Bando ISI INAIL – Avviso pubblico ISI 2017

Attraverso l’INAIL si ha la possibilità di accedere a investimenti con contributo a fondo perduto del 65% su attrezzature, macchinari e rimozione di amianto.
La scadenza per inoltrare la domanda di partecipazione e il 31 Maggio 2018.

Vediamo cosa è il Bando ISI INAIL

L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo:
* di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
* di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi 2017 Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.

Soggetti destinatari
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Accesso alla procedura online
Prima fase: accesso alla procedura da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Seconda fase: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Per informazioni o adesione contattateci.
info@tarasconsulenze.it

 


 

AXA Italia lancia Welfare Aziende: la prima offerta di Employee Benefits per le PMI

Welfare Aziende è la soluzione dedicata alle PMI che permette ai dipendenti di vivere meglio, migliorando ambiente di lavoro e produttività

AXA Italia presenta Welfare Aziende, il primo prodotto Employee Benefits per le Piccole e Medie Imprese che consente agli imprenditori di offrire piani di protezione ai propri dipendenti, per aiutarli a vivere l’ambiente lavorativo in modo più sereno e produttivo.

La soluzione per le PMI di AXA Italia si colloca in un contesto di arretramento del welfare pubblico, che sta portando molte aziende a cercare di colmare i bisogni di protezione dei propri dipendenti aumentando così efficienza, produttività e fidelizzazione.

Anche la contrattazione collettiva, che ha dedicato ampio spazio alle tutele dei dipendenti spingendo sempre più il Welfare aziendale, ha favorito la crescita della cultura degli Employee Benefits.

Welfare Aziende è la soluzione per rispondere a questi cambiamenti: prevede il rimborso delle spese mediche, copre gli infortuni professionali ed extra professionali, oltre a proporre servizi di prevenzione come check-up medici e un’assistenza h24 in ambito infortuni e malattie.

 

L’offerta di AXA Italia consente alle aziende di scegliere tra due formule di adesione, pensate per andare incontro a esigenze di protezione differenti: Cassa di Assistenza AXA, che tutela tutti i dipendenti e garantisce il sostegno per malattie e cure, insieme a servizi di assistenza e prevenzione; Partita Iva consente invece una scelta libera dei destinatari dei benefit e, in aggiunta al supporto per malattie e cure, offre anche il sostegno in caso di infortunio.

Per entrambe le formule, inoltre, è previsto un upgrade di assistenza che comprende un parere medico complementare e servizi di telemonitoraggio e video consulto medico in caso di convalescenza post-ricovero con intervento chirurgico.

Welfare Aziende è già disponibile presso tutte le agenzie AXA Italia.

Per essere contattati è sufficiente scrivere a welfare@tarasconsulenze.it

 


(fonte IL BROKER – Il blog per l’Intermediario Assicurativo)

 

 


 

Cosa sono i Bitcoin?

Storia dei Bitcoin e principali caratteristiche della moneta virtuale di Internet

Il Bitcoin è la moneta virtuale per eccellenza di Internet inventata nel 2009 da un anomimo inventore e viene utlizzata direttamente online senza l’intermediazione di banche o istituti centrali.

Infatti a differenza delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di una banca centale, ma utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei Bitcoin.
La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento delle monete in modo assolutamente anonimo e i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer sotto forma di wallet digitale o mantenuti presso terzi che svolgono funzioni simili a una banca classica.

In ogni caso, i Bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un indirizzo e conto o portafoglio Bitcoin. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza di un ente centrale rende impossibile a qualunque autorità, governativa o meno, il blocco dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza il possesso delle relative chiavi o la svalutazione dovuta all’immissione di nuova moneta.

Come e dove aprire un conto Bitcoin e come acquistare i primi Bitcoin?

Prima di tutto ti consigliamo di informarti per bene sul portale Bitcoin.org in quanto i Bitcoin sono diversi dal denaro o moneta che conosci e che utilizzi tutti i giorni e ci sono alcune cose che devi sapere prima di poterli acquistare e spendere in totale sicurezza e riuscire ad evitare gli errori più comuni.

La scelta più importante riguarda sicuramente il tipo di portafoglio in cui custodire i tuoi Bitcoin: puoi scegliere tra portafogli Desktop o Hardware detti anche portafogli offline, o portafogli Web o Smartphone detti portafogli online.

I portafogli offline sono il luogo più sicuro in cui custodire i propri Bitcoin in quanto se ne ha il pieno controllo e anche la piena responsabilità e sono altamente consigliati quando si possiedono Bitcoin per un valore di migliaia di Euro: i più famosi ed affidabili sono Electrum e Trezor.

