D&O (“Directors & Officers Liability”)

La polizza D&O (“Directors & Officers Liability”) assolve il compito di proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni.

Nelle società di capitali gli organi di gestione e controllo rispondono infatti illimitatamente, e con il loro patrimonio personale, per la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Ciascun socio indipendentemente dalla quota sottoscritta, così come clienti e concorrenti della società ed altre figure, possono quindi promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Questa polizza offre alle imprese le principali coperture riguardanti la responsabilità civile, quali quelle relative alle controversie in materia di diritto del lavoro, alla protezione per l’infedeltà dei dipendenti, alle spese sostenute in occasione di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, alle spese per inquinamento e per la pubblicità nella gestione delle crisi di reputazione, alla responsabilità civile in ambito extra contrattuale e alle spese impreviste, oltre all’anticipo dei costi e delle spese legali garantite da un massimale sino al 50% del limite di indennizzo.
Sul fronte delle garanzie a favore degli amministratori, dirigenti e sindaci questo tipo di polizza assicura la loro responsabilità civile e penale (escluso il dolo, naturalmente) in seguito a richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti da parte di soggetti terzi.
La copertura ha retroattività illimitata, comprende le richieste di risarcimento derivanti da azioni di responsabilità della società verso gli amministratori per cause di mobbing, include tra i soggetti assicurati anche gli amministratori nominati dall’impresa in società esterne e fa rientrare tra i soggetti terzi anche i soci che detengono fino al 50% del capitale sociale.


Amministratori, Dirigenti e Sindaci delle società di capitali sono sempre più al centro di azioni di responsabilità conseguenti a violazioni derivanti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo e dallo statuto Societario.

Bisogni soddisfatti

Pregiudizi economici, intendendosi per questi ogni danno, decisione o transazione, nonché i costi sostenuti per la difesa legale degli assicurati, arrecati a terzi e conseguenti a fatti per i quali gli stessi assicurati siano ritenuti civilmente responsabili.
Copertura delle perdite patrimoniali da fatto illecito del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali di nomina assembleare connessi nell’esercizio delle loro funzioni in seno alla Società e alle sue Controllate.

A chi si rivolge:

  • Componenti del Consiglio di Amministrazione
  • I Componenti del Collegio Sindacale
  • I Dirigenti di nomina assembleare nell’ambito delle loro funzioni manageriali e di supervisione
  • possibile estensione ad altro personale direttivo

Oggetto della polizza
Tenere indenni da perdite patrimoniali Amministratori, Sindaci e Dirigenti in caso siano chiamati a rispondere con il proprio patrimonio di un atto illecito nell’ambito delle loro rispettive funzioni

Responsabilità degli amministratori
La Responsabilità degli Amministratori e’ una responsabilità da “inadempimento” e si configura:

  1. in una violazione di un obbligo loro imposto
  2. in una creazione di un danno
  3. nella presenza di un nesso di causalità fra violazione e danno

La valutazione del grado di “Diligenza” cui deve essere parametrata la condotta dell’Amministratore (data la natura tipicamente professionale della sua funzione) e’ quella “dell’Avveduto Amministratore

Responsabilità dei sindaci
La Responsabilità dei Sindaci prevede:

  1. devono vigilare sul rispetto della Legge e dell’atto costitutivo da parte degli Amministratori
  2. la veridicità e autenticità di quanto da questi asserito e relazionato
  3. Sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto o si sarebbe potuto limitare se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica
  • E’ una responsabilità diretta ( e non indiretta ) per mancata o imperfetta vigilanza
  • Soggetti passivi di una azione di responsabilità sono i singoli sindaci e non l’intero Collegio –
  • Solidarietà “interna”per cui:
  1. ognuno può essere chiamato a rispondere per l’intera prestazione risarcitoria
  2. azione può essere posta anche nei confronti di un solo sindaco
  3. solidarietà opera solo tra soggetti che erano in carica al momento dell’evento dannoso – soggetti entrati successivamente in carica rispondono autonomamente per le responsabilità a loro direttamente imputabili.
  • Atto illecito :reale o presunto
  • Violazione delle norme di legge o di regolamenti
  • art 2449 c.c. divieto di nuove operazioni in caso intervenga perdita che porti capitale sociale al di sotto del minimo di legge
  • art 2423 ,art 2425 redazione del bilancio(non redazione -sopravvalutazioni -sottovalutazioni)
  • divieto di operare in conflitto di interessi (es: operazioni infragruppo)
  • art 2377 (in ordine alla esecuzione delle delibere Assembleari)
  • Violazione dello Statuto
  • Malagestio (imprudenza, imperizia, negligenza, omissioni, errori, dichiarazioni inesatte o fuorvianti)

