Cauzioni e Fideiussioni

Il Ramo Cauzioni fornisce polizze fideiussorie con cui la compagnia garante si impegna, in favore della pubblica amministrazione o di privati, a garantire l’adempimento, da parte del contraente, di obbligazioni -derivanti da leggi o contratti – che prevedano obblighi di fare, di comportamento ovvero di dare purché trovino il loro fondamento in disposizioni normative.

Pertanto la sfera di applicazione del Ramo deve essere individuata nell’ambito dell’esistenza di un rapporto giuridico, derivante da legge o da contratto, che prevede la prestazione di una cauzione sotto forma di polizza fideiussoria. Peraltro il Ramo Cauzioni, rispetto ai rami tradizionali, non è influenzato da fattori casuali dipendenti dall’alea nel senso che non si basa sulla determinazione attuariale del rischi di perdita derivante da eventi ignoti o contingenti ma, bensì, su principi di istruttoria, mutuati in parte anche dal sistema bancario, atti a verificare la capacità tecnica organizzativa e patrimoniale dell’impresa richiedente la garanzia.

Che cos’è la cauzione?

La cauzione è quella garanzia, caratterizzata dal deposito del numerario in favore del creditore per l’eventuale mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore e che, in virtù di disposizioni di legge o di contratto, può essere prestata anche sotto forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

Che cos’è la polizza fideiussoria?

E’ quel contratto per mezzo del quale la compagnia garante (autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzioni), dietro il versamento di un premio, si impegna personalmente a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente (debitore principale) nei confronti del beneficiario (creditore). Come si evince la figura della polizza fideiussoria è mutuata da quella della fideiussione (garanzia personale) tant’è che il Codice civile (art. 1936) definisce il fideiussore come “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui”.

Funzione della polizza fideiussoria

La polizza fideiussoria assolve due funzioni: la funzione risarcitoria e quella sostitutiva. Funzione risarcitoria poiché la compagnia garante, a fronte dell’inadempienza del contraente, è chiamata a rifondere un danno di mera natura patrimoniale al beneficiario. Funzione sostitutiva perché interviene tutte le volte in cui, in forza di legge o di contratto, un soggetto (debitore principale) chiamato ad adempiere a delle obbligazioni verso il beneficiario, possa ricorrere alla polizza fideiussoria quale sostituta della più onerosa cauzione.

Applicazione della polizza fideiussoria

Per quale ragione il soggetto obbligato principale, per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti del beneficiario/creditore, può ricorrere alla fideiussione assicurativa in luogo del versamento del numerario tramite cauzione?

La ragione del meccanismo sostitutivo della cauzione va ricercata nel riconoscimento da parte dello Stato – attraverso la creazione di una serie di idonee fonti normative – della possibilità per la polizza fideiussoria di sostituire la cauzione e di avere la stessa cittadinanza e valenza della fideiussione bancaria. Basti pensare al Codice degli appalti pubblici che, in materia di partecipazione alle gare, richiama la possibilità, da parte del concorrente, di prestare cauzione anche sotto forma di polizza fideiussoria (art. 75, D.Lgs. 163/2006).

 


LA DIFFERENZA TRA POLIZZA FIDEIUSSORIA E FIDEIUSSIONE

La polizza fideiussoria assicurativa è un contratto con il quale la compagnia assicurativa, od eventualmente l’ente bancario, garantisce l’adempimento nei confronti del beneficiario degli accordi pattuiti dal contraente.

La fideiussione assicurativa è dunque un accordo che disciplina il rapporto fra tre soggetti:

• il contraente: soggetto che è tenuto a fornire una garanzia, ma impossibilitato a fornire l’intera copertura economica;

• il beneficiario: soggetto che beneficia della polizza fideiussoria assicurativa come garanzia dell’adempimento dell’impegno sottoscritto da parte del contraente;

• il fideiussore: ovvero l’agenzia assicurativa o l’ente bancario che emette le cauzioni.

La polizza fideiussoria è definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (18 febbraio 2010, n. 3947) come garanzia atipica, distinguendola così dalla fideiussione “ordinaria”; di conseguenza non si applicano alla polizza fideiussoria le norme sulla fideiussione.

“La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell’insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Con la precisazione, peraltro, della invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all’inadempimento delle obbligazioni”

La polizza fideiussoria è, sotto il profilo genetico, un negozio stipulato, secondo lo schema del contratto a favore di terzo (una parte -lo stipulante- designa un terzo come avente diritto alla prestazione cui è obbligato il promittente)  e caratterizzato dall’assunzione dell’impegno di pagare un determinato importo al beneficiario, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, al fine di garantire quest’ultimo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.

Il terzo – creditore – non è parte, né in senso sostanziale né in senso formale, del rapportoSi limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante tra altri due soggetti.

Una volta verificata la solvibilità del richiedente e l’entità del rischio, l’ente predisposto alla stipulazione delle cauzioni, emetterà la polizza fideiussoria garantita nella quale verrà specificato:

• l’importo garantito al beneficiario qualora il contraente risulti inadempiente;

• la durata del contratto;

• il premio relativo della polizza, ovvero il costo della fideiussione.

La garanzia emessa da un’agenzia assicurativa prevede come unico costo il pagamento della polizza, mentre qualora fosse un ente bancario ad emettere la garanzia, questo potrebbe richiedere il congelamento di beni, titoli o somme di denaro come tutela.

Ovviamente, qualora ci si rivolga ad un’agenzia assicurativa per la stipula delle polizze, il vantaggio risulta, oltre ad una maggior celerità nell’ottenimento della polizza, non dover immobilizzare una certa liquidità od i propri beni.

La fideiussione, invece, può essere anche a titolo gratuito.

Le tipologie di polizze fideiussorie assicurative sono numerose e di varia natura. Le più richieste sono:

·         polizza per appalti pubblici;

·         polizza a garanzia di contratti fra privati;

·         fideiussione per appalti all’estero;

·         cauzione doganale;

·         polizza per locazione;

·         polizza per urbanizzazioni;

·         fideiussione per Iva e rimborsi Irpef/Irpeg/Ilor in conto fiscale.

La rilevante differenza che distingue la polizza fideiussoria dalla fideiussione è da individuare nella funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.

Con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della prestazione principale, mentre nella polizza fideiussoria l’obbligazione del garante è qualitativamente diversa rispetto a quella dell’ordinante, perché non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Da ciò consegue, che la polizza fideiussoria e la fideiussione, pur accomunate dal medesimo scopo di offrire al creditore-beneficiario la garanzia dell’esito positivo di una determinata operazione economica, si distinguono perché la polizza fideiussoria  è una garanzia di tipo indennitario o reintegratorio, (il creditore è tutelato rispetto all’inadempimento del debitore tramite il risarcimento del danno) mentre la fideiussione è una garanzia di tipo satisfattorio, caratterizzata dal potere del creditore di conseguire specificamente il soddisfacimento del proprio diritto.

Concludendo le Sezioni Unite hanno ritenuto che la polizza fideiussoria, si configura come garanzia atipica, che non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale (come accade nella fideiussione), ma ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile in grado di tenerlo indenne dall’eventuale inadempimento del medesimo.

(Fonte “Il Broker” – Avvocato Gian Carlo Sove – Twitter: @AvvocatoSoave)