Polizze fideiussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’intervento di Giovanni Brambilla Pisoni, Presidente del Forum Cauzioni & Credito sulle polizze fidejussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.

Per tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione dal  rischio di insolvenza del costruttore e dare loro la possibilità di recuperare gli anticipi versati nel corso dei lavori, è stata introdotta la legge 210 del 2 agosto 2004, successivamente recepita tramite D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005.

La normativa introduce per insolvenza del costruttore/venditore (impresa di costruzioni, società veicolo dalla stessa controllata o partecipata o cooperativa edilizia) il caso in cui quest’ultimo incorra in una “situazione di crisi” (pignoramento dell’immobile, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), colmando una lacuna dell’ordinamento nazionale, che aveva mietuto decine di migliaia di famiglie vittime dei fallimenti dei costruttori/venditori.

Agli effetti pratici, la soluzione è stata quella di prevedere, al momento della stipula del contratto, l’obbligatorietà da parte del costruttore di consegnare all’acquirente, pena di nullità del contratto, una fideiussione di importo pari alle somme riscosse e da riscuotete da parte del costruttore prima del rogito notarile, ad esclusione delle somme erogate da un soggetto mutuante (in genere un istituto di credito) e di contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. La fideiussione stipulata dal costruttore in favore dell’acquirente garantisce, nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi del costruttore, la restituzione all’acquirente delle somme fino a quel momento versate maggiorate degli interessi legali, pur non garantendo un termine prestabilito di consegna dell’immobile al promissario acquirente.

Al momento del rogito il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, a seguito di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi (art.4 D.Lgs.122/2005).

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha modificato e integrato le disposizioni normative sulla tutela degli acquirenti contenute nel D.Lgs. 122/2005; le due modifiche più rilevanti introdotte sono:

  • la fideiussione può essere rilasciata soltanto da una banca o da una compagnia di assicurazione;
  • la fideiussione non deve garantire solo il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche il mancato adempimento di quest’ultimo all’obbligo della consegna della polizza postuma decennale al momento della stipula del rogito;

prevedendo, tra l’altro, l’adozione di appositi decreti ministeriali recanti i modelli standard della fideiussione e della polizza postuma decennale i quali, ad oggi, non risultano essere stati ancora pubblicati.

Dal 2019 ad oggi, l’ANIA e le altre organizzazioni interessate sono state convocate presso il Ministero della Giustizia per discutere sul contenuto degli schemi di polizza. A seguito dei primi incontri sono stati costituiti dei gruppi ristretti tra le organizzazioni maggiormente coinvolte quali ANIA, ANCE, Confcooperative Habitat, Legacoop Abitanti e ABI, per l’elaborazione di proposte da presentare in sede di tavolo tecnico plenario.

Lo scorso mese di novembre, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, a distanza di oltre un anno dall’ultima riunione del tavolo tecnico, ha predisposto e inoltrato alle parti coinvolte la bozza del DM e il modello standard della fideiussione per la raccolta di eventuali commenti e osservazioni.

Gli aspetti critici, discussi in occasione del confronto, sono diversi e tra questi trova sicuramente spazio la parte che riguarda le disposizioni transitorie, in quanto prevede un’applicazione retroattiva non condivisibile dal punto giuridico e sostanziale.

Un altro aspetto controverso della bozza è la previsione della responsabilità solidale dei garanti nei confronti del beneficiario nell’ipotesi in cui la fideiussione sia prestata congiuntamente da più garanti ma anche nel caso di singole garanzie prestate con atti separati per ciascun fideiussore. Si tratta di una disposizione che trova la sua ratio nel Codice dei contratti pubblici, in un contesto che prevede la disciplina di opere pubbliche di ben altra dimensione.

Il Forum Cauzioni e Credito resta scettico su una proposta in precedenza avanzata dall’ANIA in merito alla cessazione automatica della garanzia fideiussoria qualora l’acquirente, nonostante la mancata produzione della polizza indennitaria decennale da parte del costruttore, decida comunque di stipulare il rogito, considerato che non sarebbe posto alcun divieto al notaio rogitante di stipulare l’atto nel caso in cui il promittente acquirente intenda comunque procedere all’acquisto.

