AXA Italia lancia Welfare Aziende: la prima offerta di Employee Benefits per le PMI

Welfare Aziende è la soluzione dedicata alle PMI che permette ai dipendenti di vivere meglio, migliorando ambiente di lavoro e produttività

AXA Italia presenta Welfare Aziende, il primo prodotto Employee Benefits per le Piccole e Medie Imprese che consente agli imprenditori di offrire piani di protezione ai propri dipendenti, per aiutarli a vivere l’ambiente lavorativo in modo più sereno e produttivo.

La soluzione per le PMI di AXA Italia si colloca in un contesto di arretramento del welfare pubblico, che sta portando molte aziende a cercare di colmare i bisogni di protezione dei propri dipendenti aumentando così efficienza, produttività e fidelizzazione.

Anche la contrattazione collettiva, che ha dedicato ampio spazio alle tutele dei dipendenti spingendo sempre più il Welfare aziendale, ha favorito la crescita della cultura degli Employee Benefits.

Welfare Aziende è la soluzione per rispondere a questi cambiamenti: prevede il rimborso delle spese mediche, copre gli infortuni professionali ed extra professionali, oltre a proporre servizi di prevenzione come check-up medici e un’assistenza h24 in ambito infortuni e malattie.

 

L’offerta di AXA Italia consente alle aziende di scegliere tra due formule di adesione, pensate per andare incontro a esigenze di protezione differenti: Cassa di Assistenza AXA, che tutela tutti i dipendenti e garantisce il sostegno per malattie e cure, insieme a servizi di assistenza e prevenzione; Partita Iva consente invece una scelta libera dei destinatari dei benefit e, in aggiunta al supporto per malattie e cure, offre anche il sostegno in caso di infortunio.

Per entrambe le formule, inoltre, è previsto un upgrade di assistenza che comprende un parere medico complementare e servizi di telemonitoraggio e video consulto medico in caso di convalescenza post-ricovero con intervento chirurgico.

Welfare Aziende è già disponibile presso tutte le agenzie AXA Italia.

Per essere contattati è sufficiente scrivere a welfare@tarasconsulenze.it

 


(fonte IL BROKER – Il blog per l’Intermediario Assicurativo)

 

 


 

Cosa sono i Bitcoin?

Storia dei Bitcoin e principali caratteristiche della moneta virtuale di Internet

Il Bitcoin è la moneta virtuale per eccellenza di Internet inventata nel 2009 da un anomimo inventore e viene utlizzata direttamente online senza l’intermediazione di banche o istituti centrali.

Infatti a differenza delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di una banca centale, ma utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei Bitcoin.
La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento delle monete in modo assolutamente anonimo e i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer sotto forma di wallet digitale o mantenuti presso terzi che svolgono funzioni simili a una banca classica.

In ogni caso, i Bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un indirizzo e conto o portafoglio Bitcoin. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza di un ente centrale rende impossibile a qualunque autorità, governativa o meno, il blocco dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza il possesso delle relative chiavi o la svalutazione dovuta all’immissione di nuova moneta.

Come e dove aprire un conto Bitcoin e come acquistare i primi Bitcoin?

Prima di tutto ti consigliamo di informarti per bene sul portale Bitcoin.org in quanto i Bitcoin sono diversi dal denaro o moneta che conosci e che utilizzi tutti i giorni e ci sono alcune cose che devi sapere prima di poterli acquistare e spendere in totale sicurezza e riuscire ad evitare gli errori più comuni.

La scelta più importante riguarda sicuramente il tipo di portafoglio in cui custodire i tuoi Bitcoin: puoi scegliere tra portafogli Desktop o Hardware detti anche portafogli offline, o portafogli Web o Smartphone detti portafogli online.

I portafogli offline sono il luogo più sicuro in cui custodire i propri Bitcoin in quanto se ne ha il pieno controllo e anche la piena responsabilità e sono altamente consigliati quando si possiedono Bitcoin per un valore di migliaia di Euro: i più famosi ed affidabili sono Electrum e Trezor.