I portafogli online danno il vantaggio di porter accedere ai propri Bitcoin da qualsiasi luogo e qualsiasi dispositivo, e sono l’ideale se si vuole utilizzare il portafoglio Bitcon come il classico portafoglio per le spese quotidiane e per chi volesse iniziare ad entrare nel mondo dei Bitcoin in modo semplice e veloce: i più affidabili e famosi sono CoinBase e Blockchain.

Quale portafoglio Bitcoin scegliere?

Se sei alle prime armi e vuoi muovere i primi passi con i Bitcoin custodendo online fino ad un massimo di 1000 Euro in Bitcoin, CoinBase è sicuramente la scelta migliore: è infatti considerato dagli addetti ai lavori, il Paypal della moneta virtuale e anche si si tratta di un portafoglio online, tutti i Bitcoin dei clienti vengono custoditi offline e criptati con codifica AES-256, per evitare eventuali frode informatiche.

Nota: chi ha convertito i propri Euro in Bitcoin nel 2013 quando un Bitcoin valeva $20, oggi si è ritrovato una fortuna in quanto a Luglio 2017, il valore di 1 Bitcoin è arrivato quasi alla soglia dei $4.000.
Fonti autorevoli indicano che il valore dei Bitcoin è destinato a triplicare nel prossimi anni.

Fideiussione a garanzia della capacità finanziaria degli autotrasportatori

Disciplina generale:

Il giorno 4 Dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento che ha modificato le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada sia di merci che di persone. Il Regolamento CE delinea le norme comuni per esercitare l’attività di trasportatore su strada. La sua applicazione non necessita, di alcuna norma di recepimento da parte dello Stato italiano, come per qualsiasi altro Stato Europeo. La normativa italiana infatti avente natura secondaria, è efficace solo se compatibile con il citato Regolamento ovvero se il Regolamento ne consente l’applicazione.

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada dovranno dimostrare di:

  • essere onorabili;
  • possedere l’idoneità professionale richiesta;
  • possedere un’adeguata idoneità finanziaria;

Per soddisfare quest’ultimo requisito, oggetto della garanzia finanziaria, un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli “obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale”. L’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno € 9.000 quando solo un veicolo è utilizzato e di € 5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Modalità assolvimento requisito idoneità economica:

  • Esibizione dei conti dell’impresa certificati da un revisore contabile o di altro soggetto debitamente riconosciuto;
  • “In deroga a quanto sopraindicato, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.”

Soggetti coinvolti: il contraente

La normativa si applica alle imprese di trasporto su strada di:

  • merci, mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 t., o con complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi;
  • persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso.

Soggetti coinvolti: il Beneficiario

Il Beneficiario è l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dei Trasporti.
Il Ministero ha tuttavia demandato alle Province la gestione di tutte le attività necessarie alla tenuta dell’Albo, inclusa l’acquisizione dell’eventuale garanzia fideiussoria.

Schema fideiussione: clausole

Non è attualmente prescritto alcuno schema tipo. L’eventualità più probabile è che ciascuna sezione provinciale dell’Albo decida autonomamente.

  • Durata: la capacità finanziaria va dimostrata ogni anno. Le norme generali non escludono una garanzia a scadenza fissa.
  • Importi garantiti: €. 9.000,00 per il primo mezzo di trasporto, da aumentare di €.5.000,00 per ogni mezzo di trasporto aggiuntivo. La normativa europea e quella interna non fanno menzione del ‘sopravvenuto’ aumento delle esigenze fideiussorie nel caso di acquisizione nell’anno di uno o più veicoli.
  • Cause di escussione: la procedura per la sospensione e revoca della autorizzazioni è di esclusiva applicazione Comunitaria (art.13/14 Reg. CE). La fissazione delle sanzioni è demandata allo Stato membro (Art.22 Reg CE).

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Esistono contrasti tra normative.

  • Il Regolamento CE prevede che la non osservanza dei requisiti sia comunicata dall’Albo all’autotrasportatore, mentre la norma nazionale prevede che la perdita dei requisiti debba essere comunicata dall’autotrasportatore (o dal suo fideiussore) all’Albo.
  • La normativa interna disciplina in modo contrastante i termini per rilevare la mancanza dei requisiti: 15 giorni / 3 giorni.
    Infine sono differenti i termini per la regolarizzazione (semestrale / annuale) ed i presupposti per l’assegnazione di tale termine (presenza / assenza di un piano finanziario).

