Cosa sono i Bitcoin?

Storia dei Bitcoin e principali caratteristiche della moneta virtuale di Internet

Il Bitcoin è la moneta virtuale per eccellenza di Internet inventata nel 2009 da un anomimo inventore e viene utlizzata direttamente online senza l’intermediazione di banche o istituti centrali.

Infatti a differenza delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di una banca centale, ma utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei Bitcoin.
La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento delle monete in modo assolutamente anonimo e i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer sotto forma di wallet digitale o mantenuti presso terzi che svolgono funzioni simili a una banca classica.

In ogni caso, i Bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un indirizzo e conto o portafoglio Bitcoin. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza di un ente centrale rende impossibile a qualunque autorità, governativa o meno, il blocco dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza il possesso delle relative chiavi o la svalutazione dovuta all’immissione di nuova moneta.

Come e dove aprire un conto Bitcoin e come acquistare i primi Bitcoin?

Prima di tutto ti consigliamo di informarti per bene sul portale Bitcoin.org in quanto i Bitcoin sono diversi dal denaro o moneta che conosci e che utilizzi tutti i giorni e ci sono alcune cose che devi sapere prima di poterli acquistare e spendere in totale sicurezza e riuscire ad evitare gli errori più comuni.

La scelta più importante riguarda sicuramente il tipo di portafoglio in cui custodire i tuoi Bitcoin: puoi scegliere tra portafogli Desktop o Hardware detti anche portafogli offline, o portafogli Web o Smartphone detti portafogli online.

I portafogli offline sono il luogo più sicuro in cui custodire i propri Bitcoin in quanto se ne ha il pieno controllo e anche la piena responsabilità e sono altamente consigliati quando si possiedono Bitcoin per un valore di migliaia di Euro: i più famosi ed affidabili sono Electrum e Trezor.

I portafogli online danno il vantaggio di porter accedere ai propri Bitcoin da qualsiasi luogo e qualsiasi dispositivo, e sono l’ideale se si vuole utilizzare il portafoglio Bitcon come il classico portafoglio per le spese quotidiane e per chi volesse iniziare ad entrare nel mondo dei Bitcoin in modo semplice e veloce: i più affidabili e famosi sono CoinBase e Blockchain.

Quale portafoglio Bitcoin scegliere?

Se sei alle prime armi e vuoi muovere i primi passi con i Bitcoin custodendo online fino ad un massimo di 1000 Euro in Bitcoin, CoinBase è sicuramente la scelta migliore: è infatti considerato dagli addetti ai lavori, il Paypal della moneta virtuale e anche si si tratta di un portafoglio online, tutti i Bitcoin dei clienti vengono custoditi offline e criptati con codifica AES-256, per evitare eventuali frode informatiche.

Nota: chi ha convertito i propri Euro in Bitcoin nel 2013 quando un Bitcoin valeva $20, oggi si è ritrovato una fortuna in quanto a Luglio 2017, il valore di 1 Bitcoin è arrivato quasi alla soglia dei $4.000.
Fonti autorevoli indicano che il valore dei Bitcoin è destinato a triplicare nel prossimi anni.

Fideiussione a garanzia della capacità finanziaria degli autotrasportatori

Disciplina generale:

Il giorno 4 Dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento che ha modificato le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada sia di merci che di persone. Il Regolamento CE delinea le norme comuni per esercitare l’attività di trasportatore su strada. La sua applicazione non necessita, di alcuna norma di recepimento da parte dello Stato italiano, come per qualsiasi altro Stato Europeo. La normativa italiana infatti avente natura secondaria, è efficace solo se compatibile con il citato Regolamento ovvero se il Regolamento ne consente l’applicazione.