I portafogli online danno il vantaggio di porter accedere ai propri Bitcoin da qualsiasi luogo e qualsiasi dispositivo, e sono l’ideale se si vuole utilizzare il portafoglio Bitcon come il classico portafoglio per le spese quotidiane e per chi volesse iniziare ad entrare nel mondo dei Bitcoin in modo semplice e veloce: i più affidabili e famosi sono CoinBase e Blockchain.

Quale portafoglio Bitcoin scegliere?

Se sei alle prime armi e vuoi muovere i primi passi con i Bitcoin custodendo online fino ad un massimo di 1000 Euro in Bitcoin, CoinBase è sicuramente la scelta migliore: è infatti considerato dagli addetti ai lavori, il Paypal della moneta virtuale e anche si si tratta di un portafoglio online, tutti i Bitcoin dei clienti vengono custoditi offline e criptati con codifica AES-256, per evitare eventuali frode informatiche.

Nota: chi ha convertito i propri Euro in Bitcoin nel 2013 quando un Bitcoin valeva $20, oggi si è ritrovato una fortuna in quanto a Luglio 2017, il valore di 1 Bitcoin è arrivato quasi alla soglia dei $4.000.
Fonti autorevoli indicano che il valore dei Bitcoin è destinato a triplicare nel prossimi anni.

Fideiussione a garanzia della capacità finanziaria degli autotrasportatori

Disciplina generale:

Il giorno 4 Dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento che ha modificato le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada sia di merci che di persone. Il Regolamento CE delinea le norme comuni per esercitare l’attività di trasportatore su strada. La sua applicazione non necessita, di alcuna norma di recepimento da parte dello Stato italiano, come per qualsiasi altro Stato Europeo. La normativa italiana infatti avente natura secondaria, è efficace solo se compatibile con il citato Regolamento ovvero se il Regolamento ne consente l’applicazione.

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada dovranno dimostrare di:

  • essere onorabili;
  • possedere l’idoneità professionale richiesta;
  • possedere un’adeguata idoneità finanziaria;

Per soddisfare quest’ultimo requisito, oggetto della garanzia finanziaria, un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli “obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale”. L’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno € 9.000 quando solo un veicolo è utilizzato e di € 5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Modalità assolvimento requisito idoneità economica:

  • Esibizione dei conti dell’impresa certificati da un revisore contabile o di altro soggetto debitamente riconosciuto;
  • “In deroga a quanto sopraindicato, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.”

Soggetti coinvolti: il contraente

La normativa si applica alle imprese di trasporto su strada di:

  • merci, mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 t., o con complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi;
  • persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso.

Soggetti coinvolti: il Beneficiario

Il Beneficiario è l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dei Trasporti.
Il Ministero ha tuttavia demandato alle Province la gestione di tutte le attività necessarie alla tenuta dell’Albo, inclusa l’acquisizione dell’eventuale garanzia fideiussoria.

Schema fideiussione: clausole

Non è attualmente prescritto alcuno schema tipo. L’eventualità più probabile è che ciascuna sezione provinciale dell’Albo decida autonomamente.

  • Durata: la capacità finanziaria va dimostrata ogni anno. Le norme generali non escludono una garanzia a scadenza fissa.
  • Importi garantiti: €. 9.000,00 per il primo mezzo di trasporto, da aumentare di €.5.000,00 per ogni mezzo di trasporto aggiuntivo. La normativa europea e quella interna non fanno menzione del ‘sopravvenuto’ aumento delle esigenze fideiussorie nel caso di acquisizione nell’anno di uno o più veicoli.
  • Cause di escussione: la procedura per la sospensione e revoca della autorizzazioni è di esclusiva applicazione Comunitaria (art.13/14 Reg. CE). La fissazione delle sanzioni è demandata allo Stato membro (Art.22 Reg CE).

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Esistono contrasti tra normative.