Le sanzioni

  • Il Regolamento CE ha stabilito la prevalenza della normativa emanata dagli Stati membri.
  • La Comunità Europea ha comunque stabilito i principi generali ai quali deve essere improntata la legiferazione nazionale: proporzionalità, dissuasività e non discriminatorietà.
  • Lo Stato Italiano per il momento non ha emanato una disposizione specifica per le sanzioni (come affermato dall’art. 12 del D.M.25/11/2011) ma ha previsto un’applicazione provvisoria dell’art.19 comma 3 del D.Lgs.395/2000 riservandosi di adottare nuove norme sanzionatorie in data da destinarsi.
  • La disciplina nazionale (Art.6 c.3 / Art.12 D.Lgs 395/2000 e Art. 7 D.M.25/11/2011 Min. Trasp.) stabilisce l’obbligo per le imprese di trasporto su strada o per i fideiussori di comunicare in forma scritta all’Autorità competente, entro il termine di tre giorni (D.Lgs) o di 15 giorni (D.M) elementi che possano determinare la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata: la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire (da €.1.549,37 a €.4.648,11)

L’assunzione del rischio

La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.

 1) Prodotto “RC professionale Autotrasportatori”.

Il prodotto è indirizzato alle nuove Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzilimitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle Motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.
L’Assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero risponde per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate alla Società nello stesso periodo di copertura assicurativa. La garanzia copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall’Assicurato, da dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato e imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività esercitata dall’Assicurato.
La polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.

2) Prodotto “Polizza fideiussoria per cauzione a garanzia del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto conto terzi”.

Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I PRODOTTI

Dati obbligatori per ottenere il preventivo sono:

  • Ultimo Bilancio completo
  • Dati anagrafici Amministratore
  • Documenti reddituali Amministratore
  • Numero iscrizione R.E.N. (se già assegnato)
  • Numero iscrizione ALBO (se già assegnato)
  • Numero iscrizione REA / CCIAA
  • Ufficio Motorizzazione Civile e indirizzo PEC

Taras Consulenze Assicurative è in grado di fornire ogni tipo di consulenza circa i prodotti assicurativi legati alle attività interessate da questa norma.

Contattaci per informazioni:
Email: info@tarasconsulenze.it
Telefono:  +39 335 1208061

Caso morte vita intera, sì a deduzione

I premi pagati dalla società a fronte di polizze assicurative caso morte vita intera sono deducibili in quanto non assimilabili a prodotti finanziari, e il capitale assicurato costituisce sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società stessa.

È quanto emerge dalla lettura di due sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto. Nella prima delle due pronunce (10/2/2016, n. 216) l’amministrazione finanziaria sosteneva l’assimilazione della polizza a un prodotto di tipo finanziario, con contestuale riqualificazione del costo quale credito. Secondo la Commissione tale ricostruzione non è corretta poiché l’importo dei premi pagati alla compagnia assicuratrice sono stati definitivamente acquisiti dalla stessa, la quale non aveva alcun obbligo di restituzione, ma solo quello di erogare il capitale assicurato al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato ovvero di restituire quanto pattuito in base alle condizioni di polizza a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto. Trattasi quindi di costi deducibili in quanto inerenti all’attività d’impresa, trattandosi di oneri sostenuti per ottenere vantaggi futuri. La seconda pronuncia (9/11/2016, n. 1183) confermando quanto già detto in precedenza, aggiunge che la società ha tassato la sopravvenienza attiva riveniente dal capitale assicurato incassato.

Fonte:
logoitalia oggi7

I vantaggi della previdenza integrativa per le nuove generazioni

Domanda. Uno dei temi di attenzione nel sistema previdenziale italiano è quello delle nuove generazioni. Possiamo approfondire?
Risposta. Il tema è particolarmente delicato. I canoni di sicurezza cui i sistemi pensionistici devono uniformarsi sono, secondo le indicazioni del Libro Bianco delle Pensioni Ue, la sostenibilità finanziaria e l’adeguatezza delle prestazioni. Il fine infatti dei regimi pensionistici, si sottolinea, è fornire un reddito adeguato che consenta agli anziani un tenore di vita dignitoso e un’indipendenza economica.

D. L’Italia come si posiziona nei confronti di questi due parametri?
R. In termini di sostenibilità il Paese, così come sottolinea la Ragioneria Generale dello Stato, ha un andamento della spesa pensionistica in rapporto al pil fra i più favorevoli nell’ambito dei Paesi europei. Profilo di particolare criticità è invece rappresentato dall’adeguatezza delle prestazioni a seguito dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo (che al contempo è però una delle principali componenti di salvaguardia proprio dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale considerando la situazione demografica italiana con un accentuato processo di invecchiamento). Il riferimento specifico ad un possibile rischio di inadeguatezza è proprio nei confronti dei giovani, a causa di un mercato del lavoro sempre più flessibile con frequenti periodi di vuoto contributivo.

