Quali sono gli obiettivi della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco):
- Tutela del Paziente con:
Sicurezza delle cure; Difensore civico; Osservatorio buone pratiche; Trasparenza dati - Tutela l’esercente la Professione Sanitaria:
Responsabilità Penale; Responsabilità Civile; Tentativo Obbligatorio di conciliazione; Azione di rivalsa; Obbligo di Assicurazione
introducendo interessanti elementi innovativi in un contesto normativo molto articolato e complesso
Qualificazione della responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria art. 7
- L’art. 7 invoglia il Medico a svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza qualificando l’obbligazione di natura extracontrattuale, invertendo l’onere della prova e riducendo la prescrizione da 10 a 5 anni
- Rimane invariato l’impianto di Responsabilità delle Strutture Sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private che rispondono ai sensi degli art 1218 e1228 del
codice civile a titolo di Responsabilità contrattuale
Art. 10 Viene previsto l’obbligo per tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria di essere provvisti di una copertura assicurativa RC Professionale:
- RC Colpa Grave per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del SSN, in strutture o in enti privati, deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
- RC Professionale per Liberi Professionisti,
- Le aziende del SSN, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il SSN che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi
Sembra di andare nella giusta direzione, omettendo di proporre soluzioni alla disparità di trattamento tra l’Esercente la professione Sanitaria che è sottoposto all’obbligo (condivisibile) di dotarsi di coperture assicurative
e il non corrispondente obbligo per le
Imprese di Assicurazione.
Viene innanzitutto fatta chiarezza sul principio assicurativo «Claims made» che deve prevedere:
- Retroattività di 10 anni
- Ultrattività di 10 anni per cessazione attività e non disdettabile anche in presenza di sinistro
Nel «Claims made» è inoltre importante:
- L’esatta definizione di «Circostanza»
- La presenza della «Deeming Clause»
Andamento del contenzioso Medical Malpractice in Italia
Recenti statistiche ufficiali vedono il personale sanitario ai vertici delle categorie con più alto contenzioso:
- circa 300.000 cause nei tribunali Italiani
- circa € 10 miliardi spesi in Medicina Difensiva, pari al 10% del Fondo Sanitario Nazionale
- allontanamento dal mercato delle imprese di assicurazione
- sviluppo dell’ Autoassicurazione in un settore «Long Tail»