Polizze fideiussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’intervento di Giovanni Brambilla Pisoni, Presidente del Forum Cauzioni & Credito sulle polizze fidejussorie ed assicurative a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.

Per tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione dal  rischio di insolvenza del costruttore e dare loro la possibilità di recuperare gli anticipi versati nel corso dei lavori, è stata introdotta la legge 210 del 2 agosto 2004, successivamente recepita tramite D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005.

La normativa introduce per insolvenza del costruttore/venditore (impresa di costruzioni, società veicolo dalla stessa controllata o partecipata o cooperativa edilizia) il caso in cui quest’ultimo incorra in una “situazione di crisi” (pignoramento dell’immobile, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), colmando una lacuna dell’ordinamento nazionale, che aveva mietuto decine di migliaia di famiglie vittime dei fallimenti dei costruttori/venditori.

Agli effetti pratici, la soluzione è stata quella di prevedere, al momento della stipula del contratto, l’obbligatorietà da parte del costruttore di consegnare all’acquirente, pena di nullità del contratto, una fideiussione di importo pari alle somme riscosse e da riscuotete da parte del costruttore prima del rogito notarile, ad esclusione delle somme erogate da un soggetto mutuante (in genere un istituto di credito) e di contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. La fideiussione stipulata dal costruttore in favore dell’acquirente garantisce, nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi del costruttore, la restituzione all’acquirente delle somme fino a quel momento versate maggiorate degli interessi legali, pur non garantendo un termine prestabilito di consegna dell’immobile al promissario acquirente.

Al momento del rogito il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, a seguito di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi (art.4 D.Lgs.122/2005).

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha modificato e integrato le disposizioni normative sulla tutela degli acquirenti contenute nel D.Lgs. 122/2005; le due modifiche più rilevanti introdotte sono:

  • la fideiussione può essere rilasciata soltanto da una banca o da una compagnia di assicurazione;
  • la fideiussione non deve garantire solo il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche il mancato adempimento di quest’ultimo all’obbligo della consegna della polizza postuma decennale al momento della stipula del rogito;

prevedendo, tra l’altro, l’adozione di appositi decreti ministeriali recanti i modelli standard della fideiussione e della polizza postuma decennale i quali, ad oggi, non risultano essere stati ancora pubblicati.

Dal 2019 ad oggi, l’ANIA e le altre organizzazioni interessate sono state convocate presso il Ministero della Giustizia per discutere sul contenuto degli schemi di polizza. A seguito dei primi incontri sono stati costituiti dei gruppi ristretti tra le organizzazioni maggiormente coinvolte quali ANIA, ANCE, Confcooperative Habitat, Legacoop Abitanti e ABI, per l’elaborazione di proposte da presentare in sede di tavolo tecnico plenario.

Lo scorso mese di novembre, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, a distanza di oltre un anno dall’ultima riunione del tavolo tecnico, ha predisposto e inoltrato alle parti coinvolte la bozza del DM e il modello standard della fideiussione per la raccolta di eventuali commenti e osservazioni.

Gli aspetti critici, discussi in occasione del confronto, sono diversi e tra questi trova sicuramente spazio la parte che riguarda le disposizioni transitorie, in quanto prevede un’applicazione retroattiva non condivisibile dal punto giuridico e sostanziale.

Un altro aspetto controverso della bozza è la previsione della responsabilità solidale dei garanti nei confronti del beneficiario nell’ipotesi in cui la fideiussione sia prestata congiuntamente da più garanti ma anche nel caso di singole garanzie prestate con atti separati per ciascun fideiussore. Si tratta di una disposizione che trova la sua ratio nel Codice dei contratti pubblici, in un contesto che prevede la disciplina di opere pubbliche di ben altra dimensione.

Il Forum Cauzioni e Credito resta scettico su una proposta in precedenza avanzata dall’ANIA in merito alla cessazione automatica della garanzia fideiussoria qualora l’acquirente, nonostante la mancata produzione della polizza indennitaria decennale da parte del costruttore, decida comunque di stipulare il rogito, considerato che non sarebbe posto alcun divieto al notaio rogitante di stipulare l’atto nel caso in cui il promittente acquirente intenda comunque procedere all’acquisto.

Il Forum Cauzioni e Credito conviene, invece, con quanto osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato al riguardo: “L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”….”Un atto di trasferimento che non contenga alcuna menzione dell’avvenuta consegna della polizza postuma decennale, in quanto veicolo di una rinuncia a detta tutela, non espressa, bensì “tacita”, ricadrebbe in ogni caso sotto la sanzione della nullità di cui all’art.4 comma 1 del D.Lgs. 122/2005”.

E’ d’altro canto ritenuto condivisibile il timore delle imprese di assicurazione quando si chiedono cosa potrebbe accadere a tutte quelle polizze fideiussorie emesse prima della entrata in vigore della disposizione di legge in parola ed oggi ancora in corso di validità. Se il costruttore non è in grado di rilasciare la polizza decennale postuma, il notaio presumibilmente non stipula il rogito. La conseguenza di tale condizione potrebbe preludere alla richiesta di nullità del contratto preliminare stipulato in precedenza e richiedere la restituzione degli acconti versati o l’escussione delle garanzie fideiussorie.

Sul tavolo della discussione pende tuttora anche la pubblicazione del decreto recante il contenuto e le caratteristiche dello schema tipo della polizza indennitaria decennale e la definizione di gravi difetti costruttivi, che nell’accezione proposta, sono quelli che colpiscono le parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, la quale non si concilia con l’art. 1669 c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità nel merito della nozione di gravi vizi di costruzione.

