Le novità assicurative per le Strutture Sanitarie e per il Medico – Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco)

Quali sono gli obiettivi della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco):

  • Tutela del Paziente con:
    Sicurezza delle cure; Difensore civico; Osservatorio buone pratiche; Trasparenza dati
  • Tutela l’esercente la Professione Sanitaria:
    Responsabilità Penale; Responsabilità Civile; Tentativo Obbligatorio di conciliazione; Azione di rivalsa; Obbligo di Assicurazione
    introducendo interessanti elementi innovativi in un contesto normativo molto articolato e complesso

Qualificazione della responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria art. 7

  • L’art. 7 invoglia il Medico a svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza qualificando l’obbligazione di natura extracontrattuale, invertendo l’onere della prova e riducendo la prescrizione da 10 a 5 anni
  • Rimane invariato l’impianto di Responsabilità delle Strutture Sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private che rispondono ai sensi degli art 1218 e1228 del
    codice civile a titolo di Responsabilità contrattuale

Art. 10 Viene previsto l’obbligo per tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria di essere provvisti di una copertura assicurativa RC Professionale:

  • RC Colpa Grave per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del SSN, in strutture o in enti privati, deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
  • RC Professionale per Liberi Professionisti,
  • Le aziende del SSN, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il SSN che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi
    Sembra di andare nella giusta direzione, omettendo di proporre soluzioni alla disparità di trattamento tra l’Esercente la professione Sanitaria che è sottoposto all’obbligo (condivisibile) di dotarsi di coperture assicurative
    e il non corrispondente obbligo per le
    Imprese di Assicurazione.

 

Viene innanzitutto fatta chiarezza sul principio assicurativo «Claims made» che deve prevedere:

  1. Retroattività di 10 anni
  2. Ultrattività di 10 anni per cessazione attività e non disdettabile anche in presenza di sinistro

Nel «Claims made» è inoltre importante:

  • L’esatta definizione di «Circostanza»
  • La presenza della «Deeming Clause»

 

Andamento del contenzioso Medical Malpractice in Italia

Recenti statistiche ufficiali vedono il personale sanitario ai vertici delle categorie con più alto contenzioso:

  • circa 300.000 cause nei tribunali Italiani
  • circa € 10 miliardi spesi in Medicina Difensiva, pari al 10% del Fondo Sanitario Nazionale
  • allontanamento dal mercato delle imprese di assicurazione
  • sviluppo dell’ Autoassicurazione in un settore «Long Tail»