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada dovranno dimostrare di:

  • essere onorabili;
  • possedere l’idoneità professionale richiesta;
  • possedere un’adeguata idoneità finanziaria;

Per soddisfare quest’ultimo requisito, oggetto della garanzia finanziaria, un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli “obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale”. L’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno € 9.000 quando solo un veicolo è utilizzato e di € 5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Modalità assolvimento requisito idoneità economica:

  • Esibizione dei conti dell’impresa certificati da un revisore contabile o di altro soggetto debitamente riconosciuto;
  • “In deroga a quanto sopraindicato, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.”

Soggetti coinvolti: il contraente

La normativa si applica alle imprese di trasporto su strada di:

  • merci, mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 t., o con complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi;
  • persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso.

Soggetti coinvolti: il Beneficiario

Il Beneficiario è l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dei Trasporti.
Il Ministero ha tuttavia demandato alle Province la gestione di tutte le attività necessarie alla tenuta dell’Albo, inclusa l’acquisizione dell’eventuale garanzia fideiussoria.

Schema fideiussione: clausole

Non è attualmente prescritto alcuno schema tipo. L’eventualità più probabile è che ciascuna sezione provinciale dell’Albo decida autonomamente.

  • Durata: la capacità finanziaria va dimostrata ogni anno. Le norme generali non escludono una garanzia a scadenza fissa.
  • Importi garantiti: €. 9.000,00 per il primo mezzo di trasporto, da aumentare di €.5.000,00 per ogni mezzo di trasporto aggiuntivo. La normativa europea e quella interna non fanno menzione del ‘sopravvenuto’ aumento delle esigenze fideiussorie nel caso di acquisizione nell’anno di uno o più veicoli.
  • Cause di escussione: la procedura per la sospensione e revoca della autorizzazioni è di esclusiva applicazione Comunitaria (art.13/14 Reg. CE). La fissazione delle sanzioni è demandata allo Stato membro (Art.22 Reg CE).

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Esistono contrasti tra normative.

  • Il Regolamento CE prevede che la non osservanza dei requisiti sia comunicata dall’Albo all’autotrasportatore, mentre la norma nazionale prevede che la perdita dei requisiti debba essere comunicata dall’autotrasportatore (o dal suo fideiussore) all’Albo.
  • La normativa interna disciplina in modo contrastante i termini per rilevare la mancanza dei requisiti: 15 giorni / 3 giorni.
    Infine sono differenti i termini per la regolarizzazione (semestrale / annuale) ed i presupposti per l’assegnazione di tale termine (presenza / assenza di un piano finanziario).

Le sanzioni

  • Il Regolamento CE ha stabilito la prevalenza della normativa emanata dagli Stati membri.
  • La Comunità Europea ha comunque stabilito i principi generali ai quali deve essere improntata la legiferazione nazionale: proporzionalità, dissuasività e non discriminatorietà.
  • Lo Stato Italiano per il momento non ha emanato una disposizione specifica per le sanzioni (come affermato dall’art. 12 del D.M.25/11/2011) ma ha previsto un’applicazione provvisoria dell’art.19 comma 3 del D.Lgs.395/2000 riservandosi di adottare nuove norme sanzionatorie in data da destinarsi.
  • La disciplina nazionale (Art.6 c.3 / Art.12 D.Lgs 395/2000 e Art. 7 D.M.25/11/2011 Min. Trasp.) stabilisce l’obbligo per le imprese di trasporto su strada o per i fideiussori di comunicare in forma scritta all’Autorità competente, entro il termine di tre giorni (D.Lgs) o di 15 giorni (D.M) elementi che possano determinare la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata: la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire (da €.1.549,37 a €.4.648,11)

L’assunzione del rischio

La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.

 1) Prodotto “RC professionale Autotrasportatori”.

Il prodotto è indirizzato alle nuove Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzilimitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle Motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
L’Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate alla Società nello stesso periodo di copertura assicurativa. La garanzia copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall’Assicurato, da dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato e imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività esercitata dall’Assicurato.
La polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.

2) Prodotto “Polizza fideiussoria per cauzione a garanzia del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto conto terzi”.

Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I PRODOTTI

Dati obbligatori per ottenere il preventivo sono:

  • Ultimo Bilancio completo
  • Dati anagrafici Amministratore
  • Documenti reddituali Amministratore
  • Numero iscrizione R.E.N. (se già assegnato)
  • Numero iscrizione ALBO (se già assegnato)
  • Numero iscrizione REA / CCIAA
  • Ufficio Motorizzazione Civile e indirizzo PEC

Taras Consulenze Assicurative è in grado di fornire ogni tipo di consulenza circa i prodotti assicurativi legati alle attività interessate da questa norma.

Contattaci per informazioni:
Email: info@tarasconsulenze.it
Telefono:  +39 335 1208061

Pubblicata la UNI CEI EN ISO 17034 (per i produttori di materiali di riferimento) e a chi può necessitare.

E’ stata pubblicata la norma italiana UNI CEI EN ISO 17034/2017 “Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento” che recepisce la ISO 17034:2016 “General requirements for the competence of reference material producers” emessa a livello internazionale a novembre dello scorso anno.

Di seguito il Link per saperne di più:
https://www.accredia.it/…/pubblicata-la-uni-cei-en-iso-170…/

Taras Consulenze Assicurative è in grado di fornire ogni tipo di consulenza circa i prodotti assicurativi legati alle attività interessate da questa norma come, per esempio, le aziende iscritte all’albo dei Gestori Ambientali.

Contattaci per informazioni:
Email: info@tarasconsulenze.it
Telefono:  +39 335 1208061

Gestione del Rischio per le Imprese

I rischi a cui una piccola media impresa è sottoposta sono di due tipi: i rischi puri e i rischi speculativi.

I primi rappresentano un evento che si ripercuote negativamente sull’azienda sia in termini di danni materiali sia in termini di danni patrimoniali o finanziari.
I secondi sono rischi a cui sono associate una probabilità di perdita e una probabilità di guadagno.

Nell’ambito dei rischi puri, si collocano i rischi assicurabili, ossia quei rischi che possono essere trasferiti mediante contratto assicurativo ad un operatore specializzato.

I rischi assicurabili, e dunque le garanzie assicurative disponibili, sono numerosi e variano a seconda del settore di attività in cui l’impresa opera; le stesse garanzie hanno inoltre un’importanza relativa diversa, in termini di riduzione del rischio, a seconda delle caratteristiche dell’impresa nonché del modo in cui la garanzia è formulata.

E’ possibile identificare e quantificare l’impatto dell’operazione di trasferimento dei rischi assicurabili alle Compagnie di assicurazione e di alcune azioni di risk management.
Si rivela quindi cruciale essere in grado di produrre un’indicazione quantitativa sul grado di protezione assicurativa di un’impresa, considerando le sue principali caratteristiche e le garanzie assicurative attivate.

Sulla base di questa prima analisi, si possono rilevare le garanzie assicurative di interesse, il relativo peso delle stesse nonché quello di alcuni fattori di gestione del rischio.
E’ possibile inoltre, in funzione del grado di completezza della protezione assicurativa dell’impresa, riconoscere ed evidenziare il livello di protezione assicurativa  che rappresenta il livello quantitativo delle operazioni di trasferimento del rischio e di gestione dello stesso.

L’indice è stato costruito sulla base di studi di settore precedenti, che, grazie alle opinioni di esperti all’interno delle compagnie assicurative più importanti, sono stati perfezionati e adeguati in relazione ai trend degli ultimi anni e dei rischi emergenti.

Inoltre è possibile anche rilevare quelle che possono essere le garanzie assicurative attivabili di maggiore impatto per l’impresa: visualizzare quindi le aree di miglioramento che possono essere apportate al programma assicurativo in corso per elevare il livello della gestione dei rischi.