Questa situazione di stallo perdurante può portare a conseguenze pesantemente negative su un settore che rappresenta una parte non trascurabile dell’edilizia privata.

Alcuni dati possono dare l’idea della dimensione del settore delle vendite di immobili in costruzione.

Anno Permessi di costruire (*) Unità abitative corrispondenti (*) Premi contabilizzati (**)
2019 17.978 55.104 Euro 20.857.085
2018 17.974 54.664 Euro 16.766.756
2017 17.243 51.859 Euro 13.341.722
2016 16.225 44.583 Euro 12.002.371
(*) fonte: ISTAT
(**) fonte: ANIA (premi relativi alle polizze fideiussorie a garanzia degli immobili da costruire)

Considerati tutti gli aspetti anzidetti il Forum Cauzioni e Credito auspica – in tempi brevi – un intervento normativo definitivo che preveda gli schemi tipo delle due polizze (fideiussione e polizza decennale postuma), affinché si possa dare pieno compimento alle disposizioni normative introdotte per la tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione voluta dal legislatore sin dal 2004.

Polizze fideiussorie

(Fonte: ASSINews – https://www.assinews.it/)

Scudo Sace sui crediti commerciali non pagati

Crediti commerciali non pagati? Arriva l’ombrello dello stato.

A distanza di quasi sette mesi dalla sua istituzione per decreto, diventa finalmente operativa la garanzia Sace in favore degli assicuratori, per le coperture erogate alle aziende sul credito a breve termine (si veda ItaliaOggi del 12/5/2020 e, da ultimo, ItaliaOggi del 5/11/2020).

A disposizione di questo scudo contro i mancati pagamenti c’è un budget da due miliardi di euro.

L’ombrello Sace arriverà a coprire fino al 90% degli indennizzi generati dai sinistri, cioè dalle esposizioni relative ai crediti maturati fino a fine anno.

 

Lo strumento attivato e gestito dalla società posseduta da Cassa Depositi e Prestiti – anche se Sace, in questa fase di pandemia, risponde direttamente al Tesoro (che controlla pure Cdp) per l’erogazione degli strumenti di sostegno alla liquidità delle imprese – la garanzia Sace, dicevamo, è prevista dall’articolo 35 del decreto legge «Rilancio» n. 34/ del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Andiamo con ordine, per spiegarne il funzionamento.

Cosa sono le assicurazioni dei crediti a breve termine. Vengono concesse dalle compagnie assicurative che operano nel mercato: consistono nella copertura dei rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali, concessi con dilazioni fino a 24 mesi.

Questi ombrelli assicurativi consentono di aumentare il livello di liquidità delle imprese acquirenti, permettendo di dilazionare nel tempo i pagamenti. Allo stesso tempo, spiega Sace in una nota, «aiutano i fornitori nella gestione del portafoglio crediti, attraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali».

La valutazione della Sace. La società specializzata nell’assicurazione del credito definisce così l’assicurazione a breve termine: «Uno strumento particolarmente rilevante in un ciclo avverso come quello attuale, in cui le tensioni sulla liquidità indotte dall’emergenza Covid-19 si stanno traducendo in un forte aumento dei rischi di mancato incasso».

Businessman holding a bunch of money.

La mission del nuovo strumento.

A fronte della valutazione data sulla necessità di supportare questi strumenti assicurativi e «con l’obiettivo di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19», Sace «è stata autorizzata (dal ministero dell’economia e delle finanze, ndr) a concedere in favore degli assicuratori del credito di breve termine una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali».

La copertura.

La nuova garanzia pubblica Sace coprirà gli indennizzi per insoluti relativi a fatture emesse dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, come detto entro il limite massimo complessivo di spesa di due miliardi di euro.

La garanzia Sace, a sua volta, è contro-garantita dallo Stato italiano; questo consente alla società posseduta da Cdp di esercitare un effetto leva importante sugli assicuratori del credito, poiché – spiega una nota della Sace – lo stato «mitiga il rischio che la congiuntura avversa possa tradursi in una riduzione della copertura assicurativa dei crediti commerciali e che i pagamenti dilazionati siano sostituiti da pagamenti a vista.

(Fonte: ITALIAOGGI – NUMERO 291   PAG. 33  DEL 10/12/2020)

Asseverazioni – D.L. 34/2020 (Eco/Sisma bonus 110%)

In seguito alla pubblicazione del documento Superbonus–FAQ da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.fiscoetasse.com/files/10602/documento-mef-superbonus110.pdf), le compagnie di Assicurazioni hanno completato e lanciato il prodotto Asseverazioni  inserendo una postuma automatica di 10 anni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione ed altre modifiche rispetto al prodotto presentato poco prima.

Cerchiamo ora di comprendere la normativa che regola questa polizza, a chi è rivolta e quali sono le garanzie proposte.

L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020 prevede che, per ottenere il contributo fiscale Super bonus 110% , un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè la certificazione che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il decreto richiede per il professionista una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare gli interventi agevolati.

Si tratta infatti di un obbligo di legge sancito dal D.L. 34/2020, dal 15 ottobre 2020. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione.