  • Il Regolamento CE prevede che la non osservanza dei requisiti sia comunicata dall’Albo all’autotrasportatore, mentre la norma nazionale prevede che la perdita dei requisiti debba essere comunicata dall’autotrasportatore (o dal suo fideiussore) all’Albo.
  • La normativa interna disciplina in modo contrastante i termini per rilevare la mancanza dei requisiti: 15 giorni / 3 giorni.
    Infine sono differenti i termini per la regolarizzazione (semestrale / annuale) ed i presupposti per l’assegnazione di tale termine (presenza / assenza di un piano finanziario).

Le sanzioni

  • Il Regolamento CE ha stabilito la prevalenza della normativa emanata dagli Stati membri.
  • La Comunità Europea ha comunque stabilito i principi generali ai quali deve essere improntata la legiferazione nazionale: proporzionalità, dissuasività e non discriminatorietà.
  • Lo Stato Italiano per il momento non ha emanato una disposizione specifica per le sanzioni (come affermato dall’art. 12 del D.M.25/11/2011) ma ha previsto un’applicazione provvisoria dell’art.19 comma 3 del D.Lgs.395/2000 riservandosi di adottare nuove norme sanzionatorie in data da destinarsi.
  • La disciplina nazionale (Art.6 c.3 / Art.12 D.Lgs 395/2000 e Art. 7 D.M.25/11/2011 Min. Trasp.) stabilisce l’obbligo per le imprese di trasporto su strada o per i fideiussori di comunicare in forma scritta all’Autorità competente, entro il termine di tre giorni (D.Lgs) o di 15 giorni (D.M) elementi che possano determinare la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata: la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire (da €.1.549,37 a €.4.648,11)

L’assunzione del rischio

La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.

 1) Prodotto “RC professionale Autotrasportatori”.

Il prodotto è indirizzato alle nuove Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzilimitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle Motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
L’Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate alla Società nello stesso periodo di copertura assicurativa. La garanzia copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall’Assicurato, da dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato e imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività esercitata dall’Assicurato.
La polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.

2) Prodotto “Polizza fideiussoria per cauzione a garanzia del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto conto terzi”.

Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I PRODOTTI

Dati obbligatori per ottenere il preventivo sono:

  • Ultimo Bilancio completo
  • Dati anagrafici Amministratore
  • Documenti reddituali Amministratore
  • Numero iscrizione R.E.N. (se già assegnato)
  • Numero iscrizione ALBO (se già assegnato)
  • Numero iscrizione REA / CCIAA
  • Ufficio Motorizzazione Civile e indirizzo PEC

Taras Consulenze Assicurative è in grado di fornire ogni tipo di consulenza circa i prodotti assicurativi legati alle attività interessate da questa norma.

Contattaci per informazioni:
Email: info@tarasconsulenze.it
Telefono:  +39 335 1208061

Pubblicata la UNI CEI EN ISO 17034 (per i produttori di materiali di riferimento) e a chi può necessitare.

E’ stata pubblicata la norma italiana UNI CEI EN ISO 17034/2017 “Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento” che recepisce la ISO 17034:2016 “General requirements for the competence of reference material producers” emessa a livello internazionale a novembre dello scorso anno.

Di seguito il Link per saperne di più:
https://www.accredia.it/…/pubblicata-la-uni-cei-en-iso-170…/

Taras Consulenze Assicurative è in grado di fornire ogni tipo di consulenza circa i prodotti assicurativi legati alle attività interessate da questa norma come, per esempio, le aziende iscritte all’albo dei Gestori Ambientali.

Contattaci per informazioni:
Email: info@tarasconsulenze.it
Telefono:  +39 335 1208061

Gestione del Rischio per le Imprese

I rischi a cui una piccola media impresa è sottoposta sono di due tipi: i rischi puri e i rischi speculativi.

I primi rappresentano un evento che si ripercuote negativamente sull’azienda sia in termini di danni materiali sia in termini di danni patrimoniali o finanziari.
I secondi sono rischi a cui sono associate una probabilità di perdita e una probabilità di guadagno.

