RCT-RCO

La polizza RCT-RCO deriva dalla fusione di polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e polizza RCO (Responsabilità Civile verso i lavoratori). Si tratta di una formula di prodotto assicurativo completo e principalmente destinato alle aziende.
La polizza RCT-RCO è una formula di copertura completa per le aziende, una sorta di all risks, perché offre garanzie sia in merito alle questioni legate alla responsabilità civile verso terzi, sia per quanto riguarda gli imprevisti che possono coinvolgere i lavoratori. È un tipo di assicurazione obbligatoria per le aziende.
Per quanto riguarda le garanzie previste dalla polizza RCT-RCO della maggior parte delle compagnie sono le seguenti:
Garanzia responsabilità civile verso terzi (RCT): nel caso in cui l’assicurato sia tenuto a pagare un risarcimento per danni verso terzi, per casi come morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose
Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO): copertura per gli infortuni dei lavoratori dipendenti, che sono soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%.

Alcune compagnie si impegnano anche a fornire delle coperture in caso di danni causati da altre persone per le cui azioni risponde l’assicurato e nel caso di rivalse da parte dell’INPS. Stesso discorso vale per la parte relativa alla responsabilità verso i dipendenti.


Per chi fa impresa l’assicurazione obbligatoria nei confronti dei prestatori d’opera (dipendenti e collaboratori) è un passo fondamentale per la tutela del lavoratore. Tale obbligo consente al dipendente di avere una regolare posizione INAIL. “L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro” (FONTE: inail.it).

Come si evidenzia nel paragrafo precedente, in taluni casi, qualora si ravvisi una responsabilità del datore di lavoro per quanto attiene l’infortunio subito dal proprio lavoratore, l’Istituto corrisponderà al lavoratore le somme dovute ma provvederà a rivalersi sul datore stesso per quanto erogato. Ciò fa si che l’impresa debba tutelarsi in proprio contro tale eventualità sottoscrivendo una polizza RCT/O. In particolar modo, la garanzia RCO.


In primis, condizione necessaria è che l’assicurato sia in regola con quanto stabilito dalla legge per quanto attiene all’assicurazione obbligataria INAIL. Abbiamo detto che se l’Istituto ravvisa una responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso dal prestatore d’opera esso busserà alla sua porta per farsi restituire quanto pagato al lavoratore. C’è da considerare che l’obbligazione (contrattuale) che l’Inail ha verso il lavoratore prevede franchigie elevate, e concede una rendita solo in caso di invalidità permanente superiori all’11%. Non certo un’aliquota bassa.  Questi limiti possono non essere ritenuti “congrui” dal lavoratore danneggiato che, nel caso fosse riscontrata una responsabilità civile del datore di lavoro, può agire nei suoi confronti per il ristoro dei maggiori danni subiti siano essi biologici, patrimoniali, morali o esistenziali. In questo caso, la garanzia RCO tiene indenne l’assicurato anche da tali pretese.


Bisogna fare molta attenzione al contenuto della garanzia RCO. Soprattutto per quanto riguarda il massimale scelto. In caso di infortuni particolarmente rilevanti che comportino morte o lesioni gravi o gravissime gli indennizzi che l’Inail è chiamata a pagare possono essere anche consistenti. Tanto quanto la sua eventuale rivalsa. In secondo luogo, spesso la garanzia RCO estende la copertura anche ai soci dell’impresa assicurata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti. La presenza o meno di queste estensioni sono contenuti normativi di polizza notevoli e vanno approfonditi in sede di stipula con il proprio assicuratore.  Possono essere previste, inoltre, delle franchigie o delle limitazioni contrattuali in relazione al tipo di danno: sia esso biologico o patrimoniale.


In conclusione, la garanzia RCO, venduta nelle polizze in abbinata alla garanzia RCT, è una copertura di fondamentale importanza. Non va tralasciato il suo impatto normativo sulla struttura aziendale (società di capitali, di persone o ditte individuali), soprattutto per quanto attiene le persone coperte dalla garanzia (eventuali prestatori d’opera in rapporto parentale con il datore di lavoro). Infine, vanno parametrati con attenzione i massimali di copertura e gli eventuali sottolimiti in relazione alle diverse fattispecie di danno (biologico, patrimoniale, maggior danno).