  1. Il costo della polizza varia a seconda dell’importo massimale da asseverare.
  2. Il Massimale è stabilito dal Decreto Legge e deve essere di un importo minimo pari a 500.000,00 €
  3. La Compagnia di assicurazioni con la polizza di RC ASSEVERAZIONI  garantisce il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione, tra cui:
    • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
    • Atti di diffamazione commessi senza dolo
    • Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
    • Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto

    L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto. Nel caso però che un Asseveratore rilasci una dichiarazione NON veritiera, NON corrispondente alla realtà e ci sia il dolo allora NON è coperto dalla polizza assicurativa e va incontro a una serie di sanzioni.

  4. La durata è di anni 1, ma la validità della nostra polizza è di anni 10 oltre la durata della polizza (POSTUMA DI ANNI 10).
  5. La polizza prevede necessariamente una postuma di 10 anni, quindi per 10 anni dopo la scadenza della garanzia il professionista è coperto dalle clausole della polizza assicurativa stipulata tramite noi, NON deve quindi pagarla ogni anno.
  6. E’ prevista la possibilità di stipulare una polizza per ogni singolo lavoro ma sempre con un massimale minimo di euro 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’interpretazione per cui la semplice polizza RC professionale, pur non escludendo dalla copertura i rischi connessi al Superbonus, sia “adeguata” alle richieste della Legge; il massimale della polizza RC professionale infatti non prevede un massimale esclusivo, bensì dedicato all’intera attività professionale.

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Auto d’epoca e normativa vigente: tutti i dettagli

Anni, immatricolazione, bollo, revisione e assicurazione auto storiche: tutte le normative che regolano il possesso delle auto d’epoca.

Possedere un’auto d’epoca è il sogno di molti automobilisti, ma per farlo occorre conoscere tutte le norme che ne regolamentano il possesso e la circolazione. Prima di tutto, occorre capire se si sta parlando di auto d’epoca o di auto storiche.

Per quanto possano sembrare sinonimi, si tratta di due diverse categorie di veicoli. Infatti, vengono considerate auto d’epoca soltanto le vetture con oltre 30 anni di vita che non possiedono più i requisiti tecnici minimi per la circolazione e che, di conseguenza, sono state cancellate dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)(si veda anche il nostro approfondimento “Auto d’epoca: dopo quanti anni?”). Esse, secondo la normativa auto d’epoca, sono dunque destinate alle esposizioni pubbliche o private e possono circolare esclusivamente durante le manifestazioni autorizzate solo se munite di foglio di via e targa provvisoria rilasciate dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Viceversa, le auto storiche sono quei veicoli d’interesse collezionistico che risultano iscritti ai registri dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) o di uno degli altri enti riconosciuti. Per iscrivere all’ASI le auto d’epoca occorre tuttavia richiedere il Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica e l’Attestato di Datazione e Storicità presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

L’immatricolazione auto d’epoca comporta notevoli agevolazioni sulla reimmatricolazione. In particolare, presentando espressa richiesta al PRA (ricerca uffici ACI), è possibile pagare un’IPT agevolata (Imposta Provinciale di Trascrizione) pari a circa 51,65 euro.

Negli ultimi anni, le auto d’epoca e la normativa che ne regolamenta il pagamento del bollo sono state oggetto di forti discussioni. Fino al 2014, infatti, tutti i possessori di veicoli con almeno 20 anni di vita erano esentati dal pagamento del bollo. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’età minima per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo sulle auto storiche è stata elevata da 20 a 30 anni. Ciò significa che anche i veicoli di età compresa fra i 20 e i 29 anni sono soggetti al pagamento della tassa di possesso senza alcun tipo di agevolazione.

Nonostante la loro veneranda età, la revisione delle auto d’epoca non presenta particolari differenze rispetto ai veicoli più recenti. Anch’essa va infatti effettuata ogni 2 anni in un’officina autorizzata oppure presso la sede della Motorizzazione Civile più vicina.

In caso di passaggio di proprietà auto storiche, per i veicoli con oltre trenta anni si è tenuti al pagamento della IPT ridotta e pari a 51,65 euro.
Per poter usufruire di questi vantaggi auto storiche è necessario che l’interessato ne faccia espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della L. 342/2000).

L’Automotoclub storico Italia è una federazione composta da 263 club federati con oltre 200000 affiliati e svolge il ruolo di pubblico registro in cui si annotano le auto storiche ancora attive e funzionanti con oltre 20 anni di età.
Per l’iscrizione auto storiche è necessario rivolgersi ad uno dei club federati presenti sul territorio nazionali e versare la quota associativa annua dell’ASI corrispondente a € 41,32. La quota comprende anche la spedizione a tutti i tesserati della rivista ufficiale dell’ASI “La Manovella”.
A seguito dell’iscrizione della vetture nel registro auto storiche verranno rilasciati alcuni documenti: il certificato d’identità, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e la carta FIVA.
Il certificato d’identità è il documento tramite il quale sono indicati gli estremi identificativi delle auto storiche, la descrizione dello stato di conservazione o del restauro e le eventuali difformità rispetto al modello originale, mentre il certificato di rilevanza storica è il documento necessario per la circolazione dei veicoli considerati di interesse storico e collezionistico.
La Carta FIVA, infine, è il documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.
Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. È valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell’eventuale cambio di proprietà del veicolo. Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla data di costruzione.