Alcune compagnie, in seguito a tali analisi dettagliate e alla fornitura integrale di soluzioni adeguate possono rendere disponibile per i loro clienti quello che alcuni importanti operatori del settore definiscono come  “Attestazione del grado di protezione assicurativa”, un report che indica il grado di protezione dell’azienda che potrebbe essere utilizzato nei confronti di terzi (istituti finanziari, clienti e fornitori) al fine di dimostrare la qualità dell’impresa anche nell’ambito della gestione dei rischi.

(Fonte: Helvetia Assicurazioni)


Contatti per informazioni e approfondimenti: info@tarasconsulenze.it

 


 

Fitch: l’influenza del cyber risk sui rating delle compagnie

Nonostante sia prevista una crescita rapida del mercato dell’assicurazione e riassicurazione cyber, Fitch ritiene che l’influenza del rischio cyber sui rating delle compagnie del settore avverrà gradualmente.

La ragione sta nel fatto che i rischi informatici rappresentano solo una piccola parte dei portafogli di assicuratori e riassicuratori le società sono molto caute ad incrementarli o ad estendere la propria copertura.

L’approccio cauto da parte del settore è dovuto alla difficoltà stabilire una dimensione dei danni potenziali da esso derivanti e di creare dei modelli di rischio adeguati.

La sottoscrizione al rischio cyber è ancora redditizia per i primi player  arrivati sul mercato, secondo Fitch e rimane un’area di opportunità e crescita per assicuratori e riassicuratori. La crescita è particolarmente probabile nei servizi finanziari, dove l’esposizione al rischio cyber è particolarmente ampia e la regolamentazione dovrebbe stimolare la domanda di copertura.

Ma è vero anche che il rischio cyber è in aumento esponenziale, con la proliferazione di dispositivi connessi, il numero crescente di casi di violazioni di dati, grandi quantità di dati personali o sensibili detenuti dalle aziende, la crescente dipendenza da sistemi di fornitori terzi o tecnologie cloud, la digitalizzazione delle infrastrutture come le reti elettriche e lo sviluppo di sistemi e prodotti più automatizzati come nei trasporti.

Fitch si attende con la crescita del mercato assicurativo cyber, aumenti anche la concorrenza soprattutto grazie a nuovi player che si specializzano in questa linea di business.

La concorrenza potrebbe  erodere i margini di profitto e vi è il rischio dell’ingresso di nuovi operatori con limitata esperienza di sottoscrizione che potrebbero sottovalutare il rischio accumulando grandi concentrazioni di esposizioni.

Il rischio maggiore potrebbe derivare dal verificarsi di eventi estremi imprevedibili e dal rischio derivante da un’esposizione cibernetica “silent”  che gli assicuratori potrebbero non aver riconosciuto nei tradizionali prodotti assicurativi commerciali.

Per il momento, tuttavia, Fitch si aspetta che “le attività di assicurazione cyber  siano neutrali per la maggior parte degli assicuratori con rating elevato, con una solida sottoscrizione, in particolare perché rappresentano una parte relativamente piccola dell’esposizione complessiva al rischio”.

Tuttavia, qualsiasi segno di crescita aggressiva nella sottoscrizione  del rischio cyber o un’alta concentrazione di portafoglio sarebbe considerato negativo per i rating.

I premi assicurativi cyber ​​sono previsti aumentare a circa $ 20 miliardi di dollari per il prossimo decennio, il che suggerisce che sarà necessaria molta più capacità di riassicurazione per aiutare i sottoscrittori a far fronte alle loro esposizioni e gestire la loro redditività.


Per info circa i prodotti Cyber da noi commercializzati, contattaci: info@tarasconsulenze.it.