Il Forum Cauzioni e Credito conviene, invece, con quanto osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato al riguardo: “L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”….”Un atto di trasferimento che non contenga alcuna menzione dell’avvenuta consegna della polizza postuma decennale, in quanto veicolo di una rinuncia a detta tutela, non espressa, bensì “tacita”, ricadrebbe in ogni caso sotto la sanzione della nullità di cui all’art.4 comma 1 del D.Lgs. 122/2005”.

E’ d’altro canto ritenuto condivisibile il timore delle imprese di assicurazione quando si chiedono cosa potrebbe accadere a tutte quelle polizze fideiussorie emesse prima della entrata in vigore della disposizione di legge in parola ed oggi ancora in corso di validità. Se il costruttore non è in grado di rilasciare la polizza decennale postuma, il notaio presumibilmente non stipula il rogito. La conseguenza di tale condizione potrebbe preludere alla richiesta di nullità del contratto preliminare stipulato in precedenza e richiedere la restituzione degli acconti versati o l’escussione delle garanzie fideiussorie.

Sul tavolo della discussione pende tuttora anche la pubblicazione del decreto recante il contenuto e le caratteristiche dello schema tipo della polizza indennitaria decennale e la definizione di gravi difetti costruttivi, che nell’accezione proposta, sono quelli che colpiscono le parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, la quale non si concilia con l’art. 1669 c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità nel merito della nozione di gravi vizi di costruzione.

Questa situazione di stallo perdurante può portare a conseguenze pesantemente negative su un settore che rappresenta una parte non trascurabile dell’edilizia privata.

Alcuni dati possono dare l’idea della dimensione del settore delle vendite di immobili in costruzione.

Anno Permessi di costruire (*) Unità abitative corrispondenti (*) Premi contabilizzati (**)
2019 17.978 55.104 Euro 20.857.085
2018 17.974 54.664 Euro 16.766.756
2017 17.243 51.859 Euro 13.341.722
2016 16.225 44.583 Euro 12.002.371
(*) fonte: ISTAT
(**) fonte: ANIA (premi relativi alle polizze fideiussorie a garanzia degli immobili da costruire)

Considerati tutti gli aspetti anzidetti il Forum Cauzioni e Credito auspica – in tempi brevi – un intervento normativo definitivo che preveda gli schemi tipo delle due polizze (fideiussione e polizza decennale postuma), affinché si possa dare pieno compimento alle disposizioni normative introdotte per la tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione voluta dal legislatore sin dal 2004.

Polizze fideiussorie

(Fonte: ASSINews – https://www.assinews.it/)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

Contattaci per un preventivo: preventivo@tarasconsulenze.it

 

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

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Piano assicurativo agricolo 2018 – contributi per la gestione del rischio

Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ( Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo) ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l’accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.

> PSR 2014-2020 – via a domande per assicurazioni agricole agevolate

Piano assicurativo agricolo

Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l’accesso ai contributi previsti

dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.

Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare e deve comprendere:

  • l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  • l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  • le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

> AGEA – contributi per assicurazione produzioni vegetali 2017

Determinazione dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.

Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020

Combinazioni dei rischi assicurabili

Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:

  • a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  • b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  • c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  • d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
  • e) polizze sperimentali;
  • f) polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).

Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.

costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

Spesa ammessa al contributo

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

  • colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
  • allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
  • polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

  • strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Termini di sottoscrizione delle polizze

Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Decreto ministeriale del 6 novembre 2017


(Fonte FASI – Angela Lamboglia | )

 


 

#FAMIGLIA: Protegge la famiglia da infortuni, responsabilità civile e perdite economiche.