Nell’ambito dei rischi puri, si collocano i rischi assicurabili, ossia quei rischi che possono essere trasferiti mediante contratto assicurativo ad un operatore specializzato.

I rischi assicurabili, e dunque le garanzie assicurative disponibili, sono numerosi e variano a seconda del settore di attività in cui l’impresa opera; le stesse garanzie hanno inoltre un’importanza relativa diversa, in termini di riduzione del rischio, a seconda delle caratteristiche dell’impresa nonché del modo in cui la garanzia è formulata.

E’ possibile identificare e quantificare l’impatto dell’operazione di trasferimento dei rischi assicurabili alle Compagnie di assicurazione e di alcune azioni di risk management.
Si rivela quindi cruciale essere in grado di produrre un’indicazione quantitativa sul grado di protezione assicurativa di un’impresa, considerando le sue principali caratteristiche e le garanzie assicurative attivate.

Sulla base di questa prima analisi, si possono rilevare le garanzie assicurative di interesse, il relativo peso delle stesse nonché quello di alcuni fattori di gestione del rischio.
E’ possibile inoltre, in funzione del grado di completezza della protezione assicurativa dell’impresa, riconoscere ed evidenziare il livello di protezione assicurativa  che rappresenta il livello quantitativo delle operazioni di trasferimento del rischio e di gestione dello stesso.

L’indice è stato costruito sulla base di studi di settore precedenti, che, grazie alle opinioni di esperti all’interno delle compagnie assicurative più importanti, sono stati perfezionati e adeguati in relazione ai trend degli ultimi anni e dei rischi emergenti.

Inoltre è possibile anche rilevare quelle che possono essere le garanzie assicurative attivabili di maggiore impatto per l’impresa: visualizzare quindi le aree di miglioramento che possono essere apportate al programma assicurativo in corso per elevare il livello della gestione dei rischi.

Alcune compagnie, in seguito a tali analisi dettagliate e alla fornitura integrale di soluzioni adeguate possono rendere disponibile per i loro clienti quello che alcuni importanti operatori del settore definiscono come  “Attestazione del grado di protezione assicurativa”, un report che indica il grado di protezione dell’azienda che potrebbe essere utilizzato nei confronti di terzi (istituti finanziari, clienti e fornitori) al fine di dimostrare la qualità dell’impresa anche nell’ambito della gestione dei rischi.

(Fonte: Helvetia Assicurazioni)


Contatti per informazioni e approfondimenti: info@tarasconsulenze.it

 


 

Fitch: l’influenza del cyber risk sui rating delle compagnie

Nonostante sia prevista una crescita rapida del mercato dell’assicurazione e riassicurazione cyber, Fitch ritiene che l’influenza del rischio cyber sui rating delle compagnie del settore avverrà gradualmente.

La ragione sta nel fatto che i rischi informatici rappresentano solo una piccola parte dei portafogli di assicuratori e riassicuratori le società sono molto caute ad incrementarli o ad estendere la propria copertura.

L’approccio cauto da parte del settore è dovuto alla difficoltà stabilire una dimensione dei danni potenziali da esso derivanti e di creare dei modelli di rischio adeguati.

La sottoscrizione al rischio cyber è ancora redditizia per i primi player  arrivati sul mercato, secondo Fitch e rimane un’area di opportunità e crescita per assicuratori e riassicuratori. La crescita è particolarmente probabile nei servizi finanziari, dove l’esposizione al rischio cyber è particolarmente ampia e la regolamentazione dovrebbe stimolare la domanda di copertura.

Ma è vero anche che il rischio cyber è in aumento esponenziale, con la proliferazione di dispositivi connessi, il numero crescente di casi di violazioni di dati, grandi quantità di dati personali o sensibili detenuti dalle aziende, la crescente dipendenza da sistemi di fornitori terzi o tecnologie cloud, la digitalizzazione delle infrastrutture come le reti elettriche e lo sviluppo di sistemi e prodotti più automatizzati come nei trasporti.

