Rischi Tecnologici (CAR, EAR e Postume)

L’assicurazione rischi tecnologici nasce dall’esigenza di tutelare le imprese che nell’esercizio della propria attività fanno uso di apparecchiature elettroniche e tecnologiche, e che, pertanto, necessitano di coperture efficaci per la salvaguardia non solo dei propri mezzi di produzione, ma anche delle proprie opere industriali e civili, sia nella fase di costruzione che di esercizio.

Le polizze per i rischi tecnologici si possono suddividere in tre settori:

  1. beni in costruzione
  2. per i beni in esercizio
  3. beni dopo la costruzione

Le ASSICURAZIONI A TUTELA DEI BENI IN COSTRUZIONE sono la polizza EAR e CAR, entrambe con la formula All-Risks

  1. La polizza EAR prevede la copertura di tutti i rischi specifici derivanti dal montaggio di un impianto o di una macchina industriale: garantisce quindi all’assicurato il risarcimento dei costi dovuti alla riparazione o alla sostituzione dei beni danneggiati durante il montaggio e lo mantiene indenne dalle conseguenze della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, avvenuti durante e in conseguenza dell’attività di montaggio
  2. La polizza del Costruttore CAR copre i danni inerenti un’opera civile durante la fase di costruzione (ovvero dal momento in cui il materiale da costruzione viene scaricato in cantiere fino al collaudo), e garantisce la copertura sia dei danni subiti dall’opera1 in costruzione, che delle responsabilità per danni a terzi durante l’esecuzione della stessa. La tutela assicurativa copertura è già attiva con l’allestimento del cantiere e fino alla certificazione dell’ultimazione dei lavori (ovvero coincide con il contratto di appalto).

LE ASSICURAZIONI PER I BENI IN ESERCIZIO: a copertura dei danni che si possono verificare durante “la vita”

  1. La polizza guasti alle macchine, prevede solitamente la sola copertura “property” (ovvero incendio e furto). La garanzia dei danni diretti può essere integrata con una copertura, detta D.I.E Guasti macchine (danni da interruzione di esercizio derivanti da guasti macchine), volta ad indennizzare l’azienda che, a seguito di un guasto a uno o più macchinari, sia costretta a diminuire o sospendere temporaneamente la produzione.
  2. La polizza elettronica, che tutela le apparecchiature e gli impianti elettronici a uso professionale in attività quali: elaboratori elettronici, macchine per ufficio, impianti telefonici e di telecomunicazione, apparecchi di tecnologia medica;
  3. Le polizze danni indiretti sono previste a copertura di quei danni che possono verificarsi quando, a seguito di un sinistro, si interrompe l’esercizio dell’azienda (di costruzioni, industria, artigianato, commercio, professioni e servizi). In tale ipotesi è riconosciuto l’indennizzo sia dei costi fissi d’esercizio sia del mancato guadagno derivato da esso.

LE ASSICURAZIONI PER I BENI DOPO LA COSTRUZIONE:

  1. La polizza garanzia di fornitura costituisce il completamento della EAR, dopo l’installazione e il montaggio dei macchinari e degli impianti. Garantisce l’indennizzo dei costi per la riparazione o per il rimpiazzo dell’impianto fornito e sinistrato, per gli errori di progettazione, di fabbricazione, di montaggio e per difetti dei materiali o di fusione. L’indennizzo verte sul danno materiale diretto, mentre non comprende le spese indirette, la durata di solito è annuale.
  2. La polizza postuma decennale è la “naturale continuazione” della polizza. CAR per i rischi dipendenti dalla natura stessa dell’opera. Con tale contratto l’assicuratore si impegna per un periodo di dieci anni, a partire dalla consegna del collaudo, a risarcire il compratore dell’immobile dei danni materiali e diretti, compresi i danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., che derivino dalla rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. Nata a tutela degli acquirenti di immobili, tale tipologia di assicurazione è diventata obbligatoria per norma di Legge, e rappresenta un’importante garanzia per l’acquirente a cui è riconosciuto tutto l’interesse e il diritto alla sua applicazione.