l’incasso, nonché la data (e a volte l’ora) dell’avvenuto incasso.
QUIETANZA DI DANNO CLAIM RELEASE E’ il documento attestante l’avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.
QUOTA SHARE Termine di uso comune che sta ad indicare la partecipazione di una impresa a un rischio assunto in coassicurazione e entità della partecipazione stessa.
QUOTA DA RITENERE (R) LINE TO STAND Espressione usata particolarmente dai brokers all’atto di collocare un contratto di riassicurazione per significare che l’accettazione di massima effettuata da un riassicuratore s’intenderà in somma assoluta e non in percentuale sul limite di copertura del trattato proposto.
QUOTA DI GARANZIA (V) GUARANTEE FUND Relativamente alla gestione del Ramo Vita, un terzo del minimo del margine di solvibilità è la quota di garanzia prescritta dalla legge.
QUOTA LORDA (R) GROSS LINE Quando un assicuratore sottoscrive un rischio, successivamente riassicurato in parte, la quota originale è indicata con il termine “Gross Line”.
QUOTA OBBLIGATA (R) OBLIGED LINE Si tratta di una sottoscrizione fatta dal riassicuratore, contro la propria volontà, a solo titolo di servizio.
QUOTA PURA (R) QUOTA SHARE Compartecipazione proporzionale, tra cedente e riassicuratore, su tutti i rischi riassicurati nell’ambito di un dato contratto. E’ la forma di riassicurazione che, più di altre, consente al riassicuratore di condividere le sorti della cedente, nelle proporzioni stabilite contrattualmente.
QUOTA RITENUTA (R) SIGNED LINE Termine usato per indicare una quota di partecipazione definitiva, assegnata dalla cedente al riassicuratore.
QUOTA SOTTOSCRITTA (R) WRITTEN LINE Si riferisce alla quota indicata dal riassicuratore per una sua accettazione.
QUOVIS (T) QUOVIS Termine latino (dove vuoi) utilizzato in campo internazionale qualora, all’atto della stipulazione di un contratto a garanzia di merci viaggianti via mare, il nome della nave vettrice non sia ancora noto. Il contraente e/o l’assicurato è tenuto a comunicarne il nominativo appena sarà a sua conoscenza, intendendosi sempre applicabile la clausola di classificazione e la tabella dei soprappremi.

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R.C. CONTRATTUALE CONTRACTUAL LIABILITY E’ la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all’obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest’ultimo non è dipeso da sua colpa.
R.C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI MOTOR THIRD PARTY LIABILITY Vedi ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI).
R.C. DELLA FAMIGLIA FAMILY LIABILITY Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell’ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell’alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc.
R.C. DINAMICA ACTIVE LIABILITY Locuzione che indica la possibilità di arrecare danni a terzi durante lo svolgimento di una determinata attività; concetto questo che si contrappone a quello relativo di danni arrecati ad attività terminata.
R.C. DIRETTA DIRECT LIABILITY E’ la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull’autore del fatto illecito.
R.C. DIVERSI Vedi R.C. GENERALE.
R.C. EXTRA-CONTRATTUALE NON-CONTRACTUAL LIABILITY E’ la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del “neminem iniuste l3/4dere”, riproposto dall’art. 2043 C.c.
R.C. GENERALE GENERAL THIRD PARTY LIABILITY Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza – RC Diversi o RCD – per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC “diverse” da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l’assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d’opera (RCO).
R.C. INDIRETTA INDIRECT LIABILITY E’ la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto (illecito).
R.C. OGGETTIVA NO FAULT LIABILITY In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell’ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione “no fault” (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.
R.C. OPERAI EMPLOYERS’ LIABILITY Trattasi della “Responsabilità Civile Operai”, più correttamente definita R.C. prestatori d’opera, riguardante: – la rivalsa dell’I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; – le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l’apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.
R.C. POSTUMA POSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici (vedi).
R.C. PRODOTTI PRODUCTS LIABILITY E’ la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l’ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l’uso, ecc.).
R.C. PROFESSIONALE PROFESSIONAL LIABILITY Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomìni, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d’opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell’espletamento della professione. L’assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell’assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l’assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.
R.C. SMERCIO COMMERCIAL LIABILITY Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.
R.C.D. Vedi R.C. GENERALE.
R.I.N.A. (T) Vedi REGISTRO ITALIANO NAVALE.
RADA (T) SURF PORT Insenatura naturale ove le navi gettano le ancore, non esistendo strutture portuali che consentano l’attracco. Lo sbarco a terra del carico avviene a mezzo di chiatte o maone.
RAMI DANNI NON LIFE BRANCHES Vedi l’elencazione alla voce RAMO.
RAMI ELEMENTARI NON MARINE BRANCHES L’espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L’espressione trae origine dagli “elementi naturali” perché, all’epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.
RAMO BRANCH or LINE Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l’aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonché alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in “marine” (Trasporti in genere) e “non marine” (tutti i restanti).
RAMO VITA LIFE BRANCH Vedi RAMO.
RAPINA ROBBERY WITH VIOLENCE or MENACES Reato contro il patrimonio commesso da chi, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.
RAPPEL COMMISSION BONUS or RAPPEL Termine entrato nell’uso comune per definire compenso di sovraprovvigione agli intermediari (agenti e broker) al raggiungimento di obiettivi predeterminati (produttivi, tecnici, ecc.).
RAPPORTO SINISTRI A PREMI LOSS RATIO Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (gi definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.
RAPPORTO VETERINARIO (B) VETERINARY REPORT Documento richiesto al contraente nell’assicurazione del bestiame allorquando: – si verifichi la morte di un animale per infortunio e/o malattia; – si sospetti una malattia contagiosa; – si intenda accertare la gravidanza di una fattrice (vedi).
RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA) ITALIAN REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY) E’ la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un’impresa estera per esercitare l’assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla C.E.E.
RATE DI PREMIO PREMIUM INSTALMENTS Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l’intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all’anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.
REATO CRIME Violazione di norme penali. I reati si distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI secondo la diversa specie delle pene – detentive e/o pecuniarie – previste per essi dalla legge. Per i DELITTI sono previste, reclusione, multa. Per le CONTRAVVENZIONI, arresto, ammenda. I delitti si dividono poi in base all’elemento psicologico in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni non è configurabile una analoga distinzione basata su di una tipologia di volontà. I reati vengono altresì suddivisi, nel codice penale, a secondo della loro natura (reati contro il patrimonio, contro la persona, contro lo stato, ecc.)
RECESSO PER SINISTRO CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM Facoltà che si riserva l’assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro.
RECIPROCITA’ (R) RECIPROCITY Scambio di partecipazioni riassicurative tra imprese.
RECLAMANTE CLAIMANT Colui che, avvalendosi dei benefici nascenti dal contratto assicurativo avanza richiesta di risarcimento all’assicuratore.
RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE RECOVERY OF INSURED OBJECTS Se l’assicurato ha percepito l’indennizzo per le cose rubate, per rientrare in possesso della refurtiva, quando recuperata, dovrà rimborsare la somma percepita. In caso contrario le cose recuperate restano di proprietà dell’assicuratore.
REGISTRO ITALIANO NAVALE Detto anche R.I.NA., sovraintende alla costruzione, classificazione e registrazione delle navi.
REGOLA PROPORZIONALE PROPORTIONAL RULE Vedi PROPORZIONALE.
REGOLA PROPORZIONALE (R) PROPORTIONAL RULE Vedi RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO
REGOLAZIONE (DEL PREMIO) PREMIUM SETTLEMENT E’ una forma di conguaglio, prevista da un’apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all’elemento variabile prescelto.
REGOLE DI PRATICA (T) PRACTICE RULES Norme cui si attengono i Liquidatori nell’esame dei reclami e nella stesura dei regolamenti di Avaria Generale.
REGOLE DI YORK E ANVERSA (T) YORK AND ANTWERP RULES Norme riconosciute internazionalmente ed applicate dai Liquidatori designati che costituiscono base fondamentale di ogni regolamento di Avaria comune.
REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE) RATING TABLE Nel Ramo R.C. auto (autovetture ad uso privato) l’assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l’applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per annualità successiva, corrispondenti a diverse “classi di merito” che si determinano, a seconda dei sinistri “osservati”, sulla base di una tabella detta appunto “delle regole evolutive”.
REGRESSO RECOURSE Vedi RIVALSA.
REGRESSO (DELL’IMPRESA DESIGNATA) RECOVERY ACTION (OF THE DESIGNATED COMPANY) Nel Ramo R.C. auto è l’azione accordata all’impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l’ammontare delle prestazioni erogate alle vittime.
REINTEGRO REINSTATEMENT In talune tipologie di contratto assicurativo è previsto che, al verificarsi di un sinistro, il contraente debba versare un premio supplementare all’impresa che è detto, appunto, reintegro.
REINTEGRO (R) REINSTATEMENT Un contratto di riassicurazione in eccesso danni può prevedere che in caso di sinistro la portata sia riattivata. Tale riattivazione (reintegro) corrisponde all’importo accertato o previsto a carico della copertura. Il numero dei reintegri può essere limitato o illimitato, con o senza pagamento di un premio addizionale.
RELAZIONE DI EVENTO STRAORDINARIO (T) SEA PROTEST Il comandante della nave, al verificarsi di eventi straordinari riguardanti la nave, il carico ed eventuali passeggeri, deve darne avviso autorità del porto di destinazione con relazione scritta entro 24 ore dall’arrivo. Per quanto concerne la nave, la relazione ha anche la finalità di promuovere, se necessarie, una visita da parte dei tecnici del Registro Navale per la conferma della classe attribuita, dopo verifica dell’avvenuta effettuazione dei lavori prescritti.
RELITTO DI NAVE (T) WRECK La nave o parte di essa che, a seguito di naufragio, giace sul fondale, sulla costa o che galleggia alla deriva, ridotta allo stato di rottame.
RENDIMENTO (DEL FONDO) FOND PERFORMANCE Il rendimento annuo di un fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza dell’anno considerato, al valore medio del fondo stesso. Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari dell’anno: tenuto conto degli utili, delle perdite e delle ritenute fiscali.
RENDITA YIELD La rendita è una qualunque prestazione periodica avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili.
RENDITA (V) ANNUITY Somma di denaro, costituente prestazione alternativa all’erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall’assicuratore al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita.
RENDITA FONDIARIA PROPERTY YIELD La rendita fondiaria è una rendita perpetua costituita mediante alienazione di un immobile.
RENDITA PERPETUA PERPETUAL YIELD Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
RENDITA SEMPLICE SIMPLE YIELD La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.
RENDITA VITALIZIA (V) LIFETIME YIELD Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.
RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE (V) JOINT LIFE YIELD E’ una rendita vitalizia che, in caso di morte dell’assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita.
REQUISITI (DEL CONTRATTO) REQUIREMENTS (OF CONTRACT) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
RESPONSABILITA’ CIVILE (DIVERSE) THIRD PARTY LIABILITY (VARIOUS) Vedi ogni singolo argomento preceduto da “R. C.”
