FIDEIUSSIONI: TUTTO quello che c’è da sapere

credito

Vi avevamo parlato della parola più ricercata all’interno del nostro blog ovvero Fideiussione.

L’argomento è molto interessante, visti anche gli ultimi sviluppi legato al mondo degli appalti pubblici nonché la rilevanza che il ramo ha assunto nel corso degli anni.IMG-20160504-WA0005

Per questo abbiamo deciso di coinvolegere il dott. Giovanni Nicolosi che ha visto
l’evoluzione del mondo delle Cauzioni sin dal suo approdo, nel 1978, come Agente della Società Italiana Cauzioni (SIC). Oggi Nicolosi è Agente procuratore della Atradius Credit Insurance N.v. – Agenzia di Torino – Ni.ca. Srl che opera nei rami dell’assicurazione del credito, fideiussioni assicurative, servizi di recupero crediti internazionale e riassicurazione.

Il dott. Nicolosi ci introdurrà nel mondo partendo dall’origine storica del mondo delle cauzioni fino ad arrivare a quello che oggi rappresenta per il mercato italiano.

L’origine storica del ramo cauzioni è incerta.

Le prime applicazioni le abbiamo con la circolare n° 145 del 07/01/1960: “Costituiscono il contenuto di questo ramo quei contratti che assolvono alla stessa funzione giuridico economica (e pertanto sono sostitutivi) di una cauzione in denaro o in altri beni  reali che un determinato soggetto (normalmente il contraente l’assicurazione ) è tenuto a costruire a favore della Pubblica Amministrazione o di un privato, “al fine di garantire l’adempimento di una sua futura eventuale obbligazione  pecuniaria a titolo di risarcimento di danno, ovvero di pagamento di tributo, obbligazione che potrà sorgere a suo carico qualora venga violata in avvenire una determinata o determinante obbligazioni primarie”.pegno-771887

La circolare disciplinava quindi l’esercizio di tale settore delle assicurazioni facendo riferimento ad ogni tipica forma contrattuale per la quale è prevista la prestazione di una cauzione. Le “garanzie cauzionali” seguono comunque la continua evoluzione del “rapporto economico” che ne costituisce la fonte.

Non è peraltro da dimenticare che in tema di garanzia delle cauzioni e della loro prestazione da parte di terzi rispetto al rapporto principale, già si provvedeva nella società a civiltà giuridiche evolute come quella romana e sia pur sotto forma non assicurativa, con il ricorso all’Istituto della “fidejussione”. L’operatività e lo sviluppo dei premi assicurativi nel ramo cauzioni in Italia lo si ha con l’entrata in vigore della Legge 03/01/1978 n°1 – Art. 13: “accelerazione delle procedure  per  l’esecuzione di opere pubbliche – “equiparazione delle fidejussioni assicurative a quelle bancarie”, nei contratti con amministrazioni statali e regionali, amministrazioni finanziarie dello Stato, dogane, autorità giudiziaria, concessione pubbliche ecc…

Successivamente per analogia le polizze fideiussorie vennero anche estese a Beneficiari privati. Chiaramente con condizioni contrattuali diverse.

Oltre a quella indennitaria le “polizze cauzionali o fidejussioni” hanno svolto e svolgono una funzione di incentivazione delle attività economiche, in via diretta per il loro significato di avallo di solvibilità e spesso di capacità imprenditoriale, in via incentivi2.jpgindiretta evitando immobilizzi di garanzie reali o il ricorso a linee di credito bancarie. La concessione della garanzia assicurativa, è soggetta alle stesse regole che condizionano la concessione del fido bancario nelle sue varie forme. Tale concessione viene basata principalmente sulla potenzialità economica del cliente, si deve procedere innanzitutto all’esame delle attività di quest’ultimo, attraverso una raccolta di documentazione di “affidamento“ che terrà conto del massimale e del testo della garanzia, tipo e durata della stessa, eventuali avalli di terzi (co-obbligazioni), di solito la documentazione è costituita dagli ultimi due bilanci completi di nota integrativa, situazione infrannuale, certificati qualità, CCIAA, informazioni bancarie e di società informazioni commerciali e finanziarie sulla ditta contraente e relativi esponenti, esperienze lavorative pregresse, copia delibera o contratto da garantire contenenti gli elementi per il rilascio della polizza.

Condizione essenziale prima di emettere un contratto è che “l’azienda contraente debba essere affidata “deve dimostrare attraverso la documentazione sopra elencata la sua storia di essere “solvibile e affidabile”.

Le Compagnie di assicurazioni sono meno tutelate  rispetto agli Istituti di credito bancario che di solito applicano tassi più elevati con linee di credito vincolate e  privilegi su proprietà immobiliari. Edilizia

Il ramo cauzioni oggi è in una fase di rallentamento, in quanto da sempre segue lo sviluppo economico dell’edilizia, ma la sua applicazione in altri contesti economici potrebbe portarci a vivere una nuova fase di forte sviluppo.

 

Infine desidero precisare che tale settore in Italia ha conosciuto una notevole evoluzione ed un altrettanto considerevole sviluppo anche grazie alla notevole competenza professionale di tutti i componenti di una Società che per decenni è stata leader nel settore sul mercato italiano. Mi riferisco alla Società Italiana Cauzioni (conosciuta anche come SIC) che a partire dagli inizi degli anni 2000 ha trasferito il proprio portafoglio, ed è entrata a far parte di un Gruppo assicurativo internazionale specializzato non solo nelle fideiussioni assicurative, ma soprattutto nell’assicurazione del credito commerciale e nel recupero crediti in Italia ed all’estero, cioè il Gruppo Atradius. La specifica preparazione e specializzazione che la allora Società ha travasato nel Gruppo internazionale è riconosciuta da sempre da tutto il mercato assicurativo italiano ed internazionale.

(Fonte “Il Broker” – https://ilbroker.wordpress.com/2016/05/10/fideiussioni-tutto-quello-che-ce-da-sapere/)

 


 

Tagliando Assicurazione Scaduta: 15 giorni per non essere multati

n molti ci chiedono, “ho il tagliando dell’assicurazione scaduta quanti giorni ho a disposizione per poterla rinnovare?

Il Ministero dell’Interno, per sciogliere ogni dubbio in merito al tagliando dell’assicurazione scaduta, il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare.

Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati quindi nessun timore, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.

Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito. In questo modo è necessario che l’assicurato torni presso l’agenzia assicurativa per firmare la nuova polizza.

Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettiva stipula del nuovo contratto assicurativo ovvero per i 15 giorni successivi.

Per conoscere la nuova normativa, entrata in vigore il 18 ottobre 2015, sul contrassegno RC auto, leggi il nostro articolo: Addio al contrassegno RC auto sul parabrezza

Nuovi aggiornamenti dunque che riguardano il tagliando assicurazione scaduta e l’abolizione del tacito rinnovo, per poter scaricare il decreto legge e consultarlo anche offline cliccate di seguito:

Decreto Legge 179/12

Circolare Ufficiale del Ministero dell’Interno

Leggi anche come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro e mantenere il premio assicurativo invariato, clicca qui

(FONTE: IntermediariAssicurativi.it)