Fitch si attende con la crescita del mercato assicurativo cyber, aumenti anche la concorrenza soprattutto grazie a nuovi player che si specializzano in questa linea di business.

La concorrenza potrebbe  erodere i margini di profitto e vi è il rischio dell’ingresso di nuovi operatori con limitata esperienza di sottoscrizione che potrebbero sottovalutare il rischio accumulando grandi concentrazioni di esposizioni.

Il rischio maggiore potrebbe derivare dal verificarsi di eventi estremi imprevedibili e dal rischio derivante da un’esposizione cibernetica “silent”  che gli assicuratori potrebbero non aver riconosciuto nei tradizionali prodotti assicurativi commerciali.

Per il momento, tuttavia, Fitch si aspetta che “le attività di assicurazione cyber  siano neutrali per la maggior parte degli assicuratori con rating elevato, con una solida sottoscrizione, in particolare perché rappresentano una parte relativamente piccola dell’esposizione complessiva al rischio”.

Tuttavia, qualsiasi segno di crescita aggressiva nella sottoscrizione  del rischio cyber o un’alta concentrazione di portafoglio sarebbe considerato negativo per i rating.

I premi assicurativi cyber ​​sono previsti aumentare a circa $ 20 miliardi di dollari per il prossimo decennio, il che suggerisce che sarà necessaria molta più capacità di riassicurazione per aiutare i sottoscrittori a far fronte alle loro esposizioni e gestire la loro redditività.


Per info circa i prodotti Cyber da noi commercializzati, contattaci: info@tarasconsulenze.it.

Le novità assicurative per le Strutture Sanitarie e per il Medico – Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco)

Quali sono gli obiettivi della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco):

  • Tutela del Paziente con:
    Sicurezza delle cure; Difensore civico; Osservatorio buone pratiche; Trasparenza dati
  • Tutela l’esercente la Professione Sanitaria:
    Responsabilità Penale; Responsabilità Civile; Tentativo Obbligatorio di conciliazione; Azione di rivalsa; Obbligo di Assicurazione
    introducendo interessanti elementi innovativi in un contesto normativo molto articolato e complesso

Qualificazione della responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria art. 7

  • L’art. 7 invoglia il Medico a svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza qualificando l’obbligazione di natura extracontrattuale, invertendo l’onere della prova e riducendo la prescrizione da 10 a 5 anni
  • Rimane invariato l’impianto di Responsabilità delle Strutture Sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private che rispondono ai sensi degli art 1218 e1228 del
    codice civile a titolo di Responsabilità contrattuale

Art. 10 Viene previsto l’obbligo per tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria di essere provvisti di una copertura assicurativa RC Professionale:

  • RC Colpa Grave per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del SSN, in strutture o in enti privati, deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
  • RC Professionale per Liberi Professionisti,
  • Le aziende del SSN, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il SSN che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi
    Sembra di andare nella giusta direzione, omettendo di proporre soluzioni alla disparità di trattamento tra l’Esercente la professione Sanitaria che è sottoposto all’obbligo (condivisibile) di dotarsi di coperture assicurative
    e il non corrispondente obbligo per le
    Imprese di Assicurazione.

 

Viene innanzitutto fatta chiarezza sul principio assicurativo «Claims made» che deve prevedere:

  1. Retroattività di 10 anni
  2. Ultrattività di 10 anni per cessazione attività e non disdettabile anche in presenza di sinistro

Nel «Claims made» è inoltre importante:

  • L’esatta definizione di «Circostanza»
  • La presenza della «Deeming Clause»

 

Andamento del contenzioso Medical Malpractice in Italia

Recenti statistiche ufficiali vedono il personale sanitario ai vertici delle categorie con più alto contenzioso:

  • circa 300.000 cause nei tribunali Italiani
  • circa € 10 miliardi spesi in Medicina Difensiva, pari al 10% del Fondo Sanitario Nazionale
  • allontanamento dal mercato delle imprese di assicurazione
  • sviluppo dell’ Autoassicurazione in un settore «Long Tail»

Indagine Zurich: 1 intervistato su 4 farebbe causa al proprio avvocato

A pochi giorni dall’entrata in vigore della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che prevede la polizza Responsabilità Civile e infortuni obbligatoria per gli avvocati con effetto dall’11 ottobre 2017, Zurich presenta i risultati dell’analisi curata da Swg sul rapporto tra italiani e avvocati.

