Auto Tuning: cosa cambia nella polizza assicurativa

Il tuning di un’autovettura consiste in una serie di modifiche che il proprietario può far applicare al proprio veicolo per modificarne le prestazioni e l’aspetto ed aggiungere nuove funzioni. Si tratta, quindi, di una serie di interventi che vanno a modificare un’auto rispetto allo standard di produzione garantito dall’azienda che ha realizzato la vettura. Sul mercato ci sono numerose aziende che offrono interventi di tuning per le auto ed, in particolare, per i modelli più sportivi che vengono personalizzati con tante modifiche ai componenti tecnici, alla carrozzeria ed agli interni.

Un intervento di tuning va ad influenzare, in modo inevitabile, il costo dell’assicurazione per una determinata autovettura.

In Italia, il tuning auto non viene regolamentato in modo preciso dalla normativa e le varie compagnie assicurative trattano in modo differente la questione e districarsi in modo completo non è certo semplice. Prima di scegliere una polizza RC Auto per la propria auto che ha registrato o registrerà in futuro interventi di tuning è, quindi, necessario valutare con attenzione diversi aspetti.

Il primo fattore da tenere in considerazione è legato alla tipologia di modifiche effettuate sul veicolo. Tali modifiche, infatti, devono essere omologate rispettando i canoni di sicurezza.  Un veicolo che non rispetta i canoni di sicurezza, infatti, non viene ritenuto idoneo per la circolazione su strada e, quindi, qualsiasi tipo di danno non è risarcibile dalle assicurazioni. Gli interventi di tuning di natura estetica e tecnica non comportano, in linea generale, problemi per quanto riguarda la circolazione.

Il proprietario di un veicolo che ha registrato un intervento di tuning deve, in ogni caso, comunicare alla motorizzazione le modifiche effettuate che andranno indicate sul libretto di circolazione. Si tratta di un aspetto molto importante da non sottovalutare quando si decide di effettuare degli interventi di tuning sulla propria vettura.

Da notare, inoltre, che alcune modifiche alla vettura possono essere considerate da una determinata compagnia assicuratrice come causa principale di un sinistro. In tal caso, un eventuale risarcimento potrebbe non essere erogato. In particolare, a rientrare in questa categoria sono le modifiche alle gomme o interventi di natura tecnica effettuati al motore (spesso il tuning comporta un incremento dei CV). In caso di incidente, quindi, è sempre consigliabile avere a disposizione la documentazione completa delle modifiche tecniche effettuate che potrebbero risultare particolarmente utili in sede di perizia.

In molte situazione, quando si deve assicurare un’auto che ha registrato interventi di tuning può risultare particolarmente conveniente sottoscrivere una polizza Kasko che, come noto, va a coprire qualsiasi tipo di danno registrato dalla vettura, a prescindere dalle responsabilità del conducente durante un sinistro stradale. La polizza Kasko, in forma completa e non nella sua versione Mini Kasko che offre una copertura più limitata, può risultare particolarmente conveniente quando il valore della propria auto è molto elevato e il kit di personalizzazione del tuning presenta anch’esso un costo consistente.

Come detto in precedenza, non essendoci una regolamentazione precisa sulla questione, quando si deve assicurare un veicolo che ha registrato personalizzazioni tecniche ed estetiche after market, risultando quindi differente rispetto alle condizioni garantire dal produttore, è opportuno valutare con estrema attenzione le varie proposte assicurative e tutelarsi massimizzando le coperture.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Guida in stato di ebbrezza: cosa succede?

La guida in stato di ebbrezza è vietata in modo completo dalla normativa vigente e comporta serissimi rischi sia per il guidatore che per gli occupanti del mezzo, per i pedoni e per le altre vetture. La guida in stato di ebrezza comporta precise sanzioni e garantisce alle compagnie assicurative il diritto di rivalsa sul conducente. Per legge, la guida in stato di ebbrezza rende nulle le coperture offerte normalmente dall’assicurazione.