PER LA PERSONA

  • Protettiva: mantiene intatto il tenore di vita della famiglia nel caso di infortunio o di indennizzo da corrispondere per danni a terzi.
  • Estesa: copre imprevisti legati a diverse casistiche inerenti le attività del nucleo familiare.
  • Modulabile: articolata in 24 possibili combinazioni di somme assicurate, garanzie e premi.

Fa per te se

Desideri una polizza assicurativa che protegga tutta la famiglia da:

  • infortuni nell’ambito della vita privata, come ad esempio nella pratica di sport o nello svolgimento di lavori domestici;
  • responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nelle attività familiari extralavorative;
  • perdite economiche dovute all’uso fraudolento di carte/bancomat da parte di terzi, all’annullamento di viaggi per cause di forza maggiore, alle spese veterinarie sostenute per i propri animali.

Cosa ti offre:

INFORTUNI

  • Invalidità permanente: ti garantisce un indennizzo se subisci un infortunio che provoca delle lesioni permanenti, che riducono la tua capacità lavorativa;
  • Morte: assicura un capitale ai beneficiari che indichi nel contratto;
  • Spese sanitarie: ti rimborsa le spese necessarie a seguito dell’infortunio, come ad esempio il trasporto all’istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici e la sala operatoria.

    RESPONSABILITA’ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE

    Tiene indenne la famiglia dalle richieste di risarcimento da parte di terzi per danni involontariamente cagionati.
    A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i danni derivanti da:

  1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
  2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
  3. incendio, esplosione o scoppio;
  4. consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
  5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
  6. caduta all’esterno di oggetti;
  7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
  8. pertinenze dell’abitazione;
  9. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
  10. uso di apparecchi domestici;
  11. danni cagionati da addetti ai servizi domestici, anche se occasionali, nonché gli infortuni sofferti dagli stessi soggetti , di cui l’assicurato sia ritenuto responsabile;
  12. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici;
  13. atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
  14. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
  15. pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione.

PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA:

– UTILIZZO FRAUDOLENTO CARTE DI CREDITO E BANCOMAT
La garanzia prevede l’indennizzo previsto in polizza per l’utilizzo fraudolento da parte di terzi di Carte di Credito / Bancomat sottratte all’assicurato a seguito di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione.

– ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia prevede l’indennizzo previsto in polizza per le somme pagate e non rimborsabili in caso di annullamento del viaggio per circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della prenotazione:
• malattia o infortunio che comporti ricovero, pronto soccorso o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare;
• nomina dell’Assicurato a Giurato o Testimone;
• danni all’abitazione a seguito di furto, scasso o calamità naturale tali che rendano necessaria la presenza dell’Assicurato;
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente e/o calamità naturali.

– RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INTERVENTI CHIRURGICI DEL CANE O DEL GATTO
La garanzia è valida per Cani e/o Gatti che:
• sono dotati di Microchip e Libretto Sanitario;
• sono in regola con vaccinazioni richiami obbligatori per legge;
• non hanno età inferiore a mesi 6 e superiore ad anni 10.
L’Assicurazione è prestata per le spese veterinarie sostenute a seguito di interventi chirurgici resi necessari da malattia dell’animale assicurato:
• Onorari del veterinario;
• Rette di degenza per ricovero o Day Hospital – trattamento fisioterapico, medicinali ed accertamenti ed esami fino per un massimo di 5gg (max €30,00 per giorno);
• Visite, esami, analisi, accertamenti sostenuti nei 30gg precedenti al ricovero/DayHospital, e nei 30gg successivi.

Per informazioni o un preventivo personalizzato, contattaci:
Email: info@tarasconsulenze.it
Tel.: +39 335 120 80 61

CYBER RISK: tutti ne parlano, ma come si affronta davvero?