Dal sondaggio emerge un aumento del bisogno di prestazioni da parte di un avvocato rispetto agli ultimi 10 anni, da parte di circa 1 intervistato su 2, il 53% del campione. Tuttavia circa la metà degli intervistati, il 46%, dichiara di aver rinunciato alle prestazioni di un avvocato, prevalentemente a causa dei costi insostenibili e dei tempi lunghissimi della giustizia.

La ricerca inoltre evidenzia che circa 2 intervistati su 3, il 64%, nell’arco della vita hanno usufruito dei servizi di un avvocato. Se a questo si aggiunge che un intervistato su quattro, il 26%, ha pensato di fare causa al proprio avvocato, risulta evidente come l’esigenza di maggiori garanzie a protezione dei professionisti sia fondamentale.

L’indagine di Zurich si colloca in uno scenario caratterizzato da una generale sfiducia verso il prossimo (negli ultimi 10 anni la fiducia è crollata progressivamente del 40%), anche se nell’ultimo anno si registra un debole miglioramento del 13%.

Analizzando quindi la fiducia degli italiani nelle figure professionali, emerge che solo il 27% degli intervistati ha fiducia verso la categoria professionale degli avvocati, rispetto al 53% della fiducia riposta nei commercialisti.

Dall’analisi emerge che le professioni legali di cui ci si avvale maggiormente sono: Diritto Civile (53%), Diritto del Lavoro (19%), Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto di famiglia (tutti al 10%).

Si registra inoltre un alto grado di soddisfazione da parte dei clienti nei confronti dei servizi offerti dal proprio avvocato rispetto a: correttezza e professionalità (76%), cura dei propri interessi (70%) e correttezza della parcella (62%).

I vantaggi della previdenza integrativa per le nuove generazioni

Domanda. Uno dei temi di attenzione nel sistema previdenziale italiano è quello delle nuove generazioni. Possiamo approfondire?
Risposta. Il tema è particolarmente delicato. I canoni di sicurezza cui i sistemi pensionistici devono uniformarsi sono, secondo le indicazioni del Libro Bianco delle Pensioni Ue, la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle prestazioni. Il fine infatti dei regimi pensionistici, si sottolinea, è fornire un reddito adeguato che consenta agli anziani un tenore di vita dignitoso e un’indipendenza economica.

D. L’Italia come si posiziona nei confronti di questi due parametri?
R. In termini di sostenibilità il Paese, così come sottolinea la Ragioneria Generale dello Stato, ha un andamento della spesa pensionistica in rapporto al pil fra i più favorevoli nell’ambito dei Paesi europei. Profilo di particolare criticità è invece rappresentato dall’adeguatezza delle prestazioni a seguito dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo (che al contempo è però una delle principali componenti di salvaguardia proprio dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale considerando la situazione demografica italiana con un accentuato processo di invecchiamento). Il riferimento specifico ad un possibile rischio di inadeguatezza è proprio nei confronti dei giovani, a causa di un mercato del lavoro sempre più flessibile con frequenti periodi di vuoto contributivo.

D. Come funziona il contributivo?
R. Il contributivo è un meccanismo basato sulla capitalizzazione nozionale dei contributi versati lungo l’arco della intera vita lavorativa. Il montante accumulato è rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del prodotto interno lordo e, al momento del pensionamento, viene convertito in una rendita vitalizia il cui ammontare dipende dall’evoluzione della longevità. Si prevede infatti la revisione triennale (biennale a partire dal 2021) dei coefficienti di trasformazione, in funzione delle aspettative di vita meccanismo. Questo costituisce un importante automatismo volto a preservare le condizioni di equilibrio finanziario del sistema pensionistico.

