Visto di conformità

Il Decreto legge 1/7/2009 n° 78, art. 10, convertito in Legge n° 102 del 3/8/2009, ha introdotto dal 2010 l’obbligo per i crediti Iva eccedenti € 15.000 di farsi rilasciare una certificazione che attesti la bontà del credito detta Visto Leggero o Visto di Conformità.

Successivamente il decreto legislativo 50/2017- Manovra Correttiva ha ridotto questa soglia a 5.000 euro a partire dal 25 aprile 2017 .

Il Visto Leggero, o di Conformità, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
In particolare, l’articolo 1 comma 574 della legge 147/2013 ha stabilito l’obbligatorietà del Visto di Conformità sulle dichiarazioni, oltre che per la compensazione dei crediti IVA, anche per i crediti Irpef, Irap e Ires che superano detta soglia limite.

Il Visto Leggero, o di Conformità, è l’attestazione, da parte del Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti abilitati quali un dottore commercialista, un consulente del lavoro e/o un esperto contabile, che i dati esposti nella dichiarazione Mod. 730 sono conformi ai documenti esibiti dai contribuenti e che sono correttamente indicati.
Il rilascio del visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati inseriti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione relativamente agli oneri deducibili, le detrazioni d’imposta e le ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.

L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:

  • la presentazione delle dichiarazioni “modello 730”;
  • la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro.

Il Visto di Conformità fa scattare un controllo diversificato da parte dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto a quello utilizzato per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d’imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

Detta certificazione implica, inoltre:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

L’irregolare gestione dell’istituto della compensazione dei crediti e dei debiti tributari può determinare conseguenze sui contribuenti ma anche sui professionisti che rilasciano i visti o le certificazioni prescritte.

La Polizza Visto Leggero, o Visto di Conformitàtutelerà il professionista da tutte quelle eventuali richieste di risarcimento che potrebbero aggredire il suo patrimonio in uno dei casi sopra esposti.

Quali richieste di risarcimento copre?

Il patrimonio del Professionista è tutelato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi a titolo di risarcimento per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente causate per sua negligenza, imprudenza o imperizia e delle quali sia civilmente responsabile nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e compensazioni credito iva.

La garanzia prestata dalla polizza, pertanto, copre le perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) di cui al DM 164/99 e successive modifiche ed al decreto legislativo 78/09 e successive modifiche.

Esempio pratico di applicazione del Visto Leggero

Una società S.r.l. ha un credito iva 2013 pari a € 25.000 , che intende utilizzare in compensazione per l’intero importo. Al 16 gennaio 2014 ha già compensato “liberamente” i primi € 5.000 del credito annuale. Per compensare l’ulteriore eccedenza del credito annuale pari a € 20.000 dovrà presentare necessariamente la relativa dichiarazione annuale. Così la società è tenuta a far apporre il visto di conformità nella dichiarazione da presentare, poiché il credito da compensare orizzontalmente è di importo superiore a €15.000.


 

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