Un convegno a Roma per discutere, in maniera strategica e propositiva, del Cyber Risk

“I dati dell’undicesima edizione del Rapporto CLUSIT 2017 sulla sicurezza ICT in Italia indicano che il 2016 è stato l’anno peggiore sull’evoluzione delle minacce cyber e del loro relativo impatto sulle persone. Dalla necessità di individuare i reali strumenti per affrontare e fronteggiare questo rischio è nata l’idea del convegno“Cyber Risk: tutti ne parlano, ma come si affronta davvero?” che CONFASSOCIAZIONI Digital in collaborazione con AIP (Associazione Informatici Professionisti) ha organizzato per il prossimo 23 giugno a Roma presso CONFINDUSTRIA (Viale dell’Astronomia, 30 – Sala G Piano 1 con inizio alle ore 9.30)durante il quale diversi esperti del settore si confronteranno per affrontare, mitigare e integrare la gestione del Cyber Risk nell’Enterprise Risk Management”. Lo ha dichiarato Andrea Violetti, Presidente di CONFASSOCIAZIONI Digital.

“I numeri parlano chiaro: 1.050 gli incidenti noti classificati come gravi, quindi con un alta incidenza di danno economico, reputazione e diffusione di dati sensibili – ha continuato Violetti, che è anche Past President AIP -. Cresce del 117% la guerra delle informazioni, mentre diventa a quattro cifre l’incremento degli attacchi compiuti con tecniche di phishing e social engineering (+1.166%). Il settore più colpito è la sanità (+102%), seguito dalla Distribuzione Moderna (+70%), dall’area finance e banche (+64%) e dalle infrastrutture critiche (+15%). Aumentano gli attacchi verso Europa e Asia mentre in termini assoluti a registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni sono il cyber crime (+ 9,8%) e il cyber warfare (+117%). A registrare una lieve flessione verso il ribasso sono gli attacchi con finalità di cyber espionage (-8%) e cyber hacktivism (-23%)”.

“Viviamo nell’era 4.0 – ha aggiunto il presidente CONFASSOCIAZIONI, Angelo Deiana – dove velocità, rischio, incertezza sono dietro l’angolo. Ma dove ci sono anche tantissime opportunità. Dove prevale un nuovo stile di vita. Dove a vincere sono le persone che hanno la capacità di interconnettersi senza impoverirsi o guerreggiare, ma piuttosto arricchirsi di nuovi saperi. Un obiettivo questo che CONFASSOCIAZIONI, la rete delle reti, ha avuto chiaro fin dall’inizio e che manifesta ogni volta sia necessario come lo è il convegno del prossimo 23 giugno. Sviluppare le competenze, individuare i rischi, superarli piuttosto che sfuggirli e ampliare il più possibile la conoscenza sono i nostri driver. Perché è noto che il sapere, da qualsiasi prospettiva lo si guardi e lo si consideri, rende liberi ed efficienti.”

“Il tema della cyber security, nonostante i dati negativi espressi prima, anzi proprio grazie a tali numeri – ha proseguito il Past President AIP – è finalmente entrato nelle agende di manager pubblici e privati, politici e legislatori. Prova concreta di ciò le diverse azioni legislative e regolatorie tra cui: le nuove linee guida Agid sulle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e sui profili di competenza dell’area digital; la Direttiva UE 2016/1148 recante misure comuni di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione Europea; il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 sugli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. Un’attenzione, questa, nata dalla consapevolezza diffusa che la minaccia cyber è trasversale e che ogni serio approccio a questo rischio deve essere multidisciplinare, collaborativo e posizionato al più alto livello di governance”.

“Ulteriore dato certo è il fatto che la sicurezza di uno stato – ha concluso il Presidente CONFASSOCIAZIONI Digital, Andrea Violetti – è data non solo più dai confini fisici, ma anche da quelli virtuali e un’impresa dei nostri tempi decide se investire in un paese non solo se lo reputa sicuro e stabile da un punto di vista economico e politico, ma anche se sono sicuri i suoi sistemi informativi e i dati in esso contenuti. Da qui capire quale ruolo devono avere le professioni digital risulta la conditio sine qua non per andare avanti in sicurezza e produttività”.