RESPONSABILITA’ DELL’ARMATORE (T) OWNER’S LIABILITY A garanzia di danni e spese incombenti sull’armatore di una nave, nel Regno Unito operano delle Mutue tra armatori aventi lo scopo di manlevare i medesimi da richieste provenienti da terzi per fatti riconducibili a responsabilità dell’armatore, non recuperabili dagli assicuratori della nave.
RESPONSABILITA’ LEGALE CANTIERI (T) SHIP REPAIRER’S LEGAL LIABILITY (S.R.L.L.) Assicurazione, rientrante nell’ambito del Ramo Trasporti, posta a garanzia dei danni verificatisi nel corso dei lavori di riparazione di navi. Ha durata annuale. Il premio è commisurato sia al fatturato annuo del cantiere come pure al massimale garantito.
RESPONSABILITA’ PRESUNTA ALLEGED LIABILITY E’ quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l’onere di provare la colpa (o il dolo) dell’autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorché questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.
RESPONSABILITA’ VETTORIALE PER PERDITA OD AVARIA (T) CARRIER’S LIABILITY Il contratto di trasporto implica per il vettore l’assunzione di responsabilità per danni e perdite che si riscontrano nel corso od a termine del viaggio, subiti dalle merci affidategli. Tale responsabilità non sempre comporta il totale ristoro del danno o della perdita accertata, stante la limitazione, che, per legge o Convenzione internazionale, è prevista dai vari contratti di trasporto.
RETROCESSIONARIA (R) RETROCESSIONAIRE Termine che indica l’impresa che riassicura a sua volta rischi provenienti da un riassicuratore.
RETROCESSIONE (R) RETROCESSION E’ la riassicurazione effettuata da un riassicuratore per alleggerire i propri impegni su un rischio o massa di rischi.
REVOCA (DEL BENEFICIARIO) ACT OF REVOCATION BY THE BENEFICIARY La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
REVOCA (DELL’AGENTE) REVOCATION (OF INSURANCE AGENT) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
RIASSICURATO (R) REINSURED Vedi CEDENTE.
RIASSICURATORE “CAPTIVE” (R) CAPTIVE REINSURER Riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di coperture in favore di altre imprese facenti capo al suo stesso azionariato.
RIASSICURATORE (R) REINSURER Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati.
RIASSICURATORE PROFESSIONALE (R) PROFESSIONAL REINSURER Termine che indica che l’impresa espleta la sola attività riassicurativa.
RIASSICURAZIONE (R) REINSURANCE Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l’esposizione di un’impresa assicuratrice.
RIASSICURAZIONE ATTIVA (R) INWARD REINSURANCE Termine che distingue attività riassicurativa di un’impresa, in accettazione da altri.
RIASSICURAZIONE FACOLTATIVA (R) FACULTATIVE REINSURANCE Opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale.
RIASSICURAZIONE FINANZIARIA (R) FINANCIAL REINSURANCE Recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, finisce per configurarsi come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria.
RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO (R) EXCESS OF LINE REINSURANCE Forma specifica di riassicurazione che prevede la copertura dei rischi anche al di l dei capitali stabiliti contrattualmente. Particolarmente usata per polizze aperte (in abbonamento) o cumulative, che possono comportare il superamento dei limiti prestabiliti e di cui l’impresa viene a conoscenza a posteriori.
RIASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (R) OBLIGATORY REINSURANCE La riassicurazione obbligatoria comporta l’impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio.
RIASSICURAZIONE PASSIVA (R) OUTWARD REINSURANCE Termine che distingue attività riassicurativa di un’impresa, in cessione ad altri riassicuratori.
RIATTIVAZIONE REINSTATEMENT Vedi SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE.
RIATTIVAZIONE (DELLA POLIZZA VITA) (V) REINSTATEMENT (OF A LIFE POLICY) Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto). Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l’importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati.
RIBALTAMENTO/DERAGLIAMENTO (T) OVERTURNING/DERAILMENT Il capovolgimento rispettivamente dell’autocarro o del vagone ferroviario, per cause accidentali.
RICERCA GUASTI DAMAGE SEARCHING COSTS Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti.
RICEVUTA DELL’UFFICIALE IN SECONDA (T) MATE’S RECEIPT Documento rilasciato in occasione dell’imbarco di merci (non in porto, ma al largo) con trasferimento a mezzo chiatte e maone. Viene poi rimpiazzata dalla polizza di carico.
RICOASSICURAZIONE Particolare forma di coassicurazione, il cui riparto non appare in polizza, che avviene mediante cessioni facoltative su singole polizze. Il ricoassicuratore non ha quindi alcun rapporto diretto con il contraente-assicurato.
RICORSO (EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI) (TG) RIGHT OF RECOURSE Ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro. Questo tipo di controversie è posto al di fuori della garanzia di tutela giudiziaria.
RICORSO TERZI THIRD PARTY LIABILITY Mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l’assicurato sia civilmente responsabile. Trattasi di una forma di assicurazione R.C. prestata, però, nell’ambito del Ramo Incendio.
RICORSO TERZI (T) THIRD PARTY LIABILITY – RUNNING DOWN CLAUSE Nell’ambito delle garanzie assicurative concernenti la nave e l’aeromobile, con tale clausola l’assicurato viene manlevato, entro i limiti della somma assicurata, per i danni causati da urto contro altra nave, aeromobile, opere portuali o di vie navigabili, corpi fissi o mobili. Per quanto concerne l’aeromobile, vengono garantiti i danni reclamati per urto in volo con altro aeromobile o con nave in movimento nonché quelli cagionati a beni in superficie, anche in conseguenza di spostamento d’aria od altra causa analoga.
RICORSO VICINI NEIGHBOURS’ LIABILITY Vedi RICORSO TERZI.
RICOVERO HOSPITALISATION Degenza che comporta pernottamento, avvenuta in istituti di cura sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati ad erogare l’assistenza ospedaliera. Il relativo onere, quando non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere oggetto di rimborso nelle polizze Malattia.
RIDUZIONE (DELLA SOMMA ASSICURATA) REDUCTION (OF SUM INSURED) Si ha quando, a seguito di sinistro Furto, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine annualità assicurativa, dello stesso importo dell’indennizzo, senza alcuna restituzione del premio.
RIDUZIONE (NELLA POLIZZA VITA) (V) PAID UP VALUE (OF A LIFE POLICY) Ove l’assicurato, ricorrendone le condizioni, non chieda il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi, tale polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte, ossia saranno rapportate al “valore attuale” della polizza stessa, all’atto della cessazione. Le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione (delle somme assicurate), in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il predetto “valore attuale” della polizza. Per la riduzione occorre che sia decorso il termine di tolleranza, che vi sia un’antidurata del rapporto (di solito triennale) e che la specie assicurativa comporti la riserva matematica.
RIDUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA REDUCTION (OF AN AGENCY’S PORTFOLIO) Secondo l’attuale Accordo Nazionale Imprese-Agenti la riduzione di incasso della agenzia può verificarsi a seguito di cessazione dall’esercizio di uno o più Rami da parte dell’impresa preponente, oppure a causa della cessione ad altra impresa di una parte del proprio portafoglio agenziale. Spetta in tali casi all’agente un’indennità di risoluzione sul portafoglio perduto. Ove, invece, l’impresa decida una riduzione del portafoglio agenziale al di fuori dei casi citati in precedenza, l’art.8bis dell’Accordo 1994 fissa dei limiti massimi di riduzione, proporzionali alle dimensioni dell’agenzia e prevede inoltre un congruo preavviso in favore dell’agente. All’agente, sul portafoglio perduto, dovranno essere riconosciute le indennità di risoluzione.
RIGONFIAMENTO E SCOPPIO (T) SWELLING AND BURSTING Conseguenza diretta di un difetto del prodotto o di lunga permanenza in ambienti inidonei che determinano la fermentazione di generi alimentari (in particolare pomodoro) conservati in scatolame, da cui può anche derivare l’alterazione dei contenitori.
RIMBORSO PREMIO PER ANNULLAMENTO O DISARMO (T) PREMIUM RETURN FOR LAY-UP or CANCELLATION Nell’assicurazione a tempo della nave è previsto il rimborso pro-rata del premio pagato nel caso di disdetta da parte dell’assicuratore o di annullamento consensuale del contratto. Nel caso di sosta per disarmo che si protrae per almeno trenta giorni, dal rimborso prorata verrà dedotto il premio mensile riferito ai rischi di giacenza, differenziato a seconda che la nave sia sottoposta o no a riparazioni.
RIMORCHIATORE (T) TUG Natante di caratteristiche differenziate, adibito al trasferimento di altri mezzi galleggianti. In funzione della stazza da rimorchiare e del viaggio da effettuare, ne viene valutata la potenza delle macchine espressa in CV (HP).
RIMOZIONE DEL RELITTO DI NAVE E AEROMOBILE (T) WRECK REMOVAL Operazione ordinata dall’Autorità competente al proprietario della nave o dell’aeromobile, nel caso in cui siano sommersi nelle acque territoriali, in rada in porto o canale, costituendo pericolo od intralcio per la navigazione.
RIMPIAZZO REPLACEMENT Si intende per tale la sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, equivalenti per valore, caratteristiche, rendimento economico; sono comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri dovuti all’Erario.
RINNOVO INTEGRALE RENEWAL AS EXPIRY or TEL QUEL Termine esemplificativo utilizzato nei rapporti tra impresa delegataria, imprese coassicuratrici, agenti e broker, per i contratti a tempo che, alla scadenza, non comportino modificazioni.
RIPARAZIONI PROVVISORIE (T) TEMPORARY REPAIRS Sono interventi resi necessari al verificarsi di un avvenimento in corso di viaggio. Possono essere effettuate da personale e mezzi di bordo oppure, nei casi di maggior gravità, in porto di rilascio, onde consentire la prosecuzione del viaggio al termine del quale si procederà alle riparazioni definitive.
RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DI SALVATAGGIO (T) SALVAGE INDEMNITY DISTRIBUTION Qualora i proprietari dei beni salvati siano tenuti, per accordo amichevole od arbitrato, al pagamento di un compenso, questo sarà ripartito tra armatore ed equipaggio che ha operato il salvataggio in ragione di un terzo e due terzi.
RIPARTO (DI COASSICURAZIONE) COINSURANCE APPORTIONMENT E’ l’elencazione delle imprese sottoscrittrici di un determinato rischio al quale partecipano in quota, con indicazione, per ciascuna di esse, della rispettiva percentuale. Forma parte integrante della polizza. L’impresa che emette il contratto, su cui appare detto riparto, è detta Delegataria (vedi).
RIPORTO PERDITA (R) DEFICIT CLAUSE Nei contratti riassicurativi che contemplano una partecipazione della cedente agli utili dell’esercizio, è anche previsto che tale partecipazione debba intendersi al netto della perdita di esercizi precedenti sino al loro totale assorbimento. Il riporto delle perdite può essere limitato ad un dato numero di esercizi, precedenti a quello preso in esame.
RISARCIMENTO CLAIM SETTLEMENT E’ l’obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell’ambito dell’assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall’assicurato e indennità dovuta a quest’ultimo dall’assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.
RISARCIMENTO PROPORZIONALE PROPORTIONAL CLAIM SETTLEMENT E’ quello da farsi, in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile.