D. Come funziona il contributivo?
R. Il contributivo è un meccanismo basato sulla capitalizzazione nozionale dei contributi versati lungo l’arco della intera vita lavorativa. Il montante accumulato è rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del prodotto interno lordo e, al momento del pensionamento, viene convertito in una rendita vitalizia il cui ammontare dipende dall’evoluzione della longevità. Si prevede infatti la revisione triennale (biennale a partire dal 2021) dei coefficienti di trasformazione, in funzione delle aspettative di vita meccanismo. Questo costituisce un importante automatismo volto a preservare le condizioni di equilibrio finanziario del sistema pensionistico.

D. Quali sono i rischi?
R. Ci sono sia rischi legati all’andamento dell’attività economica domestica, sia rischi di eccessiva sopravvivenza. Da rimarcare, come accennato, gli effetti derivanti dalla struttura del mercato del lavoro con un’accentuata dose di flessibilità. Data l’esistenza di uno stretto nesso tra contributi previdenziali e prestazioni pensionistiche l’effetto di interruzioni contributive avrà un effetto più marcato sulle prestazioni pensionistiche del futuro.

D. Come si vorrebbe intervenire?
R. Il tema è nell’agenda della fase due della riforma delle pensioni così come era stato verbalizzato nel confronto tra Governo e sindacati il 28 settembre 2016. Si punta a introdurre una pensione contributiva di garanzia. Ulteriore profilo oggetto di approfondimento è poi quello relativo al legame tra metodo di calcolo contributivo ed età pensionabile. In particolare la volontà è quella di favorire una maggiore flessibilità in uscita all’interno del sistema contributivo rivedendo il meccanismo previsto dalla riforma Fornero che collega nel contributivo puro la possibilità di pensionamento anticipata a condizione che il reddito pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. In attesa di eventuali novità, da valutare comunque alla luce dei vincoli di finanza pubblica, diventa indispensabile provvedere al sostegno del futuro tenore di vita con la previdenza complementare che non sembra per il momento ancora particolarmente diffusa tra i giovani.

D. Quali sono i dati?
R. Attingendo alla Relazione annuale della Covip, a fine 2016 l’età media degli iscritti ai fondi pensione è 46,1 anni, rimanendo nella sostanza stabile nel confronto con il 2014; l’età media delle forze di lavoro è 42,9. Secondo il genere, il tasso di partecipazione è del 30,8% per gli uomini e del 25,2% per le donne. Gli iscritti di sesso maschile rappresentano il 62,7% del totale degli aderenti rispetto a una percentuale sulle forze di lavoro del 57,9%. Considerando anche l’età, i tassi di partecipazione degli uomini rispetto alle donne si mantengono su livelli in media del 5% più elevati su tutte le fasce.

D. Quali sono i potenziali benefici dei fondi pensione?
R. L’adesione alla previdenza complementare consente al giovane di diversificare il proprio rischio previdenziale godendo al contempo di tutta una serie di vantaggi come la possibilità di accedere alle anticipazioni per l’acquisto della prima casa e alla riserva di valore data dalle anticipazioni fino al 30% per ulteriori esigenze.

D. Quale strumento utilizzare?
R. Se il giovane è un lavoratore dipendente conviene aderire al proprio fondo pensione collettivo di riferimento (negoziale, preesistente, aperto ad adesione collettiva) per acquisire il diritto al contributo del proprio datore di lavoro. La possibilità della previdenza collettiva va colta anche se si sia ancora minorenni o studenti maggiorenni a carico del proprio genitore che sia dipendente e aderisca al fondo pensione di riferimento (se lo Statuto di tale fondo consenta l’adesione anche dei familiari a carico). Il livello di onerosità dei fondi collettivi è infatti più ridotto rispetto a quello degli strumenti di previdenza individuale, quali fondi pensione aperti e pip. Questi due strumenti sono la via di accesso alla previdenza integrativa per lavoratori autonomi o liberi professionisti. In questo caso va oculatamente scelto lo strumento più adeguato ponderando i costi (attraverso l’Isc), le linee di investimento e le rendite offerte.

D. Esistono agevolazioni fiscali?
R. Certo. Di notevole rilevanza sono i profili fiscali, partendo dalla deducibilità dei contributi fino al limite annuo di 5.164,57 euro. Riferimento particolare va operato poi ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (1 gennaio 2007), coloro cioè che non erano titolari a tale data di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Tali soggetti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.

D. E se non si lavora e versa il genitore?
R. Nel caso in cui si sia fiscalmente a carico il genitore deduce i contributi versati anche per i famigliari a carico fino al limite annuo di 5.164,57 euro.