(Fonte: AIP – ITCS -[Associazione Informatici Professionisti – Italian Computer Society])

 


 

Auto Tuning: cosa cambia nella polizza assicurativa

Il tuning di un’autovettura consiste in una serie di modifiche che il proprietario può far applicare al proprio veicolo per modificarne le prestazioni e l’aspetto ed aggiungere nuove funzioni. Si tratta, quindi, di una serie di interventi che vanno a modificare un’auto rispetto allo standard di produzione garantito dall’azienda che ha realizzato la vettura. Sul mercato ci sono numerose aziende che offrono interventi di tuning per le auto ed, in particolare, per i modelli più sportivi che vengono personalizzati con tante modifiche ai componenti tecnici, alla carrozzeria ed agli interni.

Un intervento di tuning va ad influenzare, in modo inevitabile, il costo dell’assicurazione per una determinata autovettura.

In Italia, il tuning auto non viene regolamentato in modo preciso dalla normativa e le varie compagnie assicurative trattano in modo differente la questione e districarsi in modo completo non è certo semplice. Prima di scegliere una polizza RC Auto per la propria auto che ha registrato o registrerà in futuro interventi di tuning è, quindi, necessario valutare con attenzione diversi aspetti.

Il primo fattore da tenere in considerazione è legato alla tipologia di modifiche effettuate sul veicolo. Tali modifiche, infatti, devono essere omologate rispettando i canoni di sicurezza.  Un veicolo che non rispetta i canoni di sicurezza, infatti, non viene ritenuto idoneo per la circolazione su strada e, quindi, qualsiasi tipo di danno non è risarcibile dalle assicurazioni. Gli interventi di tuning di natura estetica e tecnica non comportano, in linea generale, problemi per quanto riguarda la circolazione.

Il proprietario di un veicolo che ha registrato un intervento di tuning deve, in ogni caso, comunicare alla motorizzazione le modifiche effettuate che andranno indicate sul libretto di circolazione. Si tratta di un aspetto molto importante da non sottovalutare quando si decide di effettuare degli interventi di tuning sulla propria vettura.

Da notare, inoltre, che alcune modifiche alla vettura possono essere considerate da una determinata compagnia assicuratrice come causa principale di un sinistro. In tal caso, un eventuale risarcimento potrebbe non essere erogato. In particolare, a rientrare in questa categoria sono le modifiche alle gomme o interventi di natura tecnica effettuati al motore (spesso il tuning comporta un incremento dei CV). In caso di incidente, quindi, è sempre consigliabile avere a disposizione la documentazione completa delle modifiche tecniche effettuate che potrebbero risultare particolarmente utili in sede di perizia.

In molte situazione, quando si deve assicurare un’auto che ha registrato interventi di tuning può risultare particolarmente conveniente sottoscrivere una polizza Kasko che, come noto, va a coprire qualsiasi tipo di danno registrato dalla vettura, a prescindere dalle responsabilità del conducente durante un sinistro stradale. La polizza Kasko, in forma completa e non nella sua versione Mini Kasko che offre una copertura più limitata, può risultare particolarmente conveniente quando il valore della propria auto è molto elevato e il kit di personalizzazione del tuning presenta anch’esso un costo consistente.

Come detto in precedenza, non essendoci una regolamentazione precisa sulla questione, quando si deve assicurare un veicolo che ha registrato personalizzazioni tecniche ed estetiche after market, risultando quindi differente rispetto alle condizioni garantire dal produttore, è opportuno valutare con estrema attenzione le varie proposte assicurative e tutelarsi massimizzando le coperture.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Guida in stato di ebbrezza: cosa succede?

La guida in stato di ebbrezza è vietata in modo completo dalla normativa vigente e comporta serissimi rischi sia per il guidatore che per gli occupanti del mezzo, per i pedoni e per le altre vetture. La guida in stato di ebrezza comporta precise sanzioni e garantisce alle compagnie assicurative il diritto di rivalsa sul conducente. Per legge, la guida in stato di ebbrezza rende nulle le coperture offerte normalmente dall’assicurazione.