D. Quali sono i rischi?
R. Ci sono sia rischi legati all’andamento dell’attività economica domestica, sia rischi di eccessiva sopravvivenza. Da rimarcare, come accennato, gli effetti derivanti dalla struttura del mercato del lavoro con un’accentuata dose di flessibilità. Data l’esistenza di uno stretto nesso tra contributi previdenziali e prestazioni pensionistiche l’effetto di interruzioni contributive avrà un effetto più marcato sulle prestazioni pensionistiche del futuro.

D. Come si vorrebbe intervenire?
R. Il tema è nell’agenda della fase due della riforma delle pensioni così come era stato verbalizzato nel confronto tra Governo e sindacati il 28 settembre 2016. Si punta a introdurre una pensione contributiva di garanzia. Ulteriore profilo oggetto di approfondimento è poi quello relativo al legame tra metodo di calcolo contributivo ed età pensionabile. In particolare la volontà è quella di favorire una maggiore flessibilità in uscita all’interno del sistema contributivo rivedendo il meccanismo previsto dalla riforma Fornero che collega nel contributivo puro la possibilità di pensionamento anticipata a condizione che il reddito pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. In attesa di eventuali novità, da valutare comunque alla luce dei vincoli di finanza pubblica, diventa indispensabile provvedere al sostegno del futuro tenore di vita con la previdenza complementare che non sembra per il momento ancora particolarmente diffusa tra i giovani.

D. Quali sono i dati?
R. Attingendo alla Relazione annuale della Covip, a fine 2016 l’età media degli iscritti ai fondi pensione è 46,1 anni, rimanendo nella sostanza stabile nel confronto con il 2014; l’età media delle forze di lavoro è 42,9. Secondo il genere, il tasso di partecipazione è del 30,8% per gli uomini e del 25,2% per le donne. Gli iscritti di sesso maschile rappresentano il 62,7% del totale degli aderenti rispetto a una percentuale sulle forze di lavoro del 57,9%. Considerando anche l’età, i tassi di partecipazione degli uomini rispetto alle donne si mantengono su livelli in media del 5% più elevati su tutte le fasce.

D. Quali sono i potenziali benefici dei fondi pensione?
R. L’adesione alla previdenza complementare consente al giovane di diversificare il proprio rischio previdenziale godendo al contempo di tutta una serie di vantaggi come la possibilità di accedere alle anticipazioni per l’acquisto della prima casa e alla riserva di valore data dalle anticipazioni fino al 30% per ulteriori esigenze.

D. Quale strumento utilizzare?
R. Se il giovane è un lavoratore dipendente conviene aderire al proprio fondo pensione collettivo di riferimento (negoziale, preesistente, aperto ad adesione collettiva) per acquisire il diritto al contributo del proprio datore di lavoro. La possibilità della previdenza collettiva va colta anche se si sia ancora minorenni o studenti maggiorenni a carico del proprio genitore che sia dipendente e aderisca al fondo pensione di riferimento (se lo Statuto di tale fondo consenta l’adesione anche dei familiari a carico). Il livello di onerosità dei fondi collettivi è infatti più ridotto rispetto a quello degli strumenti di previdenza individuale, quali fondi pensione aperti e pip. Questi due strumenti sono la via di accesso alla previdenza integrativa per lavoratori autonomi o liberi professionisti. In questo caso va oculatamente scelto lo strumento più adeguato ponderando i costi (attraverso l’Isc), le linee di investimento e le rendite offerte.

D. Esistono agevolazioni fiscali?
R. Certo. Di notevole rilevanza sono i profili fiscali, partendo dalla deducibilità dei contributi fino al limite annuo di 5.164,57 euro. Riferimento particolare va operato poi ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (1 gennaio 2007), coloro cioè che non erano titolari a tale data di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Tali soggetti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.

D. E se non si lavora e versa il genitore?
R. Nel caso in cui si sia fiscalmente a carico il genitore deduce i contributi versati anche per i famigliari a carico fino al limite annuo di 5.164,57 euro.