In ambito assicurativo sussistono numerose agevolazioni riservate ai proprietari di auto d’epoca o d’interesse storico. L’unica limitazione riguarda invece l’età del contraente, che non può essere inferiore ai 23 anni. Trovate maggiori informazioni sull’assicurazione per l’auto d’epoca nel nostro approfondimento “Assicurazione per l’auto d’epoca: procedura e costi”.
Ecco, dunque, i principali vantaggi per chi sottoscrive un’assicurazione RCA per auto d’epoca:

  • Il premio assicurativo sulle vetture d’epoca è normalmente più basso rispetto alla norma.
  • Per questo genere di veicoli non è prevista una classe di merito basata sul sistema bonus/malus.
  • La guida libera è concessa senza alcun costo aggiuntivo e include tutti i guidatori di età pari o superiore ai 23 anni.
  • Molte compagnie applicano ulteriori sconti a tutti i collezionisti che possiedono più di un’auto storica.

(Fonte: automobile.it)

Incidente con più veicoli

Un’ipotesi frequente in materia di sinistri stradali è quella dell’incidente che coinvolge più veicoli, come accade, ad esempio, nel caso del c.d. tamponamento a catena. In questa ipotesi non opera il sistema dell’indennizzo diretto e occorre richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.

Che cosa è

Nelle ipotesi in cui un incidente stradale abbia coinvolto più veicoli non può trovare applicazione la procedura di risarcimento diretto.
L’ipotesi più frequente di questo tipo di sinistri è rappresentata dal c.d. tamponamento a catena nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l’uno contro l’altro a seguito della forza d’urto impressa dall’ultimo mezzo della colonna.
Non potendo applicarsi la procedura di risarcimento diretto il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del sinistro (nell’esempio richiamato si tratterà del conducente dell’ultimo mezzo della colonna) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione.

La richiesta di risarcimento e la procedura di liquidazione

Il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti (fisici, patrimoniali e non patrimoniali) inviando una lettera raccomandata:

  • alla Compagnia che assicura il mezzo responsabile del sinistro
  • facoltativamente al proprietario e al conducente del mezzo responsabile del sinistro.

La richiesta di risarcimento danni deve indicare

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
  • la dinamica dell’incidente;
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

In ogni caso è sempre opportuno specificare:

  • se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
  • se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

Come abbiamo visto non opera in questo caso il sistema dell’indennizzo diretto ma la procedura di risarcimento è quella disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Infatti, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti. Se si rifiuta il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resta sospeso. Ciò significa che finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Questa è ovviamente la situazione più comune dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso immediatamente di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti. Il danno alla persona, infatti, può essere correttamente valutato solo dopo che la vittima ha terminato le cure e la riabilitazione. Solo in questo momento può essere correttamente quantificata la percentuale di invalidità (c.d. invalidità permanente) che l’incidente lascia al danneggiato.

Quando viene formulata l’offerta può accadere che:

  • il danneggiato dichiari di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
  • il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
  • il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.

Tuttavia questa regola va oggi coordinata con l’obbligo, introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da degli avvocati. La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura deve chiudersi (positivamente o meno) in un termine determinato dalla legge.


A CHI DEVE ESSERE INDIRIZZATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Alla sede legale della Compagnia che assicura il veicolo responsabile del sinistro;
  • facoltativamente al conducente e al proprietario del mezzo responsabile del sinistro

COSA DEVE INDICARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento deve contenere:

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro
  • la dinamica dell’incidente
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato
  • l’entità delle lesioni subite
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione
  • una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale
  • l’indicazione delle autorità di pubblica sicurezza intervenute
  • l’indicazione delle autorità sanitarie intervenute.

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

  • Il danneggiato deve inviare una richiesta alla Compagnia che assicura il veicolo [v. modello].
  • Se la richiesta è incompleta la Compagnia richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni).
  • Entro 90 giorni (60 in caso di soli danni a cose) la Compagnia formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta.
  • Entro 30 giorni il richiedente deve comunicare se accetta o se rifiuta
    • se non si pronuncia la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
    • se accetta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia dell’accettazione:
    • se rifiuta la Compagnia procede al pagamento entro 15 giorni da quando ha notizia del rifiuto e la somma viene considerata come un anticipo rispetto al danno eventualmente maggiore;
  • se le parti non trovano un accordo nell’ambito della procedura di liquidazione del danno è possibile rivolgersi al Giudice soltanto dopo avere tentato di conciliare la vertenza nell’ambito della c.d. negoziazione assistita (ovverosia una procedura con la quale le parti cercano di trovare un accordo mediante l’assistenza obbligatoria di avvocati)
    • la parte danneggiata mediante il proprio legale deve invitare la controparte a sottoscrivere una convenzione di negoziazione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la vertenza
    • la parte invitata deve fornire una risposta entro 30 giorni
    • se la risposta manca o è negativa è possibile ricorrere al Giudice
    • se la risposta è positiva si apre la negoziazione che può risolversi con una conciliazione (che deve essere scritta) oppure con un mancato accordo (ed in questo caso è possibile rivolgersi al Giudice).

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di risarcimento danni può essere presentata:

  • in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica
  • attraverso un legale di fiducia

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 – Artt. 283-292

(Fonte:  “Diritti e Risposte“)


 

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Piano assicurativo agricolo 2018 – contributi per la gestione del rischio

Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ( Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo) ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l’accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.

> PSR 2014-2020 – via a domande per assicurazioni agricole agevolate

Piano assicurativo agricolo

Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l’accesso ai contributi previsti

dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.

Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare e deve comprendere:

  • l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale;
  • l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
  • le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

> AGEA – contributi per assicurazione produzioni vegetali 2017

Determinazione dei valori assicurabili

I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.

Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020

Combinazioni dei rischi assicurabili

Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:

  • a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  • b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  • c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  • d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
  • e) polizze sperimentali;
  • f) polizze che coprono due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).

Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.

costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

Spesa ammessa al contributo

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

  • colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
  • allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
  • allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
  • polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

  • strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Termini di sottoscrizione delle polizze

Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Decreto ministeriale del 6 novembre 2017


(Fonte FASI – Angela Lamboglia | )

 


 

CODICE IUR. Cos’è?

Dal primo maggio 2018 è entrato in vigore il codice IUR.

Molti si staranno chiedendo di cosa si tratta, cercherò di fare chiarezza su questo argomento.

Come tutti sapranno, l’attestato di rischio è una sorta di “pagella” nella quale vengono riportati eventuali sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni con un determinato veicolo. Tale documento viene emesso dalla compagnia con la quale si è assicurati, ed è reso disponibile al cliente circa un mese prima della scadenza del contratto.

Molti di voi avranno notato che in questo documento viene riportato un “periodo di osservazione” che ha la durata di 10 mesi. Parte dal momento in cui viene emessa la polizza e termina due mesi prima dello scadere del contratto. Se si dovesse verificare un incidente in questo lasso di tempo verrà indicato nell’attestato di rischio, con conseguente peggioramento della classe di merito e aumento del premio assicurativo.

Ma cosa succede se il sinistro avviene dopo il periodo di osservazione?

In questo caso la compagnia non segnalerà il sinistro sull’attestato di rischio, pertanto la classe di merito rimarrà invariata fino all’anno successivo. Accadeva cosi che alcuni clienti sfruttassero questa scappatoia per assicurarsi con una compagnia differente, la quale non essendo a conoscenza del sinistro avrebbe mantenuto la classe di merito intatta anche negli anni futuri.

Con il CODICE IUR (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO) tutto questo cambia.

Ogni contratto al momento dell’emissione viene infatti abbinato ad un codice IUR, tramite il quale le compagnie avranno modo di segnalare eventuali sinistri avvenuti successivamente all’emissione dell’attestato di rischio, garantendo che questi vengano segnalati l’anno successivo, anche se il cliente decidesse di cambiare compagnia.

Spero di aver chiarito i vostri dubbi!

Nel prossimo articolo vi parlerò dell’estensione di copertura sulla polizza RCA, a presto!

(Fonte: aliceininsuranceland)

 


 

L’importanza di essere tutelati da una garanzia RC Prodotto

RC prodotto

Esiste una sottile distinzione tra RC prodotti e garanzia di fornitura. Differenza a volte rimarcata dal dubbio su quando inizia il rischio d’impresa e quando invece il fatto è inerente ad un’attività assicurata o assicurabile. Il tutto è storicamente poi annacquato dall’utilizzo o meno di clausole ed estensioni che possono complicare ulteriormente il quadro complessivo. Ci riferiamo ad esempio al danno patrimoniale puro (o danno finanziario puro) inserito nei wording e nelle richieste di copertura più per moda che per conoscenza degli effetti concreti di questa estensione specifica. Per questa ragione cercheremo di analizzare tutti i punti principali che distinguono le varie tipologie di evento provando a focalizzarci sulle linee distintive che marcano il confine fra una fattispecie e l’altra.

Cosa copre la RC prodotti

La copertura è esemplificata dall’oggetto dell’assicurazione del testo ANIA, utilizzato come riferimento dalla maggior parte delle compagnie:

Oggetto dell’assicurazione 
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Condizione essenziale affinché la copertura assicurativa sia efficace è che ci siano le seguenti condizioni contemporaneamente:
a) che l’assicurato sia responsabile civile ai sensi di legge (ossia per fatto illecito o RC extracotrattuale);
b) in conseguenza di difetto di prodotto del quale l’assicurato rivesta la qualifica di produttore;
c) la copertura esiste solo se il prodotto è stato messo in circolazione;
d) perché la copertura sia efficace bisogna che ci sia un danno ad una o più persone (morte e/o lesioni personali) o un di uno o più danni a cose diverse dal prodotto descritto in polizza;
e) il prodotto deve rivelarsi difettoso in seguito ad un fatto accidentale.

Tralasciando tutte le problematiche connesse ai punti, b), c) ed e) ci concentriamo sui punti a) e d) oggetto del presente studio.

Come tutelare la propria azienda dal rischio di produrre, importare o vendere prodotti difettosi?

Che il prodotto nasca difettoso è insito nel rischio di impresa, e ogni azienda dovrebbe quindi tutelarsi per non danneggiare il proprio business.

Secondo la normativa italiana (D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 374/85) un prodotto è difettoso se non è idoneo allo scopo per cui è stato progettato e quando non offre la sicurezza che dovrebbe.

Il concetto di sicurezza è stato appositamente concepito in modo molto ampio per tutelare sia l’integrità fisica del consumatore, sia i suoi beni. Accanto infatti ai danni dovuti tradizionalmente a difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti ai difetti manifestatisi durante l’uso del prodotto da parte dell’utente.

Quello che è bene sapere, però, è che la responsabilità per i danni materiali e diretti che tale prodotto può causare non è solo da imputare al produttore, inteso come fabbricante del prodotto finito, di una sua componente o della materia prima.