RISCALDAMENTO ED ARROSSAMENTO (T) HEATING e REDDENING Alterazione del pescato conservato sotto sale determinata da insufficiente aerazione nella stiva e dall’azione di microorganismi, che in tali condizioni si sviluppano favorevolmente.
RISCATTO (V) SURRENDER E’ la facoltà data all’assicurato sulla Vita di ottenere a sua richiesta, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell’importo rappresentante il “valore attuale” della polizza, calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per l’antiselezione e per le spese (di acquisto e di gestione del contratto). Occorre però che la prestazione dell’assicuratore sia “certus an”, che vi sia un’antedurata del contratto di solito triennale e un’apposita dichiarazione di volontà del contraente.
RISCHI AD ESTINZIONE (R) RUN OFF Impegno del riassicuratore a far fronte ai propri impegni contrattuali per tutti i sinistri che possono colpire un contratto, secondo il risarcimento sostenuto da parte della cedente. Implicito in tutti i contratti di riassicurazione, questo termine indica che, salva ogni pattuizione diversa, il riassicuratore avrà estinto i propri impegni soltanto con la liquidazione definitiva dell’ultimo sinistro risultante a carico della copertura sottoscritta.
RISCHI CONTINGENTI (T) CONTINGENCY CLAUSE Garanzia prestata a favore e nell’interesse del mittente/venditore, che non ha assunto l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo per conto del ricevitore a copertura dei rischi del trasporto (ad esempio per resa FOB, CeF ecc.). Interviene nel caso in cui l’assicurato si trovi esposto a perdita o danno subiti dalla merce, non ottenendo dal destinatario il riconoscimento della somma corrispondente, in quanto da questi decurtata dall’importo fatturato e non risarcita dal proprio assicuratore.
RISCHI DI COSTRUZIONE (T) BUILDER’S RISKS Sono garantiti da apposito contratto, la cui durata inizia con la posa della chiglia sullo scafo e termina con la consegna della nave all’armatore, ad operazioni di varo, prove ed allestimento ultimate.
RISCHI DI SCHEGGIATURA, GRAFFIATURA, INTACCATURA (T) SHIPPING, SCRATCHING, DENTING Rischi cui sono soggetti materiali in ceramica, porcellana e simili, oggetti verniciati, o smaltati, oppure in legno. Per la relativa garanzia il tasso di premio subisce un considerevole aumento ed è spesso prevista una franchigia fissa.
RISCHI GUERRA (T) WAR RISKS Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche, che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali, diretta conseguenza di guerra, guerra civile, rivoluzione, cattura, sequestro, mine o ordigni bellici.
RISCHI INDUSTRIALI INCENDIO INDUSTRIAL RISK Rientrano in questa tipologia contrattuale le attività imprenditoriali finalizzate alla produzione, alla trasformazione di beni ed in genere ad ogni attività di carattere materiale non basata sulla commercializzazione dei beni stessi.
RISCHI MARITTIMI (T) MARINE RISKS Riguardano i trasporti di merci effettuati via mare. Comprendono però anche i trasporti fluviali e lacuali.
RISCHI ORDINARI INCENDIO SIMPLE FIRE RISKS I rischi pertinenti all’assicurazione Incendio vengono suddivisi in due raggruppamenti: Rischi Ordinari e Rischi Industriali. Nell’ambito dei Rischi Ordinari sono collocate le attività che riguardano: Rischi Civili, Rischi Agricoli, Rischi Commerciali, Piccole Industrie e Rischi Vari.
RISCHI REGATE (T) RACING RISKS Garanzia complementare prevista dai contratti relativi alle navi ed imbarcazioni da diporto privato, assoggettata a particolari condizioni, premio addizionale e franchigia fissa.
RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI STRIKES RIOTS, CIVIL COMMOTIONS (S.R.C.C.) Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro, da terroristi o persone che agiscono per scopi politici.
RISCHI SPAZIALI SPATIAL RISKS Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente (ultimo decennio). Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltreché il suo corretto funzionamento.
RISCHI TECNOLOGICI ENGINEERING L’evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.
RISCHI TERRESTRI (T) INLAND MARINE Riguardano i trasporti di merci effettuati con autocarri o a mezzo ferrovia.
RISCHI VARI MISCELLANEOUS RISKS Sono tali tutte le attività non riconducibili, per la pluralità delle operazioni svolte, ad uno specifico settore tecnico, ma comportanti comunque attività di movimento materiale di prodotti in genere.
RISCHIO RISK E’ la probabilità che un certo evento si verifichi e entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito “rischio” anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.
RISCHIO (A BREVE SCADENZA) (R) SHORT TAIL RISK Termine comunemente riferito a rischi che coprono danni alle cose e per i quali l’esposizione del riassicuratore si estingue in breve tempo (24/36 mesi).
RISCHIO (A LUNGA SCADENZA) (R) LONG TAIL RISK Termine comunemente riferito ai rischi che coprono danni corporali, responsabilità civile verso terzi ed altri, per i quali l’impegno può protrarsi per più anni, sia per effetto della durata di polizza che per la complessità di eventuali contenziosi.
RISCHIO (AGGRAVAMENTO) FACTOR WICH AGGRAVATE A RISK Vedi AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO).
RISCHIO (ASSICURATO) RISK (INSURED) E’ la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.
RISCHIO (CESSAZIONE) RISK (CANCELLATION) Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell’assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all’atto di tale conoscenza).
RISCHIO (DI SVILUPPO) RISK (DEVELOPMENT OF “STATE OF THE ART”) La definizione, in uso nell’ambito della R.C. del produttore, significa che il prodotto, ritenuto sicuro alla luce del livello delle conoscenze tecnico-scientifiche in atto al momento dell’immissione nel mercato, potrà risultare non più sicuro in base a quello che risulterà essere siffatto livello in un momento successivo.
RISCHIO (DIMINUZIONE) RISK (REDUCTION) Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l’assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.
RISCHIO (ESCLUSO) RISK (EXCLUDED) E’ una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest’ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.
RISCHIO (INESISTENZA) RISK (NON-EXISTENCE) Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.
RISCHIO (NATURA DEL) RISK (NATURE OF) Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell’assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.
RISCHIO (NON COMPRESO) RISK (NOT COVERED) E’ la possibilità che si verifichi una certa situazione (atta, ricorrendone le condizioni, a far scattare le prestazioni assicurative) per una eventualità non connaturata al caso considerato in polizza.
RISCHIO AGRICOLO AGRICULTURAL RISK Per rischio agricolo si intendono tutte le attività pertinenti al mondo agricolo di coltivazione, allevamento e commercializzazione conseguente.
RISCHIO CIVILE CIVIL RISK Per rischio civile si intendono le abitazioni, gli uffici, le scuole ed in genere quegli enti dove non si esercitano attività materiali di commercializzazione di prodotti, né lavorazioni in genere.
RISCHIO COMMERCIALE COMMERCIAL RISK Per rischio commerciale si intendono le attività di scambio di beni, sia al dettaglio che all’ingrosso (acquisto di merci e loro rivendita), con tutte le operazioni attinenti.
RISCHIO COMUNE ADDITIONAL RISK Con tale espressione si suole intendere che gli enti assicurati sono anche interessati da altro contratto stipulato dalla stessa impresa.
RISCHIO ELEMENTARE BASIC RISK Nelle assicurazioni Incendio si definisce Rischio Elementare ogni rischio così come indicato dalle singole voci della tariffa.
RISCHIO ELETTRONICA (E) ELECTRONIC RISK E’ una speciale forma di assicurazione destinata a tutelare gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi accidentali che non siano espressamente esclusi. Vedi ELETTRONICA (ASSICURAZIONE), APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ASSICURAZIONE).
RISCHIO LOCATIVO TENANT’S LIABILITY Mediante questa copertura l’assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
RISCHIO NORMALE (V) NORMAL RISK E’ il rischio che non presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità. Se il rischio è normale, il costo delle prestazioni garantite corrisponde al teorico costo medio previsto nella costruzione del prezzo di vendita e quindi va senz’altro applicato il premio di tariffa corrispondente alla forma scelta, all’età ed alla durata contrattuale.
RISCHIO PUTATIVO SUPPOSED RISK E’ così definito un rischio mai esistito o gi cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo.
RISCHIO SEPARATO SEPARATE RISK Nell’assicurazione Incendio è, per definizione, la coesistenza di uno o più rischi elementari, disgiunti e separati da muro pieno (vedi), o spazio vuoto superiore ad un metro.
RISCHIO SINGOLO ONE RISK Nell’assicurazione Incendio è l’insieme dei beni pertinenti il rischio, oggetto dell’assicurazione, ubicati a meno di 40 metri fra loro e inerenti attività di un unico imprenditore.
RISCHIO TARATO (V) ACCENTUATED RISK E’ il rischio che presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità che si traduce in un presumibile maggior costo delle prestazioni garantite dall’assicuratore, comportante la richiesta di premio superiore.
RISERVA COMPLETA (V) INCLUSIVE RESERVE E’ una riserva calcolata tenendo conto : – degli impegni reciproci dell’assicuratore e dell’assicurato; – delle spese di gestione che l’assicuratore deve ancora sostenere, a fronte di caricamenti gi incassati; – delle spese di acquisto che l’assicuratore ha sostenuto e non ancora recuperato con l’incasso dei premi.
RISERVA D’INVENTARIO (V) INVENTORY RESERVE E’ il valore di una riserva ottenuta sommando all’importo della riserva matematica, in base ai premi puri, l’ammontare delle spese di gestione, che l’assicuratore deve ancora sostenere a fronte di caricamenti gi incassati.
RISERVA MATEMATICA (V) MATHEMATICAL RESERVE Riguarda l’appostazione in bilancio di importi, opportunamente calcolati e garantiti mediante l’accantonamento di idonee attività in conformità alla legge, sui premi dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, per far fronte agli impegni assunti. Tale accantonamento è denominato Riserva Matematica, perché, per la sua quantificazione, si fa riferimento a formule matematiche attuariali. La riserva matematica può essere calcolata solo per il complesso degli assicurati e rispetto a ciascuno di essi può essere valutata solo come media; il valore medio costituisce in ogni momento il valore della polizza.
RISERVA PER PREMI PURI (V) PURE PREMIUM RESERVE E’ la riserva matematica calcolata tenendo conto solo degli impegni reciproci dell’assicuratore e dell’assicurato.
RISERVA PER RISCHI CATASTROFALI EQUILISATION RESERVE E’ uno speciale accantonamento, il più delle volte imposto per decreto ministeriale, stabilito per fronteggiare i rischi, di natura catastrofale o ciclica, specifici di particolari settori.
RISERVA PREMI PREMIUM RESERVE E’ così definita l’appostazione in bilancio delle quote di premio incassate nell’anno, ma riferentisi ai rischi che si protrarranno nell’esercizio successivo.
RISERVA PREMI (R) PREMIUM RESERVE Somma o percentuale riconosciuta dal riassicuratore alla cedente a garanzia degli impegni assunti ed in corso di estinzione. Questa posta ha principi e destinazione identici a quelli imposti alla cedente da norme e legislazioni locali. L’accantonamento della Riserva Premi segue vari criteri (analitici o forfettari) la cui scelta spetta all’impresa cedente. Nella riassicurazione è uso comune applicare una percentuale forfettaria che varia in base alla specificità del Ramo protetto e/o agli obblighi di legge del paese della cedente.