D. Le prestazioni pensionistiche erogate da un fondo pensione come vengono tassate?
R. La rendita o la parte di capitale (al massimo il 50% perché il 50% deve essere comunque sotto forma di rendita) sono soggette ad con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9%, e non con tassazione Irpef come avviene per gli assegni pensionistici di natura obbligatoria. Considerando l’orizzonte prolungato di permanenza è verosimile ritenere che il giovane al pensionamento possa usufruire della tassazione ridotta al 9%.

D. Ultima domanda: in caso di sottoscrizione di un fondo pensione aperto e pip con contribuzione versata dal genitore, cosa succede nel momento in cui si cominci a lavorare?
R. Quando l’iscritto diventerà autonomo dal punto di vista economico, potrà assumere anche lo stesso piano previdenziale avviato dal genitore o trasferirlo al fondo pensione contrattuale cui potrà accedere con riferimento alla propria attività lavorativa subordinata. Il tutto avendo maturato una utile dote in termini di anzianità di iscrizione. (riproduzione riservata)

(di Carlo Giuro)

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Una polizza responsabilità civile per tutelare la professione

Obbligatoria ormai dall’ agosto del 2013, per i professionisti iscritti a un ordine, la polizza RC professionale rappresenta una garanzia importante per svolgere serenamente la propria attività.

L’obbligatorietà della Polizza di Responsabilità Civile Professionale è dettata dal Decreto Legislativo 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011,  entrata in vigore nel 2013 a causa di due successive proroghe.

L’obbligatorietà considera anche quei professionisti che non dispongono di un albo ma intendono iscriversi ad un’associazione di categoria, aggregazione che per l’accesso richiede la sottoscrizione di una polizza come requisito base.

Per alcune categorie quali medici, farmacisti e veterinari il termine è stato prorogato di un anno ma, dall’ agosto del 2014, anche per loro è scattato l’obbligo. La mancata sottoscrizione dell’assicurazione fa correre al professionista il serio rischio di ricevere sanzioni, applicate direttamente dall’ordine professionale al quale risultano iscritti. Nei casi più gravi, e soprattutto dopo aver ricevuto diversi solleciti, la mancata sottoscrizione di un’assicurazione  può portare anche alla radiazione dall’albo stesso.

Dal provvedimento attualmente restano fuori i giornalisti, anche se regolarmente iscritti all’albo di categoria. Nel loro caso l’Ordine Nazionale ha semplicemente consigliato la sottoscrizione di una polizza, assolutamente facoltativa, studiata appositamente per la categoria.

L’assicurazione di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi, in conseguenza di errori od omissioni nell’esercizio dell’attività svolta da professionisti ma anche da società che realizzano servizi professionali. I professionisti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, non possono mai considerarsi completamente al riparo dal rischio di incorrere in azioni legali. Per quanto possano svolgere correttamente il loro lavoro sono pur sempre esposti all’opinione dei clienti e alla valutazione soggettiva del loro lavoro.

Le tante compagnie assicurative presenti sul mercato offrono una vasta gamma di proposte, studiate appositamente per medici e personale sanitario, avvocati, progettisti e geometri, architetti e ingegneri, commercialisti e consulenti del lavoro. Proposte che offrono soluzioni personalizzate, flessibili e adattabili al livello di esperienza maturata dal professionista nell’arco del percorso lavorativo.

Una polizza professionale può considerarsi adeguata se a corredo viene proposta la compilazione di

un questionario chiaro e completo dal punto di vista dei contenuti. Inoltre devono essere indicati espressamente i limiti di copertura, l’indicazione del massimale per sinistro e la franchigia, laddove è prevista.

Non devono mancare dettagli specifici sulla retroattività della polizza, che di norma è preferibile sia  anche postuma, per una copertura futura. Per sottoscrivere la polizza più adeguata il professionista può fare ricorso ai comparatori on line, che garantiscono una ricerca ampia e veloce.

L’articolo Una polizza responsabilità civile per tutelare la professione proviene da Mondo Assicurazioni.