Rischio inquinamento

Molte attività, non solo industrie chimiche e petrolifere, possono causare involontariamente un danno ambientale al territorio, alle cose e alle persone. Inoltre, gli enti preposti al controllo e accertamento delle responsabilità ambientali praticano da diversi in anni il principio “chi inquina paga”. Per questo è importante per un’impresa mettere in pratica le misure preventive adeguate per la salvaguardia dell’ambiente e tutelarsi dalle conseguenze economiche di un eventuale incidente inquinante, mettendo al sicuro il patrimonio aziendale.

Una polizza a garanzia di Rischio Ambientale generalmente fornisce una protezione completa perché permette di gestire anche le conseguenze del fenomeno inquinante sul territorio o sulle persone coinvolte. Comprende, tra le varie garanzie:

  • Responsabilità ambientale insediamenti: per tutelarti dalle conseguenze del fenomeno inquinante sulle attività produttive, depositi, stoccaggi e stabilimenti.
  • Attività presso terzi: per chi svolge la propria attività presso cantieri oppure aziende terze, ad esempio imprese che operano in bonifiche e manutenzioni.
  • Operazioni di carico e scarico: una tutela concreta anche per chi svolge la propria attività con mezzi meccanici presso aziende terze, ad esempio imprese che effettuano carico e scarico di materiale inquinante.
  • Committenza del trasporto di merci pericolose: la copertura rivolta a chi affida ad aziende terze il trasporto delle proprie merci pericolose.

La diffusione, ancora marcatamente insufficiente, della polizza inquinamento cd standalone (dedicata) rappresenta l’inequivocabile conferma del fatto che non viene ancora ritenuta essenziale dalla maggior parte delle aziende o, quantomeno, destinata solo a determinate tipologie di aziende e, in aggiunta, non se ne conosce la rinnovata, estesa portata in termini di garanzie prestate e, soprattutto, di servizio fornito.

La polizza inquinamento, o meglio, a copertura del rischio di danno ambientale, rappresenta in realtà il naturale completamento delle garanzie fornite dalla polizza incendio da un lato e da quella di responsabilità civile generale dall’altro.

In un accostamento ancora abbastanza “inusuale”, quello con la polizza incendio, in relazione alle garanzie fornite si osserva che:

  • l’incendio, l’esplosione o lo scoppio e gli stessi eventi naturali, sono accompagnati nella quasi totalità dei casi dalla contaminazione dei luoghi;
  • in tutte le azienda sono normalmente presenti sostanze (plastiche, tessuti sintetici, cartoni, oli, detergenti, ecc.) che, a seguito degli eventi appena elencati generano residui cd “pericolosi” i cui costi di rimozione sono generalmente esclusi o significativamente sottolimitati nella partita demolizione e sgombero della polizza incendio;
  • i danni al terreno su cui sorge l’insediamento, cioè uno dei principali assets del patrimonio aziendale; non sono garantiti dalla polizza property per eccellenza.

Ne consegue quindi che l’inquinamento non è per nulla un evento “raro” ma la sua frequenza di accadimento è perlomeno pari a quella degli eventi garantiti dalla polizza incendio; una delle voci di danno più rilevanti (rimozione e smaltimento rifiuti) relativa a questi eventi non rientra nella polizza incendio; la polizza inquinamento è l’unica con la quale tutelare (nel tempo) il valore del’asset “terreno”.

Il raffronto con la classica garanzia fornita attraverso l’estensione di garanzia (limitata al solo “fatto accidentale”) alla polizza di responsabilità civile generale, è sicuramente … impari; tra gli innumerevoli vantaggi della polizza stand alone per danno ambientale, ecco alcuni dei principali:

  • dall’introduzione (a livello comunitario) del principio “chi inquina paga” anche nel nostro sistema giuridico, la responsabilità ambientale è divenuta “oggettiva”; ciò di fatto si traduce nell’obbligo ad “agire” tutte le volte in cui il verificarsi o la scoperta di un inquinamento lo impongono, indipendentemente dall’essere o meno gli autori del fatto che ha prodotto l’inquinamento; al contrario della polizza per danno ambientale, la classica polizza di RCG opera solo a seguito della comprovata responsabilità; gli effetti di questa caratteristica sono assai più rilevanti rispetto alla più sottolineata “copertura completa”;
  • scompare la limitazione relativa alla copertura dei soli beni di terzi (generalmente posti all’esterno dello stabilimento) per comprendere anche i danni che si verificano (ed oltretutto con la frequenza maggiore) nell’area dove solitamente l’evento ha origine: all’interno dello stabilimento dove i beni che vengono colpiti sono generalmente di proprietà dell’assicurato; diviene formale quindi l’attribuzione di questa polizza al ramo ministeriale della RC ma, così strutturata rappresenta, in termini di efficienza e completezza di copertura, la soluzione di tutela dal rischio ottimale;
  • dare copertura ad una fattispecie di danno altrimenti finora non garantita: la copertura del cd “danno ambientale (ex Art. 300 DLgs 152/06).

L’ottica con la quale accostarsi a questo tipo di polizza, deve attribuire la giusta attenzione anche al contenuto di innovazione che caratterizza un ripensato strumento assicurativo.
Innovare vuol dire in particolare fondere in un unico strumento il contratto col quale classicamente si effettua il trasferimento assicurativo del rischio (polizza) ed il servizio tecnico di gestione delle crisi prodotte da un evento (incendio, esplosione o scoppio, atti di Dio o rilascio) o, meglio ancora, di riparazione dei danni provocati dal sinistro.
Obiettivo: mettere a disposizione dell’assicurato, nel momento effettivo del bisogno, le competenze migliori di cui necessita per risolvere il problema, dato che l’assicurato stesso di norma non ne dispone e si troverebbe a dover affrontare grosse difficoltà nel ricercarle proprio a seguito del verificarsi una crisi; il coinvolgimento tempestivo dall’assicuratore e la garanzia sulla competenza tecnica di chi opera per la gestione della crisi portano ineluttabilmente ad aumentare la certezza del risarcimento.

Autore: Aldo Bertelle
AIG Europe Limited  – Manager Linea Rischi Inquinamento

(Fonte: ANRA)


Come ha dimostrato il caso Ilva, il tema della sicurezza ambientale per le imprese porta con sé questioni importantissime di salute e diritti pubblici. Perché, allora, non ipotizzare l’obbligatorietà di una copertura inquinamento? “In Italia il mondo delle aziende (ma non solo) ha sempre vissuto l’obbligatorietà della copertura assicurativa come una imposizione e non come il possesso di un requisito economico funzionale alla tutela del proprio patrimonio e di quello dei terzi”, chiarisce Aldo Bertelle. In proposito è sufficiente ricordare le reazioni prodotte (ancorché amplificate dal coinvolgimento dei privati) dall’ultima, in ordine di tempo, proposta di rendere obbligatoria la copertura per le calamità naturali, avanzata dall’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini.
 L’idea, presentata sotto la spinta emotiva del recente evento sismico in Emilia, fu rapidamente accantonata (come nelle precedenti, analoghe, occasioni) per le polemiche che additavano l’assicuratore quale unico soggetto che ne avrebbe beneficiato. Per Bertelle, invece, l’approccio dovrebbe essere un altro, anche perché: “la posizione proattiva dell’assicuratore, che caratterizza ormai da alcuni anni la gestione del rischio inquinamento, rappresenta un efficace esempio di come il comparto assicurativo si caratterizzi per innovazione e contribuisca alla definizione di proposte operative attraenti, indipendentemente dalla loro obbligatorietà”.