RISERVA PROSPETTIVA (V) PROJECTED RESERVE E’ la riserva matematica, calcolata come differenza tra i valori attuali, attuariali degli impegni futuri dell’assicuratore e quelli eventuali dell’assicurato.
RISERVA RETROSPETTIVA (V) RETROSPECTIVE RESERVE E’ la riserva matematica, calcolata come differenza tra i montanti attuariali, relativi agli anni passati, rispettivamente dell’assicurato e dell’assicuratore.
RISERVA RICORRENTE (V) RECURRENT RESERVE L’ammontare della Riserva Matematica, al tempo “s+1″ Vs+1, si può determinare sulla base del valore della riserva stessa, al tempo “sì Vs, con la seguente formula ricorrente: Vs+1(Vs + P) * (l +i) – C * q(x + s) / p(x + s)
RISERVA SINISTRI CLAIMS RESERVE E’ così definita l’appostazione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell’esercizio, ma non ancora pagati.
RISERVA SINISTRI (R) CLAIMS RESERVE E’ voce passiva del bilancio dell’impresa, garantita mediante l’accantonamento di idonee attività in conformità alla legge. E’ l’ammontare dei sinistri denunciati, ma non ancora liquidati, risultanti a carico del riassicuratore in un dato esercizio.
RISERVA ZILLMERATA ZILLMERATING RESERVE E’ una riserva ottenuta sottraendo dall’importo della riserva matematica per premi puri, l’ammontare delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.
RISERVE DI SENESCENZA AGEING RESERVE Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall’assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l’allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall’età sempre più avanzata.
RISERVE TECNICHE TECHNICAL RESERVES Sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonché garantite con idonee attività a norma di legge.
RISERVE TECNICHE (V) TECHNICAL RESERVES Denominazione generica che comprende le seguenti riserve: – riserva matematica in base ai premi puri; – riserva spese di gestione; – riserva per soprappremi sanitari e professionali; – riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari.
RISK MANAGEMENT Letteralmente “gestione dei rischi” (dell’azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l’equilibrio economico e finanziario – come pure la capacità operativa dell’azienda stessa – se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi RISK MANAGER.
RISK MANAGER Responsabile delle politiche di rischio di un’azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l’alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CANCELLATION OF A POLICY Vedi ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE).
RITENZIONE NETTA (R) NET RETENTION Quota di rischio che l’assicuratore tiene a proprio carico, al netto di quanto ceduto in riassicurazione.
RITIRO PATENTE (ASSICURAZIONE) LOSS OF LICENCE (INSURANCE) Trattasi di un’assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l’automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso autorità competente. All’origine di siffatta copertura vi è la considerazione, talvolta priva di riscontro effettivo nella realtà, che detto provvedimento arrechi un danno economico.
RIVALSA RECOURSE or SUBROGATION Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato indennità nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell’assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l’azione dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.
RIVALSA (NEL CONTRATTO DI AGENZIA) COMPENSATION (CONTRACT OF INSURANCE AGENCY) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
RIZZA (T) LASHING L’operazione che, con l’utilizzo di cavi appositi, è tesa a non consentire lo spostamento di parte del carico, voluminoso e pesante, nel corso della navigazione.
ROLLIO (T) ROLLING Movimento oscillatorio della nave, provocato dall’impatto delle onde contro le fiancate.
ROTTURA DI IMPEGNO (R) BREAK OF WARRANTY Nel caso di mancato rispetto di una clausola contrattuale, il riassicuratore può ritenersi sollevato da ogni impegno dalla data di inosservanza di tale patto o dall’inizio del periodo contrattuale, secondo quanto convenuto.
RUDE TRATTAMENTO (T) ROUGH HANDLING Termine attribuito alle operazioni di rimozione dei colli da o per il mezzo vettore, rilevabile attraverso le condizioni esterne dell’imballaggio, quando abbiano determinato un danno.
RUGGINE (T) RUSTING Strato di idrato o carbonato di ferro che viene a formarsi sui metalli ferrosi, per loro esposizione all’umidità o all’acqua.
RUN OFF RUN OFF Vedi RISCHI AD ESTINZIONE.
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il “ruolo nazionale dei Periti Assicurativi”, cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all’esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine prorogato all’1/1/1995) attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI (ISCRIZIONE) Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l’iscrizione, i seguenti specifici requisiti: – diploma di scuola media secondaria ad indirizzo tecnico oppure laurea (l’elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico è riportato all’articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93); – superamento di una prova di idoneità. Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purché risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale. In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 13/3/92 avevano gi esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità attività di perito assicurativo. Questi per usufruire dell’esenzione devono aver presentato domanda di iscrizione entro il 19/10/93. Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 13/3/92 avevano gi esercitato continuativamente attività di perito assicurativo per almeno due anni. Questi devono aver presentato domanda di ammissione alla prova di idoneità entro il 19/10/93.

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TOP

S.I.M. Vedi SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.
S.N.A. Vedi SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE.
S.N.F.I.A. Vedi SINDACATO NAZIONALE FUNZIONARI IMPRESE ASSICURATRICI.
S.O.F.I.G.E.A. Era la finanziaria (Società Finanziaria Gestioni Assicurative) costituita da imprese aderenti all’A.N.I.A. per fondare le imprese cessionarie dei portafogli R.C. auto e natanti ceduti da quelle poste in liquidazione coatta.
S/P LOSS RATIO Vedi RAPPORTO DANNI A PREMI.
SACCO SCEMO (T) SLACK BAG Termine normalmente utilizzato per indicare che, rispetto alle condizioni d’origine, il sacco si presenta floscio a seguito dell’intervenuta perdita di parte del suo contenuto.
SACE (C) Trattasi della “Sezione” speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione operante presso l’I.N.A., ma con personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali contro i rischi – incontrati nella loro attività con l’estero – di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio.
SAGOLA (T) LINE Cavo sottile di canapa o nylon utilizzato sulla nave, per issare la bandiera, gettare scandagli od altri impieghi similari.
SALVATAGGIO (OBBLIGO DI) LOSS CONTAINMENT (OBLIGATION) L’obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l’assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell’assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all’atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell’assicuratore. L’inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all’obbligo dell’avviso del sinistro. L’assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve – su richiesta dell’assicurato – anticipare le spese o concorrere alle stesse.
SARTIA (T) SHROUD Cavo d’acciaio che costituisce parte delle manovre fisse dell’albero di una imbarcazione.
SCALA PROVVIGIONALE (R) SLIDING SCALE COMMISSION Termine riassicurativo che indica l’esistenza di una commissione variabile con un minimo ed un massimo legati alla sinistrati.
SCALO (T) CALL Dicesi “fare scalo” l’approdare in un porto per operazioni di imbarco e sbarco.
SCALO DI ALAGGIO (T) SLIPWAY Costruzione in muratura sulla quale vengono tirate a secco, per riparazioni e pulizia della carena, navi di piccole e medie dimensioni ed imbarcazioni in genere.
SCIOPERO STRIKE Vedi RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI.
SCIPPO MUGGING Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOMMESSA GAMBLING Si distingue dall’assicurazione perché non ha, come questa, finalità previdenziale per una delle parti, ma scopo di lucro per entrambe.
SCOPERTO DEDUCTIBLE Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia. Vedi FRANCHIGIA.
SCOPPIO EXPLOSION Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SCORPORO DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA PARCELLING OUT OF INSURANCE AGENCY PORTFOLIO Vedi RIDUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA.
SDOGANAMENTO (T) CUSTOMS CLEARANCE Operazione di verifica della merce proveniente da altro Stato, comportante, ove richiesto, il pagamento di oneri differenziati, che, una volta corrisposti, ne consentono la libera disponibilità.
SECONDO RISCHIO EXCESS INSURANCE Vedi ASSICURAZIONE (DI SECONDO RISCHIO).
SENTINA (T) BILGE La zona concava più bassa di una nave, dove si raccolgono le acque di scolo che non è possibile scaricare direttamente fuori bordo.
SENZA FRANCHIGIA (T) IRRESPECTIVE OF PERCENTAGE S’intende che i danni e le perdite risarcibili dagli assicuratori verranno liquidati integralmente, ovvero senza deduzione di alcuna franchigia.
SEQUESTRO (V) SEIZURE Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, a seguito della stipula di una polizza Vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva. Sono comunque salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
SERRAMENTO FASTENING Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
SERRATURA DI SICUREZZA SECURITY LOCK Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto per mezzo della sua chiave originale, oppure impostando l’esatto codice di combinazione.
SFORZI MUSCOLARI MUSCLE STRAINS Sono eventi a seguito dei quali possono riscontrarsi lesioni non rispondenti alla definizione contrattuale di Infortunio. Per rendere più complete le polizze Infortuni, mediante apposita clausola si possono considerare (ma con certe limitazioni) indennizzabili anche tali lesioni, così come avviene pure in ordine alle ernie ed agli infarti.
SIGILLO (T) SEAL PLOMB Oggetto metallico munito di sigle e numeri, posto alle maniglie di chiusura dei containers, ad operazioni di riempimento ultimate. L’assenza del sigillo all’atto dell’apertura del container nella località di destino, sta a dimostrare l’intervenuta manomissione.
SIGNING DOWN (R) SIGNING DOWN Termine inglese usato per indicare che la quota accettata inizialmente da un riassicuratore è soggetta a riduzione per eccesso di collocamento.
SIMPLO POLICY FORM Termine di uso comune per definire l’esemplare della polizza.
SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE Organismo a carattere sindacale costituito fra agenti professionisti. Definito anche S.N.A., ha la stessa sigla di una impresa (Società Nuova Assicuratrice) controllata dallo stesso sindacato tramite la finanziaria SNAFIN.
SINDACATO NAZIONALE FUNZIONARI IMPRESE ASSICURATRICI Organismo sindacale autonomo, denominato anche S.N.F.I.A. cui possono aderire funzionari e quadri delle imprese di assicurazione.
SINGOLO RISCHIO ONE RISK Si considerano tali le cose che si trovano riposte in un unico locale od in più locali fra loro comunicanti.
SINISTRALITA’ COMBINATA (R) COMBINED LOSS RATIO Sta ad indicare il risultato combinato di più coperture sotto un unico contratto, detto “Bouquet”. Il ricorso a questo concetto è frequente nei trattati che prevedono commissioni variabili, partecipazioni agli utili o partecipazioni alle perdite.
SINISTRALITA’ LORDA (R) GROSS LOSS RATIO Rapporto tra sinistri (pagati e riservati) e premi sottoscritti nel periodo considerato.
SINISTRALITA’ NETTA (R) NETT LOSS RATIO Rapporto tra sinistri (pagati e riservati) e premi di competenza del periodo considerato.
SINISTRI DI COMPETENZA INCURRED CLAIMS E’ l’appostazione a bilancio della somma di tutti i sinistri di competenza dell’esercizio, siano essi pagati o appostati a riserva.