D. Le prestazioni pensionistiche erogate da un fondo pensione come vengono tassate?
R. La rendita o la parte di capitale (al massimo il 50% perché il 50% deve essere comunque sotto forma di rendita) sono soggette ad con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9%, e non con tassazione Irpef come avviene per gli assegni pensionistici di natura obbligatoria. Considerando l’orizzonte prolungato di permanenza è verosimile ritenere che il giovane al pensionamento possa usufruire della tassazione ridotta al 9%.

D. Ultima domanda: in caso di sottoscrizione di un fondo pensione aperto e pip con contribuzione versata dal genitore, cosa succede nel momento in cui si cominci a lavorare?
R. Quando l’iscritto diventerà autonomo dal punto di vista economico, potrà assumere anche lo stesso piano previdenziale avviato dal genitore o trasferirlo al fondo pensione contrattuale cui potrà accedere con riferimento alla propria attività lavorativa subordinata. Il tutto avendo maturato una utile dote in termini di anzianità di iscrizione. (riproduzione riservata)

(di Carlo Giuro)

Fonte:  


 

 

FIDEIUSSIONI: TUTTO quello che c’è da sapere

credito

Vi avevamo parlato della parola più ricercata all’interno del nostro blog ovvero Fideiussione.

L’argomento è molto interessante, visti anche gli ultimi sviluppi legato al mondo degli appalti pubblici nonché la rilevanza che il ramo ha assunto nel corso degli anni.IMG-20160504-WA0005

Per questo abbiamo deciso di coinvolegere il dott. Giovanni Nicolosi che ha visto
l’evoluzione del mondo delle Cauzioni sin dal suo approdo, nel 1978, come Agente della Società Italiana Cauzioni (SIC). Oggi Nicolosi è Agente procuratore della Atradius Credit Insurance N.v. – Agenzia di Torino – Ni.ca. Srl che opera nei rami dell’assicurazione del credito, fideiussioni assicurative, servizi di recupero crediti internazionale e riassicurazione.

Il dott. Nicolosi ci introdurrà nel mondo partendo dall’origine storica del mondo delle cauzioni fino ad arrivare a quello che oggi rappresenta per il mercato italiano.

L’origine storica del ramo cauzioni è incerta.

Le prime applicazioni le abbiamo con la circolare n° 145 del 07/01/1960: “Costituiscono il contenuto di questo ramo quei contratti che assolvono alla stessa funzione giuridico economica (e pertanto sono sostitutivi) di una cauzione in denaro o in altri beni  reali che un determinato soggetto (normalmente il contraente l’assicurazione ) è tenuto a costruire a favore della Pubblica Amministrazione o di un privato, “al fine di garantire l’adempimento di una sua futura eventuale obbligazione  pecuniaria a titolo di risarcimento di danno, ovvero di pagamento di tributo, obbligazione che potrà sorgere a suo carico qualora venga violata in avvenire una determinata o determinante obbligazioni primarie”.pegno-771887

La circolare disciplinava quindi l’esercizio di tale settore delle assicurazioni facendo riferimento ad ogni tipica forma contrattuale per la quale è prevista la prestazione di una cauzione. Le “garanzie cauzionali” seguono comunque la continua evoluzione del “rapporto economico” che ne costituisce la fonte.

Non è peraltro da dimenticare che in tema di garanzia delle cauzioni e della loro prestazione da parte di terzi rispetto al rapporto principale, già si provvedeva nella società a civiltà giuridiche evolute come quella romana e sia pur sotto forma non assicurativa, con il ricorso all’Istituto della “fidejussione”. L’operatività e lo sviluppo dei premi assicurativi nel ramo cauzioni in Italia lo si ha con l’entrata in vigore della Legge 03/01/1978 n°1 – Art. 13: “accelerazione delle procedure  per  l’esecuzione di opere pubbliche – “equiparazione delle fidejussioni assicurative a quelle bancarie”, nei contratti con amministrazioni statali e regionali, amministrazioni finanziarie dello Stato, dogane, autorità giudiziaria, concessione pubbliche ecc…

Successivamente per analogia le polizze fideiussorie vennero anche estese a Beneficiari privati. Chiaramente con condizioni contrattuali diverse.

Oltre a quella indennitaria le “polizze cauzionali o fidejussioni” hanno svolto e svolgono una funzione di incentivazione delle attività economiche, in via diretta per il loro significato di avallo di solvibilità e spesso di capacità imprenditoriale, in via incentivi2.jpgindiretta evitando immobilizzi di garanzie reali o il ricorso a linee di credito bancarie. La concessione della garanzia assicurativa, è soggetta alle stesse regole che condizionano la concessione del fido bancario nelle sue varie forme. Tale concessione viene basata principalmente sulla potenzialità economica del cliente, si deve procedere innanzitutto all’esame delle attività di quest’ultimo, attraverso una raccolta di documentazione di “affidamento“ che terrà conto del massimale e del testo della garanzia, tipo e durata della stessa, eventuali avalli di terzi (co-obbligazioni), di solito la documentazione è costituita dagli ultimi due bilanci completi di nota integrativa, situazione infrannuale, certificati qualità, CCIAA, informazioni bancarie e di società informazioni commerciali e finanziarie sulla ditta contraente e relativi esponenti, esperienze lavorative pregresse, copia delibera o contratto da garantire contenenti gli elementi per il rilascio della polizza.