Le novità assicurative per le Strutture Sanitarie e per il Medico – Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco)

Quali sono gli obiettivi della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco):

  • Tutela del Paziente con:
    Sicurezza delle cure; Difensore civico; Osservatorio buone pratiche; Trasparenza dati
  • Tutela l’esercente la Professione Sanitaria:
    Responsabilità Penale; Responsabilità Civile; Tentativo Obbligatorio di conciliazione; Azione di rivalsa; Obbligo di Assicurazione
    introducendo interessanti elementi innovativi in un contesto normativo molto articolato e complesso

Qualificazione della responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria art. 7

  • L’art. 7 invoglia il Medico a svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza qualificando l’obbligazione di natura extracontrattuale, invertendo l’onere della prova e riducendo la prescrizione da 10 a 5 anni
  • Rimane invariato l’impianto di Responsabilità delle Strutture Sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private che rispondono ai sensi degli art 1218 e1228 del
    codice civile a titolo di Responsabilità contrattuale

Art. 10 Viene previsto l’obbligo per tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria di essere provvisti di una copertura assicurativa RC Professionale:

  • RC Colpa Grave per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del SSN, in strutture o in enti privati, deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
  • RC Professionale per Liberi Professionisti,
  • Le aziende del SSN, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il SSN che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi
    Sembra di andare nella giusta direzione, omettendo di proporre soluzioni alla disparità di trattamento tra l’Esercente la professione Sanitaria che è sottoposto all’obbligo (condivisibile) di dotarsi di coperture assicurative
    e il non corrispondente obbligo per le
    Imprese di Assicurazione.

 

Viene innanzitutto fatta chiarezza sul principio assicurativo «Claims made» che deve prevedere:

  1. Retroattività di 10 anni
  2. Ultrattività di 10 anni per cessazione attività e non disdettabile anche in presenza di sinistro

Nel «Claims made» è inoltre importante:

  • L’esatta definizione di «Circostanza»
  • La presenza della «Deeming Clause»

 

Andamento del contenzioso Medical Malpractice in Italia

Recenti statistiche ufficiali vedono il personale sanitario ai vertici delle categorie con più alto contenzioso:

  • circa 300.000 cause nei tribunali Italiani
  • circa € 10 miliardi spesi in Medicina Difensiva, pari al 10% del Fondo Sanitario Nazionale
  • allontanamento dal mercato delle imprese di assicurazione
  • sviluppo dell’ Autoassicurazione in un settore «Long Tail»

Indagine Zurich: 1 intervistato su 4 farebbe causa al proprio avvocato

A pochi giorni dall’entrata in vigore della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che prevede la polizza Responsabilità Civile e infortuni obbligatoria per gli avvocati con effetto dall’11 ottobre 2017, Zurich presenta i risultati dell’analisi curata da Swg sul rapporto tra italiani e avvocati.

Dal sondaggio emerge un aumento del bisogno di prestazioni da parte di un avvocato rispetto agli ultimi 10 anni, da parte di circa 1 intervistato su 2, il 53% del campione. Tuttavia circa la metà degli intervistati, il 46%, dichiara di aver rinunciato alle prestazioni di un avvocato, prevalentemente a causa dei costi insostenibili e dei tempi lunghissimi della giustizia.

La ricerca inoltre evidenzia che circa 2 intervistati su 3, il 64%, nell’arco della vita hanno usufruito dei servizi di un avvocato. Se a questo si aggiunge che un intervistato su quattro, il 26%, ha pensato di fare causa al proprio avvocato, risulta evidente come l’esigenza di maggiori garanzie a protezione dei professionisti sia fondamentale.

L’indagine di Zurich si colloca in uno scenario caratterizzato da una generale sfiducia verso il prossimo (negli ultimi 10 anni la fiducia è crollata progressivamente del 40%), anche se nell’ultimo anno si registra un debole miglioramento del 13%.

Analizzando quindi la fiducia degli italiani nelle figure professionali, emerge che solo il 27% degli intervistati ha fiducia verso la categoria professionale degli avvocati, rispetto al 53% della fiducia riposta nei commercialisti.