SINISTRI DI COMPETENZA (R) INCURRED LOSSES Nei contratti di riassicurazione che prevedono l’adozione del sistema CLEAN-CUT, questo termine indica la massa di sinistri effettivamente a carico del riassicuratore. La formula adottata per la determinazione dei “sinistri di competenza” è identica a quella usata nei prospetti ministeriali di bilancio, ossia: sinistri pagati e riservati dell’esercizio, meno riserva sinistri di esercizi precedenti, se riportata.
SINISTRI NON DEFINITI CLAIMS OUTSTANDING Sono quelli che al termine dell’esercizio, per motivi diversi, non hanno ancora trovato definizione.
SINISTRI TARDIVI (I.B.N.R.) I.B.N.R. (INCURRED BUT NOT REPORTED) Posta di bilancio che indica un supplemento della riserva sinistri a copertura di danni sconosciuti al momento della stesura. Quando usato nella riassicurazione, l’I.B.N.R. acquisisce importanza rilevante nella determinazione del costo di copertura.
SINISTRO CLAIM Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione dell’assicuratore. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (per questa, tuttavia, è ammesso il patto contrario) del contraente, dell’assicurato o del beneficiario.
SINISTRO PER CASSA (R) CASH CLAIM In caso di indennizzi eccedenti un dato importo il riassicuratore è chiamato a liquidare la propria quota con immediatezza, senza attendere l’emissione dei rendiconti. Quando previsto contrattualmente, il pagamento di un “sinistro per cassa” deve avvenire entro un termine prestabilito e non può dare luogo a compensazioni a venire, ma soltanto con saldi creditori contabilizzati e approvati e, quindi, dovuti dalla cedente.
SLIP (R) SLIP Documento con clausole, condizioni ed esclusioni principali del contratto di riassicurazione che la cedente o il suo rappresentante (broker) sottopongono al riassicuratore nella fase di collocamento.
SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (S.I.M.) Sono società che svolgono le seguenti attività: a) negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di valori mobiliari; b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari; c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari; d) raccolte di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; e) consulenza in materia di valori mobiliari; f) sollecitazione al pubblico risparmio.
SOCIETA’ MUTUA MUTUAL INSURANCE COMPANY Sono presenti in Italia alcune imprese assicuratrici, costituite in forma mutua, che esercitano l’assicurazione con le stesse modalità previste per le S.p.A.. I Soci della Mutua possono essere “garanti” (che costituiscono il patrimonio sociale) e “assicurati”, quando la polizza contiene il vincolo di mutualità. Questi ultimi godono dei benefici di mutualità.
SOCIO (DEL CONSORZIO DI DIFESA) (G) L’assicurato che nel Ramo Grandine intende godere delle agevolazioni previste (contributo statale per il pagamento dei premi) deve farsi socio di apposito ente, definito appunto Consorzio di Difesa.
SOFIGEA Era la finanziaria (Società Finanziaria Gestioni Assicurative) costituita da imprese aderenti all’A.N.I.A. per fondare le imprese cessionarie dei portafogli R.C. auto e natanti ceduti da quelle poste in liquidazione coatta.
SOLAIO FLOOR Complesso degli elementi che costituisce la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; le pavimentazioni e le soffittature sono ininfluenti sulla combustibilità del solaio stesso.
SOLIDARIETA’ JOINT LIABILITY Termine usato per invocare il principio giuridico per cui, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte queste sono obbligate in solido al risarcimento. Ciascuna di queste, quindi, se responsabile, deve corrispondere al danneggiato l’intero ammontare del danno. Successivamente chi ha pagato può recuperare dai corresponsabili, in via di regresso, le rispettive quote graduate, in base alla partecipazione colposa o, in difetto, ritenute presuntivamente paritetiche.
SOLIDARIETA’ UMANA HUMAN SOLIDARITY Vedi UMANA SOLIDARIETA’.
SOMMA ASSICURATA AMOUNT INSURED Nelle assicurazioni delle cose è la somma riferita alle stesse in sede di conclusione del contratto e indicata in polizza, fermo restando che nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Diverso il discorso per le assicurazioni di persone, sulla Vita o contro gli Infortuni, ove non si pone, ovviamente, il problema del valore al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine – in questo caso equivalente – di capitale assicurato.
SOMMOSSE RIOTS Vedi EVENTI ECCEZIONALI.
SOPRAMORTALITA’ (V) HIGH MORTALITY E’ la caratteristica attribuita ai rischi che presentano significative anomalie riguardanti i seguenti fattori: normali (et e sesso), biologici, occupazionali e ambientali.
SOPRAPPREMI PER ETA’ NAVE (T) OVERAGE ADDITIONAL PREMIUM Nel rispetto delle previsioni della clausola di classificazione, l’impiego di navi di et superiore a 15 anni, di stazza lorda inferiore a 1000 ton., battenti bandiera di alcuni Stati, nonché adibite al trasporto di carichi costituiti da talune merci implicanti maggiori alee, comporta l’applicazione di soprappremi differenziati, indicati in apposita tabella.
SOPRAPPREMIO ADDITIONAL PREMIUM LOADING E’ la maggiorazione che si aggiunge al premio di polizza, desunto da tariffe per rischi “normali”, che si applica quando ricorrono circostanze aggravanti (ad. es. la vetustà nell’assicurazione R.C. di fabbricati) o quando la garanzia debba essere estesa a rischi particolari (ad. es., nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione).
SOPRAPPREMIO (V) ADDITIONAL PREMIUM LOADING E’ la maggiorazione che si aggiunge al premio originale e corrisponde al presunto costo della sopramortalità presentata dal rischio o alla situazione che, nelle assicurazioni contro i Danni, rende più gravosa la posizione dell’assicuratore.
SOPRAVVIVENZA SURVIVAL Nell’assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la sopravvivenza dell’assicurato ad una data prestabilita in polizza.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE LOSS OF DRIVING LICENCE Vedi RITIRO PATENTE.
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE SUSPENSION AND REINSTATEMENT Durante la vita di un contratto di assicurazione è possibile, a determinate condizioni, pattuire una sospensione dell’efficacia della garanzia. Quando viene richiesto il ripristino dell’operatività, questa si definisce riattivazione.
SOSTANZE STUPEFACENTI DRUGS Vedi TOSSICODIPENDENZA.
SOSTANZIAMENTO (T) ADVICE OF VESSEL Obbligo per il contraente e/o assicurato di comunicare agli assicuratori il nome della nave su cui hanno preso imbarco le merci assicurate, entro e non oltre 10 giorni dalla partenza.
SOSTITUZIONE SUBSTITUTION Emissione di un contratto di assicurazione che sostituisce una precedente polizza; con tale atto l’operatività della polizza sostituita passa di fatto alla sostituente.
SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE) UNDER-INSURANCE (or PARTIAL INSURANCE) Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del Ramo Incendio), se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto come, ad esempio, nelle assicurazioni Furto a primo rischio (assoluto o relativo).
SOTTOSCRITTORE UNDERWRITER E’ l’incaricato di una impresa con poteri di accettazione di rischi in assicurazione e/o riassicurazione.
SOTTOSCRITTORE DELEGATARIO (R) LEADING UNDERWRITER E’ il riassicuratore che conviene e determina con la cedente le condizioni di un contratto di riassicurazione.
SOVRACCOMMISSIONE (R) OVERRIDING COMMISSION or OVERRIDER Commissione supplementare da calcolarsi in aggiunta a quella originale. Generalmente applicata nei contratti di retrocessione, questa commissione rappresenta un indennizzo a copertura delle spese del riassicuratore-cedente ed è da calcolarsi, secondo accordi contrattuali, sul premio originale lordo o netto.
SOVRACOLLOCAMENTO (R) OVERPLACEMENT Termine usato per indicare che un rischio o contratto è stato collocato in eccedenza a quanto effettivamente richiesto.
SOVRASSICURAZIONE OVER INSURANCE Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l’assicurazione non è valida, fermo il diritto dell’assicuratore (purché in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell’assicurato, l’assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l’avvenire la correlativa riduzione di premio.
SPATIUM COGITATIONIS (O SPATIUM DELIBERANDI) REVIEN PERIOD E’ il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, avanzata a mezzo raccomandata a.r. presso l’assicuratore, che bisogna lasciare trascorrere, prima di iniziare gli atti legali in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti.
SPAZIO VUOTO EMPTY SPACE E’ convenzionalmente lo spazio non coperto ed inoccupato che separa due rischi di almeno un metro; non infirmano la separazione di spazio vuoto le condutture, i passaggi sotterranei, i vani scale e le passerelle.
SPECIFICA Vedi INVALIDITA’ SPECIFICA
SPEDIZIONE (T) SHIPMENT or FORWARDING L’operazione del trasporto di una cosa che viene affidata al vettore.
SPEDIZIONIERE (T) FORWARDING AGENT Impresa che assume l’incarico di organizzare il trasporto di cose affidandole, a seconda del luogo di destinazione e delle istruzioni ricevute, a vettori terrestri, marittimi ed aerei. Qualora nell’esecuzione del trasporto impiegasse mezzi di sua proprietà assumerebbe anche la veste di vettore.
SPESE (DEL RIASSICURATORE) (R) R/I MANAGEMENT EXPENSES Nel calcolo della partecipazione agli utili, si considera una certa percentuale dei premi ceduti a copertura delle spese di gestione del riassicuratore, in deduzione dell’utile che dar luogo ad un ristorno in favore della cedente.
SPESE DI CONSERVAZIONE MAINTENANCE EXPENSES Esborsi sostenuti dall’assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.
SPESE DI GIUSTIZIA (IN UN PROCEDIMENTO PENALE O CIVILE) LEGAL COSTS Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.
SPESE DI PERIZIA (T) SURVEY FEES Unitamente agli onorari del Commissario d’avaria, rappresentano il costo relativo all’intervento ed accertamento dei danni e fanno parte dell’importo reclamabile presso l’assicuratore.
SPESE DI RESISTENZA LEGAL DEFENCE COSTS Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell’ambito dell’assicurazione R.C., sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi.
SPESE DI SALVATAGGIO LOSS CONTAINMENT COSTS Sono danni indiretti riconosciuti all’assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l’evoluzione della perdita economica.
SPESE DI SALVATAGGIO (T) SALVAGE CHARGES Oneri a carico del proprietario del bene salvato, garantiti quale complemento all’assicurazione della perdita totale.
SPESE DI VENDITA (T) SALE CHARGES or FEES Oneri gravanti sulla merce danneggiata che l’assicuratore prende a proprio carico in occasione del realizzo derivante dalla vendita di detta merce.
SPESE LEGALI E PERITALI (ASSICURAZIONE DELLE) LEGAL DEFENCE Vedi TUTELA GIUDIZIARIA.
SPORTASS E’ la “Cassa di Previdenza” per l’assicurazione degli sportivi. Ente pubblico, a struttura sostanzialmente mutualistica e sottratto alla disciplina di cui alla L. 295/78, assicura senza fini di lucro i rischi Infortuni ed R.C. nell’ambito dello sport (R.D.L. 871/38 ed altre norme successive).