Condizione essenziale prima di emettere un contratto è che “l’azienda contraente debba essere affidata “deve dimostrare attraverso la documentazione sopra elencata la sua storia di essere “solvibile e affidabile”.

Le Compagnie di assicurazioni sono meno tutelate  rispetto agli Istituti di credito bancario che di solito applicano tassi più elevati con linee di credito vincolate e  privilegi su proprietà immobiliari. Edilizia

Il ramo cauzioni oggi è in una fase di rallentamento, in quanto da sempre segue lo sviluppo economico dell’edilizia, ma la sua applicazione in altri contesti economici potrebbe portarci a vivere una nuova fase di forte sviluppo.

 

Infine desidero precisare che tale settore in Italia ha conosciuto una notevole evoluzione ed un altrettanto considerevole sviluppo anche grazie alla notevole competenza professionale di tutti i componenti di una Società che per decenni è stata leader nel settore sul mercato italiano. Mi riferisco alla Società Italiana Cauzioni (conosciuta anche come SIC) che a partire dagli inizi degli anni 2000 ha trasferito il proprio portafoglio, ed è entrata a far parte di un Gruppo assicurativo internazionale specializzato non solo nelle fideiussioni assicurative, ma soprattutto nell’assicurazione del credito commerciale e nel recupero crediti in Italia ed all’estero, cioè il Gruppo Atradius. La specifica preparazione e specializzazione che la allora Società ha travasato nel Gruppo internazionale è riconosciuta da sempre da tutto il mercato assicurativo italiano ed internazionale.

(Fonte “Il Broker” – https://ilbroker.wordpress.com/2016/05/10/fideiussioni-tutto-quello-che-ce-da-sapere/)

 


 

Tagliando Assicurazione Scaduta: 15 giorni per non essere multati

n molti ci chiedono, “ho il tagliando dell’assicurazione scaduta quanti giorni ho a disposizione per poterla rinnovare?

Il Ministero dell’Interno, per sciogliere ogni dubbio in merito al tagliando dell’assicurazione scaduta, il 14 febbraio 2013, ha pubblicato una circolare nella quale specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

La circolare in questione emessa dal Ministero dell’Interno interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che è subentrato modificando il d.l. 209/09 del codice delle assicurazioni private, introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

In altre parole con il tagliando dell’assicurazione scaduto è possibile circolare per altri 15 giorni successivi alla polizza di assicurazione scaduta e non è possibile essere multati dalle autorità, contrariamente a quanto avveniva prima della pubblicazione della circolare.

Questa novità è valida per tutti i conducenti assicurati quindi nessun timore, è possibile circolare ed esibire temporaneamente il tagliando dell’assicurazione scaduta ed il relativo certificato per i successivi 15 giorni della risoluzione del contratto.

Inoltre le compagnie assicurative possono stipulare contratti assicurativi obbligatori Rc auto della durata di un anno che non si rinnovano più alla scadenza, bensì si risolvono automaticamente allo scadere del contratto, con esplicito divieto di rinnovo tacito. In questo modo è necessario che l’assicurato torni presso l’agenzia assicurativa per firmare la nuova polizza.

Dal suo canto, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di avvisare l’assicurato almeno 30gg prima che l’assicurazione sia scaduta e deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettiva stipula del nuovo contratto assicurativo ovvero per i 15 giorni successivi.

Per conoscere la nuova normativa, entrata in vigore il 18 ottobre 2015, sul contrassegno RC auto, leggi il nostro articolo: Addio al contrassegno RC auto sul parabrezza

Nuovi aggiornamenti dunque che riguardano il tagliando assicurazione scaduta e l’abolizione del tacito rinnovo, per poter scaricare il decreto legge e consultarlo anche offline cliccate di seguito:

Decreto Legge 179/12

Circolare Ufficiale del Ministero dell’Interno

Leggi anche come non far aumentare la classe di merito dopo un sinistro e mantenere il premio assicurativo invariato, clicca qui

(FONTE: IntermediariAssicurativi.it)

Responsabilità professionale. La copertura assicurativa prevista è a tenuta? Un suggerimento pratico