E’ infatti da ritenere responsabile insieme al produttore:

  • chi appone sul prodotto il proprio nome, il marchio o un altro segno distintivo;
  • chi importa prodotti da paesi esteri alla comunità europea;
  • chi vende prodotti di cui non si possono identificare né il produttore né l’importatore.

Un esempio su tutti: le informazioni e le istruzioni per l’utilizzo di un prodotto devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore e prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

E’ a carico del danneggiato la dimostrazione del danno subito, del difetto del prodotto e la documentazione del nesso di causalità fra il danno e il difetto.

E’ quindi importante tutelare la propria impresa sottoscrivendo una polizza di Responsabilità Civile Prodotti, una copertura per la responsabilità gravante sul produttore per i danni, materiali e diretti a cose e persone, causati da prodotti difettosi dopo la vendita e in relazione alla fabbricazione (compresa la progettazione) e alla commercializzazione.

Le polizze RC prodotto di base escludono solitamente i danni subiti dall’azienda a causa di prodotti difettosi: non sono quindi rimborsabili le spese per la riparazione e la sostituzione della merce, per il ritiro dal mercato, per gli indennizzi pari al controvalore della merce, i danni da inquinamento al suolo, all’atmosfera e alle acque.

E’ possibile però completare la propria copertura con la garanzia Ritiro dei prodotti (per i propri e per i prodotti di terzi realizzati con i componenti difettosi) per coprire le spese sostenute per il richiamo dei prodotti difettosi o non conformi, comprese le spese per lo smontaggio e il rimontaggio degli articoli o la loro distruzione. Sono incluse le spese relative all’attività di comunicazione e di trasporto, e quelle relative alle ore di lavoro straordinario corrisposte al personale.

Per tutelare al meglio l’azienda e il business dal rischio inquinamento è consigliabile sottoscrivere una polizza di Responsabilità ambientale, che possa offrire una copertura completa sia per la Responsabilità Civile sia per la Responsabilità Ambientale.

La garanzia RC Prodotto è solitamente impostata secondo la formula “Claims Made”: è quindi previsto un periodo di retroattività, che può essere più o meno ampio in base agli accordi presi con la compagnia assicuratrice. Sono così assicurati tutti i danni le cui richieste di risarcimento pervengono durante il periodo di validità della polizza.

E’ bene ricordare che le garanzie operano in tutto il mondo ma con alcune limitazioni in USA, Canada e Messico, paesi in cui le regole in materia sono molto più severe e dove possono essere inflitte sanzioni pecuniarie molto elevate. Prima di esportare in questi Paesi, quindi, per tutelarsi al meglio, è opportuno affidarsi al proprio Broker di fiducia, così che possa stipulare la polizza con una compagnia che appartenga a un network internazionale con una sede anche in uno di questi paesi. E’ anche consigliabile effettuare una valutazione legale della possibile esposizione ai potenziali risarcimenti, ai danni e operare un assiduo controllo qualitativo dei prodotti presidiando anche la supply chain.


La Responsabilità Civile Prodotto

Responsabilità civile del fabbricante del prodotto per eventuali errori di progettazione, concezione, fabbricazione, assemblaggio, etichettatura, distribuzione del prodotto stesso, quanto abbia recato danni a cose o alle persone dopo la consegna a terzi. Rischio che può essere regolarmente assicurato dalla polizza di Responsabilità Civile chiamata: RC Prodotto.
Tale polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Sulla base della tipologia di danno da difettosità del prodotto si precisa quanto segue: 1) non risultano in garanzia quegli eventi che si configurano quali fornitura di un prodotto non idoneo, l’uso del quale non ha determinato alcun danno alle persone (lesioni) o alle cose, ma ha determinato solo l’inutilizzo del prodotto, che di per sé non è un danno risarcibile a termine di polizza; 2) l’intervento di sostituzione del prodotto difettoso si configura quale danno non rientrante nella garanzia prestata dalla polizza, anche se gli interventi stessi sono finalizzati ad evitare il prodursi del danno (per tale necessita esiste sul mercato assicurativo la garanzia Recall – ritiro prodotto – che comprende tale rischio).


La disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata radicalmente innovata dalla Direttiva comunitaria 374 del 1985.

L’art.1 della Direttiva dichiara: “Il produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto”.
Prima di tutto è opportuno chiarire i concetti fondamentali di produttore e prodotto.

Per produttore s’intende:
Il fabbricante del prodotto finito o qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Per prodotto s’intende:
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

La responsabilità del produttore per il danno causato da un suo prodotto difettoso è giuridicamente diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di danno alle persone.

  1. Danno alle cose: se il prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare un’ulteriore distinzione:
    • se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta (art. 1494 comma 2° c.c.): il produttore dovrà risarcire il danno se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi della cosa venduta;
    • e la cosa danneggiata appartiene all’utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), con una variante ispirata ad esigenze di protezione del consumatore: non spetta a questo di provare il rapporto di causalità fra difetto del prodotto e danno subito, perché si presume la colpa del produttore, il quale dovrà risarcire il danno a meno che non provi che il danno non poteva essere causato dal suo prodotto. L’inversione dell’onere della prova, fa sì che la responsabilità da fatto illecito diventi responsabilità oggettiva, imputabile al produttore, indipendentemente dalla prova della sua colpa, per il solo fatto di avere messo in circolazione un prodotto difettoso.
  2. Danno alle persone: nel caso in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che questa sia rivenditore o utilizzatore finale, il produttore risponde per responsabilità oggettiva.