SPORTS SPORTS Le polizze Infortuni abitualmente non prevedono la pratica di sports pericolosi (che sono sempre dettagliatamente elencati nelle esclusioni) e di quelli a carattere agonistico. Gli sports con uso di veicoli (auto e moto) sono compresi solo se di regolarità pura, senza tratti in velocità.
STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA’ DI) ESTABLISHMENT (THE RIGHT OF/FREEDOM OF) Il diritto di stabilimento inerisce al fatto che un operatore (nel caso, impresa assicuratrice o broker) possa stabilirsi – in base ad apposite norme di legge – in un paese diverso dal proprio. Al riguardo la C.E.E., perseguendo la libertà di stabilimento in tutto il suo territorio, ha posto in essere una serie di disposizioni (recepite nel nostro ordinamento) per rendere effettiva tale libertà, facendo cadere eventuali discriminazioni contenute nelle varie normative nazionali.
STABILITA’ STABILITY Principio tecnico per cui i rischi assicurati devono presentare, in successivi periodi di osservazione, andamenti similari, onde poter proiettare nel futuro la frequenza degli eventi verificatasi nel passato.
STALLIE E CONTROSTALLIE (T) LAY-UP DEMURRAGE Tempo riferito alla sosta in porto della nave per operazioni di imbarco e sbarco della merce, nonché nel caso di sosta per riparazioni, da cui discende una spesa. E’ la maggior spesa derivante dalla proroga concessa alla nave rispetto ai tempi di sosta prestabiliti. Essa viene definita controstallia.
STALLONE (ASSICURAZIONE DELLO) (B) STALLION (INSURANCE OF) (BLOODSTOCK) Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente il caso di morte dell’animale per malattia o infortunio. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: – diaria giornaliera (per un massimo di 60 giorni); – sterilità; – avvelenamento o atto vandalico; – furto o rapina; – spese veterinarie.
STATO DI NAVIGABILITA’ (T) SEAWORTHINESS Condizione essenziale, affinché il contratto assicurativo Trasporti sia considerato valido. All’inizio del rischio, la nave o l’aeromobile assicurati come “Corpo” oppure come mezzi vettori, devono avere la capacita di tenere il mare e rispettivamente il volo con il prescritto grado di sicurezza.
STATO DI NECESSITA’ STATE OF NECESSITY Fa venir meno la responsabilità in sede penale e civile, ma in questo secondo caso l’autore del fatto può essere tenuto a corrispondere al danneggiato un equo indennizzo rimesso alla valutazione del giudice. La situazione ricorre quando l’autore del fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso od altri da un pericolo incombente (da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile).
STAZZA LORDA DI REGISTRO (T) GROSS REGISTERED TONNAGE Misura dei volumi di tutti gli spazi chiusi della nave, compresi quelli non utilizzabili per lo stivaggio del carico. Viene eseguita dal Registro Navale di iscrizione che rilascia il certificato di stazza.
STAZZA NETTA DI REGISTRO (T) NET REGISTERED TONNAGE Misura dei volumi di tutti gli spazi utili per lo stivaggio del carico. Viene eseguita dal Registro Navale di iscrizione che rilascia il certificato di stazza.
STIMA CONSERVATIVA CONSERVATIVE ESTIMATE E’ la valutazione delle conseguenze dannose che l’assicuratore decide di effettuare, anche nel caso in cui il danno non sia indennizzabile, in quanto successivamente potrebbe risultare impossibile una stima resa necessaria, per esempio, dall’insorgere di un contenzioso.
STIVA (T) HOLD Spazio della nave destinato a ricevere il carico che deve essere trasportato.
STIVAGGIO (T) STOWAGE Operazione di sistemazione delle merci nella stiva della nave o su ogni altro mezzo adibito al trasporto, da eseguirsi con la dovuta diligenza, tenuto conto della tipologia dell’imballo, del peso dei colli ecc., nonché delle normali sollecitazioni in corso di viaggio.
STOCK e TRANSIT (T) STOCK e TRANSIT Forma di contratto che abbina ai rischi del trasporto (transito) quelli della giacenza della merce in magazzini di proprietà o gestiti dall’assicurato (stock), prescindendo dalla consuetudinaria giacenza in magazzini di terzi durante e nel corso dell’esecuzione del viaggio.
STOP LOSS (ECCESSO DI PERDITA) (R) STOP LOSS Forma di riassicurazione operante a protezione del bilancio di un Ramo, tendente a limitare l’impatto finanziario derivante alla cedente da andamenti negativi o da alee di rischio incontrollabili o imprevedibili. Il riassicuratore presta copertura dopo una certa sinistralità, sino ad un limite convenuto. Priorità e limite massimo sono rapportati alla massa premi riassicurata.
STORNO RETURN PREMIUM Operazione contabile consistente nell’annullamento di una partita (relativa ad una rata di premio o all’importo risultante da un’appendice di polizza) per l’impossibilità di conseguire l’incasso o per altri motivi (sostituzione della polizza ecc.).
STRAPPI DI GANCI (T) HOOKS Danno subito dalla merce, generalmente contenuta in sacchi e/o balle, nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco ad opera degli addetti alle manovre carico e scarico.
STUPEFACENTI DRUGS Vedi TOSSICODIPENDENZA.
SUBAGENTE DI ASSICURAZIONE INSURANCE SUBAGENT E’ colui che assume l’incarico di gestire e concludere contratti per conto di un agente di assicurazione. Attività di subagente di assicurazione, svolta per almeno due anni in modo continuativo e professionale, costituisce a sensi dell’art. 5 della Legge 48/79, titolo sostitutivo dell’esame di idoneità per conseguire l’iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione. La norma testé citata fornisce anche una definizione del subagente professionista di assicurazione, “intendendosi per tale colui che, con l’onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività impreditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma”.
SUICIDIO (DELL’ASSICURATO) (V) SUICIDE (OF THE ASSURED) In caso di suicidio dell’assicurato prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, o dalla sua riattivazione dopo la sospensione seguita al mancato pagamento dei premi, l’assicuratore, salvo patto contrario, non è tenuto ad erogare le prestazioni pattuite.
SURPLUS LINE (R) SURPLUS LINE E’ l’importo richiesto per la riassicurazione dopo aver superato il conservato massimo della cedente. Negli USA questo termine corrisponde anche a rischi collocati con imprese non residenti.
SURROGAZIONE (DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE) SUBROGATION Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un’autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l’ammissibilità di tale azione nell’ambito dell’assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell’assicuratore surrogandosi all’assicurato (quale creditore dell’assicuratore).
SURROGAZIONE (DELL’ASSICURATORE) SUBROGATION (OF THE INSURER) L’assicuratore che ha pagato indennità è surrogato, fino all’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l’assicuratore si sostituisce all’assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell’assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l’assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l’I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione.
SURROGAZIONE DELL’IMPRESA DESIGNATA (DIRITTO DI) SUBROGATION OF THE DESIGNATED COMPANY (RIGHT OF) L’impresa designata che abbia liquidato danni causati da assicurati presso imprese in liquidazione coatta, è surrogata (per gli importi pagati) agli assicurati stessi ed ai danneggiati nei loro diritti nei confronti dell’impresa in liquidazione.
SVALUTAZIONE MONETARIA DEVALUATION Tecnicamente è il provvedimento con cui le autorità di un Paese svalutano la propria moneta rispetto a quelle di altri Paesi, per cui muta il rapporto di cambio con le stesse. Nel linguaggio comune invece il termine svalutazione viene considerato sinonimo di inflazione monetaria o meglio di perdita di valore subita dalla moneta per effetto dell’inflazione, intesa come eccesso di circolante e conseguente aumento dei prezzi interni, misurata attraverso appositi indici statistici. Rispetto ai debiti di valore (e tali sono i risarcimenti dovuti ai terzi relativi ad assicurazioni R.C.) l’inflazione obbliga ad aumentare l’importo del debito per mantenerne inalterata, alla luce degli indici predetti, entità reale. L’inflazione non ha effetto invece sui debiti di valuta la cui entità (ad esempio la somma da pagare in relazione ad un infortunio coperto da polizza Infortuni) rimane invariata anche se nel frattempo la moneta abbia perso valore per cause inflattive.

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T.F.R. (V) Sigla che sta ad indicare il “trattamento di fine rapporto” (economico), che spetta al lavoratore dipendente che cessa il proprio rapporto con il datore di lavoro.
T.I.R. (T) TRANSPORT INTERNATIONAL BY ROAD Convenzione doganale nel trasporto internazionale di merci su strada, sottoscritta dai paesi aderenti all’I.R.U. (International Road Transport Union) allo scopo di semplificare la disciplina dei transiti internazionali.
TABELLA DEI MASSIMALI (R) TABLE OF LIMITS Un contratto di riassicurazione di uno o più Rami può prevedere una differenziazione dei massimali per specifiche categorie e/o sottocategorie di rischi, secondo una tabella che va a formare parte integrante del testo contrattuale del trattato.
TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (A.N.I.A.) PERSONAL ACCIDENT DISABLEMENT SCALE (ANIA) La polizza Infortuni riporta nelle condizioni generali una tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti da applicarsi al capitale assicurato per invalidità totale; per quelle non riportate si fa normalmente riferimento ad una generica capacita lavorativa che viene ad essere ridotta a seguito delle lesioni subite. La tabella, di uso generalizzato, è detta A.N.I.A. in quanto essa proviene dagli studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.
TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (I.N.A.I.L.) PERSONAL ACCIDENT DISABLEMENT SCALE (INAIL) Il D.P.R. 1124/65 obbliga all’assicurazione infortuni per tutti i lavoratori impegnati in particolari attività manuali od a contatto con macchinari in genere; la prestazione è costituita da una rendita secondo una particolare tabella di lesioni alla quale corrisponde una valutazione percentuale graduata sulla invalidità totale. Nelle assicurazioni private Infortuni si fa molto spesso riferimento a tale tabella, (la cui adozione spesso comporta un soprappremio) mediamente più elevata in termini percentuali di quella predisposta dall’A.N.I.A. – generalizzata – e adottata da molte imprese; la prestazione comunque viene effettuata nel rispetto delle norme contrattuali (erogazione indennità applicando al capitale assicurato la percentuale indicata in tale tabella, senza inserimento della franchigia relativa disposta obbligatoriamente dalle condizioni I.N.A.I.L. e corresponsione di un capitale e non di una rendita).
TACITO RINNOVO TACIT RENEWAL Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta.
TALE QUALE (T) TALE QUALE Termine, usato particolarmente nel traffico di grano, rappresentante l’accordo dell’acquirente di accettare la merce nelle condizioni in cui è giunta a destino senza opporre contestazioni in fatto di qualità e stato. In tale occasione è d’obbligo fornire all’acquirente una certificazione rilasciata all’imbarco, che attesta la qualità della merce.
TARATURA (V) ABNORMALITY Anomalia che determina una forte sopramortalità del rischio assicurato o da assicurare.
TARIFFA TARIFF Elencazione dei premi da prospettare alla clientela in ordine alla copertura delle diverse tipologie di rischio, relativamente ai singoli Rami.
TARIFFE (V) TARIFFS Sono così definite le forme assicurative, che classificate a seconda delle modalità di corresponsione delle prestazioni assicurate, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.