Il Codice della Strada stabilisce che il valore limite del tasso di alcolemia è pari a 0,5 grammi per litro. In caso di accertamento eseguito tramite un etilometro se il tasso alcolemico risulta superiore a tale valore si va in contro a sanzioni di vario tipo ed alla sospensione o al ritiro della patente.

Se il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.5 e 0.8 grammi per litroè prevista una multa compresa tra 500 e 2000 Euro ed una sospensione della patente da tre a sei mesi. Se, invece, il tasso alcolemico risulta compreso tra 0.8 e 1.5 grammi per litro è prevista una multa da 800 a 3200 Euro, l’arresto sino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, infine, è prevista una multa da 1500 a 6000 Euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e il sequestro preventivo del veicolo con l’eventuale confisca se il conducente ne è proprietario. Se il conducente con tasso alcolemico superiore ai limiti fissati dalla normativa provoca un incidente stradale le pene si raddoppiano.

Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, vi è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione. Le compagnie, infatti, possono esercitare il diritto di rivalsa sull’assicurato che, dopo un sinistro, risulta, dai test effettuati, in stato di ebbrezza. Come confermato da una sentenza della Corte Costituzionale, infatti, le assicurazioni sono tenute ad emettere un risarcimento, quando dovuto dalle dinamiche del sinistro, solo se il conducente è cosciente e, quindi, non in stato di ebbrezza.

(Fonte: Mondo Assicurazioni)

 


 

Le novità assicurative per le Strutture Sanitarie e per il Medico – Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco)

Quali sono gli obiettivi della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli – Bianco):

  • Tutela del Paziente con:
    Sicurezza delle cure; Difensore civico; Osservatorio buone pratiche; Trasparenza dati
  • Tutela l’esercente la Professione Sanitaria:
    Responsabilità Penale; Responsabilità Civile; Tentativo Obbligatorio di conciliazione; Azione di rivalsa; Obbligo di Assicurazione
    introducendo interessanti elementi innovativi in un contesto normativo molto articolato e complesso

Qualificazione della responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria art. 7

  • L’art. 7 invoglia il Medico a svolgere con più serenità la propria professione secondo scienza e coscienza qualificando l’obbligazione di natura extracontrattuale, invertendo l’onere della prova e riducendo la prescrizione da 10 a 5 anni
  • Rimane invariato l’impianto di Responsabilità delle Strutture Sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private che rispondono ai sensi degli art 1218 e1228 del
    codice civile a titolo di Responsabilità contrattuale

Art. 10 Viene previsto l’obbligo per tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria di essere provvisti di una copertura assicurativa RC Professionale:

  • RC Colpa Grave per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del SSN, in strutture o in enti privati, deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato
  • RC Professionale per Liberi Professionisti,
  • Le aziende del SSN, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il SSN che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi
    Sembra di andare nella giusta direzione, omettendo di proporre soluzioni alla disparità di trattamento tra l’Esercente la professione Sanitaria che è sottoposto all’obbligo (condivisibile) di dotarsi di coperture assicurative
    e il non corrispondente obbligo per le
    Imprese di Assicurazione.

 

Viene innanzitutto fatta chiarezza sul principio assicurativo «Claims made» che deve prevedere:

  1. Retroattività di 10 anni
  2. Ultrattività di 10 anni per cessazione attività e non disdettabile anche in presenza di sinistro

Nel «Claims made» è inoltre importante:

  • L’esatta definizione di «Circostanza»
  • La presenza della «Deeming Clause»

 

Andamento del contenzioso Medical Malpractice in Italia

Recenti statistiche ufficiali vedono il personale sanitario ai vertici delle categorie con più alto contenzioso:

  • circa 300.000 cause nei tribunali Italiani
  • circa € 10 miliardi spesi in Medicina Difensiva, pari al 10% del Fondo Sanitario Nazionale
  • allontanamento dal mercato delle imprese di assicurazione
  • sviluppo dell’ Autoassicurazione in un settore «Long Tail»