Dall’analisi emerge che le professioni legali di cui ci si avvale maggiormente sono: Diritto Civile (53%), Diritto del Lavoro (19%), Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto di famiglia (tutti al 10%).

Si registra inoltre un alto grado di soddisfazione da parte dei clienti nei confronti dei servizi offerti dal proprio avvocato rispetto a: correttezza e professionalità (76%), cura dei propri interessi (70%) e correttezza della parcella (62%).

Consap – rimborso del sinistro – come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro

La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a.) dal 1° febbraio 2007 permette il rimborso del sinistro per evitare l’aumento del premio assicurativo conseguente all’aumento della classe di merito.

Sarebbe sicuramente un servizio aggiuntivo molto gradito dagli assicurati, se il proprio intermediario si occupasse di verificare la possibilità di evitare l’aumento del premio assicurativo in caso di sinistro.

La Consap permette di riscattare il sinistro causato in modo da non cambiare la classe di merito e quindi aumentare il premio.

Questo significa che se il contraente della polizza assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro (cioè farsi carico di quanto liquidato dall’assicurazione), potrà versare la quota a Consap.
A questo punto Consap provvederà a rilasciare un documento da consegnare al proprio assicuratore che dovrà riclassificare il contratto.
Quindi riportare il contraente alla classe di merito precedente al sinistro causato.

I sinistri riscattabili sono:

  • Siniscri accaduti dal 1° febbraio 2007 (data dell’avvio del risarcimento diretto)
  • Sinistri liquidati e contabilizzati totalmente per i quali non risultino pendenti altre partire di danno

I sinistri NON riscattabili:

  • Sinistri con collisione tra più di due veicoli;
  • Sinistri con solo danno a persone o cose;
  • Sinistri con collisione con ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6.3.2006 (ciclomotori con cilindrata pari o inferiore a 50cc sprovvisti di targa);
  • Sinistri dove la Compagnia non abbia aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto); cliccare qui per consultare l’elenco delle imprese aderenti alla CARD;
  • Sinistri dove la polizza assicurativa preveda una franchigia.

Guida al rimborso del sinistro

Al fine di ottenere informazioni relative al Rimborso del Sinistro si può rivolgere a Consap:

  • il contraente del veicolo assicurato responsabile del sinistro;
  • l’intermediario, opportunamente delegato, che potrà effettuare la richiesta per conto del contraente.

A CURA DEL RICHIEDENTE

Ciascuna richiesta si deve riferire esclusivamente a un singolo sinistro CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni:

  • data del sinistro;
  • targa del responsabile;
  • targa del danneggiato;
  • compagnia assicurativa del responsabile;
  • compagnia assicurativa del danneggiato;
  • dati anagrafici del contraente della polizza del veicolo responsabile.

A CURA DI CONSAP

  1. Verificate le informazioni nonché l’esistenza del sinistro in questione, Consap provvederà a dare comunicazione del relativo importo liquidato al richiedente responsabile, o al terzo delegato.
    Tale comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo lettera riservata/personale, inviata al recapito indicato nella richiesta. Pertanto, per ragioni di riservatezza, non potrà essere anticipata alcuna risposta né telefonicamente, né via fax, né via e-mail.
  2. L’ammontare dell’importo potrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità che verranno contestualmente comunicate.
  3. Il rimborso dovrà corrispondere esattamente all’importo liquidato per il sinistro. Il versamento di un importo inferiore non consentirà di stornare il sinistro fino alla relativa integrazione. In caso di importo superiore il sinistro verrà comunque stornato, con successiva restituzione della somma eccedente all’assicurato responsabile.
  4. Accertato il pagamento, Consap rilascerà un’attestazione con la quale il contraente potrà ottenere presso il proprio assicuratore la riclassificazione del contratto.

 

 

 

Una polizza responsabilità civile per tutelare la professione

Obbligatoria ormai dall’ agosto del 2013, per i professionisti iscritti a un ordine, la polizza RC professionale rappresenta una garanzia importante per svolgere serenamente la propria attività.