TARIFFE A FORCELLA (T) INLAND FREIGHT TARIFFS Tariffe obbligatorie, riferite al nolo addebitabile dagli autotrasportatori per percorsi nazionali, differenziate tra loro in ragione di parametri diversi.
TASSA GOVERNATIVA TAX ON INSURANCE PREMIUM Vedi classtxt IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI).
TASSA POMPIERI (R) FIRE BRIGADE TAX In alcuni contratti di riassicurazione si prevede il rimborso da parte del riassicuratore di una percentuale dei premi a copertura di eventuali imposte locali a favore del corpo dei vigili del fuoco.
TASSAZIONE CON SCONTO (R) REBATE RATING Forma di tassazione che, all’inizio della copertura, fissa il premio separandone i fattori. In caso di andamento positivo il riassicuratore rimborsa alla cedente parte del caricamento adottato.
TASSO DI PREMIO RATE OF PREMIUM Tasso, generalmente da conteggiarsi sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall’assicuratore a fronte della garanzia prestata.
TASSO DI RIVALUTAZIONE (V) DISCOUNTED RATE E’ il tasso che si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa, la differenza tra il tasso retrocesso e il suddetto tasso tecnico.
TASSO FORFETTARIO LUMPSUM RATE Percentuale che, in relazione alla varietà dei rischi e tenuto conto dell’incidenza determinata dall’esistenza di più somme assicurate, consente di prendere in considerazione unicamente il totale di queste, semplificando il conteggio del premio.
TASSO INVERSO (R) INVERSE RATE (“CHINESE BURNER”) E’ una forma di tassazione variabile che prevede un maggiore esborso della cedente in caso di andamento favorevole, ma minore in caso di perdita. Questo sistema di calcolo di premio ha il vantaggio di non aggravare il bilancio della cedente nelle annualità sfavorevoli.
TASSO LORDO ORIGINALE (R) ORIGINAL GROSS RATE (O.G.R.) Questo termine indica che al riassicuratore verrà ceduto il premio prendendo per base il tasso tecnico indicato in polizza.
TASSO NETTO ORIGINALE (R) ORIGINAL NET RATE (O.N.R.) Questo termine indica che dal premio ceduto al riassicuratore saranno dedotti i costi originali.
TASSO RETROCESSO (V) RATE OF RETURN TO ASSURED E’ il tasso di rendimento annuo attribuito agli assicurati che hanno stipulato una polizza Vita con tariffa rivalutabile. Il tasso retrocesso si ottiene moltiplicando il tasso di rendimento delle riserve matematiche, delle polizze rivalutabili, per la percentuale di retrocessione. può essere attribuito agli assicurati in percentuali variabili da impresa a impresa.
TASSO TECNICO (V) TECHNICAL RETURN RATE E’ il tasso minimo di rendimento che l’assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale. Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati.
TASSO VARIABILE (R) VARIABLE RATE Adottata nella riassicurazione non proporzionale, questa forma di tassazione, con minimo e massimo, si basa sull’incidenza dei sinistri.
TASSO/ESPOSIZIONE (R) RATE (or PREMIUM) ON LINE Nella determinazione della congruità del tasso di un trattato non proporzionale, questo fattore acquisisce un’importanza determinante, in quanto indica al riassicuratore il tempo (N anni) per il recupero di un eventuale danno globale. La formula è: massimale assunto dal riassicuratore/premio acquisito o previsto.
TAVOLE DI MORTALITA’ (V) MORTALITY TABLES Sono tavole numeriche elaborate dall’ISTAT, in occasione dei censimenti della popolazione italiana che partendo da una popolazione teorica iniziale di 100.000 individui in et zero, indicano per ogni et: il numero dei viventi, dei morti, la frequenza di morte, la vita media.
TEMPARIO MOTOR REPAIR TIME TABLES Tabelle utilizzate dai liquidatori sinistri e dai periti delle imprese che stabiliscono, con obiettività, i tempi di manodopera necessari per riparazioni di carrozzeria e meccanica relativi ai veicoli incidentati.
TEMPORANEA DI MORTE (V) TERM LIFE ASSURANCE Assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell’assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo.
TENUTO COPERTO (T) HELD COVERED Pattuizione convenuta tra assicuratore ed assicurato con la quale il primo si impegna a considerare valida la garanzia prestata qualora, rispetto alle informazioni fornitegli all’atto della stipulazione della polizza, siano intervenute modifiche sia per decisioni dell’assicurato come pure per fatti a lui estranei. Condizione essenziale è rappresentata dall’obbligo dell’assicurato di darne immediata notizia all’assicuratore appena ne sia venuto a conoscenza, nonché di corrispondere l’eventuale maggior premio.
TERMINI INTERNAZIONALI COMMERCIALI (T) INCOTERMS Termini utilizzati nei contratto di compravendita di merci, con i quali vengono stabiliti gli obblighi di resa delle stesse da parte del venditore.
TERRITORIO (DELL’AGENZIA DI ASSICURAZIONE) TERRITORIAL AREA (OF AN INSURANCE AGENCY) E’ la zona territoriale, contemplata dal contratto di agenzia, nell’ambito della quale l’agente può concludere affari assicurativi. L’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione del 16.9.1981 all’art. 6, terzo comma, prevede comunque che l’agente, anche al di fuori del territorio dell’agenzia, possa raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici.
TERZI THIRD PARTIES Nell’ambito delle assicurazioni R.C., il concetto “di terzietà” (essere terzi rispetto all’assicurato) è stato elaborato per escludere dall’assicurazione i danni subiti da persone legate all’assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo. Tale concetto è di natura contrattuale, ma ha un preciso rilievo legislativo in ordine all’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, nel senso che il legislatore ha provveduto a formulare l’elenco, poi ridimensionato dalla Corte Costituzionale, di coloro che “non sono considerati terzi” e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione.
TESTO UNICO SOLE TEXT OF THE ITALIAN INSURANCE LAWS Con questa locuzione ci si riferisce, in ambito assicurativo, al testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, in cui nel 1959 vennero trasfuse le norme emanate nel 1923 (R.D.L. 966/23) e quelle degli anni successivi. A seguito dell’emanazione delle leggi 295/78, 576/82 e 742/86, detto testo unico è rimasto in vigore solo in piccola parte.
TETTO ROOF STRUCTURE L’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TEU (T) TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT Sigla utilizzata per identificare un container da 20′.
TITOLI EQUIPOLLENTI (PER ISCRIZIONE ALBO AGENTI E ALBO BROKER) EQUIVALENT QUALIFICATION (FOR REGISTRATION AS AN AGENT or BROKER) Costituiscono titoli equipollenti quelle situazioni di fatto (avere fatto parte del personale direttivo di un’impresa assicuratrice, ecc.) ritenute dalla legge indicative idoneità tecnica, altrimenti accertata mediante esame di stato, necessaria per ottenere l’iscrizione.
TOSSICODIPENDENZA DRUG ADDICTION La tossicodipendenza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni e Malattia, perché dall’assicurazione sono esclusi, poiché non assicurabili, i soggetti tossicodipendenti, come pure sono non indennizzabili gli infortuni causati dall’uso di stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci). Agli effetti della circolazione stradale la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e prevede, altresì, interventi cautelativi autorità.
TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R.C.) SETTLEMENT (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE) L’assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un “contratto” (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l’assicurato) e quietanza (che attesta l’eseguito pagamento).
TRANSAZIONE (CONCETTO DI) OUT OF COURT SETTLEMENT Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
TRASBORDO (T) TRANSHIPMENT L’operazione con cui si procede al trasferimento della merce dalla nave o da altro mezzo adibito al trasporto, a terra oppure su altra nave o altro mezzo di trasporto onde consentire alla medesima di raggiungere la località di finale destinazione. Il trasbordo può verificarsi in quanto sia stato previsto nel contratto di trasporto come anche in seguito ad avvenimento che non consenta la prosecuzione del viaggio o per decisione insindacabile dell’armatore.
TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO (T) TRANSFER OF RIGHT Nell’assicurazione delle merci il contratto assicurativo, generalmente costituito dal certificato di assicurazione, rappresenta un titolo di credito al portatore da prodursi all’assicuratore in occasione della richiesta di risarcimento. Onde trasferirne a terzi i benefici, il contraente deve provvedere ad apporre sul contratto la girata nelle forme previste dalla legge.
TRASPORTI (ASSICURAZIONE) (T) MARINE (INSURANCE) I contratti che hanno per oggetto l’assicurazione dei rischi del trasporto si differenziano a seconda che si tratti di Merci, Valori, Responsabilità vettoriale, Corpi di navi, Responsabilità legale, Cantieri di riparazione, Rischi di costruzione. Relativamente alle Merci ed ai Valori l’elemento distintivo è rappresentato dal mezzo di trasporto utilizzato; mentre per i Corpi di navi, le caratteristiche di costruzione e finalità d’impiego, rappresentano oggetto di differenziazioni contrattuali. Vengono garantiti i danni e le perdite materiali e dirette, subiti nel corso del viaggio o per il tempo di durata contrattuale. I tassi di premio sono espressi pro-cento e computati sulla somma assicurata, relativamente alle garanzie Danni e sul limite di risarcimento per quanto concerne le garanzie di responsabilità.
TRASPORTO INTERMODALE (T) INTERMODAL SYSTEM Nell’esecuzione di tale trasporto il mezzo vettore d’origine viene trasferito su altro mezzo vettore al fine di ridurre i tempi di viaggio e pervenire ad un contenimento dei costi. Consuetudinario il trasferimento di un rimorchio o semirimorchio stradale su carro ferroviario, a sua volta imbarcato su traghetto.
TRATTATO DI RIASSICURAZIONE (R) REINSURANCE TREATY Documento contrattuale che sancisce condizioni e termini del rapporto intercorrente tra cedente e riassicuratore.
TRATTATO DI ROMA THE TREATY OF ROME Il trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., prevedeva nell’ottica della libera circolazione nel territorio comunitario dei beni e dei servizi, oltre che dei capitali e delle persone, la libertà di prestazione ed il diritto di stabilimento, ossia la facoltà per gli imprenditori comunitari di eseguire le loro prestazioni in tutto tale territorio e di istituire sedi secondarie in ogni località del medesimo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò per ogni tipo di attività, compresa quindi quella assicurativa. Dette facoltà avrebbero dovuto essere attuate con norme successive e, infatti, relativamente all’assicurazione, sono state emanate tre direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante per l’assicurazione Vita.
TRATTATO DI SERVIZIO (R) SERVICE CONTRACT Seppure raramente, alcune imprese facevano ricorso a questa forma riassicurativa per migliorare il proprio margine di solvibilità, riducendo quindi la portata dei propri impegni tecnici e conseguenti coperture finanziarie.
TUMULTI – INSURREZIONI (T) CIVIL COMMOTIONS Eventi rientranti nella garanzia scioperi ecc. a seguito dei quali abbiano a verificarsi danni e/o perdite materiali e dirette ai beni assicurati.
TUMULTI POPOLARI CIVIL COMMOTIONS Vedi RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI.
TUTELA GIUDIZIARIA LEGAL DEFENCE Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata “assicurazione delle spese legali e peritali” perché intesa a sollevare l’assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonché di procedimenti. Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di “servizio”, in quanto l’assicuratore non si limita a risarcire l’assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.

