RC Professionale

Obbligatoria per legge dal 13 agosto 2013 la polizza di Responsabilità Civile Professionale coinvolge tutte le categorie di professionisti iscritti ad ordini o albi professionali ad eccezione dei giornalisti.

Considerando le tante categorie di professionisti coinvolti, a scandire i punti fondamentali dell’obbligo è il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011, entrata in vigore nel 2013.
Ad entrare nel merito è l’art.3 comma 5 del DL 138/11 che prevede l’obbligo per i professionisti,
di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela nel caso in cui venga arrecato danno, o si procurino lesioni (nella peggiore delle ipotesi anche la morte) con dolo o colpa lieve o grave. L’assicurazione copre inoltre danni o lesioni provocate in caso di imprudenza, imperizia o negligenza di cui si macchia il professionista.

La polizza in realtà ha anche un secondo obiettivo ovvero la tutela del patrimonio economico personale del professionista, che potrebbe essere in pericolo in seguito a richieste di risarcimento avanzate da clienti, o in caso di procedure giudiziarie avviate a carico del professionista.

Come si legge nelle linee guida stabilite dal CNI “Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza”.

Nel caso in cui il collaboratore risulti assunto dallo studio attraverso un contratto di lavoro subordinato “non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma”, poiché le prestazioni ricadranno sulla struttura organizzativa dello studio e “saranno perciò coperte dall’assicurazione stipulata dal titolare”.
In presenza di rapporti di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna il professionista ha l’obbligo di sottoscrivere una propria polizza che lo renda indenne da “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

La copertura assicurativa deve inoltre considerare danni diretti ed indiretti, temporanei, così come quelli permanenti ma anche quelli futuri.
La polizza adeguata è quella che ha carattere retroattivo e considera al contempo anche la copertura futura, per sanare danni anche dopo un certo numero di anni dalla cessazione dell’attività.

E’ il ddl Gelli a dettare le regole per la Rc professionale sanitaria.
Norme specifiche in base alle quali si stabilisce che devono godere di assicurazione i medici che svolgono la libera professione, assicurando ogni frangente della vita lavorativa e ogni tipologia di colpa.

La nuova norma mette in chiaro che devono essere considerati soggetti attivi anche gli operatori della sanità che svolgono la professione nell’ambito di strutture pubbliche o private, in qualità di dipendenti o di semplici collaboratori.

Nel caso in cui il medico sia dipendente di una struttura sanitaria la polizza è sufficiente per coprire i danni di gravità limitata. Nel caso di colpa grave il professionista dovrà essere coperto da una polizza assicurativa personale.
Novità di estremo interesse è l’azione diretta che il danneggiato può svolgere inoltrando il ricorso alla compagnia assicuratrice presso la quale il medico ha sottoscritto la polizza. La compagnia non potrà esercitare alcuna opposizione a patto che le richieste restino nei limiti stabiliti dalla polizza, decidendo eventualmente di rifarsi, in un secondo tempo nel caso di irregolarità, sul proprio cliente.
L’azione diretta vale sia nel caso in cui a sottoscrivere la polizza sia stato il singolo professionista al pari della struttura sanitaria.


MA E’ SOLO QUESTIONE DI OBBLIGO?

No, l’assicurazione è utile: protegge il cliente e il professionista dalle conseguenze degli errori professionali.

Pensiamo alla RC Auto: nessuno andrebbe in auto senza assicurazione, perché in caso di incidente con colpa dovremmo risarcire i danni con il nostro personale patrimonio. E tutti ci sentiamo al sicuro perché sappiamo che chi circola in strada è assicurato e la sua assicurazione può risarcire le vittime di un incidente.

Per la RC Professionale il discorso è analogo: da clienti, ci sentiamo garantiti se sappiamo che il professionista che sta lavorando per noi è assicurato, e come professionisti possiamo lavorare con serenità perché sappiamo che in caso di errore la nostra polizza ci aiuterà ad uscirne senza venderci la casa.

L’esercizio professionale è rischioso. Dall’ingegnere che progetta un ponte che poi crolla per errori di calcolo, all’avvocato che dimentica una scadenza e reca un danno economico al cliente, al medico che esegue male una manovra chirurgica, fino allo psicologo che sbaglia l’impostazione di un trattamento o la stesura di una relazione clinica creando danni al paziente, anche lavorando si possono provocare danni.


 

RETROATTIVITA’ DEL CONTRATTO E GARANZIE POSTUME

La richiesta di risarcimento per un danno cagionato da un medico può giungere fino a 10 anni dall’accadimento del fatto che ha generato la richiesta di danno, poiché il danno contrattuale si prescrive in 10 anni.

Riveste una particolare importanza quindi la retroattività del contratto ossia il periodo di garanzia pregressa che la polizza considera dall’entrata in vigore del contratto.

La maggior parte delle polizze presenti sul mercato offrono garanzie pregresse di 3/5 anni mentre alcune la estendono ai 10 anni.

Questa garanzia riveste una particole importanza quando si sostituisce un contratto di assicurazione passando ad altra compagnia perché tutte le polizze attualmente presenti sul mercato assicurativo sono in formula “Claims Made”.

CLAIMS MADE

E’ una forma contrattuale che prevede che la richiesta di risarcimento avvenga durante il periodo contrattuale. La polizza, se prevede un periodo di retroattività e/o di postumo, garantisce l’assicurato anche se il fatto che origina la richiesta sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del contratto (per fatti non conosciuti) .

Analogamente nei casi di decesso dell’Assicurato o di quiescenza si può prevedere già in fase di stipula del contratto un maggior periodo di copertura per richieste successive alla scadenza della polizza normalmente per tre, cinque o dieci anni.

LOSS OCCURENCE

E’ una forma contrattuale che non prevede, in genere, periodi pregressi, dove la richiesta danni può avvenire anche successivamente alla scadenza della polizza per fatti originati nel periodo contrattuale ed entro i termini di prescrizione.

Questa forma contrattuale (utilizzata in polizza di parecchi anni fa) non è più in uso nelle polizze di Responsabilità Civile professionali.


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