26 NOV – Gentile Direttore,
Torniamo ancora sul punto dell’assicurazione nel ddl Gelli. Efficace averla prevista e in forma obbligatoria. A nostro avviso si presentano però criticità sulle quali occorrerebbe intervenire per meglio garantire la tenuta del sistema previsto.
Vediamo quali. Il ddl Gelli si è ispirato al modello dell’altro grande rischio sociale assicurato: la r. c. auto. Assicurazione obbligatoria per tutti, indistintamente; sia strutture sanitarie, che medici liberi professionisti (art. 8); azione diretta del paziente danneggiato verso la compagnia assicuratrice del sanitario (art 8 bis); fondo di garanzia Consap per danni eccedenti i massimali assicurati, oppure coperti da compagnie insolventi (art.9). Fin qui le analogie (obbligo assicurativo per tutti, azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione, fondo di garanzia per i rischi scoperti).

La differenza principale, non trascurabile, con il sistema della r. c. auto è che la medical malpractice non ha un mercato adeguato dell’offerta, in quanto è disertata dalle compagnie majors. E ciò vale sia per le compagnie nazionali, sia per le straniere. Ciò rende difficoltoso per questo ramo assicurativo assorbire la domanda di copertura. Con l’effetto che larga parte del rischio sanitario oggi non è coperto da assicurazione. O per la c.d. auto-assicurazione degli enti sanitari, oppure per le franchigie esorbitanti applicate nelle polizze. Infatti, non casualmente il ddl non prevede l’obbligo di contrarre a carico delle compagnie assicuratrici.

Facciamo un inciso tecnico, ma semplice. Un ramo assicurativo sta in piedi se i premi raccolti con le polizze sono in equilibrio con i risarcimenti pagati per effetto dei sinistri, al netto dei costi di gestione. Sempre per capirci, il ramo medical malpractice (rilevazioni annuali di ANIA “l’assicurazione italiana in cifre”, disponibile sul loro sito) indica – come ordine di grandezza – una raccolta annua di premi di mezzo miliardo di euro, a fronte di una riserva sinistri di circa un miliardo e mezzo.

Perciò le compagnie più affermate disertano il ramo. E le compagnie che si avventurano fanno pagare ai professionisti (che riescono a valutare più efficacemente) premi elevati, oppure assicurano le strutture sanitarie con franchigie (ossia lasciando in carico all’assicurato) rischi fino a 250/500 mila euro e anche oltre il milione. Soglie entro le quali ricade la stragrande maggioranza dei sinistri dell’ente. Si può considerare “assicurata” una sanità coperta in questi termini, ancorché obbligata?

Allora, per ottenere un sistema di responsabilità sanitaria assicurato, basta disporre l’obbligo di assicurarsi a carico di tutto il settore? Anche se non c’è una congrua offerta di compagnie di massima affidabilità, se i premi non vengono tenuti sotto adeguata osservazione, così come i sinistri? A che serve propugnare una sanità assicurata, se la sussistenza di risposte tecniche non viene preventivamente accertata?

Su queste basi e con tabelle risarcitorie ancora non adeguate, che ricomprendono il danno morale accanto al danno biologico (vedi ultima audizione ANIA in Parlamento dell’11 novembre), temiamo non ci sia spazio per far tornare le compagnie ad assicurare la medical malpractice.  Peraltro, vista la quota assai minoritaria di rischio sanitario assicurata da compagnie nazionali, sarebbe opportuno disporre di dati più esaurienti per tracciare la tenuta del sistema.

Il legislatore dovrebbe ottenerli dall’autorità di vigilanza del settore (Ivass), da quella del mercato (Antitrust) e dall’ente di coordinamento operativo tra le sanità regionali (Agenas) al fine di conoscere in maniera più esauriente anche i dati delle compagnie straniere che operano nel paese. Parte dei dati potrebbero pure essere raccolti dalle associazioni dei broker, la cui rappresentanza preponderante è fatta da compagnie internazionali che intermediano le prevalenti polizze estere. Oggi, da quanto risulta in questi ambienti, i broker internazionali presenti nel nostro paese sono piuttosto cauti nel diffondere, già alla associazione nazionale del loro settore, i dati degli andamenti del rischio sanità.

In questo quadro, dunque, è improbabile ottenere una responsabilità sanitaria davvero assicurata, indipendentemente dall’obbligo “per decreto”.
A nostro avviso, una misura da adottare per avvicinare l’obiettivo è quella di accrescere il ruolo di Consap rispetto all’impianto già delineato nel ddl Gelli. La proposta in sé non dovrebbe risultare stravolgente, visto che già la “Balduzzi” ne ha individuato compiti importanti sulla medical malpractice.