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U.C.I. Vedi UFFICIO CENTRALE ITALIANO.
U.I.R. Vedi UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE.
UBERRIMA FIDE (R) UBERRIMA FIDE Clausola di buona fede tra le parti. Nella riassicurazione ne è implicita l’applicazione. Nel significato più comune è la condivisione della sorte della cedente da parte del riassicuratore.
UBRIACHEZZA INEBRIATION or ALCOHOL INTOXICATION L’ubriachezza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni (perché dall’assicurazione sono esclusi gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, né sono assicurabili le persone affette da alcolismo), sia agli effetti della circolazione stradale, poiché la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza (questa sussiste quando viene accertato un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti nel regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada) con sanzioni penali e amministrative (sospensione della patente) associate.
UFFICIO CENTRALE ITALIANO Definito anche U.C.I. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei Bureaux internazionali per l’emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri.
UMANA SOLIDARIETA’ HUMAN SOLIDARITY Un infortunio che abbia caratteristiche di non indennizzabilità(ad esempio per grave imprudenza o negligenza) sarà tuttavia indennizzabile se l’atto è stato compiuto per dovere di solidarietà umana.
UMIDITA’ – TRASUDAMENTO DI STIVA (T) SHIP’S SWEAT Danno causato alla merce in conseguenza dalla scarsa od assente areazione della stiva, da cui discende un fenomeno di condensazione e formazione di gocce d’acqua.
UNAPASS Vedi UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE.
UNDERWRITER UNDERWRITER Letteralmente “sottoscrittore”. Nella terminologia italiana può essere assimilato all’assuntore, ma in quella inglese assume un significato più ampio, dato che l’underwriter che agisce nell’ambito dei Lloyd’s assume impegni per conto dei sindacati di assicuratori e riassicuratori che ne fanno parte, detti “Names” (vedi).
UNIONE EUROPEA ASSICURATORI Organismo a carattere culturale e professionale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UEA/ORDINE DEL DELFINO.
UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ASSICURATORI MARITTIMI (T) INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURERS (I.U.M.I.) E’ costituita dai rappresentanti e dai delegati del mercato assicurativo mondiale che, annualmente, si incontrano per affrontare temi d’ordine tecnico, promuovendo iniziative e scambiando notizie ed esperienze nei vari settori attività. Nel suo ambito vengono istituiti dei comitati che preparano i lavori assembleari.
UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE E’ una società per azioni “anomala” (in quanto soggetta a norme derogatorie rispetto al Codice civile, a cominciare da quando si trattò di approvarne lo statuto, al che si provvide per legge e non per deliberazione dei soci fondatori), alla quale partecipano solo enti assicurativi, tra cui l’I.N.A. Tale società venne costituita per esercitare la riassicurazione e per la “gestione di Rami assicurativi di interesse pubblico fra imprese operanti in Italia”.
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI Organismo sindacale dei lavoratori delle assicurazioni, aderente alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.)
UNIONE LATINA ASSICURAZIONE VALORI – ULAV (T) LATIN UNION FOR INSURANCE OF VALUABLES Consorzio di imprese d’assicurazione, suddivise tra “aderenti” e “corrispondenti” che, nel rispetto di criteri e tariffazioni concordate, sottoscrivono rischi del trasporto riferiti ai “valori”.
UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE Organismo a carattere sindacale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UNAPASS.
UNIORIAS Vedi UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE.
UPICA E’ l’Ufficio Provinciale per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato, organo periferico del Ministero dell’Industria. E’ competente ad irrogare la sanzione pecuniaria all’impresa che non provveda, entro i termini prescritti, ad eseguire l’offerta (o a precisare i motivi per cui l’offerta non viene fatta) ed ad eseguire il pagamento al danneggiato (per danni a cose e lievi danni alle persone) in regime di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti.
URTO VEICOLI IMPACT BY VEHICLES Sono considerati in garanzia “Incendio” i danni provocati ai beni assicurati da urto e collisione di veicoli in circolazione, purché non risultino appartenere all’assicurato.
USURA WEAR AND TEAR Con tale espressione si definisce l’insieme del logorio, corrosione e deterioramento subito dalle attrezzature e macchinari, che modificano lo stato originale e non sono connesse ad un fatto accidentale.
UTILE SPERATO (T) EXPECTED PROFIT Maggior valore da essere attribuito alla merce nel luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione della stessa rispetto a quello fatturato dal fornitore anche comprensivo di spese di trasporto ed assicurazione.

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VALGA O NON (T) VALUED or NOT Condizione non più in uso, utilizzata in passato per garantire l’assicurato contro le notevoli oscillazioni di prezzo cui erano soggette alcune merci, quali ad esempio il cotone, tra il momento della spedizione e l’arrivo a destino. Accettando la dichiarazione di valore “valga o non” fornita dall’assicurato, l’assicuratore rinunciava espressamente alla verifica del valore assicurabile, quale previsto dal contratto e dalla legge.
VALORE (DELLA COSA ASSICURATA) VALUE (OF THE INSURED OBJECT) Questo valore può essere stabilito all’atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Si parla allora di “polizza stimata”, cui però si fa ricorso solo quando le circostanze lo rendono necessario. Non equivale a stima la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti.
VALORE A NUOVO NEW FOR OLD VALUE E’ la spesa necessaria per la ricostruzione integrale dei fabbricati, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico ed uso. Pertanto in caso di danno si far riferimento alle spese per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con altri beni nuovi uguali o equivalenti. Non vi concorre il valore dell’area.
VALORE ASSICURABILE (T) INSURABLE VALUE Nell’assicurazione delle merci è rappresentato dal valore delle stesse in stato sano nel luogo di destinazione e al tempo della scaricazione. Oltre al valore di fattura risultano assicurabili e riconosciute dall’assicuratore, tutte le spese poste a carico dell’assicurato, gli eventuali oneri fiscali e doganali, l’utile sperato.
VALORE INTERO FULL VALUE Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l’assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l’assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno.
VALORI (T) VALUABLES Termine utilizzato per distinguere oggetti in metallo prezioso, monete, biglietti di banca, titoli e simili, dalle altre tipologie di merci, nell’assicurazione dei rischi del trasporto. Tali rischi vengono garantiti con specifico contratto adottato dall’Unione Latina Assicurazione Valori (U.L.A.V.).
VALUTA CURRENCY In alcune forme assicurative (ad. es. Infortuni) il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato comunque in Italia e in lire italiane, indipendentemente dal paese in cui il danno è avvenuto.
VALUTAZIONE DELLA NAVE (T) HULL VALUE Comprende lo scafo, i motori e loro accessori, gli attrezzi, gli arredi, le provviste di bordo ed in generale tutto ciò che è destinato all’uso permanente della nave.
VARIAZIONE DEL RISCHIO AMENDMENT OF RISK Vedi APPENDICE.
VARO (T) LAUNCHING Operazione mediante la quale una nave viene fatta scendere in mare dallo scalo, sul quale è stata costruita o riparata. Dicesi varo riuscito quando la nave, al completamento dell’operazione, risulta galleggiante in perfetto equilibrio.
VELOCITA’ DI LIQUIDAZIONE È la percentuale dei danni avvenuti in un esercizio e liquidati – dedotti i sinistri senza seguito e quelli appostati a riserva – nell’esercizio stesso.
VENDITA SALE Vedi COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE).
VERTENZA CONTRATTUALE CONTRACTUAL DISPUTE Controversia insorta in merito a esistenza, validità e/o esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
VETRO ANTISFONDAMENTO REINFORCED GLASS Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. E’ costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.
VETTORE (T) CARRIER Impresa legalmente riconosciuta che assume l’incarico di effettuare il trasporto della merce, uniformandosi alle istruzioni fornite dagli interessati alla spedizione.
VIA D’ACQUA (T) LEAK Squarcio od apertura prodottosi nello scafo di una nave attraverso i quali l’acqua penetra all’interno.
VIAGGIO (E TRANSITO) (T) VOYAGE (AND TRANSIT) Nell’assicurazione della nave, per viaggio deve intendersi il completamento di non più di tre transiti o non più di due transiti con carico a bordo a seconda che per prima si verifichi l’una o l’altra di tali eventualità.
VICINANZA NEARNESS Vedi CONTIGUITA’.
VIGILANZA GOVERNATIVA GOVERNMENT SUPERVISION E’ esercitata (prima direttamente dal Ministero dell’Industria, ora tramite l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private – I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell’interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative.
VINCOLO (DELLE ATTIVITA’ PATRIMONIALI) BINDING ORDER (ON CAPITAL OPERATIONS) può essere posto in essere dal Ministero dell’Industria, mediante decreto ordinante l’iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, sui beni immobili di proprietà dell’impresa.
VINCOLO (V) ASSIGNMENT Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice. Relativamente alle assicurazioni Vita, nel caso di vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
VITA INTERA (V) WHOLE LIFE Assicurazione Vita che prevede il pagamento del capitale garantito alla morte dell’assicurato, in qualunque epoca essa avvenga.
VITA MEDIA (V) AVERAGE LIFE PERIOD Sono gli anni che, in media, rimangono ancora da vivere ad una persona di et x.
VITA PROBABILE (V) PROBABLE LIFE PERIOD Sono gli anni che, ad una persona di et x, restano da vivere con probabilità eguale a 1/2.
VIZIO INTRINSECO (DELLA COSA ASSICURATA) INHERENT VICE (OF THE INSURED SUBJECT) E’ quell’elemento disfunzionale, insito nella cosa assicurata, che può produrre o aggravare il danno. Se esso non viene denunziato all’assicuratore, questi – salvo patto contrario – non risponde dell’intero danno (o del maggior danno).
VIZIO OCCULTO DELLA NAVE (T) LATENT DEFECT OF THE SHIP Copertura assicurativa a garanzia di danni e perdite alla nave, la cui origine non poteva essere scoperta dall’assicurato con la normale diligenza.
VIZIO PROPRIO E NATURA DELLA MERCE (T) INHERENT VICE e NATURE OF GOODS Danneggiamenti che si verificano durante il corso del viaggio come conseguenza inevitabile in quanto imputabile ad un difetto intrinseco della merce o da qualità naturale della stessa che non la rendono idonea a sopportare le normali sollecitazioni di un viaggio.
WORKING COVER (COPERTURA OPERATIVA) (R) WORKING COVER Copertura in eccesso danni (secondo rischio) per la quale è prevista un’operatività costante a causa della bassa priorità che comporta l’intervento dei riassicuratori su un’elevata massa di sinistri. Seppure dal costo rilevante, questo tipo di copertura è idealmente destinato a sostituire la riassicurazione proporzionale.
X/L (R) EXCESS OF LOSS Vedi ECCESSO DANNI (R).

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ZAVORRA (T) BALLAST Quantità d’acqua da immettersi negli spazi estremi della nave (gavone di prora e gavone di poppa) al fine di ottenerne il migliore assetto ed equilibrio. Dicesi anche di nave in zavorra quando questa naviga senza carico a bordo.
ZILLMERAGGIO ZILLMERISATION Vedi RISERVA ZILLMERATA.