SIGNIFICATO TECNICO-GIURIDICO DI “SICUREZZA DEL PRODOTTO”

La direttiva comunitaria si ispira al principio fondamentale, per cui ogni prodotto industriale, qualunque sia l’uso cui è destinato, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza. E l’art. 5 precisa che “un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”.

Il concetto di sicurezza del prodotto è stato concepito in modo molto ampio, al fine di proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni. Per sicurezza s’intende infatti:
– non solo l’effettiva idoneità all’uso per cui quel prodotto è stato concepito,
– ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi.

L’estensione del concetto di “sicurezza del prodotto” comporta, a carico del produttore, un aumento considerevole dei danni a lui imputabili, dovuti a difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni dovuti tradizionalmente per difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore, alla luce della nuova disciplina, è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti a difetti manifestatisi nell’uso del prodotto da parte dell’utente.

In teoria la mancanza di cautele e diligenza da parte dell’utente nell’uso di un prodotto dovrebbe escludere la responsabilità del produttore, ma alla luce della nuova disciplina il confine fra i doveri di sicurezza del produttore e uso diligente dell’utilizzatore è diventato estremamente labile. Non basta più che il produttore fornisca agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del prodotto o superficiali istruzioni d’uso. Come si ricava dal su richiamato art. 5, egli deve “tenere conto di tutte le circostanze”. Pertanto le informazioni e le istruzioni devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore, di qualsiasi formazioni culturale, per prevenire fraintendimenti o erronee interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.

LA SICUREZZA DEL PRODOTTO NELLE NORME ISO
Data la severità della disciplina in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i Sistema Qualità si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del prodotto, anche la sua sicurezza. La norma UNI EN ISO 9000/1, in particolare, dispone:

  1. l’identificazione di norme di sicurezza applicabili al singolo prodotto;
  2. l’esecuzione di prove di valutazione del progetto, proprio al fine di verificarne la sicurezza;
  3. un’attenta analisi delle istruzioni e delle avvertenze all’utilizzatore, dei manuali d’uso o di manutenzione, del materiale promozionale, ecc., allo scopo di contenere al massimo interpretazioni errate nell’uso del prodotto;
  4. la predisposizione di mezzi di rintracciabilità per facilitare il richiamo del prodotto;
  5. la previsione di piani di emergenza, per intervenire su prodotti che si rivelino difettosi o insicuri.

Forse fra i requisiti del Sistema Qualità, si tende a tralasciare quello della sicurezza, che trova menzione solo in questa norma, ma esiste un evidente rapporto di interconnessione fra qualità e sicurezza di un prodotto, in forza del quale l’una è requisito intrinseco dell’altra e viceversa:
– in fase di progettazione di un prodotto, fra i requisiti di qualità che devono essere tenuti presente, c’è quello della sicurezza, nel senso che ogni progetto deve concepire il prodotto conforme alle norme di sicurezza previste per la sua tipologia;
– in fase di realizzazione del prodotto (realizzazione intesa in senso lato, comprensiva quindi del processo produttivo vero e proprio e di tutte le attività successive alla produzione), la qualità diventa a sua volta un requisito della sicurezza, nel senso che un Sistema Qualità funzionante ed efficace può garantire che il prodotto finito sia conforme a tutti i requisiti previsti in fase di progettazione, fra i quali quello fondamentale della sicurezza, e di conseguenza sia privo di difetti di fabbricazione che potrebbero rivelarsi pericolosi per l’utente finale.

Premesso ciò siamo in grado di mettere a disposizione del potenziale cliente un’attività di consulenza e supporto decisionale mirata a fornire le migliori soluzioni.

(Fonte AssiPMI)

La diffusione di polizze sanitarie tra le famiglie italiane nel 2016

Nel 2016 la percentuale delle famiglie in possesso di almeno una polizza sanitariaera pari al 6,9%, in forte aumento rispetto a quanto rilevato sia nel 2014 (3,3%) sia nel 2012 (4,0%); in termini assoluti le famiglie assicurate erano circa 1,7 milioni (0,8 e 1,0 nel 2014 e nel 2012, rispettivamente).

Tra le famiglie assicurate, il numero medio di coperture, ponderato per la rappresentatività campionaria, era pari a 1,4 (1,06 e 1,1). La maggioranza delle famiglie con almeno una copertura sanitaria risiedeva al Nord (9,6%; 4,9% e 5,6% nelle due precedenti rilevazioni), seguita dalle famiglie con residenza al Centro (8,3%; 3,6% e 5,8%) e da quelle del Sud (2,1%; 0,8% e 0,7%).

E’ quanto emerge dell’Indagine Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane relativa al 2016.

La diffusione di coperture sanitarie varia sensibilmente a seconda della condizione professionale del capofamiglia, inteso come il maggior percettore di reddito.

I lavoratori autonomi tendono infatti a ricorrere di più alle assicurazioni sanitarie. Ciò è confermato anche dall’ultima indagine, anche se la differenza con i lavoratori dipendenti si è ridotta notevolmente.

Nel 2016 la diffusione di polizze tra i lavoratori autonomi era pari a 10,3% (7,2% nel 2014 e 9,5% nel 2012), mentre tra i lavoratori dipendenti era quasi del 10% (3,4% e 4,3%). Per i capifamiglia in condizione non professionale la percentuale era significativamente più bassa (2,9%, 2,3% e 2,4%).