In breve, Consap potrebbe fungere da riassicuratore del sistema medical malpractice. La variante rispetto all’impianto delineato dal ddl Gelli sta nel disporne un ruolo centrale, invece che residuale. Certo, con una corrispondente, più cospicua dotazione rispetto ai possibili stanziamenti già immaginati.
Del resto la tecnica assicurativa prevede che, qualora il mercato da solo non sia in grado di assorbire un rischio socialmente “sensitive”, intervenga la fiscalità per il saldo della differenza rispetto alla raccolta del mercato.

Consap ha già studiato in questi anni tali questioni, sia della medical malpractice che della riassicurazione sui grandi rischi (catastrofi naturali) . E poi non necessariamente questo compito aggiuntivo dovrebbe tradursi in un maggiore onere in prospettiva per l’erario. C’è già il precedente di un’altra assicuratrice pubblica, come Sace, che prospera assicurando un altro rischio cruciale per il paese, come è quello dell’esportazione.

Allora si può pensare che, oculatamente gestito, anche il fondo di dotazione del rischio sanitario presso Consap si riveli un affare per il bilancio pubblico, oltre a fare da leva alla funzionalità della sanità. A fronte di uno stanziamento un po’ più adeguato, infatti:
– il sistema sanitario recupererebbe veramente buona parte degli sprechi della medicina difensiva;
– si ridurrebbero in modo decisivo le voci dei bilanci regionali relative alla c.d. autoassicurazioni;
– il bilancio pubblico infine avrebbe finalmente una mappatura certificata dei sinistri e dell’esposizione debitoria, attraverso la ricognizione effettuata dal meccanismo della riassicurazione.

Tiziana Frittelli 
Vice-Presidente Federsanità, Anci

Alberto Tita
Esperto in responsabilità sanitaria, studio Lexellent, Milano

26 novembre 2015
© Riproduzione riservata
(Fonte: QuotidianoSanità.it –
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=33861)

 


 

Employee benefits, cosa sono?

Gli employee benefits (benefici per i dipendenti) sono veri e propri incentivi, spesso di natura assicurativa, che hanno il duplice vantaggio di essere fortemente considerati dai collaboratori e fiscalmente interessanti per le aziende.
Employee benefits, cosa sono

Provate a chiedere ad un vostro dipendente se preferisce ricevere 100 euro in più in busta paga, oppure ricevere un benefit di analogo valore.

Probabilmente sceglierà di ricevere 100 euro in più in busta paga, ma così facendo quasi la metà se ne andranno fra ritenute e imposte varie, ed anche al datore di lavoro non costeranno 100, ma 130 euro. Quindi a fronte di 130 euro di costi vivi, il lavoratore ne gode 60.

C’è una bella differenza fra il potere d’acquisto dato al lavoratore con un aumento in busta paga, che con quello che deriva dal poter godere dei 100 euro sotto forma di employee benefits.

Cosa sono gli employee benefits?

Gli employee benefits sono un insieme di coperture di natura assicurativa, quali:

  • assicurazione sulla vita;
  • sull’invalidità;
  • sugli infortuni;
  • per il rimborso delle spese sanitarie;
  • previdenziali.

Queste coperture assicurative così erogate formano un vero e proprio welfare aziendale, che sicuramente assolve l’importante funzione di motivare e fidelizzare al meglio le risorse umane dell’azienda. Ad esempio se l’azienda è in grado di assicurare al lavoratore piani di assistenza sanitaria estesi all’intero nucleo familiare, questo benefit sarà molto apprezzato dal collaboratore.

Oggi in Italia viviamo un periodo di crisi acuta e anche per questo sono molto apprezzati piani di welfare aziendale attuabili attraverso gli employee benefits. Se questi benefits vengono concepiti come programmi dedicati ed esclusivi, possono essere per i dipendenti più allettanti di una migliore offerta economica.

Per un lavoratore trentenne, ad esempio, potrebbe essere molto importante garantire un capitale elevato ai familiari in caso di decesso, mentre per un lavoratore col doppio degli anni sarà molto importante un buon piano sanitario esteso alle gravi invalidità da malattia (La copertura Long Term Care).

Per dovere di cronaca va detto che oggi in Italia molti CCNL disciplinano una serie di employee benefits obbligatori, ma si tratta di figure prevalentemente dirigenziali nell’ambito del commercio e dell’industria.

Va anche detto che in Italia si è accumulato un forte ritardo rispetto ad altri paesi – USA e Regno Unito su tutti – a causa della generosità del welfare pubblico.

Inoltre le piccole dimensioni del 90% delle aziende italiane non hanno permesso di sviluppare le necessarie competenze manageriali ed il sistema legislativo fino alla fine degli anni novanta non ne ha di certo incentivato lo sviluppo.

Vi terremo aggiornati sull’argomento.

( | Roberto Grandi in Assicurazione Imprese)