Esempi

  • Esempi di Malagestio
    • operazioni di finanziamento arbitrarie
    • mancata riscossione di crediti sociali
    • spaventosa incapacità commerciale
    • assunzione di impegni sproporzionata alla capacità della società
    • operazioni senza dubbio irrazionali e avventurose
    • imprudente rinuncia a mezzo di pagamento di pronta soluzione sulla base di mere promesse di futuro pagamento
    • operazioni difformi da Oggetto sociale( -Caso Calvi – Caso Montedison/Messaggero)
    • garanzie fidejussorie non correlabili all’interesse della società garante (caso Ass.ne/Editrice)
  • Esempi di Conflitto di Interesse:
    • pagamenti di compensi non deliberati
    • contratti sfavorevoli per la società e favorevoli per il terzo
    • contratti con società in cui gli Amm.ri fossero personalmente interessati

Dual Italia ha da poco lanciato una polizza che si propone di integrare in un’unica soluzione le più importanti coperture assicurative di Rc per l’impresa con quelle per i suoi manager, e che ha come target ideale le imprese con attivo da stato patrimoniale fino a 50 milioni di euro.
Dual coroporate protection, questo il nome della polizza, offre alle imprese le principali coperture riguardanti la responsabilità civile, quali quelle relative alle controversie in materia di diritto del lavoro, alla protezione per l’infedeltà dei dipendenti, alle spese sostenute in occasione di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, alle spese per inquinamento e per la pubblicità nella gestione delle crisi di reputazione, alla responsabilità civile in ambito extra contrattuale e alle spese impreviste, oltre all’anticipo dei costi e delle spese legali garantite da un massimale sino al 50% del limite di indennizzo.
Sul fronte delle garanzie a favore degli amministratori, dirigenti e sindaci Dual corporate protection assicura la loro responsabilità civile e penale (escluso il dolo, naturalmente) in seguito a richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti da parte di soggetti terzi.
La copertura ha retroattività illimitata, comprende le richieste di risarcimento derivanti da azioni di responsabilità della società verso gli amministratori per cause di mobbing, include tra i soggetti assicurati anche gli amministratori nominati dall’impresa in società esterne e fa rientrare tra i soggetti terzi anche i soci che detengono fino al 50% del capitale sociale

“Con Dual corporate protection abbiamo cercato di cambiare l’approccio che caratterizza il mercato  delle D&O”, spiega Maurizio Ghilosso, ad di Dual Italia. “La nostra nuova polizza è pensata e rivolta prima di tutto alle imprese, che trovano in questa copertura una protezione contro i principali rischi di Rc legati al loro business. In più – sottolinea Ghilosso – questa polizza copre anche i manager dell’impresa per eventuali errori nello svolgimento del loro mandato”. Il management di Dual Italia si aspetta una buona risposta soprattutto dalle piccole e medie imprese, “che, tra l’altro, nella grande maggioranza dei casi non hanno una copertura di RC per i loro amministratori e manager”, conclude Ghilosso
ll prodotto, distribuito dagli intermediari partner di Dual, prevede un questionario semplificato e un premio predefinito che varia sulla base dell’attivo e del massimale. Per un attivo di 10 milioni di euro e un massimale di 500 mila euro, ad esempio, il premio è di 1.400 euro, che sale a circa 2 mila euro con un attivo di 25 milioni di euro e un massimale di 1 milione di euro. E l’emissione della polizza è immediata attraverso la piattaforma web Iqe.

Autore: Fonte: Insurance Connect