L’obbligatorietà della Polizza di Responsabilità Civile Professionale è dettata dal Decreto Legislativo 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011,  entrata in vigore nel 2013 a causa di due successive proroghe.

L’obbligatorietà considera anche quei professionisti che non dispongono di un albo ma intendono iscriversi ad un’associazione di categoria, aggregazione che per l’accesso richiede la sottoscrizione di una polizza come requisito base.

Per alcune categorie quali medici, farmacisti e veterinari il termine è stato prorogato di un anno ma, dall’ agosto del 2014, anche per loro è scattato l’obbligo. La mancata sottoscrizione dell’assicurazione fa correre al professionista il serio rischio di ricevere sanzioni, applicate direttamente dall’ordine professionale al quale risultano iscritti. Nei casi più gravi, e soprattutto dopo aver ricevuto diversi solleciti, la mancata sottoscrizione di un’assicurazione  può portare anche alla radiazione dall’albo stesso.

Dal provvedimento attualmente restano fuori i giornalisti, anche se regolarmente iscritti all’albo di categoria. Nel loro caso l’Ordine Nazionale ha semplicemente consigliato la sottoscrizione di una polizza, assolutamente facoltativa, studiata appositamente per la categoria.

L’assicurazione di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi, in conseguenza di errori od omissioni nell’esercizio dell’attività svolta da professionisti ma anche da società che realizzano servizi professionali. I professionisti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, non possono mai considerarsi completamente al riparo dal rischio di incorrere in azioni legali. Per quanto possano svolgere correttamente il loro lavoro sono pur sempre esposti all’opinione dei clienti e alla valutazione soggettiva del loro lavoro.

Le tante compagnie assicurative presenti sul mercato offrono una vasta gamma di proposte, studiate appositamente per medici e personale sanitario, avvocati, progettisti e geometri, architetti e ingegneri, commercialisti e consulenti del lavoro. Proposte che offrono soluzioni personalizzate, flessibili e adattabili al livello di esperienza maturata dal professionista nell’arco del percorso lavorativo.

Una polizza professionale può considerarsi adeguata se a corredo viene proposta la compilazione di

un questionario chiaro e completo dal punto di vista dei contenuti. Inoltre devono essere indicati espressamente i limiti di copertura, l’indicazione del massimale per sinistro e la franchigia, laddove è prevista.

Non devono mancare dettagli specifici sulla retroattività della polizza, che di norma è preferibile sia  anche postuma, per una copertura futura. Per sottoscrivere la polizza più adeguata il professionista può fare ricorso ai comparatori on line, che garantiscono una ricerca ampia e veloce.

L’articolo Una polizza responsabilità civile per tutelare la professione proviene da Mondo Assicurazioni.

 


 

Tagliando Assicurazione Scaduta: 15 giorni per non essere multati

n molti ci chiedono, “ho il tagliando dell’assicurazione scaduta quanti giorni ho a disposizione per poterla rinnovare?

Il Ministero dell’Interno, per sciogliere ogni dubbio in merito al tagliando dell’assicurazione scaduta, il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare.

Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati quindi nessun timore, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.

Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito. In questo modo è necessario che l’assicurato torni presso l’agenzia assicurativa per firmare la nuova polizza.

Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettiva stipula del nuovo contratto assicurativo ovvero per i 15 giorni successivi.

Per conoscere la nuova normativa, entrata in vigore il 18 ottobre 2015, sul contrassegno RC auto, leggi il nostro articolo: Addio al contrassegno RC auto sul parabrezza

Nuovi aggiornamenti dunque che riguardano il tagliando assicurazione scaduta e l’abolizione del tacito rinnovo, per poter scaricare il decreto legge e consultarlo anche offline cliccate di seguito:

Decreto Legge 179/12

Circolare Ufficiale del Ministero dell’Interno

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(FONTE: IntermediariAssicurativi.it)