Anche nel 2016 la diffusione di polizze sanitarie è risultata correlata positivamente il livello del reddito familiare. Rispetto al passato, nel 2016 la correlazione positiva si è ulteriormente accentuata: la percentuale di famiglie assicurate nell’ultimo quintile per reddito superava quella nel primo quintile di quasi 19 punti percentuali (10,6 nel 2014 e 12,88 nel 2012).

Elenco delle professioni che dovrebbero avere una polizza di Responsabilità Civile Professionale

L’ articolo 5 del Dpr 137/2012   prevede per diverse categorie di professionisti  l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione Rc professionale

Con il DM del 22 settembre 2016, anche gli Avvocati sono tenuti a contrarre polizza RC unitamente a quella contro gli Infortuni occorsi durante l’attività professionale.

Nel caso in cui invece il professionista obbligato dalla LEGGE a contrarre polizza RC professionale, ne sia sprovvisto, l’ordine di appartenenza potrebbe richiamarlo o sanzionarlo, oltre al dover risarcire personalmente l’eventuale danno.

Ecco di seguito un elenco delle principali professioni (ce ne sono molte altre) che è possibile assicurare con noi per la Responsabilità Civile Professionale:

  1. AGENTE ASSICURATIVO
  2. AGENTI DI COMMERCIO
  3. AGENTI IMMOBILIARI
  4. AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIE
  5. AGENZIE PER L’IMPIEGO
  6. AGRONOMO
  7. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
  8. AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI
  9. ARBITRI (IN ARBITRATI)
  10. ARCHEOLOGI
  11. ARCHITETTO/INGEGNERE
  12. ARCHIVISTI
  13. ASSOCIAZIONI TURISTICHE
  14. AUTOMOBIL CLUBS
  15. AVVOCATO/PATROCINATORE
  16. BIBLIOTECARIO
  17. BROKER ASSICURATIVO
  18. CALL CENTERS
  19. CHIMICO
  20. COLPA GRAVE PUBBLICI UFFICIALI
  21. CONSULENTE APPALTI
  22. CONSULENTE AZIENDALE
  23. CONSULENTE DEL LAVORO
  24. CONSULENTE DI IMMAGINE
  25. CONSULENTE FAMILIARI
  26. CONSULENTE FAUNISTICO
  27. CONSULENTE PUBBLICITARIO
  28. CONSULENTE RISORSE UMANE
  29. CONSULENTI ALIMENTARI
  30. CONSULENTI ALIMENTARI
  31. CONSULENTI ANTINCENDIO
  32. CONSULENTI AZIENDALI
  33. CONSULENTI DI CONSERVATORIA
  34. CONSULENTI DI MARCHI
  35. CONSULENTI DI MARKETING E RICERCATORI
  36. CONSULENTI FISCALI
  37. CONSULENTI FORESTALI
  38. CONSULENTI FORESTALI
  39. DISEGNATORI
  40. DISEGNATORI DI MODA
  41. DISEGNATORI DI MOSTRE
  42. DOCENTE DI COMUNITÀ INFANTILI
  43. DOPPIATORI (ATTORI)
  44. D.P. –ELECTRONIC DATA PROCESSOR
  45. ECOLOGISTI
  46. ECONOMISTI
  47. EDITORI
  48. EDUCATORE PROFESSIONALE/INSEGNANTE
  49. ENOLOGI
  50. ENTI GESTORI FIDUCIARI DI DONAZIONI
  51. ERGONOMISTI
  52. FISIOTERAPISTI
  53. FOTOGRAFI
  54. GEOGRAFI
  55. GEOLOGO
  56. GEOMETRA
  57. GESTORI DI LOGISTICA
  58. GRAFOLOGI
  59. HACC – CERTIFICAZIONE ENERGETICA
  60. INSTALLATORI DI SISTEMI DI ALLARME
  61. INTERIOR DESIGNER
  62. INTRATTENITORI CULTURALE
  63. INVESTIGATORE PRIVATO
  64. ISTITUTI DI BELLEZZA/ESTETISTI
  65. ISTRUTTORE SPORTIVO / MAESTRO DI YOGA
  66. ISTRUTTORI SOCIETÀ
  67. LAVORO VOLONTARIATO
  68. MEDIATORI CREDITIZI
  69. MEDICI
  70. METEOROLOGO
  71. MOTIVATORI
  72. MULTIMEDIA ART DIRECTOR
  73. ORGANIZZATORE DI TAVOLE ROTONDE
  74. ORGANIZZATORI DI EVENTI/CONVEGNI
  75. PEDAGOGISTI
  76. PERITO/LIQUIDATORE DANNI
  77. PERSONAL MANAGER (ARTISTI / SPORTIVO)
  78. PIANIFICATORE URBANISTICO
  79. POLIZZE MERLONI
  80. PUBLIC RELATION ADVISOR
  81. RAPPRESENTANTI FARMACEUTICI
  82. RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
  83. RESPONSABILE TEST PSICOMETRICI
  84. RESPONSABILI PREVENZIONE INFORTUNI
  85. RICERCATORE
  86. SCIENZIATI AMBIENTALI
  87. SERVIZI DI CONSEGNA
  88. SERVIZI DI CONSULENZA
  89. STORICI DELL’ARTE
  90. TECNICO CONTROLLO QUALITÀ
  91. TECNICO IMPORT EXPORT
  92. TRADUTTORE / INTERPRETE
  93. WEBMASTER

Elenco aggiornato al 17/07/2014

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