Il Codice della Strada stabilisce che il valore limite del tasso di alcolemia è pari a 0,5 grammi per litro. In caso di accertamento eseguito tramite un etilometro se il tasso alcolemico risulta superiore a tale valore si va in contro a sanzioni di vario tipo ed alla sospensione o al ritiro della patente.

Se il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litroè prevista una multa compresa tra 500 e 2000 Euro ed una sospensione della patente da tre a sei mesi. Se, invece, il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.8 e 1.5 grammi per litro è prevista una multa da 800 a 3200 Euro, l’arresto sino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, infine, è prevista una multa da 1500 a 6000 Euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e il sequestro preventivo del veicolo con l’eventuale confisca se il conducente ne è proprietario. Se il conducente con tasso alcolemico superiore ai limiti fissati dalla normativa provoca un incidente stradale le pene si raddoppiano.

Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, vi è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione. Le compagnie, infatti, possono esercitare il diritto di rivalsa sull’assicurato che, dopo un sinistro, risulta, dai test effettuati, in stato di ebbrezza. Come confermato da una sentenza della Corte Costituzionale, infatti, le assicurazioni sono tenute ad emettere un risarcimento, quando dovuto dalle dinamiche del sinistro, solo se il conducente è cosciente e, quindi, non in stato di ebbrezza.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Massimale RC Auto: ci vuole attenzione

Quando si deve scegliere la migliore assicurazione RC Auto da sottoscrivere è importante valutare un gran numero di fattori per individuare la soluzione definitiva da sottoscrivere. Oltre al costo effettivo del premio assicurativo, infatti, è importante valutare tutte le caratteristiche dell’assicurazione che si va ad attivare, i bonus inclusi e tutto quello che, invece, non è incluso.

Un punto importante da tenere in forte considerazione è rappresentato dal massimale dell’RC Auto, ovvero dal valore massimo che una compagnia assicuratrice risarcirà per eventuali danni provocati a persone e cose in caso di sinistro.

Un massimale troppo basso, vicino al minimo fissato dalla legge italiana, permetterà di avere un premio assicurativo più basso, ma esporrà l’automobilista al rischio di dover risarcire di tasca propria cifre davvero consistenti nel caso in cui si venga coinvolti in un sinistro. Un massimale più alto del minimo imposto dalla legge potrebbe avere una ricaduta sul costo della polizza, che risulterà leggermente più alta, ma garantirà una sicurezza maggiore al contraente, il quale potrà contare sulla possibilità da parte della compagnia assicuratrice di coprire danni maggiori.

E’ importante sottolineare che nel raggiungimento del massimale fissato dal contratto stipulato con la propria assicurazione concorrono diverse spese dovute alle vittime di un sinistro in cui si resta coinvolti. Oltre al danno patrimoniale, da calcolare in base al reddito di cui la vittima è stata privata, infatti, vanno considerati anche i danni fisici, i danni biologici ed i danni morali arrecati.

E’, quindi, fondamentale valutare con estrema attenzione il valore del massimale della propria RC Auto quando si va a sottoscrivere una nuova polizza. I danni da risarcire di tasca propria che superano il valore massimale minimo potranno, infatti, essere ancora molto consistenti.Per questo motivo il massimale di un’assicurazione RC Auto è uno dei punti principali da valutare prima di scegliere la propria assicurazione.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Bando ISI INAIL – Avviso pubblico ISI 2017

Attraverso l’INAIL si ha la possibilità di accedere a investimenti con contributo a fondo perduto del 65% su attrezzature, macchinari e rimozione di amianto.
La scadenza per inoltrare la domanda di partecipazione e il 31 Maggio 2018.

Vediamo cosa è il Bando ISI INAIL

L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo:
* di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
* di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi 2017 Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.

Soggetti destinatari
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Accesso alla procedura online
Prima fase: accesso alla procedura da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Seconda fase: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Per informazioni o adesione contattateci.
info@tarasconsulenze.it